Testi approvati dal Parlamento

In entrambe le Camere

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    ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TUNISINA SULLA COOPERAZIONE PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE NEL MEDITERRANEO
    Le Parti contraenti,
    RIVOLTE all'obiettivo comune di affrontare in modo efficace il problema dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo;
    CONSIDERANDO la necessità di cooperare attivamente per prevenire e contrastare il traffico illecito di migranti, nonché per garantire la sicurezza delle rispettive frontiere marittime;
    CONSTATANDO la rilevanza dell'informazione, della formazione, dell'assistenza tecnica e della collaborazione multilaterale per raggiungere tali obiettivi;
    HANNO CONCORDATO quanto segue:
    Articolo 1: Scambio di Informazioni
    1.1 Le Parti si impegnano a condividere informazioni cruciali sulle rotte migratorie, sugli scafisti, e su altre attività connesse all'immigrazione irregolare, al fine di prevenire e reprimere tali attività.
    1.2 L'interscambio di informazioni avverrà in modo rapido ed efficace, conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali e internazionali applicabili.
    Articolo 2: Formazione e Assistenza Tecnica
    2.1 L'Italia offrirà supporto tecnico e formazione alle forze di sicurezza tunisine al fine di potenziare le loro capacità di pattugliamento e controllo delle frontiere marittime.
    2.2 Questa cooperazione include:
    a) Formazione per il personale coinvolto nel controllo delle frontiere marittime, nell'identificazione dei migranti irregolari, e nella prevenzione del traffico illecito di migranti.

    b) Fornitura di attrezzature e tecnologie utili per il controllo delle frontiere marittime.

    c) Scambio di migliori pratiche e metodi operativi.
    Articolo 3: Azioni Congiunte nel Mediterraneo

    3.1 Italia e Tunisia collaboreranno più strettamente con altre nazioni mediterranee al fine di affrontare il problema dell'immigrazione irregolare in modo più globale e coordinato.

    3.2 Tale collaborazione include:
    a) Coordinamento delle operazioni di pattugliamento marittimo nelle acque condivise del Mediterraneo.

    b) Scambio di informazioni e migliori pratiche con altri paesi mediterranei per affrontare il traffico di migranti e prevenire incidenti umanitari.
    3.3 Le Parti si impegneranno a partecipare attivamente alle iniziative regionali e internazionali finalizzate a migliorare la gestione delle questioni legate all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo.

    Articolo 4: Entrata in Vigore e Durata

    4.1 Il presente accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte di entrambe le Parti.

    4.2 Il presente accordo avrà una durata annuale e verrà rinnovato automaticamente, a meno che una delle Parti decida di denunciarlo mediante notifica scritta all'altra Parte con almeno 6 mesi di anticipo.

    Articolo 5: Cooperazione Finanziaria

    5.1 L'Italia si impegna a fornire un contributo finanziario alla Repubblica Tunisina, pari a 350 milioni di euro, al fine di sostenere il controllo, il miglioramento e il supporto all'immigrazione regolare e alla gestione delle frontiere marittime.

    5.2 I dettagli relativi alla distribuzione e all'utilizzo di tali fondi saranno stabiliti in un accordo finanziario separato, che definirà le modalità e le finalità specifiche dell'impiego dei fondi.

    5.3 L'Italia si impegna a monitorare l'utilizzo dei fondi per garantire che siano utilizzati in modo trasparente, efficace ed efficiente per gli scopi concordati.


    Edited by Pino Al Dente - 15/11/2023, 15:28
     
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    DECRETO LEGGE - STATO DI EMERGENZA

    Riguardo alla crisi migratoria in Italia, considerando l'urgente necessità di adottare misure straordinarie per affrontare la situazione e garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani e dei migranti, si dichiara lo stato di emergenza.

    Articolo 1: Dichiarazione dello stato di emergenza
    1.1 Viene dichiarato lo stato di emergenza per la crisi migratoria in Italia, al fine di adottare misure straordinarie per affrontare l'emergenza e garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini italiani.

    Articolo 2: Durata dello stato di emergenza
    2.1 Lo stato di emergenza dichiarato per la crisi migratoria in Italia avrà una durata di quattro anni, a meno che non venga prorogato o revocato in base all'evoluzione della situazione.

    Articolo 3: Entrata in vigore
    3.1 Il presente decreto entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Edited by Pino Al Dente - 18/1/2024, 16:13
     
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    DECRETO LEGGE DI BILANCIO 2028-2030


    La presente Legge di Bilancio pone al centro delle sue priorità il raggiungimento del pareggio di bilancio,
    non raggiunto l’anno scorso. Tale obiettivo, fondamentale per avviare progressivamente la riduzione del
    rapporto debito/PIL, riflette il costante impegno per la sostenibilità finanziaria del Paese.
    Nonostante la crescita del PIL, riscontrata inferiore alle previsioni, la legge si basa su un principio di
    prudenza. Le stime, particolarmente nelle aree complesse come gli effetti fiscali, il recupero dell'evasione e
    la digitalizzazione della P.A., sono calibrate con cautela. La prudenza guida anche la scelta del
    congelamento di parte delle risorse, adottato per affrontare eventuali situazioni emergenziali o correzioni
    nelle stime effettuate.
    Le risorse necessarie per sostenere la Legge provengono dall'azzeramento di fondi obsoleti, come quelli del
    PNRR in scadenza, e dalla cessazione del periodo quinquennale di credito d'imposta del SuperBonus, la cui
    validità completa si esaurirà nel 2033, dopo un periodo massimo di 10 anni di credito d'imposta.
    In linea con la volontà di non trascurare le procedure parlamentari, la Legge si impegna a destinare risorse
    per nuove iniziative ancora non specificate, mantenendo un approccio trasparente e rispettoso delle
    istanze parlamentari. Il piano strategico della legge punta a proseguire nella riduzione dell'alta pressione
    fiscale, proponendo significativi investimenti nelle aree chiave della digitalizzazione della Pubblica
    Amministrazione, delle Infrastrutture e delle Tecnologie.

    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata retroattiva e triennale e ha validità a decorrere dal 1 gennaio 2028.
    Art. 2 – Limite massimo indebitamento
    1. In ottemperanza al secondo comma dell’articolo 81 della Costituzione, il limite massimo per il
    ricorso all’indebitamento è fissato a euro zero.
    2. Al fine di gestire emergenze, sopravvenienze ed errori di previsione, è istituito un fondo di €5000
    milioni.
    Art. 3 – Rifinanziamenti fondi
    1. Le risorse non citate nelle mobilitazioni di Bilancio si considerano destinate agli stessi capitoli di
    spesa nella stessa misura dell’anno precedente.
    2. In particolare, si confermano per il trienno 2028-2030 i seguenti rifinanziamenti fondi:
    a. Tessera Sociale della Spesa (valore 5000 mln)
    b. Taglio Cuneo Fiscale (valore 5000 mln)
    c. Politiche attive sul lavoro (valore 5000 mln)
    d. Bonus POS (valore 1500 mln)
    e. Bonus Berlusconi (valore 400 mln).
    Art. 4 - Fondi da ripartire
    1. I fondi da ripartire sono impiegabili in qualunque delle voci di costo COSAG; la loro competenza è
    del Ministero delle Finanze e dell’Economia e può essere trasferita, attraverso la mobilitazione di
    fondi appositi, al Ministero di riferimento.
    2. In caso non fossero utilizzati nella loro interezza si rifinanziano i fondi emergenza/straordinario.
    Art. 5 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2028
    Per l’anno 2028 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:
    a. Minori uscite:
    Accorpamenti Ministeriali: 400 mln
    Riduzioni Missioni Internazionali: 300 mln
    Azzeramento Crediti d’imposta sisma 2012: 418 mln
    Azzeramento Crediti d’imposta sisma 2016: 500 mln
    Pubblicazione telematica degli appalti di valore superiore a 200.000€: 200 mln
    Riduzione Bonus Energia: taglio degli addizionali 3000 mln (Governo Meloni) ma
    stabilizzazione come riduzione degli oneri gestionali del bonus Draghi (3100 mln ca.)
    Riduzione del costo per lo Stato del reintegro conseguente ai crediti di imposta fruiti dai
    fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine
    di ricarica di veicoli elettrici (SuperBonus): 25.057 mln
    Mancato rifinanziamento fondi connessi al PNNR: 391 mln
    b. Maggiori Entrate:
    Liberalizzazione delle concessioni balneari: 2000 mln (tantum)
    Effetti riflessi ed effetti fiscali: 1300 mln
    c. Maggiori Uscite:
    Nuovo fondo “Digitalizzazione PA”: 6000 mln
    Rifinanziamento 20 volte il valore attuale del “Fondo per il miglioramento del livello di
    efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al corpo della guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi” :
    500 mln
    Disposizione Osservatorio Etico AI: 2 mln
    Nuovo fondo “diffusione rete 5G”: 500 mln
    Raddoppio interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di
    integrazione scolastica degli alunni con disabilita' e dsa, scuola in ospedale e istruzione
    domiciliare: 3 mln
    Abolizione IRAP: Reintegro dell’azzeramento del gettito destinato alle Regioni: 13000
    milioni
    Risanamento Saldo Primario: 2.533 mln
    d. Minori Entrate:
    Crediti d’imposta relativi a Zone Economiche Speciali: 1800 mln
    Art. 5 bis – Fondi Nucleare
    1. I fondi precedentemente stanziati dal governo per l'edificazione di una centrale nucleare, pari a 3
    miliardi di euro, e mai utilizzati, sono trasferiti in modo immediato e incondizionato in un apposito
    fondo denominato "Fondo Energia Nucleare."
    2. La destinazione del "Fondo Energia Nucleare" sarà subordinata all'approvazione del nucleare nelle
    sedi competenti, come definite dalle leggi vigenti.
    3. Qualora l'approvazione del nucleare non dovesse ottenere il via libera nelle sedi competenti, i fondi
    saranno destinati a progetti e iniziative nel settore energetico, previa valutazione e approvazione da
    parte del Ministero della Transizione Ecologica.
    Art. 6 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2029
    Per l’anno 2029 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:
    i. Minori uscite:
    Riduzione trattamento integrativo IRPEF: 5700 milioni (da 100€ a 80€)
    Effetti digitalizzazione: 4500 mln
    ii. Maggiori Entrate:
    Effetti recupero evasione: 500 mln
    Effetti riflessi e fiscali: 2470 mln
    Air Passenger Duty: 3000 mln
    iii. Maggiori Uscite:
    Disposizione fondo “Alta Velocità Sud”: 1240 mln (durata stimata: 13 anni)
    Incremento Contributi da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A: 1000 mln
    Finanziamento fondo “Energia Nucleare”: 3500 mln (rifinanziamento: 2 anni)
    Rifinanziamento fondo “spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni
    altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona
    diversamente abile”: 0.100 mln
    iv. Minori Entrate:
    Abolizione IRPEF under 24: 1400 mln
    IRPEF aliquota giovani progressiva: 9000 mln
    Art. 7 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2030
    i. Minori uscite:
    Azzeramento spese da somme da assegnare alla regione Calabria da ripartire tra i comuni per la
    realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale: 12 mln
    ii. Maggiori Entrate:
    Effetti recupero evasione: 1022 mln
    Effetti riflessi e fiscali: 3180 mln
    iii. Maggiori Uscite:
    Innalzamento obbligo scolastico: 700 mln
    Disposizione fondo “Esagono della Portualità”: 900 mln
    Incentivo welfare aziendale: 250 mln
    Contributi a copertura delle spese di avviamento di PMI con fondatori under30: 300 mln
    iv. Minori Entrate:
    IRPEF aliquota giovani progressiva: 2000 mln
    Art. 8 – Previsioni di crescita del PIL
    Il PIL italiano è atteso in aumento progressivo, stante il grande piano di investimenti e di riduzione della
    pressione fiscale qui delineato. In particolare, l’attesa è una crescita del 1.1% nel 2028 che incrementa a
    1.8% e 2.9% rispettivamente nel 2029 e 2030.
    Note metodologiche:
    1. Cessazione di Attività, Rifinanziamento, Estinzione di Fondi:
    I dati relativi alla cessazione di attività, rifinanziamento e estinzione di fondi sono stati ricavati dai
    data open dell'Action Plan della legge di bilancio più recente.
    2. ZES, Pubblicazione Appalti, Innalzamento Obbligo Scolastico, Avviamento Imprese:
    I costi correlati a Zone Economiche Speciali (ZES), pubblicazione appalti in formato digitale,
    innalzamento dell'obbligo scolastico e avviamento delle imprese sono stati stimati facendo
    riferimento a studi condotti da osservatori, think tanks e ricerche scientifiche.
    3. Ricavi dell'Air Passenger Duty, Ricavi Concessioni Balneari:
    Per i ricavi dell'Air Passenger Duty e della liberalizzazione delle concessioni balneari, ci si è basati su
    dati provenienti da studi di osservatori, think tanks e ricerche scientifiche.
    4. Investimenti Strutturali ed Infrastrutturali:
    Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali, si è fatto riferimento al rapporto
    risultato/investimenti passati per valutare i potenziali ricavi, e al rapporto costo/investimento per
    analizzare il capitale speso.
    5. Mancati Introiti:
    I mancati introiti delle misure sono stati calcolati utilizzando dati di bilancio pubblicati o
    pubblicazioni passate del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
    6. Effetti Riflessi e Fiscali:
    Gli effetti riflessi e fiscali sono stati prudenzialmente calcolati con un moltiplicatore variabile tra il
    5% e il 15%, in maniera progressiva e moderata rispetto agli standard generalmente utilizzati (20-
    30%).
    7. Costi Iniziative Legislature Passate:
    I costi delle iniziative delle legislature passate sono stati considerati costanti in rapporto al PIL,
    prendendo in considerazione eventuali ricavi e spese alla luce delle leggi di bilancio precedenti



    Edited by Pino Al Dente - 18/1/2024, 16:13
     
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    Disegno di Legge Furlan e Altri
    "Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti"


    CITAZIONE
    PROPOSTA DI LEGGE


    Art. 1.
    1. All'articolo 51, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 15.000 abitanti».



    Edited by Pino Al Dente - 18/1/2024, 16:13
     
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    Ddl Moretti II, Misure in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi
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    Misure in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi

    Art. 1.
    1. Al fine di favorire l’emersione nel settore agricolo di prestazioni lavorative non denunciate, per ogni lavoratore agricolo assunto a tempo determinato e impiegato per almeno cento ottantadue giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata lavorativa dichiarata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oltre il numero di cento ottantadue, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative dichiarate oltre il numero di centottanta due, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

    Art. 2.
    1. Al fine di tutelare e garantire la sicurezza del patrimonio strutturale delle imprese agricole e di contrastare i furti e le rapine nei luoghi di campagna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la realizzazione di sistemi di sicurezza innovativi e per la promozione della stipula di polizze assicurative agevolate a copertura del rischio di furto, incendio e rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni seguenti l'approvazione del presente testo.
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo.
    3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 soddisfano le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE)n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

    Art. 3.
    1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    «2-bis. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono prodotti alimentari, come definiti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la fattura contiene anche l’indicazione del luogo di provenienza».

    Art. 4.
    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dal primo anno dell'entrata in vigore, e a quelli derivanti dall’articolo 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni seguenti l'approvazione del presente testo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n.190.



    Edited by Pino Al Dente - 23/1/2024, 12:10
     
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    Ddl Romagnoli -Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e lesioni gravi e gravissime alle lavoratrici ed ai lavoratori

    Articolo 1 omicidio sul lavoro

    Art 1. Dopo l’articolo 589-ter del codice penale, sono aggiunti i seguenti: “Art.589-quater. (Omicidio sul lavoro”). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.lgs. n. 81/2008 (con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008, o non abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12 del D.P.R. 30-6-1965 n. 1124, cagiona per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. I soggetti deputati ad accertare le cause della morte dei lavoratori devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
    La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, chiunque metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa la morte di una persona.
    La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D.Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II, del D.Lgs n. 81/2008. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. N. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. 2. Art. 589-quinquies. (Omicidio sul lavoro e sfruttamento sul lavoro) Nel caso di cui all’articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603 bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni.


    Art. 2 - Lesioni personali sul lavoro gravi e gravissime.

    Art. 2
    Dopo l’articolo 590 quater. del codice penale, sono aggiunti i seguenti: Art. 590-quinquies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime). Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e’ punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Il datore di lavoro che, non avendo adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all’art. 28 D.lgs. n. 81/2008 ( con i criteri definiti dall’art.3 di questo DDL) o non abbia designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale, è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime. I soggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione degli Rls ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
    La stessa pena si applica a chiunque in violazione del Titolo VIII capo I, IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del D.lgs.n. 81/2008, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto ai sensi dell’art. 70 D.lgs. n. 81/2008, cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.
    La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) se l’evento è stato determinato dalla violazione dell’art. 46 del D. Lgs n. 81/2008; 2) se l’evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni di cui al Titolo III capo II e III, Titolo IV, capo I e capo II, Titolo X-bis, Titolo XI Capo I e II del D. Lgs n. 81/2008; Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata, se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, e se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile operai e terzi. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.

    2. Art. 590 – sexies. (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime e sfruttamento sul lavoro).
    Nel caso di cui all’articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell’art. 603-bis c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
    3. Art. 590 septies. (Definizione di lavoratore e datore di lavoro)
    Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si intende per:
    a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, ovunque si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
    b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.


    Art. 3 - Modifiche al TU in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    Al Decreto legislativo, 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’ art. 2 comma dd) le parole «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti « idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590- quinquies, del codice penale; »;
    b) all’art. 302 le parole «ovvero i reati di cui all’articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies, del codice penale, »;
    c) all’art. 28 comma 2 la lettera a (criteri della valutazione dei rischi) è sostituita dalla seguente : a. « una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità: 1. eliminare il rischio alla fonte, 2. adottare misure di protezione collettive, 3. fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l’adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo. »
    D) si introduce l’articolo 20 bis: Procedura d’urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ” In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d’urgenza di cui all’art. 28 Legge 300/70, perché ne ordini l’immediato rispetto.
    Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l’immediata rimozione del pericolo o l’attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
    In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà”.

    Art. 4 - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo

    1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma e 589-bis e 589-quater»;
    b) all’articolo 589, il secondo comma e’ abrogato;
    c) all’articolo 590, il secondo comma è abrogato.

    Art. 5 - Modifiche al codice di procedura penale
    Art. 5

    1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) e’ aggiunta la seguente: “m-quinquies) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall’articolo 589-quater, secondo e terzo comma, del codice penale»;
    b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente: «m-sexies) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall’articolo 590- quinquies, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
    c) all’articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis » sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-quinquies»;
    d) all’articolo 416, comma 2-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;
    e) all’articolo 429, comma 3-bis, le parole: « per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale »;
    f) all’articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) e’ inserita la seguente: «e-ter) lesioni personali sul lavoro, anche se aggravate, a norma dell’articolo 590-quinquies del codice penale»;
    g) all’articolo 552:
    1) il comma 1-bis, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590- bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari »;
    2) il comma 1-ter, è così sostituito: « Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’art. 590-bis del codice penale e dall’art. 590-quinquies del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto »

    Art. 6 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
    Art. 6

    1.Al D.lgs. n. 231/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25-septies primo comma, le parole «In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; b) all’articolo 25-septies secondo comma le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 589-quater del codice penale,»; c) all’articolo 25-septies terzo comma, le parole «in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all’articolo 590-quinquies del codice penale,».

    Art. 7 - Competenza penale del giudice di pace
    Art. 7

    1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 274/2000, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni», sono soppresse.

    Art. 8 - Norme di coordinamento
    Art. 8

    1.In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale come introdotti dalla presente legge.


    Art. 9 Entrata in vigore

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale



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    DDL Madia, Costa, Bonafè - Agevolazioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale

    Articolo 1.
    (Finalità).

    1. Al fine di agevolare l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale, il comma 1-ter dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
    «1-ter. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che vivono fuori dal nucleo familiare e che stipulano un contratto di locazione regolarmente registrato , per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetta per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro mensili, se il reddito complessivo non supera i 25.000 euro annui».
    2. Ai fini della riqualificazione e del recupero del patrimonio immobiliare privato, è disposta la concessione di un contributo, non cumulabile con altre agevolazioni, da erogare in tre annualità, pari al 50 per cento delle spese sostenute dai privati per la ristrutturazione di aree delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale non utilizzate, quali scuole, conventi, caserme ed edifici industriali, e destinate alla locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. Tale contributo è incrementato all'80% nei casi di insediamento nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    3. Ai fini della promozione dell'insediamento di giovani nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'agevolazione di cui al comma 1-ter è incrementata al 80% per i primi tre anni, se il giovane decide di stabilirsi in una delle suddette aree. Per beneficiare di tale agevolazione, il giovane deve dimostrare di aver trasferito la propria residenza nel Comune interessato entro sei mesi dalla stipula del contratto di locazione.

    Articolo 2.
    (Beneficiari)

    1. Usufruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge i giovani:
    a) che documentano di essere titolari di un reddito massimo annuale pari o inferiore a 25.000 euro lordi;
    b) che non sono proprietari di un immobile o titolari di un patrimonio personale superiore a 110.000 euro;
    c) che sono titolari di un regolare contratto di locazione il cui canone è corrisposto mensilmente sul conto corrente del locatario;
    d) che non hanno contratti di locazione stipulati tra parenti fino al secondo grado.

    Articolo 3.
    (Agevolazioni per la locazione di unità immobiliari)

    1. A favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato per i giovani di cui all'articolo 1 è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse sul canone.

    Articolo 4.
    (Istituzione dell'Albo nazionale degli alloggi disponibili)

    1. Presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Albo nazionale degli alloggi disponibili, che comprende l'elenco degli alloggi disponibili ai fini della presente legge e la relativa graduatoria dei giovani che hanno diritto agli alloggi.
    2. L'albo nazionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, provvedendo all'esclusione dei giovani che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e all'inserimento di nuovi giovani aventi diritto.

    Articolo 5.
    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi all'entrata in vigore, si provvede mediante 10 milioni dal Conto Capitale Governo, 5 milioni dal fondo denominato Tesoro e Finanze, così come espresso dalla legge finanziaria presentata dal Governo.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Articolo 6.
    (Entrata in vigore)
    Il presente provvedimento entrerà i vigore entro 15 giorni dall'Approvazione.



    Edited by Pino Al Dente - 23/1/2024, 12:10
     
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    Disegno di legge governativo - Introduzione del Salario Minimo Sostenibile in Italia

    Articolo 1 - Oggetto e finalità

    1. Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di introdurre in Italia il Salario Minimo Sostenibile, al fine di garantire un livello di retribuzione adeguato per tutti i lavoratori, nel rispetto delle best practice internazionali.

    2. Il Salario Minimo Sostenibile sarà determinato tenendo conto dei costi di vita, delle condizioni economiche del Paese e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti.

    Articolo 2 - Definizione del Salario Minimo Sostenibile

    1. Il Salario Minimo Sostenibile è definito come il livello minimo di retribuzione che permette ai lavoratori di soddisfare i propri bisogni essenziali, inclusi il cibo, l'alloggio, l'abbigliamento, la salute, l'istruzione e il trasporto, e di condurre una vita dignitosa.

    2. Il Salario Minimo Sostenibile sarà stabilito in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di garantire una remunerazione equa e adeguata per tutti i lavoratori.

    Articolo 3 - Determinazione del Salario Minimo Sostenibile

    1. Il Salario Minimo Sostenibile sarà determinato da una commissione indipendente, composta da esperti del settore economico, del lavoro e delle politiche sociali, nominati dal Governo.

    2. La commissione indipendente terrà conto dei seguenti fattori nella determinazione del Salario Minimo Sostenibile:

    a) I costi di vita, inclusi il costo dell'alloggio, del cibo, dei servizi pubblici e dei beni di prima necessità;

    b) Le condizioni economiche del Paese, inclusi il tasso di inflazione, la produttività del lavoro e la crescita economica;

    c) Le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali competenti, come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

    Articolo 4 - Applicazione del Salario Minimo Sostenibile

    1. Il Salario Minimo Sostenibile sarà applicato a tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di attività o dal tipo di contratto di lavoro.

    2. I datori di lavoro saranno tenuti a rispettare il Salario Minimo Sostenibile e a garantire che i lavoratori ricevano una retribuzione adeguata per il loro lavoro.

    3. Saranno previste sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano il Salario Minimo Sostenibile, nel rispetto delle norme di legge.

    Articolo 5 - Monitoraggio e revisione del Salario Minimo Sostenibile

    1. Il Salario Minimo Sostenibile sarà soggetto a monitoraggio regolare da parte della commissione indipendente, al fine di valutare la sua efficacia e apportare eventuali aggiustamenti in base all'evoluzione delle condizioni economiche e sociali del Paese.

    2. La commissione indipendente presenterà una relazione annuale al Governo, che includerà una valutazione dell'applicazione del Salario Minimo Sostenibile e delle sue conseguenze sul mercato del lavoro e sull'economia.

    Articolo 6 - Entrata in vigore

    Il presente disegno di legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana



    Edited by Pino Al Dente - 26/1/2024, 15:10
     
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    DDL Mori - Divieto di finanziamenti esteri per i parlamentari italiani

    Articolo 1: Oggetto e finalità
    1. La presente legge ha l'obiettivo di garantire l'indipendenza e l'integrità dei parlamentari italiani, prevenendo qualsiasi forma di interferenza esterna attraverso finanziamenti provenienti dall'estero.
    2. La presente legge si applica a tutti i membri del Parlamento italiano, ai Ministri, ai Presidenti di Regione e ai consiglieri regionali.

    Articolo 2: Divieto di finanziamenti esteri
    1. È vietato ai soggetti di cui all’articolo 1.2 ricevere finanziamenti, direttamente o indirettamente, da fonti estere, compresi governi stranieri, organizzazioni internazionali, enti privati o qualsiasi altra entità non italiana.
    2. I finanziamenti vietati includono, ma non sono limitati a, donazioni in denaro, contributi in natura, sponsorizzazioni, prestiti, sovvenzioni o qualsiasi altra forma di supporto finanziario proveniente dall'estero.

    Articolo 3: Sanzioni
    1. I soggetti che violano il divieto di finanziamenti esteri saranno soggetti alle seguenti sanzioni:
    A) Decadenza dal mandato parlamentare;
    c) Pagamento di una multa di valore pari al finanziamento illecito estero ricevuto.

    Articolo 4: Trasparenza e monitoraggio
    1. I soggetti interessati sono tenuti a dichiarare pubblicamente ogni finanziamento ricevuto, inclusi quelli provenienti dall'estero, entro un termine stabilito dalla Camera di appartenenza.
    2. È istituito un organismo indipendente, ad esempio una commissione parlamentare, responsabile del monitoraggio e della verifica delle dichiarazioni finanziarie dei parlamentari.
    3. L'organismo indipendente avrà il potere di richiedere documentazione e informazioni aggiuntive per verificare la conformità alle disposizioni della presente legge.

    Articolo 5: Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


    Edited by Pino Al Dente - 26/1/2024, 15:11
     
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    Trattato di Cooperazione internazionale Italia-Libia

    Art. 1
    La Repubblica Italiana e lo Stato di Libia ribadiscono nuovamente i propri rapporti di amicizia e cooperazione nei vari settori di interesse strategico per l’una e l’altro.
    La Repubblica Italiana riconosce nuovamente quale unico legittimo rappresentante dello Stato di Libia il governo avente sede a Tripoli e condanna tutti i tentativi di usurpazione a danno di questi.

    Art. 2
    È istituito un comitato interforze tra il Ministero della Difesa Italiano e il Ministero della Difesa Libico con l’obiettivo di fornire supporto logistico e operativo al governo di Tripoli.

    Art. 3
    Lo stato libico, in collaborazione con la Marina Militare italiana, istituisce un blocco navale sulle coste libiche.

    Art. 4
    Lo stato Libico si impegna ad accogliere gli immigrati clandestini in fase di espatrio dall’Italia


    Edited by Pino Al Dente - 26/1/2024, 15:13
     
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    DDL Marini I - Abolizione numero chiuso

    Art. 1.
    (Abolizione del numero chiuso)
    1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;
    b) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    c) all’articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
    2) al comma 1, lettera c), le parole: «lettera e),» sono soppresse;
    3) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1» sono soppresse;
    d) all’articolo 4, comma 1, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse.
    Art. 2.
    (Rapporto tra docenti e studenti)
    1. In ragione dell’aumentato fabbisogno derivante dall’incremento delle immatricolazioni, conseguente alle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, è attivato un piano straordinario di assunzioni di personale docente universitario, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.
    2. Al piano di assunzioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Art. 3.
    (Valutazione dell’offerta potenziale di posti disponibili)
    1. Prima dell’inizio di ogni anno accademico le università provvedono, sulla base di quanto disposto all’articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificato dell’articolo 1 della presente legge, alla valutazione dell’offerta potenziale di posti disponibili delle proprie strutture didattiche.



    Edited by Pino Al Dente - 12/3/2024, 17:02
     
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    Ddl Malpezzi e altri

    Proposta di Legge

    Art.1.

    (Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)

      1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute individua, con proprio decreto, criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi della patologia di cui al comma 1, al fine del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

    Art. 2.
    (Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia o sindrome fibromialgica)

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute individua, tra i reparti di reumatologia o immunologia, i presìdi sanitari pubblici per la diagnosi e la cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica.
      2. È facoltà delle regioni individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i pazienti affetti dalla patologia di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la predisposizione, da parte delle regioni, di una rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla patologia di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1, al fine di stabilire mirati e specifici protocolli terapeutici e riabilitativi.
      4. I protocolli di cui al comma 3 sono volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, nonché il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti della patologia nei soggetti che ne sono affetti.

    Art. 3.
    (Copertura finanziaria)

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



    Edited by Pino Al Dente - 12/3/2024, 17:02
     
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    Blocco Navale per contrastare l'immigrazione clandestina in Italia

    Il Ministro della Difesa e il Ministro dell’interno ,

    Visto il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

    Vista la legge 28 del 1 dicembre 2028 riportante il trattato Italia Libia;

    Considerato l'attuale situazione di emergenza causata dalla crescente immigrazione clandestina in Italia;

    Preso atto della necessità di adottare misure straordinarie per contrastare l'immigrazione clandestina e tutelare la sicurezza nazionale;

    Decreta:

    Articolo 1 - Blocco Navale

    1. È istituito un blocco navale nelle acque territoriali libiche in collaborazione con la Marina Libica al fine di prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina.

    2. Il blocco navale sarà attuato dalle forze di polizia marittima e dalle forze armate italiane, in coordinamento con le autorità competenti in Libia.

    Articolo 2 - Sorveglianza e Controllo

    1. Le forze di polizia marittima e le forze armate italiane avranno il compito di sorvegliare e controllare le acque territoriali libiche al fine di individuare e intercettare eventuali imbarcazioni sospette o non autorizzate.

    2. Saranno adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle operazioni di blocco navale, nel rispetto delle norme internazionali e dei diritti umani.

    Articolo 3 - Cooperazione internazionale

    1. Il Ministero degli Affari Esteri sarà responsabile di coordinare la cooperazione internazionale per contrastare l'immigrazione clandestina, in collaborazione con le autorità competenti degli altri Paesi interessati.

    2. Saranno intraprese azioni diplomatiche per favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con gli Stati interessati, al fine di prevenire e contrastare l'immigrazione clandestina.

    Articolo 4 - Sanzioni

    1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge, comprese quelle relative all'immigrazione clandestina.

    2. Le autorità competenti adotteranno tutte le misure necessarie per individuare, arrestare e perseguire coloro che si rendono responsabili di atti di immigrazione clandestina.

    Articolo 5 - Entrata in vigore

    Il presente decreto entra in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



    Edited by Pino Al Dente - 12/3/2024, 17:02
     
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    Disegno di Legge Marini II - Istituzione della Tessera elettorale elettronica.

    1. Con uno o piu' regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo
    17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
    istituita la tessera elettorale elettronica, a carattere permanente, destinata a
    svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del
    certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e'
    rilasciata, a cura del Ministero dell'Interno, una tessera elettorale elettronica personale,
    contrassegnata da una serie e da un numero;
    b) la tessera elettorale elettronica è accessibile tramite SPID o CIE
    e contiene i dati anagrafici del titolare,
    il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla
    quale l'elettore e' assegnato;
    c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono
    tempestivamente riportate nella tessera elettronica a cura dei competenti uffici
    ministeriali;
    d) la tessera elettronica e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al
    voto nelle singole consultazioni elettorali;
    e) le modalita' di rilascio della tessera elettronica
    sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo
    titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela
    della riservatezza personale.

    2.
    L'articolo 13 della legge 120 del 30 aprile 1999 è abrogato.



    Edited by Pino Al Dente - 12/3/2024, 17:02
     
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    DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa degli onorevoli Cavenaghi, Cattaneo, Tosi, Mangialavori e Valois
    Modifiche del Capo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza


    Art. 1
    Modifiche del Capo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)


    1. Il comma 2 dell'art.31 è abrogato.

    2. Il comma 3 dell'art. 32 è abrogato.

    3. L'articolo 34 è così modificato: Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza fornire preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

    L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, debba trasportare armi nell'interno dello Stato.

    Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, da effettuarsi entro 48 ore prima o entro 24 ore dopo il trasporto, all'autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere accompagnata dalle armi e dalle parti d'arma.

    4. L'art. 40 è abrogato.

    5. L'articolo 41 è così modificato: Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che siano in possesso di informazioni riguardanti la presenza di armi, munizioni o materie esplodenti in locali pubblici o privati, o in abitazioni, non regolarmente denunciate, consegnate o legalmente detenute, possono effettuare perquisizioni e procedere al sequestro solo previa autorizzazione delle autorità competenti.

    6. L'art. 42 è così modificato:
    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità biennale.

    Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 3000 euro.

    7. Il punto C del comma 1 dell'articolo 43 è abrogato.

    3. L'articolo 45 è abrogato

    Disposizioni finali e transitorie
    1. Le norme configgenti con la presente sono da ritenersi abrogate.
    2. Il presente testo di legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione in G.U.


    Edited by Pino Al Dente - 12/3/2024, 17:04
     
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