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Presidenza: Maria Elena Boschi
Dichiaro aperta la XXXVII Seduta della Camera dei Deputati. Prego il segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.
- Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -
Presidente: "Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato"
- Sui lavori della Camera dei Deputati, la discussione odierna reca: DDL Dalfino II
Disposizioni per il ripristino degli articoli 18 e 39 della costituzione e per l'ammodernamento della legislazione lavorativa
CITAZIONE Premessa: riconoscendo l'importanza di garantire diritti fondamentali ai lavoratori e di promuovere una legislazione del lavoro equa ed efficace, il presente dispositivo di legge si propone di ripristinare gli articoli 18 e 39 della costituzione italiana, precedentemente modificati, e di perfezionare le norme introdotte con il jobs act di renzi.
Articolo 1: ripristino dell'articolo 18 della costituzione 1.1. l'articolo 18 della costituzione italiana, concernente la tutela del lavoro e del lavoratore, è ripristinato nella sua forma originale.
Articolo 2: ripristino dell'articolo 39 della costituzione 2.1. l'articolo 39 della costituzione italiana, relativo alla tutela sociale ed economica del lavoro, è ripristinato nella sua forma originale.
Articolo 3: modifiche al jobs act 3.1. gli articoli 1 e 2 del decreto legge 4 marzo 2015, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, comunemente noto come jobs act, subiscono le seguenti modifiche:
l'articolo 1, riguardante le nuove norme sui contratti a termine, è abrogato. l'articolo 2, relativo alla disciplina dei licenziamenti, è abrogato.
Articolo 4: nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori 4.1. si istituisce una commissione nazionale del lavoro, composta da rappresentanti del governo, dei lavoratori e degli imprenditori, con il compito di monitorare e proporre modifiche alla normativa del lavoro per garantire un equo bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori. 4.2. si promuove la contrattazione collettiva come strumento principale per la definizione delle condizioni di lavoro, incentivando accordi che favoriscano la stabilità occupazionale e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Articolo 5: tutela dei lavoratori in caso di licenziamento 5.1. in caso di licenziamento discriminatorio o privo di giustificato motivo, il lavoratore ha il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. 5.2. in alternativa alla reintegrazione, il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. la misura dell'indennità non può essere inferiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento. 5.3. il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo di estromissione del lavoratore, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
Articolo 6: entrata in vigore 6.1. il presente dispositivo di legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. La parola al relatore, segue discussione generale.
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