Congresso Forza Italia 2024

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    Congresso Forza Italia 2024



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    A Roma si riunisce il Congresso di Forza Italia
    quasi un anno dopo la scomparsa del fondatore
    Silvio Berlusconi.
    I tesserati si proiettano a consolidare la rinascita del partito.

     
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    PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

    -PRESENTAZIONE NUOVO STATUTO
    -VARIE ED EVENTUALI


    Edited by Multiplayers - 1/8/2023, 10:06
     
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    Arriva Vegetti che si intrattiene con alcuni giovani militanti forzisti
     
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    Prende la parola Claudio Vegetti:

    "Buongiorno, desidero iniziare salutando i vertici nazionali, i delegati, gli organi di stampa e tutti i simpatizzanti e militanti qui presenti oggi. Prima di iniziare, mi farebbe piacere che tutta la sala tributasse un giusto applauso al nostro unico Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi! -applausi per qualche minuto - So per certo che una persona che ha sempre amato la vita come lui avrebbe preferito questo applauso a qualche triste minuto di silenzio! - applausi -
    Oggi siamo chiamati a rinnovare il nostro partito orfano del suo fondatore, ma sempre vivo negli ideali e nell'attività politica. Si è sempre detto che Forza Italia sarebbe finita con Berlusconi, eppure siamo ancora qui più determinati che mai a portare avanti le nostre battaglie. Battaglie di libertà, battaglie di garantismo, battaglie di europeismo e battaglie di atlantismo!
    - applausi-
    Chi in questi mesi ha cercato di effettuare un OPA su Forza Italia ha fallito miseramente. E' impensabile che Forza Italia abbandoni il centrodestra da lei fondato nel 1994 e che ha distanza di trent'anni continua ad esistere e governare questa Nazione!
    Ci sarà tempo per il dibattito, pertanto adesso mi soffermerò a presentare la proposta per il nuovo statuto.


    Ringrazio, prima di illustare la proposta, Antonio Tajani il quale ha supportato questa idea di rinnovamente e che ha guidato Forza Italia in questa fase delicata di Forza Italia. Il suo contributo nel governo e come coordinatore nazionale di Forza Italia è determinante per la crescita e la credibilità del partito. - applausi -

    Il nuovo statuto prevede forti modifiche, come ha dichiarato qualche organo di stampa, Forza Italia si appresta dal diventare una repubblica dopo anni di monarchia, è questo lo spirito di questo statuto. Innanzitutto, la modifica più grande riguarda l'introduzione della carica di segretario nazionale, figura che guiderà il partito e detterà la linea politica rappresentando Forza Italia nelle istituzioni. Diciamolo chiaramente: NON ESISTE UN EREDE DI SILVIO BERLUSCONI - applausi - pertanto la carica di presidente è stata modificata e diventerà garante del rispetto dello statuto e dei principi e ideali del partito!

    Altra modifica che ritengo debba essere effettuata è il rinnovamento del consiglio nazionale che diventerà il nostro organo deliberativo e che con l'aiuto del presidente del consiglio nazionale vigilerà anche sul rispetto dei valori del partito insieme alla direzione nazionale. Altra novità che ho inserito nello statuto per aumentare la partecipazione dei militanti.
    Infine, come anticipato, la carica di presidente nazionale diventerà una carica di garantismo e vigilanza. Mi piace pensare che i nuovi presidenti nazionali saranno guidati da lassù dal nostro Presidente fondatore, Silvio Berlusconi.
    - applausi -

    Come detto, ci sarà tempo per il dibattito sullo statuto e su altre questioni. Io penso che, se approvato, il nuovo statuto sarà in grado di rilanciare Forza Italia la quale si apre ad una democrazia interna più forte e rappresentativa. So che aggiungere nuovi organi potrebbe risultare inutile e anzi dannoso per il partito, ma io penso che queste modifiche siano necessarie perché aumenteranno la rappresentanza politica dei nostri militanti all'interno del partito. Grazie a tutti! - applausi -
     
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    LO STATUTO
    TITOLO I SOCI
    Art. 1 ( Requisiti )
    Sono soci di Forza Italia i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali di libertà, popolarismo, europeismo ed atlantismo e riconoscendosi in essi ed alla sua azione politica , ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.
    Art. 2 ( Diritti dei soci )
    I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
    I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti.
    I soci possono esercitare l’elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.
    L’anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1¡ gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate dal 1¡ ottobre al 31 dicembre.
    In occasione dei congressi comunali, istituzionali, locali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l’anno precedente quello della delibera di convocazione del congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell’anno in corso.
    I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
    Art. 3 ( Doveri dei soci )
    Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli
    organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della
    linea politica di Forza Italia.
    In particolare è tenuto a:
    a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
    b) Svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
    c) Garantire l’unità operativa del Partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento a Forza Italia;
    d) Tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
    e) Rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
    f) Tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
    g) Concorrere, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito.
    TITOLO II L’ISCRIZIONE AL PARTITO
    CAPO I – Il tesseramento
    Art. 4 ( Norme per il tesseramento )
    Il tesseramento è aperto dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
    Al socio spetta di diritto il rinnovo dell’iscrizione.
    La Direzione nazionale del Partito emana le norme per l’attuazione del tesseramento, fissa l’importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
    L’importo della tessera è integrato da un contributo per l’attività, annuo, libero, ma orientativamente graduato secondo livelli suggeriti di anno in anno dalla stesa Direzione nazionale.
    Il contributo per l’attività sarà versato direttamente ed interamente alla Sezione di appartenenza.
    L’importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto all’art. 129 del presente statuto.
    L’invio della tessera è curato dalla Direzione nazionale.
    Al nuovo socio viene inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.
    Il Movimento Giovanile tessera autonomamente i giovani dai 16 ai 30 anni (compresi) di età.
    Art. 5 ( Modalità per la presentazione della domanda )
    La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’ispirante socio, è presentata personalmente alla competente Sezione territoriale o di ambiente con il contestuale versamento della quota di iscrizione.
    Nella domanda di adesione l’aspirante socio deve indicare la Sezione territoriale o d’ambiente alla quale intende iscriversi..
    Le domande di iscrizione di aspiranti soci che abbiano ricoperto ai livelli comunale, provinciale, e nazionale, cariche di rilievo o di rappresentanza in altri partiti o che siano stati candidati in liste presentate senza il consenso del Partito, devono essere sottoposte preventivamente, per il parere, rispettivamente alla direzione provinciale e nazionale.
    Art. 6 ( Iscrizione e residenza )
    E’ territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
    Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d’ufficio del socio in una Sezione territoriale alla Sezione di nuova competenza..
    Art. 7 ( Cause ostative all’iscrizione al Partito )
    Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
    Nei casi di dubbi spetta alla Direzione nazionale la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
    Art. 10 ( Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
    E’ costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal Comitato nella sua prima seduta.
    L’elezione della commissione deve avvenire entro 30 giorni dall’elezione degli organi provinciali.
    La commissione è composta da 8 componenti effettivi i quali vengono eletti a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. I primi 8 candidati sono i membri della commissione eletta.
    La commissione delibera a maggioranza semplice.
    In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
    CAPO III – Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento.
    Art. 12 (Ricorsi alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento )
    Ogni socio nell’ambito della propria provincia può ricorrere avverso l’iscrizione di un nuovo socio alla commissione per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nell’albo sezionale o dell’avvenuta registrazione prevista dal terzo comma dell’art. 5 del nominativo dell’aspirante socio.
    La commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

    CAPO II – Convocazione degli organi
    Art. 22 ( Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali )
    Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
    a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;
    b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l’O.d.G., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
    c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto..
    Art. 30 ( Gestioni commissariali )
    In caso di scioglimento degli organi del Partito e dei movimenti, la durata della gestione non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate
    ragioni.

    CAPO VII – Gli organi comunali del Partito
    Art. 31 ( Organi comunali del Partito )
    Sono gli organi comunali del Partito:
    a) il Segretario comunale;
    b) il Comitato comunale;

    Art. 32 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
    Nei comuni deve essere costituito il Comitato comunale. Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti
    direttamente, su due liste comunali da tutti i soci e dagli elettori. Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
    b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e comunali, se iscritti in una Sezione del comune.
    Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
    Art. 33 ( Competenze del Segretario comunale )
    Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l’attività delle sezioni e degli organi del Partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
    b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
    e) convoca almeno due volte l’anno l’assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
    f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.
    Art. 34 ( Competenze del Comitato comunale )
    Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.
    Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi solo voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore ad un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.
    Il Comitato comunale inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
    b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
    c) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale;
    d) delibera sui programmi dell’amministrazione comunale, sulla base dell’indirizzo politico generale del Partito;
    e) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
    f) formula proposte ai comitati istituzionali locali ed al Comitato regionale per le materie di loro competenza che interessano il comune;
    g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
    h) approva il programma per le elezioni comunali.
    Il Comitato comunale convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.

    CAPO IX – Gli organi provinciali del Partito
    Art. 35 ( Organi provinciali del Partito )
    Sono organi provinciali del Partito:
    a) il Congresso provinciale:
    b) il Segretario provinciale;
    c) il Comitato provinciale;
    d) la Direzione provinciale.
    Art. 36 ( Il Congresso provinciale: composizione, competenze periodicità )
    Il Congresso provinciale è l’assemblea dei delegati eletti. I delegati eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e dai consiglieri provinciali e
    comunali su liste concorrenti presentate per circoscrizioni elettorali o gruppi di circoscrizioni elettorali contigue, ognuno dei quali deve includere un territorio
    comprendente almeno il quindici per cento della popolazione dell’intera provincia. Nelle regioni nelle quali siano previsti collegi plurinominali i comitati provinciali possono suddividere i collegi stessi secondo i criteri fissati dal comma precedente.
    Le decisioni di cui ai precedenti commi debbono essere adottate dal Comitato provinciale a maggioranza del sessanta per cento dei componenti. Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e gli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino
    ai principi ideali di Forza Italia.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso provinciale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni o in caso di imminenti elezioni o per congresso straordinario e ordinario nazionale:
    a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso:
    b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
    c) per eleggere il Segretario e il Comitato provinciale;
    d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale provinciale.
    e) per eleggere i delegati al congresso nazionale.
    Art. 37 (Competenze del Segretario provinciale )
    Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia. Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei componenti statutari.
    In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato e la Giunta esecutiva ed responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
    b) nomina, uno o pi vice segretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
    d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale d’informazione sindacale.
    Art. 38 ( Composizione del Comitato provinciale )
    Il Comitato provinciale formato dal Segretario provinciale e dai componenti eletti dal Congresso provinciale.
    Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
    b) i componenti della Giunta esecutiva;
    c) i segretari dei comitati istituzionali locali;
    d) il Segretario comunale del capoluogo;
    e) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della Provincia;
    f) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
    g) il Sindaco del capoluogo se iscritto al Partito..
    Art. 39 ( Competenze del Comitato provinciale )
    Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito. Il Comitato provinciale, inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del Segretario provinciale, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
    b) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali;
    c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
    d) approva il programma per le elezioni provinciali;
    e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
    f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
    g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;;
    i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
    j) approva la lista e le candidature ai consigli comunali;
    k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
    l) propone le candidature al Parlamento;
    Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
    Art. 40 ( Commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
    Presso ogni Comitato provinciale sono costituite:
    – la commissione provinciale per i problemi della cultura;
    – la commissione provinciale per i problemi della produzione;
    – la commissione provinciale per i problemi del lavoro;
    – il comitato provinciale di informazione sindacale.
    Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri designati dal Segretario provinciale, scelti tra:
    a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
    b) membri del comitato provinciale.
    Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri, con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario provinciale o da un suo delegato. I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario provinciale sentite le rispettive commissioni.
    Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario provinciale o da un suo delegato.
    In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.
    Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario provinciale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all’ anno. Il Segretario provinciale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato provinciale, che lo esamina ed approva, il programma dell’anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull’attività svolta nell’anno che si conclude.
    CAPO X – Gli organi regionali del Partito
    Art. 41 ( Organi regionali del Partito )
    Sono organi regionali del Partito:
    a) il Congresso regionale;
    b) il Segretario regionale;
    c) il Comitato regionale;
    .
    Art. 42 ( Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità )
    Il Congresso regionale è l’assemblea plenaria dei delegati eletti.
    I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali di ogni provincia su liste provinciali concorrenti. Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali sono vicini ai valori di Forza Italia.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso regionale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni:
    a) per discutere le relazioni del Comitato regionale ed i temi del Congresso;
    b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del
    Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato al congresso nazionale;
    c) per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;
    d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale regionale.
    Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo dei votanti conseguiti dal Partito nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Art. 43 ( Competenze del Segretario regionale )
    Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
    Egli promuove ed indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei componenti organi statutari.
    In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato ed è responsabile dell’esecuzione dei suoi deliberati;
    b) nomina, uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici,scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
    d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione
    e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
    e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
    f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.
    Art. 44( Composizione del Comitato regionale )
    Il Comitato regionale è formato dal Segretario regionale e dai componenti eletti dal congresso regionale.
    Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
    b) i componenti della Giunta esecutiva;
    c) i segretari provinciali;
    d) i Parlamentari europei eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una
    sezione della regione:
    e) i consiglieri regionali..
    Art. 45 ( Competenze del Comitato regionale)
    Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
    Il Comitato regionale inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
    b) indica l’orientamento del Partito ed indirizza l’attività del gruppo consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti pubblici regionali;
    c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
    d) approva il programma per le elezioni regionali;
    e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
    f) indirizza ed orienta l’azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del partito;
    g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell’ambito di principi fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed
    obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;;
    h) approva le candidature al Consiglio regionale;
    i) designa le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo;
    Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

    CAPO XI – Gli organi nazionali del Partito
    Art. 46 ( Organi nazionali del Partito )
    Sono organi nazionali del Partito:
    a) il Congresso nazionale;
    b) il Segretario Politico;
    c) il Consiglio nazionale;
    d) la Direzione nazionale;
    e) il Presidente nazionale.
    SEZIONE I – Il Congresso nazionale
    Art. 47 ( Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità )
    Il Congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all’estero.
    Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di fondazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali di Forza Italia, oltre ad altri partiti, persone o associazioni decise dal Consiglio nazionale.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni tre anni, nella data, nel luogo e con l’ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale approva il regolamento per:
    a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
    b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
    c) eleggere il Segretario Politico, il Consiglio nazionale e il Presidente nazionale;

    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentano almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
    Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l’ordine del giorno ed il regolamento.
    Art. 48 ( Delegati al Congresso nazionale )
    Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale è determinato dividendo per 15.000 il numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella regione nelle elezioni per la Camera dei deputati. Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale è determinato dividendo per 5.000 il
    numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella provincia nelle elezioni per la Camera dei deputati.
    Per la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 250.
    Art. 49 ( Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
    I delegati provinciali al pre-congresso regionale sono eletti durante il congresso provinciale.
    La ripartizione dei delegati al pre-congresso regionale tra le liste avviene proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna di esse.
    Si possono esprimere voti di preferenza in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere. Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
    A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste medesime.
    Art. 50 ( Pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
    Il pre-congresso regionale si compone di tutti i delegati eletti su base provinciale.. I delegati regionali al Congresso nazionale sono eletti dai delegati provinciali al precongresso regionale. I delegati provinciali votano con voto palese e possono esprimere con voto segreto preferenze in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere.
    La ripartizione della rappresentanza e dei delegati regionali tra le liste avviene con sistema proporzionale. Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste
    medesime.
    SEZIONE II – Il Segretario Politico
    Art. 51 ( Competenze )
    Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito.
    Il Segretario Politico, in particolare:
    a) convoca e presiede la Direzione, l’Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
    b) nomina, uno o più vice segretari e i dirigenti dei Dipartimenti, scegliendo questi ultimi anche al di fuori di essa;
    c) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del partito;
    d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
    e) guida le delegazioni del partito ai tavoli politici
    Art. 52 ( Impedimento, dimissione decadenza del Segretario Politico )
    In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del segretario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
    Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi. Le votazioni per l’elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
    SEZIONE III – Il Consiglio nazionale
    Art. 53 ( Elezione )
    I delegati regionali al Congresso nazionale esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai pre-congressi regionali. Possono essere espressi voti di preferenza, secondo quanto previsto dal regolamento.
    Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Partito.
    Art. 54 ( Composizione )
    Il Consiglio nazionale è composto:
    a) dal Segretario Politico;
    b) dagli eletti durante il Congresso nazionale;
    c) dai segretari regionali;
    d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
    e) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della repubblica e della Camera dei Deputati;
    f) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Presidente del Consiglio nazionale.
    g) dal Presidente nazionale.
    h) dai parlamentari tesserati a Forza Italia e iscritti al gruppo parlamentare di Forza Italia

    Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
    a) Ministri e Sottosegretari se iscritti al Partito;
    b) Presidenti, vice presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati se iscritti al Partito;
    Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionali attività ispirate ai principi cristiano-sociali, liberali, popolari, europeisti e atlantisti.
    Art. 55 ( Competenze )
    Il Consiglio nazionale è, entro la sua linea politica determinata dal congresso, l’organo deliberativo del Partito. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente, il Segretario amministrativo e, con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del partito. Il Consiglio nazionale controlla l’attività del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.
    Art. 56 ( Il Presidente del Consiglio nazionale )
    Il Presidente del consiglio nazionale vigila sulla esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.
    Art. 57 ( Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo )
    Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.
    SEZIONE IV – La Direzione nazionale
    Art. 58 ( Composizione )
    La Direzione nazionale è composta:
    a) dal segretario Politico che la convoca e la presiede;
    b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
    c) da trenta componenti eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i non Parlamentari;
    d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri sei iscritto al Partito;
    e) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    f) dal Presidente nazionale
    Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
    a) il Capo delegazione dc al Parlamento europeo.
    Art. 59 ( Competenze della Direzione nazionale )
    La Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.
    La Direzione nazionale:
    a) delibera sugli indirizzi politici programmatici del partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
    b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo;
    c) verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull’attività dei rappresentanti dc dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
    SEZIONE V – Il Presidente nazionale
    Art. 60 (elezioni e competenze )
    Il Presidente nazionale, oltre al Consiglio nazionale e al Direzione nazionale, è il garante dello statuto e dei valori di Forza Italia. Vigila sull’operato del Segretario politico e di tutti gli organi locali. È eletto a maggioranza assoluta durante il Congresso nazionale dai delegati regionali. Può, dopo aver consultato il Segretario politico, nominare due suoi vice. Il Presidente nazionale partecipa al Consiglio nazionale e alla Direzione nazionale

    CAPO XII – I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
    Art. 61 ( I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali )
    I Parlamentari di Forza Italia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si costituiscono in gruppo. I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
    I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato da Consiglio nazionale. Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti di Forza Italia delle assemblee regionali, provinciali, metropolitane e comunali ed ai gruppi che essi costituiscono.
    Art. 62 ( Gruppi consiliari degli enti locali )
    I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dai congressi alle direttive dei competenti organi di Parlamento.
    TITOLO IV MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
    Art. 63 ( Movimento giovanile)
    Sono articolazioni del Partito il Movimento giovanile. Il quale opera sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale. Fanno parte del Movimento giovanile tutti gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 30 anni (compresi) d’età. Il regolamento e lo statuto del Movimento giovanile è stilato e votato dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario politico.
    Art. 64 ( Fondazioni )
    Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. Sono costituite una fondazione per le iniziative sociali e una fondazione per la pace.
    La fondazione per le iniziative sociali opera la fine di promuovere interventi negli strumenti di comunicazione, impegni culturali, la difesa del diritto alla vita e lo sviluppo dei diversi aspetti della vita comunitaria.
    La fondazione per la pace e la cooperazione internazionale opera per attuare ogni possibile iniziativa sul piano sociale, culturale e politico diretta a cercare e consolidare situazioni di pace e di sviluppo nel mondo.
    La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
    Art. 65( Le associazioni )
    Nei casi in cui il Partito intenda promuovere associazioni di settore, finalizzate a compiti specifici, i loro statuti e regolamenti devono essere approvati dal Consiglio nazionale.
    TITOLO V LA COMMISSIONE DEI GARANTI
    Art. 66 ( La commissione nazionale dei garanti: composizione e competenze )
    La commissione nazionale dei garanti è composta da 10 componenti eletti dalla Direzione nazionale, il segretario politico e il presidente nazionale. La commissione prende in esame gli atti e i comportamenti degli iscritti che ledano il prestigio del partito. La commissione procede d’ufficio e, sentito l’interessato, decide la linea di comportamento del partito. In caso di esclusione di ogni addebito, la commissione decide i modi e le forme della
    tutela dell’onorabilità dell’interessato e del partito.
    CAPO II – Infrazioni disciplinari
    SEZIONE I – Misure disciplinari
    Art. 67 ( Misure disciplinari )
    Le misure disciplinari sono:
    a) il richiamo;
    b) la sospensione;
    c) l’espulsione.
    Le misure disciplinari sono comminate dalla commissione nazionale di garanti.
    Art. 68 ( Il richiamo )
    Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e d biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
    Art. 69 ( La sospensione )
    La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
    Art. 70 (L’espulsione )
    L’espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L’espulsione è comunicata al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
    L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.
    Art. 71 ( Domanda di riammissione al Partito )
    Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione. Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito se non dopo due mesi dalla riammissione.
    Art.72 (Impugnazione della decisione da parte del sanzionato)
    Qualora il tesserato non condivida la decisione presa dalla commissione nazionale di garanti o pensi che ci siano stati dei vizi procedurali, può richiedere un riesame definitivo al Consiglio Nazionale il quale prende una decisione definitiva a maggioranza assoluta.

    TITOLO X NORME FINALI
    Art. 73 ( Modifica dello Statuto )
    Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale del partito a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati.
    Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.

    Questa la proposta di Statuto presentata dal senatore Claudio Vegetti
     
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    Prende la parola Giacinto Cavenaghi, deputato milanese:

    "Buongiorno a tutti! Grazie per essere qui e per partecipare a questa giornata storica che può essere la base per il rilancio di Forza Italia!
    Qualche giorno fa, in un'intervista, mi si chiedeva perché una persona come me, giovane imprenditore con un certo grado di notorietà, aveva deciso di tesserarsi e candidarsi in Forza Italia quando a destra ci sono partiti meglio messi, più forti e più attraenti.
    Io credo che Forza Italia sia ancora, invece, la casa di chi crede nella libertà e nel centrodestra al governo per ridurre le tasse e ridurre il peso del governo, in un contesto popolare, liberale e conservatore.

    Oggi può avvenire il rilancio di Forza Italia in tal senso: possiamo diventare la forza attrattiva di chi crede nella libertà e nei valori europei. Valori che non sono quelli confusi di Mudadu e della Schlein, ma che sono la famiglia, la libertà, la proprietà privata. Il nostro modello rimane quello di una società libera, con un sistema liberale e liberista, dove il modello capitalista non è messo in discussione perché la storia insegna che solo il capitalismo permette alle società di essere libere e di prosperare.

    Vorrei vedere uno svecchiamento in Forza Italia: uno svecchiamento della dirigenza ma, anzitutto, stilistico: via le frasi stantie, I motti che puzzano di naftalina, i doppiopetto e le cravattone. Prendete il coraggio tra le mani e iniziate a essere giovanili, persone d'attacco. Mettetevi un blazer, una camicia e cambiate il vocabolario.
    Il nostro mindset e il nostro modo di apparire devono essere vincenti.
    Se impareremo a comunicare l'idea di essere un patito giovane e con potenzialità torneremo a crescere. E, da questo punto di vista, non posso che essere contento del fatto che si siano definitivamente persi certi elementi che negli anni sono stati candidati senza merito alcuno: che si godano Renzi e Calenda, a noi i moderati non mancheranno.


    Parlando delle cose serie, invece, mi congratulo con il collega Vegetti per la proposta di statuto, a cui va il mio pieno appoggio. È ora delle grandi cose, in Forza Italia, è ora di cambiare paradigmi, e la proposta di Statuto credo vada proprio in quella direzione.

    Grazie e buona continuazione!


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    CITAZIONE (Claudio Vegetti @ 22/7/2023, 17:00) 
    CITAZIONE
    LO STATUTO
    TITOLO I SOCI
    Art. 1 ( Requisiti )
    Sono soci di Forza Italia i cittadini italiani che, aderendo liberamente ai suoi ideali di libertà, popolarismo, europeismo ed atlantismo e riconoscendosi in essi ed alla sua azione politica , ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di età.
    Art. 2 ( Diritti dei soci )
    I soci hanno il diritto di partecipare all’attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
    I soci possono accedere alle cariche del Partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative, in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti.
    I soci possono esercitare l’elettorato attivo dopo quattro mesi dalla loro iscrizione. I soci che abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi possono assumere cariche sociali.
    L’anzianità di iscrizione si computa: dalla data di presentazione per le domande presentate entro il 30 settembre di ogni anno; dal 1¡ gennaio dell’anno successivo, per le domande presentate dal 1¡ ottobre al 31 dicembre.
    In occasione dei congressi comunali, istituzionali, locali, provinciali, regionali e nazionale del Partito, per garantire la legittimità della base elettorale hanno diritto al voto solo i soci regolarmente iscritti entro l’anno precedente quello della delibera di convocazione del congresso e che abbiano preventivamente rinnovato la tessera dell’anno in corso.
    I nuovi soci debbono comunque aver maturato le anzianità previste per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
    Art. 3 ( Doveri dei soci )
    Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli
    organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione ed a quella del programma e della
    linea politica di Forza Italia.
    In particolare è tenuto a:
    a) partecipare attivamente alla vita del Partito, assolvendo i compiti affidatigli;
    b) Svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive e opera;
    c) Garantire l’unità operativa del Partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento a Forza Italia;
    d) Tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
    e) Rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
    f) Tenere un’irreprensibile condotta morale e politica;
    g) Concorrere, secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito.
    TITOLO II L’ISCRIZIONE AL PARTITO
    CAPO I – Il tesseramento
    Art. 4 ( Norme per il tesseramento )
    Il tesseramento è aperto dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo delle iscrizioni si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
    Al socio spetta di diritto il rinnovo dell’iscrizione.
    La Direzione nazionale del Partito emana le norme per l’attuazione del tesseramento, fissa l’importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali. Eventuali modifiche devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.
    L’importo della tessera è integrato da un contributo per l’attività, annuo, libero, ma orientativamente graduato secondo livelli suggeriti di anno in anno dalla stesa Direzione nazionale.
    Il contributo per l’attività sarà versato direttamente ed interamente alla Sezione di appartenenza.
    L’importo della tessera sarà versato per intero agli uffici della Direzione nazionale che lo ripartirà tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto all’art. 129 del presente statuto.
    L’invio della tessera è curato dalla Direzione nazionale.
    Al nuovo socio viene inviata insieme alla tessera una copia dello Statuto.
    Il Movimento Giovanile tessera autonomamente i giovani dai 16 ai 30 anni (compresi) di età.
    Art. 5 ( Modalità per la presentazione della domanda )
    La domanda di iscrizione, sottoscritta dall’ispirante socio, è presentata personalmente alla competente Sezione territoriale o di ambiente con il contestuale versamento della quota di iscrizione.
    Nella domanda di adesione l’aspirante socio deve indicare la Sezione territoriale o d’ambiente alla quale intende iscriversi..
    Le domande di iscrizione di aspiranti soci che abbiano ricoperto ai livelli comunale, provinciale, e nazionale, cariche di rilievo o di rappresentanza in altri partiti o che siano stati candidati in liste presentate senza il consenso del Partito, devono essere sottoposte preventivamente, per il parere, rispettivamente alla direzione provinciale e nazionale.
    Art. 6 ( Iscrizione e residenza )
    E’ territorialmente competente la Sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
    Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d’ufficio del socio in una Sezione territoriale alla Sezione di nuova competenza..
    Art. 7 ( Cause ostative all’iscrizione al Partito )
    Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito.
    Nei casi di dubbi spetta alla Direzione nazionale la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
    Art. 10 ( Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenze )
    E’ costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal Comitato nella sua prima seduta.
    L’elezione della commissione deve avvenire entro 30 giorni dall’elezione degli organi provinciali.
    La commissione è composta da 8 componenti effettivi i quali vengono eletti a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. I primi 8 candidati sono i membri della commissione eletta.
    La commissione delibera a maggioranza semplice.
    In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
    CAPO III – Ricorsi relativi al tesseramento- Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del tesseramento.
    Art. 12 (Ricorsi alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento )
    Ogni socio nell’ambito della propria provincia può ricorrere avverso l’iscrizione di un nuovo socio alla commissione per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione nell’albo sezionale o dell’avvenuta registrazione prevista dal terzo comma dell’art. 5 del nominativo dell’aspirante socio.
    La commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

    CAPO II – Convocazione degli organi
    Art. 22 ( Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali )
    Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
    a) entro quindici giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo Statuto;
    b) entro venti giorni dalla richiesta presentata, indicando l’O.d.G., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
    c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto..
    Art. 30 ( Gestioni commissariali )
    In caso di scioglimento degli organi del Partito e dei movimenti, la durata della gestione non può eccedere i sei mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate
    ragioni.

    CAPO VII – Gli organi comunali del Partito
    Art. 31 ( Organi comunali del Partito )
    Sono gli organi comunali del Partito:
    a) il Segretario comunale;
    b) il Comitato comunale;

    Art. 32 (Costituzione, composizione ed elezione del Comitato )
    Nei comuni deve essere costituito il Comitato comunale. Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti
    direttamente, su due liste comunali da tutti i soci e dagli elettori. Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
    b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali e comunali, se iscritti in una Sezione del comune.
    Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.
    Art. 33 ( Competenze del Segretario comunale )
    Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l’attività delle sezioni e degli organi del Partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione ed è responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
    b) nomina, sentita la Direzione, uno o più vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
    e) convoca almeno due volte l’anno l’assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
    f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.
    Art. 34 ( Competenze del Comitato comunale )
    Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.
    Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi solo voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore ad un terzo dei componenti aventi voto deliberativo.
    Il Comitato comunale inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
    b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
    c) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi e dei rappresentanti dc negli enti pubblici a carattere comunale;
    d) delibera sui programmi dell’amministrazione comunale, sulla base dell’indirizzo politico generale del Partito;
    e) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
    f) formula proposte ai comitati istituzionali locali ed al Comitato regionale per le materie di loro competenza che interessano il comune;
    g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
    h) approva il programma per le elezioni comunali.
    Il Comitato comunale convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.

    CAPO IX – Gli organi provinciali del Partito
    Art. 35 ( Organi provinciali del Partito )
    Sono organi provinciali del Partito:
    a) il Congresso provinciale:
    b) il Segretario provinciale;
    c) il Comitato provinciale;
    d) la Direzione provinciale.
    Art. 36 ( Il Congresso provinciale: composizione, competenze periodicità )
    Il Congresso provinciale è l’assemblea dei delegati eletti. I delegati eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e dai consiglieri provinciali e
    comunali su liste concorrenti presentate per circoscrizioni elettorali o gruppi di circoscrizioni elettorali contigue, ognuno dei quali deve includere un territorio
    comprendente almeno il quindici per cento della popolazione dell’intera provincia. Nelle regioni nelle quali siano previsti collegi plurinominali i comitati provinciali possono suddividere i collegi stessi secondo i criteri fissati dal comma precedente.
    Le decisioni di cui ai precedenti commi debbono essere adottate dal Comitato provinciale a maggioranza del sessanta per cento dei componenti. Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e gli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino
    ai principi ideali di Forza Italia.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso provinciale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni o in caso di imminenti elezioni o per congresso straordinario e ordinario nazionale:
    a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso:
    b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
    c) per eleggere il Segretario e il Comitato provinciale;
    d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale provinciale.
    e) per eleggere i delegati al congresso nazionale.
    Art. 37 (Competenze del Segretario provinciale )
    Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia. Egli promuove e indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei componenti statutari.
    In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato e la Giunta esecutiva ed responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;
    b) nomina, uno o pi vice segretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
    d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale d’informazione sindacale.
    Art. 38 ( Composizione del Comitato provinciale )
    Il Comitato provinciale formato dal Segretario provinciale e dai componenti eletti dal Congresso provinciale.
    Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
    b) i componenti della Giunta esecutiva;
    c) i segretari dei comitati istituzionali locali;
    d) il Segretario comunale del capoluogo;
    e) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della Provincia;
    f) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
    g) il Sindaco del capoluogo se iscritto al Partito..
    Art. 39 ( Competenze del Comitato provinciale )
    Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito. Il Comitato provinciale, inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del Segretario provinciale, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
    b) indica l’orientamento del Partito e indirizza l’attività dei gruppi consiliari e dei rappresentanti dc negli enti pubblici provinciali;
    c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
    d) approva il programma per le elezioni provinciali;
    e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
    f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
    g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;;
    i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
    j) approva la lista e le candidature ai consigli comunali;
    k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
    l) propone le candidature al Parlamento;
    Il Comitato provinciale è convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.
    Art. 40 ( Commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro e comitato di informazione sindacale )
    Presso ogni Comitato provinciale sono costituite:
    – la commissione provinciale per i problemi della cultura;
    – la commissione provinciale per i problemi della produzione;
    – la commissione provinciale per i problemi del lavoro;
    – il comitato provinciale di informazione sindacale.
    Ciascuno dei suddetti organismi è formato da non più di 30 membri designati dal Segretario provinciale, scelti tra:
    a) persone con esperienza nei campi della cultura, della produzione e del lavoro, anche non iscritte al Partito;
    b) membri del comitato provinciale.
    Ciascuna commissione esprime una giunta di iniziativa, formata da non più di 11 membri, con criteri corrispondenti a quelli indicati nel secondo comma, presieduta dal Segretario provinciale o da un suo delegato. I membri delle giunte di iniziativa sono indicati dal Segretario provinciale sentite le rispettive commissioni.
    Per iniziativa di ogni commissione, con criteri analoghi a quelli indicati nel secondo comma, possono essere costituiti gruppi di lavoro per settori culturali, sociali ed economici, per problemi specifici, settori produttivi, aziende e gruppi di aziende. Tali gruppi sono presieduti dal Segretario provinciale o da un suo delegato.
    In ogni organismo deve essere garantita la rappresentatività di tutto il Partito.
    Gli organismi di cui al primo comma sono presieduti dal Segretario provinciale, il quale non può delegarne la responsabilità, e devono riunirsi almeno quattro volte all’ anno. Il Segretario provinciale deve presentare nel mese di dicembre al Comitato provinciale, che lo esamina ed approva, il programma dell’anno successivo per gli organismi di cui al primo comma e riferire sull’attività svolta nell’anno che si conclude.
    CAPO X – Gli organi regionali del Partito
    Art. 41 ( Organi regionali del Partito )
    Sono organi regionali del Partito:
    a) il Congresso regionale;
    b) il Segretario regionale;
    c) il Comitato regionale;
    .
    Art. 42 ( Il Congresso regionale: composizione, competenze e periodicità )
    Il Congresso regionale è l’assemblea plenaria dei delegati eletti.
    I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della regione e dai consiglieri regionali, provinciali e comunali di ogni provincia su liste provinciali concorrenti. Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato regionale e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali sono vicini ai valori di Forza Italia.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso regionale ordinario, autorizzato dal Consiglio nazionale, si riunisce ogni due anni:
    a) per discutere le relazioni del Comitato regionale ed i temi del Congresso;
    b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica regionale del
    Partito in armonia con l’indirizzo politico determinato al congresso nazionale;
    c) per eleggere il Segretario e il Comitato regionale;
    d) per eleggere i due terzi dei componenti la commissione elettorale regionale.
    Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione, quando ne faccia richiesta un numero di comitati provinciali che rappresentino almeno un terzo dei votanti conseguiti dal Partito nella regione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale e sia stata deliberata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Art. 43 ( Competenze del Segretario regionale )
    Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
    Egli promuove ed indirizza l’attività degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull’attività e sull’organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei componenti organi statutari.
    In particolare:
    a) convoca e presiede il Comitato ed è responsabile dell’esecuzione dei suoi deliberati;
    b) nomina, uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici,scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
    c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
    d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione
    e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
    e) cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
    f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.
    Art. 44( Composizione del Comitato regionale )
    Il Comitato regionale è formato dal Segretario regionale e dai componenti eletti dal congresso regionale.
    Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
    a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
    b) i componenti della Giunta esecutiva;
    c) i segretari provinciali;
    d) i Parlamentari europei eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una
    sezione della regione:
    e) i consiglieri regionali..
    Art. 45 ( Competenze del Comitato regionale)
    Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
    Il Comitato regionale inoltre:
    a) approva le relazioni annuali del segretario regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l’attività del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
    b) indica l’orientamento del Partito ed indirizza l’attività del gruppo consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti pubblici regionali;
    c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
    d) approva il programma per le elezioni regionali;
    e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
    f) indirizza ed orienta l’azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del partito;
    g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell’ambito di principi fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed
    obiettive esigenze della realtà territoriale e sociale regionale;;
    h) approva le candidature al Consiglio regionale;
    i) designa le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo;
    Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

    CAPO XI – Gli organi nazionali del Partito
    Art. 46 ( Organi nazionali del Partito )
    Sono organi nazionali del Partito:
    a) il Congresso nazionale;
    b) il Segretario Politico;
    c) il Consiglio nazionale;
    d) la Direzione nazionale;
    e) il Presidente nazionale.
    SEZIONE I – Il Congresso nazionale
    Art. 47 ( Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicità )
    Il Congresso nazionale è l’assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, dei Parlamentari e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all’estero.
    Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di fondazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali di Forza Italia, oltre ad altri partiti, persone o associazioni decise dal Consiglio nazionale.
    Il Congresso è ordinario e straordinario.
    Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni tre anni, nella data, nel luogo e con l’ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale approva il regolamento per:
    a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
    b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
    c) eleggere il Segretario Politico, il Consiglio nazionale e il Presidente nazionale;

    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
    Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentano almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell’intero territorio nazionale.
    Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l’ordine del giorno ed il regolamento.
    Art. 48 ( Delegati al Congresso nazionale )
    Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale è determinato dividendo per 15.000 il numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella regione nelle elezioni per la Camera dei deputati. Il numero massimo dei candidati che ogni lista può comprendere per la elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale è determinato dividendo per 5.000 il
    numero dei voti ufficiali riportati dal Partito nella provincia nelle elezioni per la Camera dei deputati.
    Per la Valle d’Aosta ed il Trentino Alto Adige il numero dei voti riportati dal Partito si divide per 250.
    Art. 49 ( Elezione dei delegati provinciali al pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
    I delegati provinciali al pre-congresso regionale sono eletti durante il congresso provinciale.
    La ripartizione dei delegati al pre-congresso regionale tra le liste avviene proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna di esse.
    Si possono esprimere voti di preferenza in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere. Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
    A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste medesime.
    Art. 50 ( Pre-congresso regionale per l’elezione dei delegati regionali al Congresso nazionale )
    Il pre-congresso regionale si compone di tutti i delegati eletti su base provinciale.. I delegati regionali al Congresso nazionale sono eletti dai delegati provinciali al precongresso regionale. I delegati provinciali votano con voto palese e possono esprimere con voto segreto preferenze in un numero non superiore ad un quarto dei delegati da eleggere.
    La ripartizione della rappresentanza e dei delegati regionali tra le liste avviene con sistema proporzionale. Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze la graduatoria è determinata dall’ordine di collocazione nelle liste
    medesime.
    SEZIONE II – Il Segretario Politico
    Art. 51 ( Competenze )
    Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attività del Partito.
    Il Segretario Politico, in particolare:
    a) convoca e presiede la Direzione, l’Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
    b) nomina, uno o più vice segretari e i dirigenti dei Dipartimenti, scegliendo questi ultimi anche al di fuori di essa;
    c) esprime ai gruppi parlamentari l’indirizzo politico del partito;
    d) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
    e) guida le delegazioni del partito ai tavoli politici
    Art. 52 ( Impedimento, dimissione decadenza del Segretario Politico )
    In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del segretario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
    Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice è eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi. Le votazioni per l’elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
    SEZIONE III – Il Consiglio nazionale
    Art. 53 ( Elezione )
    I delegati regionali al Congresso nazionale esprimono i voti attribuiti a ciascuno di essi dai pre-congressi regionali. Possono essere espressi voti di preferenza, secondo quanto previsto dal regolamento.
    Risultano eletti, all’interno delle liste, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dall’anzianità di iscrizione al Partito.
    Art. 54 ( Composizione )
    Il Consiglio nazionale è composto:
    a) dal Segretario Politico;
    b) dagli eletti durante il Congresso nazionale;
    c) dai segretari regionali;
    d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
    e) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della repubblica e della Camera dei Deputati;
    f) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Presidente del Consiglio nazionale.
    g) dal Presidente nazionale.
    h) dai parlamentari tesserati a Forza Italia e iscritti al gruppo parlamentare di Forza Italia

    Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
    a) Ministri e Sottosegretari se iscritti al Partito;
    b) Presidenti, vice presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati se iscritti al Partito;
    Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionali attività ispirate ai principi cristiano-sociali, liberali, popolari, europeisti e atlantisti.
    Art. 55 ( Competenze )
    Il Consiglio nazionale è, entro la sua linea politica determinata dal congresso, l’organo deliberativo del Partito. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente, il Segretario amministrativo e, con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del partito. Il Consiglio nazionale controlla l’attività del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.
    Art. 56 ( Il Presidente del Consiglio nazionale )
    Il Presidente del consiglio nazionale vigila sulla esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.
    Art. 57 ( Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo )
    Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.
    SEZIONE IV – La Direzione nazionale
    Art. 58 ( Composizione )
    La Direzione nazionale è composta:
    a) dal segretario Politico che la convoca e la presiede;
    b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
    c) da trenta componenti eletti dal Consiglio nazionale tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i non Parlamentari;
    d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri sei iscritto al Partito;
    e) dai presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
    f) dal Presidente nazionale
    Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
    a) il Capo delegazione dc al Parlamento europeo.
    Art. 59 ( Competenze della Direzione nazionale )
    La Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.
    La Direzione nazionale:
    a) delibera sugli indirizzi politici programmatici del partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
    b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo;
    c) verifica l’attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull’attività dei rappresentanti dc dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
    SEZIONE V – Il Presidente nazionale
    Art. 60 (elezioni e competenze )
    Il Presidente nazionale, oltre al Consiglio nazionale e al Direzione nazionale, è il garante dello statuto e dei valori di Forza Italia. Vigila sull’operato del Segretario politico e di tutti gli organi locali. È eletto a maggioranza assoluta durante il Congresso nazionale dai delegati regionali. Può, dopo aver consultato il Segretario politico, nominare due suoi vice. Il Presidente nazionale partecipa al Consiglio nazionale e alla Direzione nazionale

    CAPO XII – I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
    Art. 61 ( I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali )
    I Parlamentari di Forza Italia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si costituiscono in gruppo. I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
    I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato da Consiglio nazionale. Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti di Forza Italia delle assemblee regionali, provinciali, metropolitane e comunali ed ai gruppi che essi costituiscono.
    Art. 62 ( Gruppi consiliari degli enti locali )
    I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all’indirizzo generale fissato dai congressi alle direttive dei competenti organi di Parlamento.
    TITOLO IV MOVIMENTI – FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
    Art. 63 ( Movimento giovanile)
    Sono articolazioni del Partito il Movimento giovanile. Il quale opera sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale. Fanno parte del Movimento giovanile tutti gli iscritti di età compresa tra i 16 e i 30 anni (compresi) d’età. Il regolamento e lo statuto del Movimento giovanile è stilato e votato dal Consiglio nazionale su proposta del Segretario politico.
    Art. 64 ( Fondazioni )
    Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse. Sono costituite una fondazione per le iniziative sociali e una fondazione per la pace.
    La fondazione per le iniziative sociali opera la fine di promuovere interventi negli strumenti di comunicazione, impegni culturali, la difesa del diritto alla vita e lo sviluppo dei diversi aspetti della vita comunitaria.
    La fondazione per la pace e la cooperazione internazionale opera per attuare ogni possibile iniziativa sul piano sociale, culturale e politico diretta a cercare e consolidare situazioni di pace e di sviluppo nel mondo.
    La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attività.
    Art. 65( Le associazioni )
    Nei casi in cui il Partito intenda promuovere associazioni di settore, finalizzate a compiti specifici, i loro statuti e regolamenti devono essere approvati dal Consiglio nazionale.
    TITOLO V LA COMMISSIONE DEI GARANTI
    Art. 66 ( La commissione nazionale dei garanti: composizione e competenze )
    La commissione nazionale dei garanti è composta da 10 componenti eletti dalla Direzione nazionale, il segretario politico e il presidente nazionale. La commissione prende in esame gli atti e i comportamenti degli iscritti che ledano il prestigio del partito. La commissione procede d’ufficio e, sentito l’interessato, decide la linea di comportamento del partito. In caso di esclusione di ogni addebito, la commissione decide i modi e le forme della
    tutela dell’onorabilità dell’interessato e del partito.
    CAPO II – Infrazioni disciplinari
    SEZIONE I – Misure disciplinari
    Art. 67 ( Misure disciplinari )
    Le misure disciplinari sono:
    a) il richiamo;
    b) la sospensione;
    c) l’espulsione.
    Le misure disciplinari sono comminate dalla commissione nazionale di garanti.
    Art. 68 ( Il richiamo )
    Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e d biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni.
    Art. 69 ( La sospensione )
    La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l’appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
    Art. 70 (L’espulsione )
    L’espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L’espulsione è comunicata al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
    L’espulsione può essere resa pubblica con decisione dell’organo giudicante.
    Art. 71 ( Domanda di riammissione al Partito )
    Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall’espulsione. Sulle domande deve esprimere un parere l’organo che ha comminato l’espulsione. Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel Partito se non dopo due mesi dalla riammissione.
    Art.72 (Impugnazione della decisione da parte del sanzionato)
    Qualora il tesserato non condivida la decisione presa dalla commissione nazionale di garanti o pensi che ci siano stati dei vizi procedurali, può richiedere un riesame definitivo al Consiglio Nazionale il quale prende una decisione definitiva a maggioranza assoluta.

    TITOLO X NORME FINALI
    Art. 73 ( Modifica dello Statuto )
    Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso nazionale del partito a maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati.
    Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l’indicazione dei principi e dei criteri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l’approvazione.

    Questa la proposta di Statuto presentata dal senatore Claudio Vegetti

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    Il Congresso è concluso con l'approvazione del nuovo Statuto.

    Un Congresso straordinario sarà convocato il prossimo anno (settembre) per il rinnovo dei vertici.
     
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