Testi approvati dal Parlamento

In entrambe le Camere

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    Disegno di Legge Furlan, Zanetti, Battistini, Michelini, Vegetti
    "Attuazione Autonomia"

    PROPOSTA DI LEGGE

    Art. 1.
    (Finalità)
    1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei princìpi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei princìpi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
    2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei princìpi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

    Art. 2.
    (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
    1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.
    2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.
    3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
    4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.
    5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.
    66. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
    7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
    8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 3.
    (Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)
    1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis , della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.
    3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:
    a) organizzazione della giustizia di pace;
    b) norme generali sull'istruzione;
    c) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
    d) tutela e sicurezza del lavoro;
    e) istruzione;
    f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
    g) tutela della salute;
    h) alimentazione;
    i) ordinamento sportivo;
    l) governo del territorio;
    m) porti e aeroporti civili;
    n) grandi reti di trasporto e di navigazione;
    o) ordinamento della comunicazione;
    p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
    q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
    4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.
    5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
    6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.
    7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.
    8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni standard sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
    9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
    10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.
    11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

    Art. 4.
    (Trasferimento delle funzioni)
    1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard , nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra Regioni.
    2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 5.
    (Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)
    1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
    2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

    Art. 6.
    (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)
    1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
    2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

    Art. 7.
    (Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)
    1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa può essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
    2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
    3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.
    4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
    5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

    Art. 8.
    (Monitoraggio)
    1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
    2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.
    3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

    Art. 9.
    (Clausole finanziarie)
    1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.
    3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

    Art. 10.
    (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)
    1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:
    a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
    b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;
    c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il deficit infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.
    2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).
    3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

    Art. 11.
    (Disposizioni transitorie e finali)
    1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
    2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.



    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:05
     
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    DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana

    Art.1
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    Il Parlamento è composto dall'Assemblea Nazionale.

    Art.2
    L'articolo 56 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta con sistema proporzionale a suffraggio universale e diretto.
    Il numero dei rappresentanti eletti è di cinquecento, dieci dei quali eletti all'estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Art.3
    Gli articoli 57, 58 e 59 sono aboliti.

    Art.4
    L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta per cinque anni. La sua durata può essere prorogata con maggioranza assoluta dei suoi componenti in caso di guerra.

    Art.5
    L'articolo 61 è sostituito dal seguente:
    L'elezione dell'Assemblea Nazionale avviene la prima domenica successiva alla scadenza del mandato in corso. La prima riunione ha luogo entro dieci giorni dalle elezioni.

    Art.6
    L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art.7
    L'articolo 63 è sostuito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

    Art.8
    L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni non sono valide se
    non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art.9
    L'articolo 65 è sostiuito dal seguente:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di rappresentante.

    Art.10
    L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

    Art.11
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
    La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

    Art.12
    L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 13
    Agli articolo 72,73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 il termine "Le camere" o "ciascuna camera" è sostituito dal termine "l'Assemblea".

    Art. 14
    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica ha diritto di veto su ciascuna legg approvata dall'Assemblea Nazionale.

    Art. 15
    All'articolo 75 il termine "Camera dei Deputati" è sostituto dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 16
    L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto.
    Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge ordinaria.
    Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo
    l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.
    Lo scrutinio è convocato dal Governo.
    L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

    Art. 17
    L'articolo 85 è abolito.

    Art. 18
    L'articolo 86 è sostituito dal seguente:
    In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica i suoi compiti vengono assolti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale in attesa di ritorno in carica o nuova elezione.

    Art. 19
    L'articolo 87 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e presiede il Consiglio dei Ministri.
    Può inviare messaggi all'Assemblea.
    Indice le elezioni dell'Assemblea e ne fissa la prima riunione.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 20
    All'articolo 89 il termine "Presidente del Consiglio dei Ministri" è sostituito dal termine "Primo Ministro."

    Art. 21
    L'articolo 92 è sostituito dal seguente:
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
    Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega
    espressa e per un ordine del giorno determinato.
    Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    Art. 22
    L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
    Il Primo Ministro e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

    Art. 23
    L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
    Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea.
    Entro dieci giorni dalla nomina del governo questo si presenta in Assemblea Nazionale per richiedere la fiducia votata per appello nominale.
    Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    Il governo non può essere sfiduciato.

    Art. 24
    All'articolo 96 le parole "Senato della Repubblica" e "Camera dei Deputati" sono sostituite dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali
    All'approvazione della presente riforma il governo incarica provvederà non prima di sei mesi e non oltre un anno ad indire le elezioni per il Presidente della Repubblica. Al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica eletto a suffraggio universale e diretto cesseranno le funzioni del Presidente della Repubblica in carica eletto dal parlamento.
    All'approvazione della presente riforma il parlamento in vigore continuerà a funzionare così come previsto precedentemente alla riforma sino al termine della legislatura. Inizialmente l’Assemblea Nazionale adotta il Regolamento della Camera dei Deputati.


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:05
     
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    DDL Bilancio 2031-2033

    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 01/2031

    Art. 2 – Limite massimo indebitamento

    1. In ottemperanza al secondo comma dell’articolo 81 della Costituzione, il limite massimo per il ricorso all’indebitamento è fissato a euro zero.
    2. Al fine di gestire emergenze, sopravvenienze ed errori di previsione, è confermato il fondo formato nel triennio successivo, non utilizzato e capiente di 11.000 mln, ma non viene ulteriormente finanziato.
    Art. 3 – Rifinanziamenti fondi

    1. Le risorse non citate nelle mobilitazioni di Bilancio si considerano destinate agli stessi capitoli di spesa nella stessa misura dell’anno precedente.
    2. In particolare sono rifinanziati tutti i precedenti progetti d’investimento, tra cui quelli istituiti tramite precedente legge di bilancio (Energia Nucleare, Alta Velocità Sud, Digitalizzazione PA, Investimenti Ferrovie, Miglioramento misure di evasione fiscale).

    Art. 5 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico
    Per gli anni 2031-2033 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:

    a. Minori uscite:
    Completamento finanziamento fondo Accantonamenti: 2880/3000 mln
    Compimento progetto: “Diffusione rete 5G”: 650
    Compimento progetto: “Esagono della portualità”: 700
    Parziale compimento progetto: “Digitalizzazione PA”: 3000 mln / 3500 mln (investimento attuale di 4000 mln/annui)
    Riduzione Bonus POS: 500 mln (valore al 2030, 1500 mln)

    b. Minori Entrate:
    Completamento del dimezzamento quota IRPEF per giovani fino ai 35 anni.

    c. Maggiori Uscite:
    Incremento fondo “Alta Velocità Sud” (da 1220 a 1500): 280 mln (Durata rimanente: 10 anni)
    Incremento platea Fondi Bonus IRPEF per costituire “Bonus Zanetti”: 1000 mln / annui
    Ampliamento fondo contro Evasione fiscale: 650 mln/annui. A regime, risorse stanziate saranno di 1367 mln € nel biennio 2031-32 e 650 mln / annui € nel 2033.

    Art. 8 – Previsioni di crescita del PIL
    Il PIL italiano è atteso in crescita: del 1,2% nel 2031, del 1,5% nel 2032 e del 1,7% nel 2033.
    IMG_20240325_124732-17116583916215


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:10
     
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    DDL ZANETTI, RICHETTI, CARFAGNA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI ITALIANI

    Art.1 - Introduzione
    Questo DDL prevede l'introduzione dell'evento "Tre giorni per la Cultura. L'evento avrà cadenza annuale e si svolgerà il sabato, domenica e lunedì della terza settimana di marzo
    Art. 2 - Beneficiari
    L'evento è rivolto in primis a tutti gli studenti di ogni ordine e genere della Scuola pubblica italiana ed ai cittadini italiani successivamente definiti.

    Art. 3 - Scopo
    Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più il nostro patrimonio e di rendere consapevoli gli studenti della cultura e tradizione italiana, mediante visite guidate, chiusura prolungata alle 22 dei musei e di ogni luogo pubblico culturale, visite di chiese, pleonasmo, gallerie e sconti su tutti i luoghi di genere culturale.

    Art. 4 - Tipi di offerte
    Le offerte proposte per poter visitare i luoghi di cui all'articolo 3, e destinate dal Ministero dei Beni e Attività Culturali sono:

    a) agli Studenti di cui all'articolo 2, il biglietto di entrata viene offerto. La persona dovrà essere munita di un documento di identità e, qualora frequentante la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dovrà presentare, all'entrata o agli uffici della struttura, un documento che attesti l'effettiva frequenza al rispettivo Istituto d'Istruzione.

    b) ai Cittadini italiani, con età compresa tra i 60 e i 70 anni, viene applicato uno sconto pari del 30% al biglietto di entrata;

    c) ai Cittadini italiani, con età superiore o uguale ai 71 anni, viene applicato uno sconto pari del 45% al biglietto di entrata;

    d) alle famiglie con un nucleo compreso da genitori e figli, viene applicato uno sconto su ogni persona pari al 30%, escluse quelle citate nei punti "a)" e "b)".

    Art. 5 - Invito alle scuole
    Gli Istituti scolastici sono invitati a organizzare dei viaggi di istruzione a tema del percorso di studio di ogni corso.
    Le modalità di organizzazione sono definite dall'attuale legislazione in materia, dal Consiglio di Istituto e di Classe e dal Collegio docenti di ogni singola scuola. Il costo per il viaggio ed ogni spesa al di fuori del biglietto, sostenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 4a, saranno a carico delle famiglie.

    Art. 6 - Concorso per gli studenti
    Nel mese di ottobre dell'Anno Scolastico successivamente indicato, sarà indetto un concorso, con scadenza il primo di novembre, volto a tutti gli studenti di quarta e quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali sarà richiesto di svolgere un progetto riguardante la storia antecedente e precedente l'Unità d'Italia.

    Art. 7 - Modalità Concorso
    Il Concorso sarà definito e coordinato da ogni Istituto Scolastico, il quale, a seconda dell'indirizzo di studio, sceglierà il tema del progetto, seguendo quanto riportato all'articolo 5 della suddetta legge. Gli studenti potranno avvalersi del docente di materia.
    Alla scadenza del concorso, gli Istituti faranno pervenire i progetti per via telematica agli uffici del MIUR, il quale valuterà singolarmente ognuno di essi e assegnerà il premio a quello definito come "Miglior Progetto su scala regionale".
    Per "Scala regionale" si intende che il MIUR premierà un progetto per ogni Regione, per un totale di venti.

    Art. 8 - Premiazioni
    Gli studenti premiati riceveranno una Borsa di Studio, regolata dal MIUR e secondo la disponibilità finanziaria dello stesso. La premiazione avverrà presso il MIUR nei "Tre Giorni per la Cultura" di cui all'articolo 1.

    Art. 9 - Copertura finanziaria
    La copertura finanziaria della suddetta legge è regolata dall'annuale Legge Finanziaria, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dei Beni e Attività Culturali.

    Art. 10 - Entrata in vigore e attuazione
    Il presente provvedimento entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il concorso di cui all'articolo 5 sarà organizzato a partire nel prossimo Anno Scolastico. Quest'ultimo potrà essere riconfermato mediante Decreto Ministeriale del MIUR, avente le stesse caratteristiche delineate nella suddetta legge


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:10
     
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    DDL Mancini, Renzi, Furlan, Bellini in materia di elezione dell’Assemblea Nazionale e del Presidente della Repubblica.


    Art. 1 - Collegi elettorali
    Il territorio nazionale elegge 490 deputati ed è suddiviso in 9 collegi elettorali come riportato nell’allegato 1.
    Ciascun collegio elegge un numero di deputati stabilito dalla presente legge come riportato in allegato 1.
    10 deputati sono eletti dalla circoscrizione estero.

    Art. 2 - Presentazione liste
    Nei termini previsti dalla legge i partiti politici, o liste di persone, potranno presentare una lista in almeno 5 collegi nazionali, riportante contrassegno elettorale, candidati e programma elettorale. Le liste facenti riferimento a minoranze linguistiche potranno presentare la lista anche nella sola circoscrizione di appartenenza.
    Nella lista elettorale dovranno essere presenti un numero di candidati pari ad almeno 2/3 dei deputati eletti nella circoscrizione in alternanza uomo/donna.
    Alla presentazione della lista, per essere ammessa, la stessa dovrà allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art. 3 Primo turno elettorale e soglia di sbarramento
    Al primo turno è eletto un totale di 350 deputati più i 10 deputati eletti nella circoscrizione Estero.
    In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer ai risultati delle liste elettorali nel collegio. I deputati sono eletti nell’ordine di presentazione nelle liste circoscrizionali. È prevista una soglia di sbarramento del 1% sul risultato nazionale per l’accesso alla ripartizione dei seggi. Per le liste afferenti alle minoranze linguistiche si terrà conto ai fini del superamento della soglia di sbarramento del risultato nella circoscrizione di appartenenza anziché di quello nazionale.

    Art. 4 Secondo turno elettorale.
    Sono ammesse al secondo turno elettorale le liste che abbiano raggiunto il 10% dei voti nazionali al primo turno elettorale e le liste afferenti alle minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno il 15% nella propria circoscrizione al primo turno. Il secondo turno elettorale si tiene due settimane dopo il primo. Il secondo turno elettorale elegge in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer 140 deputati. In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale ai risultati delle liste elettorali nel collegio. I deputati sono eletti in ordine di presentazione nelle liste circoscrizioni scorrendo le stesse in seguito ai risultati del primo turno elettorale.

    Art. 5 Candidature alla Presidenza della Repubblica.
    Possono candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione all’Assemblea Nazionale. La candidatura, per essere valida, deve allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art.6 Elezione del Presidente della Repubblica
    È eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ottenga al primo turno almeno il 50%+1 dei voti validi espressi, calcolando nel computo anche le schede bianche e nulle.

    Art.7 Ballottaggio
    Qualora al primo turno non risulti eletto nessun candidato presidente, due settimane dopo il primo turno elettorale si terrà un ballottaggio tra i due candidati più votati. Il vincitore sarà proclamato Presidente della Repubblica.

    Art. 8 disposizioni transitorie
    Le precedenti normative per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica s’intendono abolite. La presente legge si intende applicabile solamente nel caso di approvazione definitiva del DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana.

    Allegato 1.

    L’Italia è suddivisa in 8 circoscrizioni elettorali così composte:

    - Isole (Sardegna e Sicilia)
    - SudEst (Molise, Abruzzo, Puglia)
    - SudOvest (Calabria, Basilicata, Campania)

    - Centro (Lazio, Toscana, Marche)
    - Lombardia
    - Nord Ovest (Liguria, Piemonte)
    - Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)
    - Trentino Alto Adige
    - Valle D’Aosta

    È prevista la seguente ripartizione di seggi tra le circoscrizioni:

    - Isole: 53 (38 primo turno - 15 secondo turno
    - SudEst: 46 ( 33 primo turno - 13 secondo turno)
    - SudOvest: 66 (47 primo turno - 19 secondo turno)
    - Centro: 96 (69 primo turno - 27 secondo turno)
    - Lombardia: 83 (59 primo turno - 24 secondo turno)
    - Nord Ovest: 48 (34 primo turno - 14 secondo turno)
    - Nord Est: 87 (62 primo turno - 25 secondo turno)
    - TAA: 10 (7 primo turno - 3 secondo turno)
    - Valle D’Aosta: 1 (primo turno)

    IMG_2525


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:12
     
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    Disegno di Legge Costituzionale, Zanetti, Bastianini, Michelini, Furlan, Vegetti in materia di abolizione del CNEL


    Articolo 1.
    (Abolizione CNEL).

    L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

    Articolo 2.
    (Entrata in vigore).

    Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo dalla loro pubblicazione in gazzetta ufficiale.


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:13
     
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