Testi approvati dal Parlamento

In entrambe le Camere

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    TESTI APPROVATI IN ENTRAMBE LE CAMERE



    CITAZIONE
    DDL Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa.

    D'iniziativa degli onorevoli Cavandoli, Andreuzza, Montemagni e Nisini.

    Art. 1.
    1 A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono aboliti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e la relativa tassa di concessione governativa.


    Art. 2.
    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche di coordinamento della normativa vigente anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, per una efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi.


    Edited by Pino Al Dente - 12/7/2023, 10:30
     
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    Decreto MEF: Emissione BTP "RAI NEW BOND"

    CITAZIONE (Giancarlo Giorgetti @ 29/7/2023, 13:17) 
    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


    IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica xx dicembre 2xxxx, n. xxx, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. x, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determina, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità';

    Visto il decreto n. xxxxx del xx luglio 2024, come modificato dal decreto n. xxxxxx del xx dicembre 202x
    Visto il decreto ministeriale n. xxxxx del xx dicembre 202x, emanato in attuazione dell'art. y del «Testo unico»
    Visto il decreto ministeriale n. xxxxx del xx luglio 202x,
    Visto il regolamento (UE) n. xxxxy/201x del Parlamento europeo e del Consiglio del xx luglio 201x, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive xx/xx/CE e 201x/xx/UE e del regolamento (UE) n. xxx/201x, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. xxx/yyyy della Commissione dell'xx xxxxxxx 20XX per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/zzzz della Commissione del xx maggio 20XX per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. wwwww/sss della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso;
    Visto il decreto ministeriale n. XXXX del X marzo 202x
    Vista la determinazione n. XXXXX del X settembre 202x
    Visto il proprio decreto in data xx settembre 202x, modificato dal decreto di rettifica del xx settembre 2023, con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche di 4 complessive dei buoni del Tesoro poliennali («BTP RAI SPA NEW BOND ») 4,15%, con godimento 30 Agosto 2024 e scadenza 30 aprile 2036;
    Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali («BTP RAI SPA»);
    Visto il Quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato green pubblicato in data xx febbraio 202x (di seguito RAI SPA NEW BOND), redatto in conformità ai «Bond Principles (GBP)»
    del XX giugno 201x elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;
    Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al potenziamento, al miglioramento e all’ammodernamento della struttura della RAI SPA secondo la legge di bilancio 2023, e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel Green Bond Framework;
    Decreta:

    Art. 1
    In vigore dal zz/xx/2024
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. x del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali («BTP RAI SPA NEW BOND») 4,15%, avente godimento 30 agosto 2024 e scadenza 30 aprile 2036. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2 miliardi di €uro. Prezzo di emissione: 99,734

    Collocazione in 3 fasi per le quali si devono intendere i seguenti valori di immissione:
    1) 500.000.000 €uro 2) 1.000.000.000 €uro 3) 500.000.000

    I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno di durata del prestito.

    La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.
    Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon stripping»).

    Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
    Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno xx xxxxxxx 2024.

    Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di lead manager, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Deutsche Bank A.G. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani, in qualità di co-lead manager, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo.

    Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2024 al 2036, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli yyyyy (unità di voto parlamentare EE.B) e UUUU (unità di voto parlamentare CC.H) dello stato di previsione per l'anno in corso.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



    Edited by Pino Al Dente - 30/8/2023, 10:28
     
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    Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di limitazioni all'ingresso, al transito e alla sosta di navi nelle acque territoriali e relative sanzioni

    CITAZIONE (Francesca Silvia Rasini @ 25/6/2023, 21:42) 
    DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa dei senatori RASINI, CIRIANI, DE CARLO

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL XX/XX/2024

    Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di limitazioni all'ingresso, al transito e alla sosta di navi nelle acque territoriali e relative sanzioni

    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di esercizio delle funzioni di coordinamento del Ministro dell'interno)

    1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

    « 1-ter. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis del presente articolo e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri ».

    Art. 2.

    (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione)

    1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

    « 6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. È sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito del provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

    6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

    2. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, disposta ai sensi del citato articolo 12, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi ad esse assegnate. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le amministrazioni interessate che abbiano comunicato al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio del medesimo anno, ai fini della partecipazione al riparto del fondo stesso, gli oneri sostenuti per la gestione, la custodia e la distruzione delle navi ad esse assegnate. Le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio possono esserlo nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.



    Edited by Pino Al Dente - 30/8/2023, 10:28
     
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    CITAZIONE (Silvia Ferrari @ 7/6/2023, 09:46) 
    Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione


    D'Iniziativa degli Onorevoli Foti, Ferrari e Montaruli

    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: « dell’articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f) »;
    b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – 1. Il matrimonio di comodo, contratto allo scopo di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all’acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
    2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l’unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
    b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
    c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
    d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
    e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;
    f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l’apporto di una dote è una prassi consolidata;
    g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.
    3. L’accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
    c) all’articolo 9, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La residenza è comprovata esclusivamente mediante l’iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano »;
    d) all’articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: « di un’adeguata conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza certificata »;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell’autorità in fase istruttoria sull’opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell’istanza e l’anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all’articolo 10 »;
    e) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Gli effetti del decreto di concessione della cittadinanza sono sospesi qualora, nel corso del giuramento di cui al comma 1 del presente articolo, sia accertata la mancata conoscenza certificata della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1 ».

    Art. 2. (Introduzione dell’articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
    1. Dopo l’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
    « Art. 76-bis (L). – (Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione) – 1. Le condizioni per l’ammissione al patrocinio stabilite dall’articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    2. Lo straniero che intenda promuovere un’istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall’articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall’ambasciata dello Stato straniero d’origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti
    d’identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato in assenza di documenti d’identità, che attesti:
    a) le generalità dell’interessato e la sua nazionalità;
    b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
    c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 per l’ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
    3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l’espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »



    Edited by Pino Al Dente - 30/8/2023, 10:34
     
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    Disposizioni per lo snellimento delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, di infrastrutture di interesse nazionale e di insediamenti industriali strategici
    CITAZIONE (Francesca Rasini @ 14/7/2023, 21:34) 

    [FONT='Trebuchet MS']DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa della senatrice RASINI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL XX/XX/2024

    Disposizioni per lo snellimento delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, di infrastrutture di interesse nazionale e di insediamenti industriali strategici

    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    (Obiettivi e finalità)

    1. La presente legge, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione della Nazione, dell'apertura del suo territorio ai grandi e crescenti flussi del traffico europeo, nonché dell'incremento dello sviluppo e della competitività delle attività produttive, dell'industria, della piccola, media e grande impresa, dell'artigianato, del commercio e del turismo, reca, tenuto conto dei principi in materia stabiliti dalla Costituzione, disposizioni finalizzate ad assicurare la massima possibile semplificazione delle procedure di programmazione, progettazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere e di insediamenti industriali, nonché di reti e sistemi strategici di infrastrutture di interesse nazionale, in particolare nei settori dei trasporti, delle comunicazioni e della distribuzione idrica ed energetica.


    Art. 2.

    (Grandi opere e pianificazione organica)

    1. Le opere di cui all'articolo 1 sono suddivise in due categorie:

    a) grandi opere singole di interesse nazionale ed internazionale di primaria necessità, la cui programmazione e realizzazione, anche se correlate al territorio, possono essere attuate anche al di fuori di una pianificazione territoriale generale;

    b) opere relative ad un sistema di reti di infrastrutture di interesse strategico la cui programmazione deve essere definita sulla base di un'organica pianificazione generale di linee dorsali e reti di distribuzione nonché di aree di insediamento industriale di produzione di beni e servizi.

    2. I progetti relativi agli insediamenti industriali strategici e alle infrastrutture di cui al comma 1 sono presentati al Governo o con esso concordati dai presidenti delle regioni interessate, singolarmente o associati tra loro, nel caso di opere che interessano diverse regioni.


    Art. 3.

    (Procedure differenziate)

    1. Il Governo seleziona i progetti di cui all'articolo 2, comma 2, stralciando da essi le opere di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo e sottoponendo le opere di cui alla lettera b) dello stesso comma ad una verifica di coerenza, e, se necessario, alle opportune modifiche, sulla base di una pianificazione organica preordinata alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate d'interesse nazionale; i progetti sono deliberati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

    2. Ai progetti deliberati dal Governo ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Nei casi di esito negativo dell'accertamento di conformità, ovvero di mancato perfezionamento entro il termine stabilito dall'intesa tra lo Stato e la regione interessata previsti dal comma 1 dell'articolo 3 del citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, l'approvazione dei progetti da parte dell'apposita conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, anche in mancanza di unanimità in deroga al disposto di cui al medesimo articolo 3, comma 4.

    3. I progetti deliberati ai sensi del comma 2 sono approvati mediante apposita legge statale recante la relativa copertura finanziaria ovvero in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


    Art. 4.

    (Coinvolgimento dei privati).

    1. Al fine di incentivare il progresso dell'attività progettuale ed assicurare una contrattualizzazione più adeguata dei servizi per la gestione e la manutenzione delle opere di cui all'articolo 2, è prioritario il coinvolgimento dei privati nell'attività di programmazione, progettazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle infrastrutture di servizi di utilità pubblica.

    2. L'attività di cui al comma 1 è finanziata sulla base della valutazione delle condizioni di convenienza economica del settore privato e di ottimizzazione dei costi per il settore pubblico, effettuata dall'unità tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

    3. L'obbligazione di spesa posta a carico dell'amministrazione pubblica ai sensi del comma 2 è subordinata al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle società concessionarie delle attività di cui al medesimo comma.


    Art. 5.

    (Semplificazioni procedurali nella realizzazione delle opere)

    1. Per gli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, può essere utilizzata la procedura d'urgenza accelerata per la quale i termini di ricezione delle domande e di ricezione delle offerte, previsti dalla citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 554, possono essere derogati dalla stazione appaltante, previo parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.

    2. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare di appalto degli interventi di cui alla presente legge i termini previsti dalla legislazione vigente in materia si intendono ridotti della metà. A tale fine l'invio dei bandi di apertura delle gare e delle domande di partecipazione alle gare stesse può essere effettuato mediante canali telematici, PEC o raccomandata online; le domande inviate saranno confermate con le medesime modalità prima della scadenza dei termini fissati dalla stazione appaltante.

    3. A parziale deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria presso un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale pari al 50 per cento dell'importo degli stessi lavori, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato nel bando di gara.
    [/font]


    Edited by Pino Al Dente - 30/8/2023, 10:38
     
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    CITAZIONE (highway to hell @ 2/7/2023, 16:47) 

    PDL Costituzionale Zanetti Carfagna: Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

    Art. 1.
    1. All’articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
    «La Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale. Essa garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l’accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata ».


    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:55
     
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    Disposizioni per la tutela della sovranità digitale, per la sicurezza cibernetica e per la promozione dell'innovazione nelle attività economiche e culturali mediante l'impiego di tecnologie digitali. Istituzione del Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale e della Commissione parlamentare per l'innovazione. Delega al Governo per la disciplina del contrasto degli illeciti nelle comunicazioni telematiche e per l'istituzione della Polizia digitale

    CITAZIONE (Francesca Rasini @ 20/7/2023, 16:39) 
    [FONT='Trebuchet MS']DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa del senatore MATERA

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL XX/XX/2024

    Disposizioni per la tutela della sovranità digitale, per la sicurezza cibernetica e per la promozione dell'innovazione nelle attività economiche e culturali mediante l'impiego di tecnologie digitali. Istituzione del Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale e della Commissione parlamentare per l'innovazione. Delega al Governo per la disciplina del contrasto degli illeciti nelle comunicazioni telematiche e per l'istituzione della Polizia digitale

    DISEGNO DI LEGGE

    Capo I

    PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SOVRANITÀ DIGITALE

    Art. 1.

    (Finalità)

    1. Lo Stato:

    a) riconosce l'identità digitale di ciascuna persona, assicurando la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico e sociale all'accessibilità alla rete internet;

    b) garantisce i necessari interventi per la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, di cui all'articolo 21 della Costituzione, sulla rete internet, sugli hosting provider, sulle reti sociali telematiche e sulle altre piattaforme digitali;

    c) garantisce i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale, anche tramite il proprio intervento diretto nella fornitura dei servizi, nella gestione dell'attività economica e negli assetti proprietari degli operatori economici privati;

    d) assicura, al fine di garantire la sicurezza nazionale e la tutela dei dati sensibili, la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica e la riservatezza delle reti stesse.

    Art. 2.

    (Definizioni)

    1. Ai fini della presente legge si intende per:

    a) «sovranità digitale»: le misure volte a garantire l'indipendenza nazionale nella fornitura, nella gestione e nella proprietà delle infrastrutture tecnologiche e la tutela dei diritti fondamentali della persona sulla rete internet, sulle reti sociali telematiche e sulle altre piattaforme digitali;

    b) «piattaforma digitale»: l'infrastruttura hardware o software che fornisce servizi e strumenti tecnologici, programmi e applicazioni per la distribuzione, la gestione e la creazione di contenuti e servizi digitali, gratuiti o a pagamento, anche attraverso l'integrazione tra diversi mezzi di comunicazione;

    c) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

    d) «cancellazione arbitraria»: la rimozione di contenuti dalle piattaforme digitali di cui alla lettera b) effettuata al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente.

    Capo II

    MISURE PER LA DIFESA DELLA SOVRANITÀ DIGITALE

    Art. 3.

    (Disposizioni per la tutela della libertà d'espressione sulle piattaforme digitali)

    1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per garantire la tutela della sovranità digitale, l'Autorità, su segnalazione esterna, accerta i casi di violazione della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa sulle piattaforme digitali, derivanti dalla cancellazione arbitraria di contenuti, anche giornalistici, e di profili digitali, anche appartenenti a personaggi pubblici, o qualunque altro atto discriminatorio nei confronti dell'opinione, anche politica, del cittadino.

    2. L'Autorità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di violazione dei diritti fondamentali, individuando i soggetti che debbano essere ritenuti responsabili degli atti, lesivi di tali diritti, che avvengono nell'ambito delle piattaforme digitali.

    3. L'Autorità invia, in caso di accertamento del comportamento discriminatorio, una notifica ai soggetti responsabili della piattaforma digitale nella quale è richiesto l'immediato ripristino dei diritti lesi e il risarcimento del danno. In caso di mancata osservanza di quanto notificato, i soggetti responsabili della piattaforma digitale sono sottoposti alla sanzione del pagamento di una somma da 10.000 euro a 100.000 euro e alla sanzione accessoria dell'oscuramento del sito internet.

    Art. 4.

    (Linee guida per la regolamentazione delle piattaforme digitali)

    1. I soggetti responsabili delle piattaforme digitali di cui all'articolo 2 svolgono la propria attività nel rispetto dei princìpi costituzionali, dei trattati internazionali e della normativa nazionale vigente in materia di libertà di manifestazione del pensiero e di libertà di stampa e sono tenuti ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la trasparenza della gestione dell'algoritmo utilizzato e dei criteri utilizzati per la gestione delle notizie pubblicate dagli utenti.

    2. Per le finalità di cui all'articolo 1 e per garantire la tutela della sovranità digitale, l'Autorità, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato adottano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per lo sviluppo degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme digitali e un codice etico per gli sviluppatori.

    Art. 5.

    (Commissione per la regolamentazione delle criptovalute)

    1. Al fine di garantire la sovranità monetaria e digitale nonché di raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Commissione per la regolamentazione delle criptovalute, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire i poteri regolatori e di colmare le lacune esistenti nel quadro normativo vigente al fine di contrastare in modo adeguato i rischi connessi all'introduzione delle criptovalute nei mercati monetari.
      
    2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è composta da esperti del settore.

    3. La Commissione riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale, in ordine allo svolgimento e ai risultati della propria attività e può formulare le proposte che essa ritenga opportune per l'adeguamento della normativa vigente.

    Capo III

    INTERVENTI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA E IL CONTRASTO DEGLI ILLECITI NELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

    Art. 6.

    (Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di contrasto degli illeciti nelle comunicazioni telematiche e per l'istituzione della Polizia digitale)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di contrasto degli illeciti nelle comunicazioni telematiche nonché per l'istituzione della Polizia digitale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) garantire, con la massima tempestività, la tutela dei diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, sulla rete internet e sulle piattaforme digitali;

    b) sanzionare le piattaforme digitali che ledono i diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, mediante cancellazioni arbitrarie di contenuti e di identità digitali;

    c) garantire la libera concorrenza nel settore delle comunicazioni telematiche, vietando la creazione di monopoli e contrastando l'instaurazione di posizioni dominanti;

    d) garantire che i redditi percepiti dalle piattaforme digitali derivanti dalla loro attività riferibile al territorio nazionale siano regolarmente soggetti a imposizione fiscale in Italia;

    e) garantire il contrasto degli illeciti in materia di diritto d'autore e diritti connessi, garantendo l'equa remunerazione ai produttori effettivi dei contenuti diffusi sulla rete internet e sulle piattaforme digitali nonché l'immediata rimozione dei contenuti illecitamente diffusi o illegalmente fruiti.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'interno. Sugli schemi dei decreti legislativi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
      
    3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
      
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

    Art. 7.

    (Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)

    1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e di tutelare la sovranità digitale.
      
    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

    Art. 8.

    (Credito d'imposta per la sicurezza informatica dei professionisti e delle piccole e medie imprese)

    1. Al fine di tutelare i professionisti e le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, dai rischi derivanti da attacchi informatici, per i periodi d'imposta 2027 e 2028 è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei medesimi periodi d'imposta, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
      
    2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a servizi di consulenza, formazione e adeguamento tecnico strutturale in cybersecurity e business continuity, finalizzate a sostenere le imprese nell'attività di prevenzione e contrasto alla criminalità informatica.
      
    3. I professionisti e le imprese di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
      
    4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la tipologia delle spese ammissibili, la procedura per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5 del presente articolo, la soglia massima di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta nonché la procedura per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
      
    5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2027, 2028 e 2029.

    Art. 9.

    (Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici)

    1. È istituito il Comitato di coordinamento per lo sviluppo di parchi tecnologici, di seguito denominato «Comitato», con il compito di promuovere e diffondere le competenze e le capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel settore delle tecnologie emergenti quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei big data, il machine learning, la sicurezza delle reti e delle informazioni, la protezione informatica e la verifica delle tecnologie di telecomunicazione, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, attraverso la creazione di parchi tecnologici che facilitino il progresso e l'innovazione del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni in una cornice di sicurezza e al fine di conseguire l'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti, certificazioni e processi informatici di rilevanza strategica, a tutela dell'interesse della sicurezza nazionale nel settore e della sovranità digitale.

    2. Il Comitato pianifica, elabora, sviluppa, promuove e supporta iniziative e progetti di innovazione tecnologica e programmi di ricerca riguardanti la sicurezza delle reti, dei sistemi e programmi informatici e dei servizi informatici, in coerenza con la strategia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e con il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e con le correlate disposizioni attuative; supporta, anche attraverso le proprie strutture amministrative, i soggetti privati e le istituzioni nazionali competenti in materia di sicurezza informatica, anche ai fini della partecipazione alla definizione degli standard internazionali nel settore; promuove la consapevolezza dei rischi informatici presso le istituzioni, le imprese e gli altri utenti di prodotti e servizi informatici.
      
    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il celere avvio delle attività del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sono nominati un commissario unico e un collegio dei revisori, e ne sono definiti i compiti. Il commissario unico, fino all'approvazione dello statuto e all'entrata in funzione degli organi dallo stesso previsti, adotta con i poteri dell'organo monocratico ogni atto occorrente per assicurare la costituzione e il funzionamento delle strutture amministrative del Comitato, nonché gli atti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi di personale, fino al limite massimo di venti unità.

    Capo IV

    MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE POLITICHE PER L'INNOVAZIONE

    Art. 10.

    (Istituzione del Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale)

    1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 2, comma 1:

    1) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «16) Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale»;

    2) al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:

    «Capo XII-ter

    Art. 54-quinquies.

    (Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale e attribuzioni)

    1. È istituito il Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale.
       
    2. Al Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale sono attribuite le funzioni esercitate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché le funzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di telecomunicazioni e sostegno all'impresa innovativa. Al Ministero dell'innovazione e della sovranità digitale sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del citato Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle seguenti strutture organizzative del Ministero dello sviluppo economico: Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese (Divisione II); Direzione generale per la tutela della proprietà industriale; Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica; Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, nonché le altre strutture organizzative destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
       
    3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui al comma 2, e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse».

    Art. 11.

    (Commissione parlamentare per l'innovazione)

    1. È istituita la Commissione parlamentare per l'innovazione, di seguito denominata «Commissione», con competenze in materia di promozione delle politiche nazionali, europee e internazionali concernenti l'uso di nuove tecnologie e, in particolare, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessarie a realizzare la modernizzazione del Paese con riferimento, tra gli altri, all'economia, alle infrastrutture immateriali, alla pubblica amministrazione e all'inclusione digitale, nonché di indirizzo e di controllo sull'attuazione delle politiche stesse.
      
    2. La Commissione provvede, altresì, a monitorare e a valutare gli effetti prodotti dai processi di innovazione nonché a promuovere lo sviluppo di tali processi in tutti i settori.
      
    3. La Commissione, composta da venti senatori e da venti deputati designati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
      
    4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza semestrale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività e può formulare le proposte che essa ritenga opportune per l'adeguamento della normativa vigente.
      
    5. All'interno della Commissione è istituito il Consiglio nazionale per l'innovazione, composto da un rappresentante della COTEC – Fondazione per l'innovazione tecnologica, da esperti esterni del settore delle nuove tecnologie nonché da rappresentanti delle principali imprese pubbliche e private e di start-up operanti nel medesimo settore.
      
    6. I membri del Consiglio nazionale per l'innovazione sono nominati dal presidente della commissione e il loro incarico è gratuito.
      
    7. Ogni anno, in occasione della Giornata nazionale dell'innovazione, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività da essa svolta nell'anno precedente.
      
    8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e del bilancio interno della Camera dei deputati.

    Capo V

    MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE INNOVATIVE E ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA CULTURA E DEL TURISMO

    Art. 12.

    (Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di imprese innovative)

    1. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, lettera b), la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «ottantaquattro»;

    b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Ai fini del presente decreto, sono start-up culturali le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori dello sviluppo, della creazione, della produzione, della diffusione e della conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, ai software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità».

    Art. 13.

    (Credito d'imposta per la digitalizzazione della cultura)

      1. Al fine di sostenere i processi di digitalizzazione in corso di realizzazione, per i periodi d'imposta 2027 e 2028 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per le attività di cui al comma 2.
      
    2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto effettuate in relazione alle seguenti attività: archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere; comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme digitali per consentirne la fruizione virtuale attraverso modalità interattive e di realtà aumentata; messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d'arte acquistabili.
      
    3. I contribuenti possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo le modalità e i termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
      
    4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la tipologia delle spese ammissibili, la procedura per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, la soglia massima di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta nonché la procedura per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
      
    5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029.

    Art. 14.

    (Disposizioni in materia di digitalizzazione dell'editoria)

    1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

    «2-quinquies. Al fine di garantire la completa e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado adottano libri di testo e strumenti didattici per tutte le discipline esclusivamente nella versione digitale, nel rispetto e in esecuzione del presente articolo e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

    2. Al fine di sostenere il passaggio dell'industria editoriale dalle tecnologie della stampa su carta alle tecnologie di pubblicazione digitale e di diffusione per mezzo della rete internet, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni digitali, con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.
      
    3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato a finanziare progetti e interventi per lo sviluppo delle tecnologie e dei servizi digitali nel settore della cultura nonché iniziative destinate a favorire la ricerca e l'innovazione tecnologica nella digitalizzazione dei processi editoriali.

    Art. 15.

    (Credito d'imposta per la digitalizzazione delle attività turistiche)

    1. Al fine di sostenere la competitività del settore turistico, favorendone la digitalizzazione, per i periodi d'imposta 2027, 2028 e 2029, alle imprese turistico ricettive, agli stabilimenti balneari, alle imprese che gestiscono strutture della nautica da diporto, alle agenzie di viaggi e tour operator nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 30.000 euro.
      
    2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative all'ammodernamento delle strutture e la loro connettività con reti ad alta velocità, all'acquisto di spazi di pubblicità per la promozione di servizi turistici, all'affitto di servizi cloud, alla realizzazione di piattaforme digitali, di portali informatici e di software per la prenotazione, l'acquisto e la vendita di servizi del turismo, quali gestione front office, back office e application program interface (API) per l'interoperabilità dei sistemi e integrazioni con i clienti e i fornitori.
      
    3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo possono cedere il credito di imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono definite le modalità applicative. Con decreto dei Ministri della cultura e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la tipologia delle spese ammissibili, la procedura per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 1 del presente articolo, la soglia massima di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta nonché la procedura per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

    Art. 16.

    (Misure per l'innovazione digitale delle sale cinematografiche)

    1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3 dell'articolo 28, dopo le parole: «agrituristiche» sono aggiunte le seguenti: «, alle sale cinematografiche»;

    b) al comma 1 dell'articolo 177 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    «b-ter) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate».

    Capo VI

    ULTERIORI MISURE PER LA DIGITALIZZAZIONE

    Art. 17.

    (Obbligo di verifica dell'età degli utenti delle piattaforme digitali)

    1. Anche al fine di tutelare i minori sulla rete internet e di assicurare il rispetto del limite d'età previsto per l'accesso ai propri servizi, le piattaforme digitali sono tenute ad adeguare i servizi offerti, garantendo che la registrazione possa essere effettuata soltanto mediante sistemi di identità digitale dai quali si possa evincere l'età degli utenti.

    Art. 18.

    (Istituzione del domicilio fiscale digitale)

    1. Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, è istituito il domicilio fiscale digitale delle piattaforme digitali e dei soggetti esercenti attività d'impresa di cui al comma 36».

    Art. 19.

    (Disposizioni finali)

    1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 9, 13, 14 e 15 della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Per la restante parte si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.
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    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:55
     
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    Viene trasmessa al Quirinale ratifica e pubblicazione in GUF, essendo stata approvata da entrambi i rami del Parlamento


    Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione




    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: « dell’articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f) »;
    b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – 1. Il matrimonio di comodo, contratto allo scopo di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all’acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
    2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l’unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
    b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
    c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
    d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
    e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;
    f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l’apporto di una dote è una prassi consolidata;
    g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.
    3. L’accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
    c) all’articolo 9, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La residenza è comprovata esclusivamente mediante l’iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano »;
    d) all’articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: « di un’adeguata conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza certificata »;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell’autorità in fase istruttoria sull’opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell’istanza e l’anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all’articolo 10 »;
    e) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Gli effetti del decreto di concessione della cittadinanza sono sospesi qualora, nel corso del giuramento di cui al comma 1 del presente articolo, sia accertata la mancata conoscenza certificata della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1 ».

    Art. 2. (Introduzione dell’articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
    1. Dopo l’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
    « Art. 76-bis (L). – (Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione) – 1. Le condizioni per l’ammissione al patrocinio stabilite dall’articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    2. Lo straniero che intenda promuovere un’istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall’articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall’ambasciata dello Stato straniero d’origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti
    d’identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato in assenza di documenti d’identità, che attesti:
    a) le generalità dell’interessato e la sua nazionalità;
    b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
    c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 per l’ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
    3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l’espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »



    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:56
     
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    CITAZIONE (Multiplayers @ 18/9/2023, 09:49) 
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    Finanziaria 2026-27

    Art 1 - DEF
    La condizione economica italiana è di miglioramento medio costante nella lunga scia dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 2026, tuttavia, rappresenterà la seconda scadenza dei fondi, con l’ultimo anno di investimenti corposi che andranno a scadenza nel 2027. Ciò impone di rivedere la spesa pubblica, rimasta invariata nella sua struttura sin dall’insediamento di questo esecutivo, per continuare ad avere un’economia in espansione e al contempo sostenibile. Se infatti la crescita si continua ad attestare a livelli ante 2008, cioè in media al 2%, i livelli di iniquità economica e insostenibilità sono a livelli allarmanti. A ciò si aggiunge l’inflazione che non si è ridotta e il valore assoluto del debito pubblico che, per quanto sostenibile, rappresenta un onere esorbitante. Il valore positivo del saldo primario del nostro PIL, tuttavia, ci lascia ben sperare. Per una migliore pianificazione di spese nel triennio 2026-2029.

    Titolo I
    Finanziaria 2026

    Art. 2 Tagli di spesa
    A partire dal 1° gennaio 2026 sono tagliate le seguenti spese fisse:
    - Reddito di Cittadinanza: trattamenti residui dalla proroga dell’ultima finanziaria Draghi e dalla prima finanziaria Meloni, 7,995 miliardi;
    - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: 17,6 miliardi;
    Si pone un tetto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle seguenti spese:
    - Retribuzione dei magistrati: soppressa la quattordicesima mensilità e fissata la retribuzione massima annuale è fissata a 74.414 euro contro gli attuali 137.697. Si sopprime inoltre la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale. La minore uscita stimata è di 0,565 miliardi;
    - Alle pensioni superiori alle 3mila euro mensili si applica una trattenuta di 30 euro mensili, alle pensioni superiori alle 5mila euro mensili una trattenuta di 50 euro mensili, alle pensioni superiori alle 7,5mila euro mensili si applica una trattenuta di 80 euro mensili. Ai vitalizi parlamentari e legati alle attività politiche in generale che superano, nella misura netta, i 4mila euro mensili si applica una trattenuta di 120 euro mensili. La minore uscita stimata è di 0,497 miliardi.
    Il taglio di spesa così ottenuto è di 26,657 miliardi.

    Art. 3 Nuove spese
    Nel corso del 2026 saranno istituite o potenziate le seguenti voci di spesa:
    - Tessera sociale della spesa: 5 miliardi destinati ai nuclei con difficoltà economica;
    - Potenziamento bonus energia: 3 miliardi saranno aggiunti al bonus contro il caro-bollette istituito sotto il governo Draghi;
    - Taglio del cuneo fiscale: 5 miliardi;
    - Fondo nazionale di prevenzione dei disastri ambientali: 2,5 miliardi;
    - Bando per l’edificazione di una centrale nucleare: 3 miliardi una tantum;
    - Politiche attive sul lavoro: 5 miliardi in aggiunta alla spesa corrente;
    - Bonus pos: 1,5 miliardi destinati agli operatori economici che abbiano garantito l’accesso al pagamento elettronico per almeno l’80% dei flussi di cassa in entrata.
    - 5 miliardi di €uro congiunti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Sovranità Alimentare
    - 2,5 miliardi €uro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
    - 5 miliardi di €uro al Ministero del Lavoro de delle Politiche Sociali
    - 6,5 miliardi di €uro al Ministero del Made in Italy di cui 1,5 miliardi di €uro congiunti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
    - 3 miliardi di €uro congiunti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
    Le spese così implementate sono di 25 miliardi, con un risparmio netto di 1,657 miliardi.

    Art. 4 Abbattimento tassazione
    Per i redditi societari del 2026, le società che garantiscono ai dipendenti una retribuzione più elevata di almeno il 20% rispetto ai valori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ottengono uno sconto IRES, pagando il 23% in luogo dell’aliquota corrente al 24%.

    Art. 5 – stime di crescita
    Con la spesa pubblica così rimodulata pur se a saldi invariati e con un minimo risparmio rispetto alle precedenti finanziarie, si stima una crescita del PIL intorno al 2,5% con garanzie di ampliamento di spese per il 2027.

    Titolo II – 2027
    Art 6 – Incremento di PIL
    Si stima che il PIL italiano nel 2027 sarà pari a 2.167,875 miliardi, a fronte di un rapporto deficit/pil invariato e con una lieve contrazione del disavanzo secondario, frutto del miglioramento del saldo in avanzo primario.
    L’incremento di PIL dovrebbe essere sufficiente a garantire un miglioramento dei margini di manovra economici.

    Art. 7 Minori spese
    Oltre a 1,657 miliardi residui, si considerano anche 3 miliardi in più di spese una tantum non previste per quest’anno, ottenendo quindi un margine di manovra di 4,657 miliardi.
    Con la nota di aggiornamento al DEF saranno determinati tagli della spesa pubblica per ulteriori 20 miliardi, così da raggiungere 24,657 miliardi.

    Art 8 – imposte
    A partire dal 2027, l’Ires per le startup, micro, piccole, medie imprese e società cooperative è fissata al 20%. Le coperture massime necessarie a questo abbattimento sono fissate in 4 miliardi.

    Art 9 – Sanatorie e condoni
    Per le cartelle esattoriali e i tributi non versati fino al 31 dicembre 2026 si attua una sanatoria, garantendo il rientro del 50% della posizione con pagamento entro settembre 2027. Per le posizioni ante 2015 e per le posizioni che al 1° gennaio 2027 hanno ammontare inferiore alle 25mila al netto di more, sanzioni e interessi, è applicato condono tramite presentazione di istanza in bollo all’Agenzia delle Entrate con i seguenti adempimenti:
    - Per le posizioni di capitale fino a 1.000 euro, imposta di bollo di 20 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 1.000 e i 5.000 euro, imposta di bollo di 50 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 5.000 e i 10.000 euro, imposta di bollo di 110 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 10.000 e i 15.000 euro, imposta di bollo di 170 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 15.000 e i 20.000 euro, imposta di bollo di 250 euro;
    - Per le posizioni di capitale superiori a 20.000 euro fino a soglia condono, imposta di bollo di 400 euro.

    Art 10 – Previsioni
    Grazie all’andamento del ciclo economico, complici l’abbattimento fiscale per gli operatori economici, i condoni, le sanatorie e gli investimenti, il PIL italiano dovrebbe ottenere una crescita superiore al 3,3%. Il rientro di capitali, attrazione di capitali di investimento da altri paesi e l’aumento della tracciabilità delle operazioni saranno determinanti per la riuscita.





    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:57
     
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    DDL Vegetti - Energia Nucleare

    Articolo 1: Oggetto
    1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e regolare la riapertura delle centrali nucleari in Italia al fine di diversificare il mix energetico nazionale, ridurre l'emissione di gas serra e garantire un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile.
    Articolo 2: Autorizzazione alla riapertura delle centrali nucleari
    1. Viene revocato l'articolo 1 della legge n. 99 del 23 marzo 1987, che prevedeva il divieto di costruzione e l'esercizio di centrali nucleari sul territorio italiano.
    2. Le centrali nucleari potranno essere riaperte previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in conformità alle disposizioni tecniche e di sicurezza stabilite dall'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare (ANSN) e dai regolamenti internazionali in materia.
    3. L'autorizzazione sarà concessa sulla base di un'analisi del progetto, delle valutazioni ambientali e delle misure di sicurezza proposte dalla società proponente.
    Articolo 3: Disposizioni sulla sicurezza nucleare
    1. Le centrali nucleari dovranno rispettare i più alti standard di sicurezza nucleare e di protezione ambientale, conformemente alle migliori pratiche internazionali e alle direttive dell'ANSN.
    2. Le società che gestiscono le centrali nucleari saranno responsabili della gestione sicura dei rifiuti radioattivi prodotti, conformemente alle normative nazionali e internazionali in materia.
    3. Saranno effettuati regolari controlli e ispezioni per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni stabilite dall'ANSN.
    4. Saranno implementate misure di emergenza e piani di evacuazione in caso di incidenti nucleari, in conformità alle linee guida nazionali ed europee.
    Articolo 4: Monitoraggio ambientale
    1. Sarà istituito un sistema di monitoraggio ambientale indipendente e continuativo, al fine di valutare l'impatto delle centrali nucleari sull'ambiente circostante, compreso il monitoraggio delle emissioni radioattive e degli effetti sulla salute pubblica.
    2. I risultati del monitoraggio saranno resi pubblici e accessibili a tutti i cittadini.
    Articolo 5: Incentivi e sostegno alla ricerca
    1. Saranno introdotti incentivi fiscali e finanziari per promuovere gli investimenti nel settore nucleare e favorire lo sviluppo di tecnologie avanzate, come i reattori nucleari di quarta generazione, che offrano maggiore efficienza, sicurezza e riduzione dei rifiuti radioattivi.
    2. Saranno destinati finanziamenti specifici per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'energia nucleare, in collaborazione con istituti di ricerca e università.
    Articolo 6: Coinvolgimento delle comunità locali
    1. Le decisioni riguardanti la riapertura delle centrali nucleari dovranno coinvolgere le comunità locali interessate, tramite consultazioni pubbliche e trasparenti, al fine di assicurare una partecipazione attiva e informata dei cittadini.
    2. Sarà prevista la possibilità per le comunità locali di beneficiare di programmi di sviluppo economico e sociale connessi all'installazione e all'operazione delle centrali nucleari.
    Articolo 7: Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore quattordici giorni dopo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:57
     
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    DDL Bonus Berlusconi


    1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2024, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio
    adottato nel medesimo periodo e comunque secondo od ulteriore per ordine di adozione, ai genitori residenti e cittadini italiani, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
    dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva
    di 400 milioni di euro.
    3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli
    interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto
    dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
    4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e' erogato
    dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalita'
    da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 5.
    5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro del
    lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
    e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione
    del presente articolo.
    6. Ogni anno, previa consultazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Governo decide se erogare nuovamente il bonus



    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:58
     
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    DISEGNO DI LEGGE Costruzione di due rigassificatori
    Primo Firmatario Carlo Calenda e tutti i senatori del gruppo Azione.

    Art 1. Finalità: la presente legge ha come oggetto la costruzione di due rigassificatori che consentono l'aumento della capacità di rigassificazione per sostenere l'approvvigionamento di gas naturale, la diversificazione delle fonti energetiche o la promozione della sicurezza energetica.

    Art 2. si costituisce una commissione, nominata dal governo, atta ad ottenere le autorizzazioni e le licenze necessarie per la costruzione e l'operazione di un rigassificatore, comprese le valutazioni ambientali, i permessi di costruzione e le autorizzazioni di sicurezza.

    Art 3. la commissione nominata nell'articolo 2 deve valutare tutti gli atti per garantire la sicurezza durante la costruzione e l'operazione del rigassificatore, compresi standard di progettazione, protocolli di sicurezza, sistemi di monitoraggio e piani di emergenza

    Art 4. La costruzione dei rigassificatori saranno costruiti nelle acque territoriali antistanti le città di Ancona e di Trapani e visto l'importanza del progetto si coinvolgono gli enti comunali, gli enti provinciali e le organizzazioni ambientaliste delle province di Ancona e di Trapani nonche gli enti regionali e le organizzazioni ambientaliste delle regioni Marche e Sicilia.

    Art 5. Si da mandato alla commissione, prevista dall'articolo 2 della presente legge, di indire una gara d'appalto per la costruzione dei rigassificatori, di stabilire le responsabilità oggettive e soggettive degli operatori, le procedure di monitoraggio e le sanzioni per la violazione delle disposizioni previste dalla gara d'appalto

    Articolo 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


    Edited by Pino Al Dente - 12/11/2023, 10:07
     
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    DDL Ronzulli e altri

    Art. 1.
    (Attribuzione dell’onorificenza)
    1. Il Ministro dell’interno, previa apposita istruttoria, trasmette al Presidente della
    Repubblica i dati anagrafici del personale
    medico-sanitario deceduto a causa della
    crisi epidemiologica da COVID-19, ai fini
    del conferimento della medaglia d’oro al
    valor civile alla loro memoria ai sensi dell’articolo 8 della legge 2 gennaio 1958,
    n. 13, e in deroga alle disposizioni dell’articolo 7 della medesima legge n. 13 del
    1958.
    2. Le modalità di attribuzione e di conferimento dell’insegna e del brevetto della
    medaglia d’oro al valor civile di cui al
    comma 1 del presente articolo sono stabilite ai sensi delle disposizioni dell’articolo
    12 della citata legge n. 13 del 1958.
    Art. 2.
    (Clausola di invarianza finanziaria)
    1. Dall’attuazione della presente legge
    non devono derivare nuovi o maggiori oneri
    a carico della finanza pubblica.


    Edited by Pino Al Dente - 12/11/2023, 10:12
     
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    Disegno di legge sull'istituzione dell'oblio oncologico

    Articolo 1: Definizioni
    1. Ai fini del presente disegno di legge, per "oblio oncologico" si intende il diritto di un paziente affetto da una malattia oncologica di non essere discriminato o svantaggiato a causa della sua condizione di salute e di non dover dichiarare il suo stato di malattia nelle situazioni in cui non sia strettamente necessario per il trattamento medico o per garantire la sicurezza di sé stesso e degli altri.
    2. Per "malattia oncologica" si intende una patologia caratterizzata dalla presenza di un tumore maligno, compresi i tumori solidi e le neoplasie ematologiche.

    Articolo 2: Obblighi dei datori di lavoro
    1. I datori di lavoro non possono discriminare i dipendenti o i candidati a una posizione lavorativa a causa di una malattia oncologica.
    2. I datori di lavoro devono adottare le misure necessarie per garantire l'uguaglianza di trattamento dei dipendenti affetti da una malattia oncologica, inclusa la messa a disposizione di eventuali accomodamenti ragionevoli per consentire loro di svolgere il lavoro in modo efficace.
    3. I datori di lavoro non possono richiedere ai dipendenti di dichiarare la presenza di una malattia oncologica, a meno che ciò sia strettamente necessario per ragioni di sicurezza o per garantire la fornitura di un adeguato supporto medico.

    Articolo 3: Diritti dei pazienti
    1. I pazienti affetti da una malattia oncologica hanno il diritto di non dover dichiarare la loro condizione di salute in situazioni in cui tale informazione non sia strettamente necessaria.
    2. I pazienti affetti da una malattia oncologica hanno il diritto di non subire discriminazioni o svantaggi a causa della loro condizione di salute, compresi l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, ai servizi pubblici e a qualsiasi altro servizio offerto alla popolazione generale.
    3. I pazienti affetti da una malattia oncologica hanno il diritto alla riservatezza delle loro informazioni mediche e personali, in conformità con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati.

    Articolo 4: Sensibilizzazione e formazione
    1. Il Ministero della Salute promuove campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico sui diritti dei pazienti affetti da una malattia oncologica e per combattere la discriminazione nei loro confronti.
    2. Il Ministero della Salute collabora con le istituzioni formative per garantire che i professionisti sanitari e gli operatori del settore siano adeguatamente formati sulle questioni legate all'articolo 4: Sensibilizzazione e formazione (continuazione)
    2. Il Ministero della Salute collabora con le istituzioni formative per garantire che i professionisti sanitari e gli operatori del settore siano adeguatamente formati sulle questioni legate all'oblio oncologico, inclusa la sensibilizzazione sulla malattia oncologica e la promozione di pratiche non discriminatorie nei confronti dei pazienti affetti da tale condizione.
    3. Il Ministero della Salute fornisce risorse e sostegno finanziario per l'organizzazione di programmi di formazione specifici per i professionisti sanitari, al fine di migliorare la loro conoscenza e competenza nell'affrontare le esigenze dei pazienti affetti da una malattia oncologica.

    Articolo 5: Sanzioni
    1. In caso di violazione delle disposizioni di questo disegno di legge, i responsabili saranno soggetti a sanzioni amministrative, in conformità con le leggi vigenti.
    2. Le sanzioni possono includere multe, sospensione delle licenze professionali o altre misure disciplinari a seconda della gravità della violazione e delle circostanze specifiche del caso.

    Articolo 6: Monitoraggio e valutazione
    1. Il Ministero della Salute istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione per verificare l'efficacia dell'oblio oncologico e l'adeguata applicazione delle disposizioni di questo disegno di legge.
    2. Il sistema di monitoraggio e valutazione prevede la raccolta di dati pertinenti, l'analisi delle tendenze e la revisione periodica delle politiche e delle misure adottate per garantire il rispetto dei diritti dei pazienti affetti da una malattia oncologica.

    Articolo 7: Entrata in vigore
    1. Il presente disegno di legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2. Le disposizioni del presente disegno di legge si applicano a tutte le situazioni che si verificano successivamente alla sua entrata in vigore.

    Articolo 8: Norma di salvaguardia
    1. Eventuali disposizioni contrarie o incompatibili con il presente disegno di legge sono abrogate.


    Edited by Pino Al Dente - 12/11/2023, 10:14
     
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    TRATTATO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI LIBIA

    ART. 1
    La Repubblica Italiana e lo Stato di Libia ribadiscono i propri rapporti di amicizia e cooperazione nei vari settori di interesse strategico per l’una e l’altro.
    La Repubblica Italiana riconosce quale unico legittimo rappresentante dello Stato di Libia il governo avente sede a Tripoli e condanna tutti i tentativi di usurpazione a danno di questi.

    ART. 2
    Il governo italiano si impegna a fornire forniture militari per il valore di euro 30.000.000 al governo libico.
    Il governo italiano in alternativa può fornire al governo libico l’equivalente del valore in denaro del materiale militare.

    ART. 3
    Il governo italiano si impegna a fornire numero 20 carri armati al governo libico, di cui n.10 modello Leopard e n.10 modello Ariete.

    ART. 4
    Il governo libico si impegna di garantire l’esenzione dal pagamento di qualsivoglia imposta
    per anni cinque
    riguardante l’intrapresa di nuove attività o l’allargamento di quelle già esistenti
    alle società, tanto private quanto a partecipazione statale, aventi sede legale in Italia ed operanti nel settore energetico.
    Al termine del quinto anno le parti concordano sin d’ora che l’aliquota massima sarà innalzata da zero a cinque punti percentuali per anni cinque.

    ART. 5
    Il governo libico si impegna a recidere, non appena ciò sarà possibile, qualsiasi contratto stipulato con compagnie operanti in ambito energetico afferenti a Stati che abbiano condotto una politica spregiudicata e nociva agli interessi dello Stato di Libia.
    Il governo libico si impegna altresì, pur attuando sempre le norme vigenti in merito all’assegnazione delle concessioni, a favorire al loro posto imprese aventi sede legale in Italia.

    ART. 6
    Il presente trattato ha valore dalla ratifica da parte degli organi costituzionali competenti di ambo gli Stati.


    Edited by Pino Al Dente - 14/11/2023, 10:35
     
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