Proposta di legge: DISPOSIZIONI IN MERITO AL SALARIO MINIMO LEGALE E LOTTA AL LAVORO SOMMERSO

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    PG dormienti
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    Proposta di legge: DISPOSIZIONI IN MERITO AL SALARIO MINIMO LEGALE E LOTTA AL LAVORO SOMMERSO di iniziativa del Deputato RIBERI (FI)

    Art. 1.
    1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore la retribuzione determinata applicando i contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    2. Il trattamento economico complessivo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

    3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, il salario minimo, quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, è definito annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le parti sociali, tenuto conto dei livelli retributivi vigenti nei settori af-
    fini, definiti ai sensi del comma 2.

    4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000 per ciascun lavoratore, nonché il risarcimento del danno economico determinato al lavoratore.
     
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