GDR della Repubblica Italiana - L'Originale gioco che simula la Politica

Posts written by Pino Al Dente

  1. .
    Presidente: dichiaro conclusa la votazione, si procede con la lettura del verbale.

    Presenti: 467
    Quorum: 234

    Hanno ricevuto voti:

    Lorenzo Sospiri 238
    Chiara Braga 229

    Dichiaro eletto Presidente dell'Assemblea Nazionale l'On. Lorenzo Sospiri, che invito a prendere posto allo scranno di presidenza.
  2. .
    null
    Contemporaneamente alle elezioni generali per il Presidente della Repubblica e l'Assemblea Nazionale si sono tenute alcune elezioni amministrative in tutta Italia e le consultazioni per il rinnovo di Consiglio e Giunta Regionali in Calabria.
    A prendere il posto di Occhiuto dopo due mandati sarà il suo vice e compagno di partito Francesco "Ciccio"Cannizzaro, anch'esso di Forza Italia, già deputato oltre che vicepresidente regionale.
    A sostegno di Cannizzaro la ricostituita coalizione di centro-destra classico: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Coalizione con il 46% complessivamente in calo rispetto alla tornata precedente in regione, ma in linea coi valori complessivi visti nell'elezione dell'Assemblea Nazionale. Fratelli d'Italia è la prima lista regionale, la Lega invece non "crolla" come accaduto in tornate recenti in regioni del Sud.
    Delude leggermente rispetto alle aspettative la coalizione di centro-sinistra, formata da Nuova Democrazia e La Rosa, a sostegno di Francesca Dorato, di La Rosa, che si ferma al 29%. La lista di Nuova Democrazia sotto al 20% mentre La Rosa al 6% e le liste civiche e terze che non riescono a raggiungere la soglia di sbarramento del 4%.
    Viceversa sorprende leggermente in positivo la coalizione anticapitalista, guidata da Sovranità, insieme al movimento Avanti con Renata! della Moretti e a Equità Territoriale oltre che a Rinascita Calabrese, lista regionale sulla scia di Rinascita Siciliana, partecipata anche da candidati di Sud Chiama Nord. Quest'ultima unica lista a non superare lo sbarramento, mentre il successo delle altre liste porta la coalizione oltre il 25%.


    Calabria
    Candidati%Liste%Seggi
    Francesco Cannizzaro

    ✔️ Presidente
    45,96Fratelli d'Italia24,4310
    Forza Italia12,125
    Lega Calabria6,162
    Cannizzaro Presidente3,25
    Francesca Dorato28,90Nuova Democrazia - Zanetti per Dorato18,895
    La Rosa5,891
    Calabria dei Cittadini - Dorato Presidente3,29
    Calabria Verde0,83
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Francesca Iamonte25,14Calabria Sovrana13,874
    Avanti con Renata!5,651
    Equità Territoriale per la Calabria4,781
    Rinascita Calabrese0,84
    Totale10010030
  3. .
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    ASSEMBLEA NAZIONALE
    XXII Legislatura


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    PartitoDeputati
    Fratelli d'Italia148
    Nuova Democrazia135
    Sovranità82
    Forza Italia68
    Lega35
    La Rosa21
    Gruppo MistoEquità Territoriale11
    Totale500


    Distribuzione seggi utenti:


    Fratelli d'Italia (148)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Vittoria Bastianini (52)
    Luigi Cavallini (24)
    Alessio Ciari (24)
    Francesco Mamilano (24)
    Marco Ventimiglia (24)

    Nuova Democrazia (135)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Matteo Bassetti (90)
    Bruno Pacifico (45)

    Avanti con Michelini - Sovranisti Anticapitalisti (82)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Asia Michelini (32)
    Renata Moretti (20)
    Francesca Iamonte (15)
    Alyssa Romagnoli (15)

    Forza Italia (68) con PP
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Edoardo Maria Gastaldi Costa (35)
    Claudio Vegetti (19)
    Giovanni Colonna Farnese (13)
    Davide Gregori (1)

    Lega +Autonomisti +Popolari (35)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Fulvio Orlandini (35)

    La Rosa (21)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Giovanni Gentile (21)

    Gruppo Misto (11)
    CITAZIONE
    Capogruppo:
    Claudio Stefanazzi (11)



    Edited by Pino Al Dente - 6/5/2024, 14:20
  4. .
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    Terminati gli scrutini in tutta Italia per il primo turno delle doppie elezioni Presidenziali e Legislative. I primi risultati a essere ufficiali quelli delle prime elezioni a suffragio universale in Italia per eleggere il Presidente della Repubblica. Fin dai primi exit poll è stato chiaro che il risultato nel primo turno avrebbe portato al ballottaggio il leader leghista Sergio Furlan, sostenuto anche da Fratelli d'Italia, e il Presidente del Senato uscente, Andrea Mudadu, sostenuto dal suo partito Nuova Democrazia e da La Rosa. Fuori dal ballottaggio Asia Michelini, pur con un risultato molto positivo, e il candidato forzista Vegetti, che invece delude parzialmente, prendendo meno di quanto il suo partito non faccia alle legislative. Saranno quindi decisivi i voti di chi ha sostenuto al primo turno uno degli esclusi, ma anche l'astensione, in queste particolari elezioni ferragostane.
    Le elezioni legislative restituiscono un quadro con qualche sorpresa: Fratelli d'Italia è nettamente primo partito, staccando di circa quattro punti percentuali Nuova Democrazia, al secondo posto. La lista di Sovranità, partecipata anche dai reduci di Avanti Italia! e con Renata Moretti in lista arriva terza con un ottimo risultato. Positivo anche il risultato di Forza Italia, mentre la Lega pur crescendo rispetto alla tornata precedente rimarrà fuori dal secondo turno, a differenza del suo leader autosospeso, non avendo raggiunto il 10% dei voti.
    Crollo de La Rosa, al 5%, anch'essa fuori dal secondo turno e in una crisi senza precedenti. Buon risultato nelle regioni meridionali per la listà Equità Territoriale guidata dall'ex Presidente della regione Puglia, Claudio Stefanazzi.

    Totale I Turno
    Lista%Seggi
    ItaliaEsteroTotale
    Fratelli d'Italia27,63973100
    Nuova Democrazia - Zanetti23,6485287
    Avanti con Michelini - Sovranisti Anticapitalisti17,4656157
    Forza Italia - Polo Popolare14,2248149
    Lega +Autonomisti +Popolari8,6934135
    La Rosa5,4119221
    EQUITA' TERRITORIALE - l'Italia riparte da Sud2,961111
    Totale10035010360






    Risultati per circoscrizione
    ListaIsoleSud OvestSud EstCentroNord OvestLombardiaNord EstTAAVdA
    %Seggi%Seggi%Seggi%Seggi%Seggi%Seggi%Seggi%Seggi%Seggi
    Fratelli d'Italia31,571233,271134,081627,611923,281423,51824,101526,13217,27
    Nuova Democrazia18,43715,13521,231030,382125,001526,51924,161526,14230,121
    Sovranità23,71918,16621,291016,001113,39814,6859,67613,1419,09
    Forza Italia10,62415,09510,63511,61815,12914,67517,811112,90113,64
    Lega5,2226,0822,1214,30316,701014,63516,081012,96118,21
    La Rosa2,5313,0812,1118,6664,9035,8928,0825,8211,36
    Equità Territoriale7,9329,1738,5441,4411,610,100,112,910,31
    Totale1003810033100471006910059100341006210071001



  5. .
    null
    La Corte Costituzionale ha risposto in tempi che alcuni definiscono record alla richiesta fatta da quattro regioni e una provincia autonoma (Abruzzo, Puglia, Umbria, Marche e Trento) circa l'applicabilità dell'art. 84 comma 1 della Costituzione nella parte riguardante il limite minimo di età per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica, in seguito all'approvazione della riforma costituzionale.
    E la Consulta ha dato loro ragione dichiarando inapplicabile il limite di età di 50 anni. Tra le motivazioni della sentenza la Corte si cita la modificata natura dell'ufficio del Presidente della Repubblica, maggiormente politica come Capo del Governo, e la sua elettività, con il limite dei 50 anni minimi che avrebbe limitato eccessivamente l'elettorato passivo per una carica appunto elettiva e dall'alto valore politico.
    La sentenza della Corte sospende quindi l'applicazione del requisito del compimento dei 50 anni di età dall'art. 84 della Costituzione. Nelle prossime elezioni dunque potrà essere eletto qualunque cittadino che goda dei diritti civili e politici, senza limiti di età. Nella sentenza la Consulta ha però raccomandato il legislatore (l'Assemblea Nazionale che sarà eletta insieme al prossimo Presidente) la modifica dell'art. 84 nella sua parte dichiarata inapplicabile, con anche la possibilità di sostituire il limite dei 50 anni con uno meno limitante.
  6. .
    Il Presidente della Repubblica
    Visto l'articoli 88 della Costituzione;
    Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
    deputati;

    Decreta



    CITAZIONE
    Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, addì 29 marzo 2031

    Il Presidente della Repubblica,
    Nicola Gratteri






    Il Presidente della Repubblica
    Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;
    Vista legge Mancini, Renzi, Furlan, Bellini in materia di elezione dell’Assemblea Nazionale e del Presidente della Repubblica, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 32 4 marzo 2031;
    Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

    Decreta



    CITAZIONE
    I comizi per le elezioni dell'Assemblea Nazionale sono convocati per il 3 agosto 2031 per il primo turno elettorale, ed il 17 agosto 2031 per il secondo turno elettorale. La prima riunione dell'Assemblea Nazionale è convocata il 25 agosto 2031
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, addì 29 marzo 2031

    Il Presidente della Repubblica,
    Nicola Gratteri


    Edited by Pino Al Dente - 9/4/2024, 09:57
  7. .
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    Al termine delle consultazioni il Segretario Generale comunica alla stampa che il Presidente Gratteri avrebbe comunicato le proprie decisioni entro la serata, prendendosi però del tempo per riflettere. Dopo più di un'ora viene annunciato l'intervento del Capo dello Stato che esce a riferire alla Nazione le sue conclusioni.

    «Buonasera. Queste consultazioni con le forze parlamentari hanno restituito uno scenario di intenti estremamente diviso, come avrete potuto evincere anche dalle dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti. Alcune forze politiche mi hanno chiesto di sciogliere le Camere e indire le elezioni politiche per quella che nel nuovo assetto istituzionale sarà la prima Assemblea Nazionale e per il mio successore come Presidente della Repubblica. Altre forze invece mi hanno chiesto di proseguire la legislatura, dando un incarico di formazione di un esecutivo di scopo, atto a completare il processo di Riforma Costituzionale prima del voto. I numeri parlamentari però, per quanto simili, pendono a favore di chi chiede il ritorno al voto, un esecutivo potrebbe non avere dunque nemmeno i numeri per avere la fiducia delle Camere. La mia decisione quindi è quella di sciogliere per l'ultima volta le Camere e indire le elezioni per l'Assemblea Nazionale, in rispetto dei tempi previsti dalla legge costituzionale che ha riformato l'assetto della nostra Repubblica.
    Grazie a tutti.»
  8. .
    null
    Lo storico ballottaggio per la presidenza della regione Toscana si conclude con un risultato tutt'altro che storico: il centro-sinistra resta alla guida della regione, con Antonio Innocenti che succederà a Dario Nardella.
    Vittoria netta quella di Innocenti sul candidato di Fratelli d'Italia Capecchi, 57 a 43% per il candidato de La Rosa, ben 14 punti di distacco a fronte dei soli due di margine del primo turno. Decisivo senza dubbio l'appoggio di Nuova Democrazia, il partito del Premier Zanetti, escluso dal ballottaggio, e del suo predecessore Matteo Renzi, il candidato centrista arrivato terzo al primo turno. L'endorsement a Innocenti si è fatto sentire anche nei sondaggi, chiarendo che questo fosse favorito. Non è bastata a Capecchi e i suoi sostenitori una campagna elettorale molto pressante, nel tentativo di ottenere la conquista della roccaforte rossa per eccellenza.
    Al centro-sinistra vanno 23 seggi in Consiglio, oltre allo stesso Innocenti, di cui 7 eletti dalla lista di Avanti Italia!, in attesa di sapere con certezza il destino del proprio partito a livello nazionale. Il fronte sovranista e quello centrista si divideranno equamente i seggi di opposizione, con 8 ciascuno oltre al seggio riservato a Capecchi. L'interrogativo per la stampa locale è se, dopo il pesante e decisivo appoggio, se i 5 eletti di Nuova Democrazia e Matteo Renzi possano entrare in maggioranza.

    Toscana
    CandidatiII turnoI turnoListe%Seggi
    %%
    Antonio Innocenti

    ✔️ Presidente
    57,1435,58La Rosa per Innocenti18,1613
    Avanti Italia!10,727
    Lista Civica - Innocenti Presidente4,193
    Verdi e Sinistra2,51
    Alessandro Capecchi42,8633,43Fratelli d'Italia17,674
    Lega - Etruria8,202
    Toscana Sovrana5,822
    Liberiamo la Toscana con Capecchi1,74
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Matteo Renzi30,99Nuova Democrazia - Zanetti per Renzi20,145
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia6,652
    Toscana Viva! con Renzi!4,201
    Totale10010040
  9. .
    null

    L’Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni per la formazione del governo:

    Lunedì 17 marzo
    ore 9:00
    Delegazione del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica.
    ore 9:30
    Gruppi Parlamentari "Avanti Italia!" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 10:30
    Gruppi Parlamentari "Sovranità" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 11:30
    Gruppi Parlamentari "Lega per Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 15:00
    Gruppi Parlamentari "Forza Italia - PPI" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 16:00
    Gruppi Parlamentari "La Rosa" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 17:00
    Gruppi Parlamentari "Nuova Democrazia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
    ore 19:00
    Gruppi Parlamentari "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

    CITAZIONE
    Scrivetemi in privato, possibilmente su telegram o se preferite sul forum, possibilmente uno per gruppo, ad eccezione dei Presidenti di Camera e Senato.
    Dopo il colloquio potete scrivere le vostre dichiarazioni, all'uscita del loggione, se ne avete.
    L'ordine e gli orari sono ovviamente solo indicativi e validi on game
  10. .
    null
    Al termine dell'intervento del Presidente del Consiglio il Segretario generale della Presidenza della Repubblica annuncia che entro qualche minuto il Presidente della Repubblica sarebbe uscito a riferire le sue decisioni.
    Così, avviene, con il Presidente Gratteri che prende parola davanti alla stampa.

    «Buonasera a tutti. Come il Presidente del Consiglio vi ha riferito egli mi ha presentato le sue dimissioni, che ho accettato, coerentemente con gli impegni presi tramite le riforme costituzionali approvate dal Parlamento. Vista la composizione eterogenea della maggioranza che sosteneva il Governo dimissionario ho deciso di tenere delle consultazioni, nella giornata di domani, per capire se vi sia accordo con le altre forze parlamentari nella richiesta del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Al termine delle consultazioni prenderò una decisione in base alla volontà delle forze politiche rappresentate in Parlamento.
    Grazie a tutti.»
  11. .
    DDL Bilancio 2031-2033

    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 01/2031

    Art. 2 – Limite massimo indebitamento

    1. In ottemperanza al secondo comma dell’articolo 81 della Costituzione, il limite massimo per il ricorso all’indebitamento è fissato a euro zero.
    2. Al fine di gestire emergenze, sopravvenienze ed errori di previsione, è confermato il fondo formato nel triennio successivo, non utilizzato e capiente di 11.000 mln, ma non viene ulteriormente finanziato.
    Art. 3 – Rifinanziamenti fondi

    1. Le risorse non citate nelle mobilitazioni di Bilancio si considerano destinate agli stessi capitoli di spesa nella stessa misura dell’anno precedente.
    2. In particolare sono rifinanziati tutti i precedenti progetti d’investimento, tra cui quelli istituiti tramite precedente legge di bilancio (Energia Nucleare, Alta Velocità Sud, Digitalizzazione PA, Investimenti Ferrovie, Miglioramento misure di evasione fiscale).

    Art. 5 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico
    Per gli anni 2031-2033 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:

    a. Minori uscite:
    Completamento finanziamento fondo Accantonamenti: 2880/3000 mln
    Compimento progetto: “Diffusione rete 5G”: 650
    Compimento progetto: “Esagono della portualità”: 700
    Parziale compimento progetto: “Digitalizzazione PA”: 3000 mln / 3500 mln (investimento attuale di 4000 mln/annui)
    Riduzione Bonus POS: 500 mln (valore al 2030, 1500 mln)

    b. Minori Entrate:
    Completamento del dimezzamento quota IRPEF per giovani fino ai 35 anni.

    c. Maggiori Uscite:
    Incremento fondo “Alta Velocità Sud” (da 1220 a 1500): 280 mln (Durata rimanente: 10 anni)
    Incremento platea Fondi Bonus IRPEF per costituire “Bonus Zanetti”: 1000 mln / annui
    Ampliamento fondo contro Evasione fiscale: 650 mln/annui. A regime, risorse stanziate saranno di 1367 mln € nel biennio 2031-32 e 650 mln / annui € nel 2033.

    Art. 8 – Previsioni di crescita del PIL
    Il PIL italiano è atteso in crescita: del 1,2% nel 2031, del 1,5% nel 2032 e del 1,7% nel 2033.
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    DDL ZANETTI, RICHETTI, CARFAGNA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI ITALIANI

    Art.1 - Introduzione
    Questo DDL prevede l'introduzione dell'evento "Tre giorni per la Cultura. L'evento avrà cadenza annuale e si svolgerà il sabato, domenica e lunedì della terza settimana di marzo
    Art. 2 - Beneficiari
    L'evento è rivolto in primis a tutti gli studenti di ogni ordine e genere della Scuola pubblica italiana ed ai cittadini italiani successivamente definiti.

    Art. 3 - Scopo
    Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più il nostro patrimonio e di rendere consapevoli gli studenti della cultura e tradizione italiana, mediante visite guidate, chiusura prolungata alle 22 dei musei e di ogni luogo pubblico culturale, visite di chiese, pleonasmo, gallerie e sconti su tutti i luoghi di genere culturale.

    Art. 4 - Tipi di offerte
    Le offerte proposte per poter visitare i luoghi di cui all'articolo 3, e destinate dal Ministero dei Beni e Attività Culturali sono:

    a) agli Studenti di cui all'articolo 2, il biglietto di entrata viene offerto. La persona dovrà essere munita di un documento di identità e, qualora frequentante la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dovrà presentare, all'entrata o agli uffici della struttura, un documento che attesti l'effettiva frequenza al rispettivo Istituto d'Istruzione.

    b) ai Cittadini italiani, con età compresa tra i 60 e i 70 anni, viene applicato uno sconto pari del 30% al biglietto di entrata;

    c) ai Cittadini italiani, con età superiore o uguale ai 71 anni, viene applicato uno sconto pari del 45% al biglietto di entrata;

    d) alle famiglie con un nucleo compreso da genitori e figli, viene applicato uno sconto su ogni persona pari al 30%, escluse quelle citate nei punti "a)" e "b)".

    Art. 5 - Invito alle scuole
    Gli Istituti scolastici sono invitati a organizzare dei viaggi di istruzione a tema del percorso di studio di ogni corso.
    Le modalità di organizzazione sono definite dall'attuale legislazione in materia, dal Consiglio di Istituto e di Classe e dal Collegio docenti di ogni singola scuola. Il costo per il viaggio ed ogni spesa al di fuori del biglietto, sostenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 4a, saranno a carico delle famiglie.

    Art. 6 - Concorso per gli studenti
    Nel mese di ottobre dell'Anno Scolastico successivamente indicato, sarà indetto un concorso, con scadenza il primo di novembre, volto a tutti gli studenti di quarta e quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali sarà richiesto di svolgere un progetto riguardante la storia antecedente e precedente l'Unità d'Italia.

    Art. 7 - Modalità Concorso
    Il Concorso sarà definito e coordinato da ogni Istituto Scolastico, il quale, a seconda dell'indirizzo di studio, sceglierà il tema del progetto, seguendo quanto riportato all'articolo 5 della suddetta legge. Gli studenti potranno avvalersi del docente di materia.
    Alla scadenza del concorso, gli Istituti faranno pervenire i progetti per via telematica agli uffici del MIUR, il quale valuterà singolarmente ognuno di essi e assegnerà il premio a quello definito come "Miglior Progetto su scala regionale".
    Per "Scala regionale" si intende che il MIUR premierà un progetto per ogni Regione, per un totale di venti.

    Art. 8 - Premiazioni
    Gli studenti premiati riceveranno una Borsa di Studio, regolata dal MIUR e secondo la disponibilità finanziaria dello stesso. La premiazione avverrà presso il MIUR nei "Tre Giorni per la Cultura" di cui all'articolo 1.

    Art. 9 - Copertura finanziaria
    La copertura finanziaria della suddetta legge è regolata dall'annuale Legge Finanziaria, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dei Beni e Attività Culturali.

    Art. 10 - Entrata in vigore e attuazione
    Il presente provvedimento entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il concorso di cui all'articolo 5 sarà organizzato a partire nel prossimo Anno Scolastico. Quest'ultimo potrà essere riconfermato mediante Decreto Ministeriale del MIUR, avente le stesse caratteristiche delineate nella suddetta legge




    DDL Mancini, Renzi, Furlan, Bellini in materia di elezione dell’Assemblea Nazionale e del Presidente della Repubblica.

    Art. 1 - Collegi elettorali
    Il territorio nazionale elegge 490 deputati ed è suddiviso in 9 collegi elettorali come riportato nell’allegato 1.
    Ciascun collegio elegge un numero di deputati stabilito dalla presente legge come riportato in allegato 1.
    10 deputati sono eletti dalla circoscrizione estero.

    Art. 2 - Presentazione liste
    Nei termini previsti dalla legge i partiti politici, o liste di persone, potranno presentare una lista in almeno 5 collegi nazionali, riportante contrassegno elettorale, candidati e programma elettorale. Le liste facenti riferimento a minoranze linguistiche potranno presentare la lista anche nella sola circoscrizione di appartenenza.
    Nella lista elettorale dovranno essere presenti un numero di candidati pari ad almeno 2/3 dei deputati eletti nella circoscrizione in alternanza uomo/donna.
    Alla presentazione della lista, per essere ammessa, la stessa dovrà allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art. 3 Primo turno elettorale e soglia di sbarramento
    Al primo turno è eletto un totale di 350 deputati più i 10 deputati eletti nella circoscrizione Estero.
    In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer ai risultati delle liste elettorali nel collegio. I deputati sono eletti nell’ordine di presentazione nelle liste circoscrizionali. È prevista una soglia di sbarramento del 1% sul risultato nazionale per l’accesso alla ripartizione dei seggi. Per le liste afferenti alle minoranze linguistiche si terrà conto ai fini del superamento della soglia di sbarramento del risultato nella circoscrizione di appartenenza anziché di quello nazionale.

    Art. 4 Secondo turno elettorale.
    Sono ammesse al secondo turno elettorale le liste che abbiano raggiunto il 10% dei voti nazionali al primo turno elettorale e le liste afferenti alle minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno il 15% nella propria circoscrizione al primo turno. Il secondo turno elettorale si tiene due settimane dopo il primo. Il secondo turno elettorale elegge in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer 140 deputati. In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale ai risultati delle liste elettorali nel collegio. I deputati sono eletti in ordine di presentazione nelle liste circoscrizioni scorrendo le stesse in seguito ai risultati del primo turno elettorale.

    Art. 5 Candidature alla Presidenza della Repubblica.
    Possono candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione all’Assemblea Nazionale. La candidatura, per essere valida, deve allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art.6 Elezione del Presidente della Repubblica
    È eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ottenga al primo turno almeno il 50%+1 dei voti validi espressi, calcolando nel computo anche le schede bianche e nulle.

    Art.7 Ballottaggio
    Qualora al primo turno non risulti eletto nessun candidato presidente, due settimane dopo il primo turno elettorale si terrà un ballottaggio tra i due candidati più votati. Il vincitore sarà proclamato Presidente della Repubblica.

    Art. 8 disposizioni transitorie
    Le precedenti normative per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica s’intendono abolite. La presente legge si intende applicabile solamente nel caso di approvazione definitiva del DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana.

    Allegato 1.

    L’Italia è suddivisa in 8 circoscrizioni elettorali così composte:

    - Isole (Sardegna e Sicilia)
    - SudEst (Molise, Abruzzo, Puglia)
    - SudOvest (Calabria, Basilicata, Campania)

    - Centro (Lazio, Toscana, Marche)
    - Lombardia
    - Nord Ovest (Liguria, Piemonte)
    - Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
    - Trentino Alto Adige
    - Valle D’Aosta

    È prevista la seguente ripartizione di seggi tra le circoscrizioni:

    - Isole: 53 (38 primo turno - 15 secondo turno
    - SudEst: 46 ( 33 primo turno - 13 secondo turno)
    - SudOvest: 66 (47 primo turno - 19 secondo turno)
    - Centro: 96 (69 primo turno - 27 secondo turno)
    - Lombardia: 83 (59 primo turno - 24 secondo turno)
    - Nord Ovest: 48 (34 primo turno - 14 secondo turno)
    - Nord Est: 87 (62 primo turno - 25 secondo turno)
    - TAA: 10 (7 primo turno - 3 secondo turno)
    - Valle D’Aosta: 1 (primo turno)

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    Disegno di Legge Costituzionale, Zanetti, Bastianini, Michelini, Furlan, Vegetti in materia di abolizione del CNEL

    Articolo 1.
    (Abolizione CNEL).

    L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

    Articolo 2.
    (Entrata in vigore).

    Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo dalla loro pubblicazione in gazzetta ufficiale.
  12. .
    Disegno di Legge Furlan, Zanetti, Battistini, Michelini, Vegetti
    "Attuazione Autonomia"


    PROPOSTA DI LEGGE

    Art. 1.
    (Finalità)
    1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
    2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

    Art. 2.
    (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
    1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
    2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
    3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
    4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
    66. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
    7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
    8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 3.
    (Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
    1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis , della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
    3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:
    a) organizzazione della giustizia di pace;
    b) norme generali sull'istruzione;
    c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
    d) tutela e sicurezza del lavoro;
    e) istruzione;
    f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
    g) tutela della salute;
    h) alimentazione;
    i) ordinamento sportivo;
    l) governo del territorio;
    m) porti e aeroporti civili;
    n) grandi reti di trasporto e di navigazione;
    o) ordinamento della comunicazione;
    p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
    q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
    4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
    5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
    6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
    7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
    8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
    9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
    10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
    11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

    Art. 4.
    (Trasferimento delle funzioni)
    1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni.
    2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 5.
    (Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
    1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

    Art. 6.
    (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
    1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

    Art. 7.
    (Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)
    1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa può essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
    2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
    3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.
    4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
    5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

    Art. 8.
    (Monitoraggio)
    1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
    2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
    3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

    Art. 9.
    (Clausole finanziarie)
    1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
    3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

    Art. 10.
    (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
    1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:
    a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
    b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
    c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
    2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
    3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

    Art. 11.
    (Disposizioni transitorie e finali)
    1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
    2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.




    DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti
    Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana


    Art.1
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    Il Parlamento è composto dall'Assemblea Nazionale.

    Art.2
    L'articolo 56 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta con sistema proporzionale a suffraggio universale e diretto.
    Il numero dei rappresentanti eletti è di cinquecento, dieci dei quali eletti all'estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Art.3
    Gli articoli 57, 58 e 59 sono aboliti.

    Art.4
    L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta per cinque anni. La sua durata può essere prorogata con maggioranza assoluta dei suoi componenti in caso di guerra.

    Art.5
    L'articolo 61 è sostituito dal seguente:
    L'elezione dell'Assemblea Nazionale avviene la prima domenica successiva alla scadenza del mandato in corso. La prima riunione ha luogo entro dieci giorni dalle elezioni.

    Art.6
    L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art.7
    L'articolo 63 è sostuito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

    Art.8
    L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni non sono valide se
    non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art.9
    L'articolo 65 è sostiuito dal seguente:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di rappresentante.

    Art.10
    L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

    Art.11
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
    La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

    Art.12
    L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 13
    Agli articolo 72,73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 il termine "Le camere" o "ciascuna camera" è sostituito dal termine "l'Assemblea".

    Art. 14
    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica ha diritto di veto su ciascuna legg approvata dall'Assemblea Nazionale.

    Art. 15
    All'articolo 75 il termine "Camera dei Deputati" è sostituto dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 16
    L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto.
    Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge ordinaria.
    Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo
    l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.
    Lo scrutinio è convocato dal Governo.
    L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

    Art. 17
    L'articolo 85 è abolito.

    Art. 18
    L'articolo 86 è sostituito dal seguente:
    In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica i suoi compiti vengono assolti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale in attesa di ritorno in carica o nuova elezione.

    Art. 19
    L'articolo 87 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e presiede il Consiglio dei Ministri.
    Può inviare messaggi all'Assemblea.
    Indice le elezioni dell'Assemblea e ne fissa la prima riunione.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 20
    All'articolo 89 il termine "Presidente del Consiglio dei Ministri" è sostituito dal termine "Primo Ministro."

    Art. 21
    L'articolo 92 è sostituito dal seguente:
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
    Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega
    espressa e per un ordine del giorno determinato.
    Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    Art. 22
    L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
    Il Primo Ministro e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

    Art. 23
    L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
    Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea.
    Entro dieci giorni dalla nomina del governo questo si presenta in Assemblea Nazionale per richiedere la fiducia votata per appello nominale.
    Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    Il governo non può essere sfiduciato.

    Art. 24
    All'articolo 96 le parole "Senato della Repubblica" e "Camera dei Deputati" sono sostituite dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali
    All'approvazione della presente riforma il governo incarica provvederà non prima di sei mesi e non oltre un anno ad indire le elezioni per il Presidente della Repubblica. Al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica eletto a suffraggio universale e diretto cesseranno le funzioni del Presidente della Repubblica in carica eletto dal parlamento.
    All'approvazione della presente riforma il parlamento in vigore continuerà a funzionare così come previsto precedentemente alla riforma sino al termine della legislatura. Inizialmente l’Assemblea Nazionale adotta il Regolamento della Camera dei Deputati.
  13. .
    CITAZIONE (CSR @ 31/3/2024, 17:03) 
    Con le 20 giocate di Innocenti il csx avrebbe dovuto vincere col 70%, invece leggo di un ballottaggio (che sicuramente vincerà la destra). Avete ammazzato questo gioco, che peccato.

    Non voglio aprire una discussione qua. Ti rispondo per non lasciare il messaggio ignorato e volante, ma se si vuole continuare la discussione si faccia in altra sede, non sotto a questo post, altre risposte le cancellerò, non è questa la sede.
    Sull'esistenza di un problema ti ho sempre dato ragione, sai che sono d'accordo sul fatto che molte cose non vadano e i risultati delle ultime elezioni siano problematici. Ma stavolta quello che scrivi non ha senso. Se si vuole fare una discussione seria ed evidenziare i problemi va fatto i maniera lucida e ragionata, quello che scrivi non ha alcun senso.
    Al pari del fatto che, ormai lo sanno anche i muri, ritengo che i risultati on non debbano dipendere dal numero di utenti, anche il singolo numero di post è un fattore sciocco. Quando tu non giocavi c'era la campagna elettorale valutata, che abbiamo eliminato perché era solo semplice spam di post che intasavano il forum, post inutili, a volta copincollati, e che oggi probabilmente si affiderebbero a chatgpt. Dire che il csx avrebbe dovuto vincere col 70% perché Innocenti ha fatto 20 post non ha senso, sarebbe sbagliato, e anche quando mi è stato chiesto dallo stesso utente l'ho sottolineato molto chiaramente: lo spam di post non fa vincere le elezioni, giocare sì, fare post sì, ma non è che un numero esagerato di post debba garantire la vittoria. Si cercano oltre alla quantità di gioco di bilanciare altri fattori, per simulare dinamiche realistiche, altrimenti nulla avrebbe senso.
  14. .
    null
    Le regionali del 2030 fotografano un nuovo assetto politico, forse il preludio della Terza Repubblica che la nuova riforma costituzionale farà nascere con la sua prima applicazione. Un assetto tripolare che determina nuovi equilibri in alcune regioni e permette di mantenere i vecchi in altre, creando anche scenari mai visti, come in Toscana dove per la prima da quando esiste l'elezione diretta per i Presidenti di Regione sarà necessario il ballottaggio.
    Il voto in generale conferma, con differenze territoriali, la situazione vista con le ultime elezioni locali: Nuova Democrazia e Fratelli d'Italia continuano a contendersi il primo posto fra i partiti, mentre La Rosa eccetto che nelle sue roccaforti fatica a riprendersi dal tonfo delle europee, mantenendosi poco sopra agli alleati di Avanti Italia! che in queste regionali fanno probabilmente la loro ultima comparsa sulle schede elettorali, visti i recentissimi sviluppi e l'annunciato scioglimento del partito.

    Veneto - Il Fronte Sociale vince agilmente in Veneto, reggendo rispetto all'ultima tornata i grossi cambiamenti politici e riconfermando il leghista Stefani alla guida della regione, con la Lega che però viene sorpassata da Fratelli d'Italia come prima lista regionale, finendo al terzo posto complessivo dietro anche a Nuova Democrazia, il partito di Zanetti che insieme a Forza Italia sosteneva l'ex leghista Flavio Tosi, al secondo posto con un buon risultato. Male la sinistra al 20%, con risultati deludenti sia di La Rosa che soprattutto di Avanti Italia!

    Veneto
    Candidati%Liste%Seggi
    Alberto Stefani

    ✔️ Presidente
    45,50Fratelli d'Italia18,2212
    Lega - Liga Veneta16,4011
    Lista Zaia6,174
    Veneto Sovrano4,703
    Flavio Tosi33,60Nuova Democrazia - Zanetti per Tosi18,087
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia11,814
    Il Veneto con Tosi3,711
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Enrico Cappelletti20,90La Rosa - Veneto Gentile10,403
    Avanti Italia!4,442
    Veneto Ribelle3,041
    Verdi e Sinistra3,031
    Totale10010050


    Liguria - In Liguria a sorpresa rispetto ai sondaggi si conferma presidente la forzista Dina Nobili, orfana dell'appoggio di Fratelli d'Italia e Lega ma sostenuta dalla nuova coalizione centrista del suo partito insieme a Nuova Democrazia. A permettere la riconferma di Nobili gli ottimi risultati del suo partito e della lista civica a sostegno. Battuto di poco lo sfidante sovranista Balleari, che perde probabilmente a causa di un risultato deludente di Fratelli d'Italia in regione. Niente da fare per la candidata del centro-sinistra Piera Maggiani, con La Rosa che non raggiunge il 12% dei voti.
    Unica nota complicata per la coalizione vincente è la delicata maggioranza: la divisione delle forze in campo infatti porta i seggi della coalizione centrista a 15 su 30, con la maggioranza vincolata al voto della Presidente Nobili, anch'essa membro dell'Assemblea.

    Liguria
    Candidati%Liste%Seggi
    Dina Nobili

    ✔️ Presidente
    38,28Nuova Democrazia - Zanetti per Nobili18,547
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia13,115
    Liguria Insieme - Nobili Presidente6,633
    Stefano Balleari36,85Fratelli d'Italia16,384
    Liguria Sovrana10,162
    Lega - Liguria5,901
    Fronte Sociale per Balleari4,411
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Piera Maggiani24,87La Rosa - Liguria Progressista11,263
    Avanti Italia!7,622
    Comunità3,691
    Verdi e Sinistra2,29
    Totale10010030


    Emilia Romagna - La situazione tripolare permette al centro-sinistra di evitare la tragedia in Emilia Romagna e mantenere la guida di almeno una delle due regioni rosse per eccellenza, nonostante un enorme calo di consensi rispetto a 5 anni fa e con gli eredi del PCI scalzati dal primo posto fra le liste, a favore del partito del premier Zanetti. Marco Croatti sarà il nuovo presidente dell'Emilia Romagna, grazie a risultati soddisfacenti rispetto a sondaggi e elezioni recenti, nonostante il calo netto rispetto alla tornata regionale precedente. Il primo partito in Emilia Romagna è però Nuova Democrazia, il cui candidato, Matteo Richetti, nonostante questo arriva terzo, dietro all'uomo del Papeete, il leghista Massimo Casanova, che non riesce nell'impresa di strappare la regione alla sinistra.

    Emilia Romagna
    Candidati%Liste%Seggi
    Marco Croatti

    ✔️ Presidente
    37,20La Rosa - Gentile17,7513
    Avanti Italia!11,789
    Avanti Insieme4,263
    Verdi e Sinistra3,412
    Massimo Casanova33,62Fratelli d'Italia14,815
    Lega - Emilia Romagna7,753
    Emilia Romagna Sovrana6,772
    Lista Giovani & Imprenditori per Casanova Presidente4,292
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Matteo Richetti29,18Nuova Democrazia - Zanetti per Richetti22,348
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia5,122
    con Richetti l’Emilia Romagna al Centro!1,72
    Totale10010050


    Toscana - In Toscana per la prima volta nella storia delle elezioni regionali in Italia si terrà un ballottaggio per determinare il prossimo presidente di Regione. La legge elettorale regionale della Toscana infatti è l'unica in Italia a prevedere un ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiunga il 40% dei consensi al primo turno, eventualità mai verificatasi prima d'ora. A sfidarsi al secondo turno saranno i candidati del centro-sinistra Antonio Innocenti e del Fronte Sociale, il fratello d'italia Alessandro Capecchi. Escluso invece l'ex Presidente del Consiglio e Sindaco di Firenze Matteo Renzi sostenuto da Nuova Democrazia e Forza Italia, solo terzo, ma che potrebbe risultare decisivo nell'appoggio per il ballottaggio.

    Toscana
    Candidati%Liste%Seggi
    Antonio Innocenti

    (al ballottaggio)
    35,58La Rosa per Innocenti18,16
    Avanti Italia!10,72
    Lista Civica - Innocenti Presidente4,19
    Verdi e Sinistra2,51
    Alessandro Capecchi

    (al ballottaggio)
    33,43Fratelli d'Italia17,67
    Lega - Etruria8,20
    Toscana Sovrana5,82
    Liberiamo la Toscana con Capecchi1,74
    Matteo Renzi30,99Nuova Democrazia - Zanetti per Renzi20,14
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia6,65
    Toscana Viva! con Renzi!4,20
    Totale10010040


    Marche - Nelle Marche vittoria scontata per il candidato del Fronte Sociale, Andrea Assenti di Fratelli d'Italia, che raccoglie il testimone di Acquaroli dopo otto anni. Le Marche si confermano sempre di più una regione di destra, dopo essere stata per decenni una regione rossa. Fratelli d'Italia è nettamente il primo partito, buoni i risultati delle altre liste della coalizione. Non emoziona il risultato della candidata centrista, Giulia Giampieri, che non arriva al 30%, al secondo posto, mentre delude il centro-sinistra a sostegno di Irene Manzi, con risultati pessimi delle liste, nessuna delle quali in doppia cifra.

    Marche
    Candidati%Liste%Seggi
    Andrea Assenti

    ✔️ Presidente
    45,54Fratelli d'Italia24,0910
    Marche Sovrane11,124
    Lega - Marche6,322
    Civica per Assenti4,002
    Giulia Giampieri28,95Nuova Democrazia - Zanetti per Giampieri19,353
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia6,341
    Le Marche con Giampieri3,261
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Irene Manzi25,52Avanti Italia!9,532
    La Rosa per Manzi9,502
    Marche Civiche4,021
    Verdi e Sinistra2,471
    Totale10010030


    Campania - La partita più indecisa della tornata è quella Campana, dove alla fine riesce a riconfermarsi il Presidente uscente, Pasquale Aliberti di Forza Italia, che così come Nobili in Liguria è riuscito nella rielezione pur con una differente coalizione a sostegno. Il risultato si deve al buon consenso delle liste, in particolare Nuova Democrazia che è il primo partito in regione, ma bene anche Forza Italia. Battuto di poco il candidato sovranista Francesco Amodeo, con Fratelli d'Italia che non supera il 20% mentre deludono Sovranità ma soprattutto la Lega, pur aumentando il dato del 2025. Terzo il candidato del centro-sinistra Michele Scudiero, con La Rosa all'11%.

    Campania
    Candidati%Liste%Seggi
    Pasquale Aliberti

    ✔️ Presidente
    38,28Nuova Democrazia - Zanetti per Aliberti22,4617
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia12,7310
    Aliberti Presidente4,053
    Francesco Amodeo36,12Fratelli d'Italia20,186
    Campania Sovrana9,573
    Lega - Campania3,941
    Francesco Amodeo Presidente2,421
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Michele Scudiero24,64La Rosa per Scudiero11,054
    Avanti Italia!8,713
    noi Campani con Scudiero3,261
    Verdi e Sinistra1,62
    Totale10010050


    Puglia - Torna a destra dopo 25 anni la Presidenza della Puglia, con il candidato sovranista Luigi Abbate che sconfigge di misura il Presidente uscente Stefanazzi del centro-sinistra. Fratelli d'Italia prima forza in regione superando il 20% e buono il risultato di Sovranità, decisivo per la vittoria, mentre non brilla la Lega, che non riesce a tornare in consiglio regionale dopo la debacle della tornata precedente. Nel centro-sinistra buoni risultati sia di La Rosa che di Avanti Italia! rispetto alla media nazionale e agli ultimi test elettorali, ma non basta a Stefanazzi per riconfermarsi. Delude invece il risultato del candidato centrista Amati con il pessimo risultato di entrambi i partiti a sostegno, in particolare di Nuova Democrazia.

    Puglia
    Candidati%Liste%Seggi
    Luigi Abbate

    ✔️ Presidente
    39,55Fratelli d'Italia20,3417
    Puglia Sovrana13,0311
    Lega - Puglia3,85
    Luigi Abbate Presidente2,33
    Claudio Stefanazzi35,40La Rosa per Stefanazzi16,867
    Avanti Italia!13,825
    Senso Civico2,40
    Verdi e Sinistra2,33
    Seggio assegnato al candidato presidente classificatosi secondo1
    Fabiano Amati25,05Nuova Democrazia - Zanetti per Amati16,426
    Forza Italia - Polo Popolare - cittadini per l’Italia6,893
    Progetto Puglia - con Amati1,65
    Totale10010050


    Valle d'Aosta - Cambiano gli equilibri nel consiglio regionale valdostano, con le forze autonomiste e delle minoranze linguistiche che perdono consensi e forza, in particolare a favore dell'ingresso forte di Nuova Democrazia, primo partito in regione e quindi nel consiglio regionale. Stabili Fratelli d'Italia e La Rosa, calano nettamente come detto Union Valdôtaine e Alliance Valdôtaine – Stella Alpina, oltre che la Lega che perde il primato in Assemblea. Si apre ora la ricerca di una maggioranza, con la coalizione uscente che non ha i numeri per continuare e la ricerca di una nuova alleanza potrebbe probabilmente partire dalla prima forza regionale: il partito del premier Zanetti.

    Valle d'Aosta
    ListeVoti%Seggi+/- Seggi
    Nouvelle Démocratie avec Zanetti1299720,597 4
    Fratelli d'Italia905714,355
    La Rosa - Ensemble pour la Vallée d'Aoste794512,594 1
    Lega Vallée d'Aoste789612,514 3
    Union Valdôtaine710211,254 2
    Alliance Valdôtaine – Stella Alpina52828,373 2
    Forza Italia48417,673 1
    Avanti Italia!44076,893 1
    Vallée d'Aoste Souveraine35825,682Nuova Lista
    Totale6499610035

  15. .
    DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa degli onorevoli Cavenaghi, Cattaneo, Tosi, Mangialavori e Valois
    Modifiche del Capo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


    Art. 1
    Modifiche del Capo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)


    1. Il comma 2 dell'art.31 è abrogato.

    2. Il comma 3 dell'art. 32 è abrogato.

    3. L'articolo 34 è così modificato: Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza fornire preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

    L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, debba trasportare armi nell'interno dello Stato.

    Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, da effettuarsi entro 48 ore prima o entro 24 ore dopo il trasporto, all'autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere accompagnata dalle armi e dalle parti d'arma.

    4. L'art. 40 è abrogato.

    5. L'articolo 41 è così modificato: Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che siano in possesso di informazioni riguardanti la presenza di armi, munizioni o materie esplodenti in locali pubblici o privati, o in abitazioni, non regolarmente denunciate, consegnate o legalmente detenute, possono effettuare perquisizioni e procedere al sequestro solo previa autorizzazione delle autorità competenti.

    6. L'art. 42 è così modificato:
    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità biennale.

    Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 3000 euro.

    7. Il punto C del comma 1 dell'articolo 43 è abrogato.

    3. L'articolo 45 è abrogato

    Disposizioni finali e transitorie
    1. Le norme configgenti con la presente sono da ritenersi abrogate.
    2. Il presente testo di legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione in G.U.
1568 replies since 18/12/2019
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