Commissione Senato - DDL ZANETTI, RICHETTI, CARFAGNA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI ITALIANI

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    DDL ZANETTI, RICHETTI, CARFAGNA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI ITALIANI

    Art.1 - Introduzione
    Questo DDL prevede l'introduzione dell'evento "Tre giorni per la Cultura. L'evento avrà cadenza annuale e si svolgerà il sabato, domenica e lunedì della terza settimana di marzo
    Art. 2 - Beneficiari
    L'evento è rivolto in primis a tutti gli studenti di ogni ordine e genere della Scuola pubblica italiana ed ai cittadini italiani successivamente definiti.

    Art. 3 - Scopo
    Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più il nostro patrimonio e di rendere consapevoli gli studenti della cultura e tradizione italiana, mediante visite guidate, chiusura prolungata alle 22 dei musei e di ogni luogo pubblico culturale, visite di chiese, pleonasmo, gallerie e sconti su tutti i luoghi di genere culturale.

    Art. 4 - Tipi di offerte
    Le offerte proposte per poter visitare i luoghi di cui all'articolo 3, e destinate dal Ministero dei Beni e Attività Culturali sono:

    a) agli Studenti di cui all'articolo 2, il biglietto di entrata viene offerto. La persona dovrà essere munita di un documento di identità e, qualora frequentante la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dovrà presentare, all'entrata o agli uffici della struttura, un documento che attesti l'effettiva frequenza al rispettivo Istituto d'Istruzione.

    b) ai Cittadini italiani, con età compresa tra i 60 e i 70 anni, viene applicato uno sconto pari del 30% al biglietto di entrata;

    c) ai Cittadini italiani, con età superiore o uguale ai 71 anni, viene applicato uno sconto pari del 45% al biglietto di entrata;

    d) alle famiglie con un nucleo compreso da genitori e figli, viene applicato uno sconto su ogni persona pari al 30%, escluse quelle citate nei punti "a)" e "b)".

    Art. 5 - Invito alle scuole
    Gli Istituti scolastici sono invitati a organizzare dei viaggi di istruzione a tema del percorso di studio di ogni corso.
    Le modalità di organizzazione sono definite dall'attuale legislazione in materia, dal Consiglio di Istituto e di Classe e dal Collegio docenti di ogni singola scuola. Il costo per il viaggio ed ogni spesa al di fuori del biglietto, sostenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 4a, saranno a carico delle famiglie.

    Art. 6 - Concorso per gli studenti
    Nel mese di ottobre dell'Anno Scolastico successivamente indicato, sarà indetto un concorso, con scadenza il primo di novembre, volto a tutti gli studenti di quarta e quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali sarà richiesto di svolgere un progetto riguardante la storia antecedente e precedente l'Unità d'Italia.

    Art. 7 - Modalità Concorso
    Il Concorso sarà definito e coordinato da ogni Istituto Scolastico, il quale, a seconda dell'indirizzo di studio, sceglierà il tema del progetto, seguendo quanto riportato all'articolo 5 della suddetta legge. Gli studenti potranno avvalersi del docente di materia.
    Alla scadenza del concorso, gli Istituti faranno pervenire i progetti per via telematica agli uffici del MIUR, il quale valuterà singolarmente ognuno di essi e assegnerà il premio a quello definito come "Miglior Progetto su scala regionale".
    Per "Scala regionale" si intende che il MIUR premierà un progetto per ogni Regione, per un totale di venti.

    Art. 8 - Premiazioni
    Gli studenti premiati riceveranno una Borsa di Studio, regolata dal MIUR e secondo la disponibilità finanziaria dello stesso. La premiazione avverrà presso il MIUR nei "Tre Giorni per la Cultura" di cui all'articolo 1.

    Art. 9 - Copertura finanziaria
    La copertura finanziaria della suddetta legge è regolata dall'annuale Legge Finanziaria, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dei Beni e Attività Culturali.

    Art. 10 - Entrata in vigore e attuazione
    Il presente provvedimento entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il concorso di cui all'articolo 5 sarà organizzato a partire nel prossimo Anno Scolastico. Quest'ultimo potrà essere riconfermato mediante Decreto Ministeriale del MIUR, avente le stesse caratteristiche delineate nella suddetta legge

     
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