Testi approvati dalla Camera dei Deputati

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    DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana

    Art.1
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    Il Parlamento è composto dall'Assemblea Nazionale.

    Art.2
    L'articolo 56 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta con sistema proporzionale a suffraggio universale e diretto.
    Il numero dei rappresentanti eletti è di cinquecento, dieci dei quali eletti all'estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Art.3
    Gli articoli 57, 58 e 59 sono aboliti.

    Art.4
    L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta per cinque anni. La sua durata può essere prorogata con maggioranza assoluta dei suoi componenti in caso di guerra.

    Art.5
    L'articolo 61 è sostituito dal seguente:
    L'elezione dell'Assemblea Nazionale avviene la prima domenica successiva alla scadenza del mandato in corso. La prima riunione ha luogo entro dieci giorni dalle elezioni.

    Art.6
    L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art.7
    L'articolo 63 è sostuito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

    Art.8
    L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni non sono valide se
    non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art.9
    L'articolo 65 è sostiuito dal seguente:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di rappresentante.

    Art.10
    L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

    Art.11
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
    La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

    Art.12
    L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 13
    Agli articolo 72,73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 il termine "Le camere" o "ciascuna camera" è sostituito dal termine "l'Assemblea".

    Art. 14
    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica ha diritto di veto su ciascuna legg approvata dall'Assemblea Nazionale.

    Art. 15
    All'articolo 75 il termine "Camera dei Deputati" è sostituto dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 16
    L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto.
    Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge ordinaria.
    Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo
    l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.
    Lo scrutinio è convocato dal Governo.
    L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

    Art. 17
    L'articolo 85 è abolito.

    Art. 18
    L'articolo 86 è sostituito dal seguente:
    In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica i suoi compiti vengono assolti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale in attesa di ritorno in carica o nuova elezione.

    Art. 19
    L'articolo 87 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e presiede il Consiglio dei Ministri.
    Può inviare messaggi all'Assemblea.
    Indice le elezioni dell'Assemblea e ne fissa la prima riunione.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 20
    All'articolo 89 il termine "Presidente del Consiglio dei Ministri" è sostituito dal termine "Primo Ministro."

    Art. 21
    L'articolo 92 è sostituito dal seguente:
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
    Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega
    espressa e per un ordine del giorno determinato.
    Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    Art. 22
    L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
    Il Primo Ministro e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

    Art. 23
    L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
    Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea.
    Entro dieci giorni dalla nomina del governo questo si presenta in Assemblea Nazionale per richiedere la fiducia votata per appello nominale.
    Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    Il governo non può essere sfiduciato.

    Art. 24
    All'articolo 96 le parole "Senato della Repubblica" e "Camera dei Deputati" sono sostituite dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali
    All'approvazione della presente riforma il governo incarica provvederà non prima di sei mesi e non oltre un anno ad indire le elezioni per il Presidente della Repubblica. Al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica eletto a suffraggio universale e diretto cesseranno le funzioni del Presidente della Repubblica in carica eletto dal parlamento.
    All'approvazione della presente riforma il parlamento in vigore continuerà a funzionare così come previsto precedentemente alla riforma sino al termine della legislatura. Inizialmente l’Assemblea Nazionale adotta il Regolamento della Camera dei Deputati.
     
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    DISEGNO DI LEGGE

    d'iniziativa degli onorevoli Cavenaghi, Cattaneo, Tosi, Mangialavori e Valois


    Art. 1
    Modifiche del Capo IV del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)


    1. Il comma 2 dell'art.31 è abrogato.

    2. Il comma 3 dell'art. 32 è abrogato.

    3. L'articolo 34 è così modificato: Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio senza fornire preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

    L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, debba trasportare armi nell'interno dello Stato.

    Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, da effettuarsi entro 48 ore prima o entro 24 ore dopo il trasporto, all'autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione può avvenire anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve essere accompagnata dalle armi e dalle parti d'arma.

    4. L'art. 40 è abrogato.

    5. L'articolo 41 è così modificato: Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che siano in possesso di informazioni riguardanti la presenza di armi, munizioni o materie esplodenti in locali pubblici o privati, o in abitazioni, non regolarmente denunciate, consegnate o legalmente detenute, possono effettuare perquisizioni e procedere al sequestro solo previa autorizzazione delle autorità competenti.

    6. L'art. 42 è così modificato:
    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco, rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità biennale.

    Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 300 euro a 3000 euro.

    7. Il punto C del comma 1 dell'articolo 43 è abrogato.

    3. L'articolo 45 è abrogato

    Disposizioni finali e transitorie
    1. Le norme configgenti con la presente sono da ritenersi abrogate.
    2. Il presente testo di legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione in G.U.
     
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    Disegno di Legge Costituzionale, Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti in materia di abolizione del CNEL


    Articolo 1.
    (Abolizione CNEL).

    L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

    Articolo 2.
    (Entrata in vigore).

    Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo dalla loro pubblicazione in gazzetta ufficiale.
     
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    ddl Piras Moretti

    Modifica dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

    ART. 1.
    1. L’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
    « ART. 18 – (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). – 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.
    2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale: a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero in concomitanza con il matrimonio ai sensi dell’articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile; b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle disposizioni dell’articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi di lavoro o dei codici disciplinari applicabili; c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all’articolo 7 della presente legge.
    3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subìto dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l’illegittimità, stabilendo a tale fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.
    4. La contribuzione dovuta ai sensi del terzo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i contributi afferiscano a un’altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
    5. Con la sentenza di cui al comma 2 il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all’effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.
    6. Il giudice applica la disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
    7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro, oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l’omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell’impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell’articolo 120 del codice di procedura civile.
    8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.
    9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a cinque dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti: a) con riferimento al comma 2, lettera b), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità; b) con riferimento al comma 2, lettera c), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro: 1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5; 2) ovvero condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non può in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un’ulteriore somma forfetaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.
    10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice, acquisite d’ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604: a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con il limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro: 1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5; 2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti, mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.
    11. Ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto, oltre che della capacità economica dell’impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.
    12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi del presente articolo, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora egli non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro.
    13. Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
    14. Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
    15. L’ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, commi terzo, quarto e quinto, del codice di procedura civile. L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
    16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile.
    17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell’utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4.
    18. All’articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: “con esclusione dell’articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo” sono sostituite dalle seguenti: “compreso l’articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all’annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l’annullamento del suo licenziamento”. 19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ».
     
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    PROPOSTA DI LEGGE

    d'iniziativa dei deputati

    CARTOLARI e MORI

    Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rinnovo del permesso di soggiorno

    Presentato il XX/XX/2028

    PROPOSTA DI LEGGE

    Art. 1.

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

    «5-quater. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato quando a carico dello straniero si accerti la violazione di disposizioni in materia fiscale o contributiva»;

    b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

    «6-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno è negato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater».
     
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    DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana

    Art.1
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    Il Parlamento è composto dall'Assemblea Nazionale.

    Art.2
    L'articolo 56 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta con sistema proporzionale a suffraggio universale e diretto.
    Il numero dei rappresentanti eletti è di cinquecento, dieci dei quali eletti all'estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Art.3
    Gli articoli 57, 58 e 59 sono aboliti.

    Art.4
    L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta per cinque anni. La sua durata può essere prorogata con maggioranza assoluta dei suoi componenti in caso di guerra.

    Art.5
    L'articolo 61 è sostituito dal seguente:
    L'elezione dell'Assemblea Nazionale avviene la prima domenica successiva alla scadenza del mandato in corso. La prima riunione ha luogo entro dieci giorni dalle elezioni.

    Art.6
    L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art.7
    L'articolo 63 è sostuito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

    Art.8
    L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni non sono valide se
    non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art.9
    L'articolo 65 è sostiuito dal seguente:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di rappresentante.

    Art.10
    L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

    Art.11
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
    La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

    Art.12
    L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 13
    Agli articolo 72,73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 il termine "Le camere" o "ciascuna camera" è sostituito dal termine "l'Assemblea".

    Art. 14
    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica ha diritto di veto su ciascuna legg approvata dall'Assemblea Nazionale.

    Art. 15
    All'articolo 75 il termine "Camera dei Deputati" è sostituto dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 16
    L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto.
    Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge ordinaria.
    Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo
    l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.
    Lo scrutinio è convocato dal Governo.
    L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

    Art. 17
    L'articolo 85 è abolito.

    Art. 18
    L'articolo 86 è sostituito dal seguente:
    In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica i suoi compiti vengono assolti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale in attesa di ritorno in carica o nuova elezione.

    Art. 19
    L'articolo 87 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e presiede il Consiglio dei Ministri.
    Può inviare messaggi all'Assemblea.
    Indice le elezioni dell'Assemblea e ne fissa la prima riunione.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 20
    All'articolo 89 il termine "Presidente del Consiglio dei Ministri" è sostituito dal termine "Primo Ministro."

    Art. 21
    L'articolo 92 è sostituito dal seguente:
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
    Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega
    espressa e per un ordine del giorno determinato.
    Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    Art. 22
    L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
    Il Primo Ministro e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

    Art. 23
    L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
    Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea.
    Entro dieci giorni dalla nomina del governo questo si presenta in Assemblea Nazionale per richiedere la fiducia votata per appello nominale.
    Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    Il governo non può essere sfiduciato.

    Art. 24
    All'articolo 96 le parole "Senato della Repubblica" e "Camera dei Deputati" sono sostituite dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali
    All'approvazione della presente riforma il governo incarica provvederà non prima di sei mesi e non oltre un anno ad indire le elezioni per il Presidente della Repubblica. Al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica eletto a suffraggio universale e diretto cesseranno le funzioni del Presidente della Repubblica in carica eletto dal parlamento.
    All'approvazione della presente riforma il parlamento in vigore continuerà a funzionare così come previsto precedentemente alla riforma sino al termine della legislatura. Inizialmente l’Assemblea Nazionale adotta il Regolamento della Camera dei Deputati.
     
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    DDL DALFINO: ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE START-UP GIOVANILI

    ARTICOLO 1
    1.1. Si definisce startup under 30 un'azienda costituita da giovani imprenditori con un'età non superiore a 30 anni, con l'obiettivo di promuovere la loro partecipazione attiva nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo economico.
    1.2. Lo scopo principale di questo dispositivo è agevolare la nascita e la crescita di startup giovanili, fornendo incentivi fiscali, supporto finanziario e semplificazioni procedurali.

    ARTICOLO 2
    2.1. Le startup under 30, conformi ai requisiti dell'Articolo 1, beneficeranno di agevolazioni fiscali, comprese deduzioni fino al 40% delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo.
    2.2. Le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle startup under 30 saranno deducibili fiscalmente al 150%.

    ARTICOLO 3
    3.1. Si istituisce un Fondo Nazionale per le Startup Under 30, con l'obiettivo di fornire finanziamenti agevolati a tassi di interesse bassi o nulli per sostenere le nuove iniziative imprenditoriali giovanili.
    3.2. Lo stanziamento dei fondi PNRR per la creazione di startup da parte di imprenditori under 30 sarà del 70% a fondo perduto.

    ARTICOLO 4
    4.1. Si semplificano le procedure burocratiche per la costituzione e la gestione delle startup under 30, riducendo i tempi di registrazione e semplificando gli adempimenti amministrativi.
    4.2. Si implementa una piattaforma digitale dedicata per semplificare le interazioni tra le startup e gli organi governativi.

    ARTICOLO 5
    5.1. Si promuove la collaborazione tra le università e le startup under 30 attraverso programmi di trasferimento tecnologico e agevolazioni per le startup fondate da studenti universitari.
    5.2. Le università saranno incoraggiate a creare incubatori e acceleratori di impresa specifici per le startup giovanili.

    ARTICOLO 6
    6.1. Si promuove la creazione di parchi tecnologici e centri di innovazione specifici per le startup under 30, facilitando l'aggregazione e lo scambio di know-how tra giovani imprenditori.
    6.2. Si istituisce un premio annuale dedicato alla miglior startup under 30, valutata in base all'innovazione, all'impatto sociale ed economico.

    ARTICOLO 7
    7.1. Si istituisce un organismo indipendente per monitorare l'efficacia delle misure introdotte da questo Dispositivo di Legge e proporre eventuali aggiustamenti.
     
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    DDL ZANETTI, RICHETTI, CARFAGNA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI ITALIANI

    Art.1 - Introduzione
    Questo DDL prevede l'introduzione dell'evento "Tre giorni per la Cultura. L'evento avrà cadenza annuale e si svolgerà il sabato, domenica e lunedì della terza settimana di marzo
    Art. 2 - Beneficiari
    L'evento è rivolto in primis a tutti gli studenti di ogni ordine e genere della Scuola pubblica italiana ed ai cittadini italiani successivamente definiti.

    Art. 3 - Scopo
    Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più il nostro patrimonio e di rendere consapevoli gli studenti della cultura e tradizione italiana, mediante visite guidate, chiusura prolungata alle 22 dei musei e di ogni luogo pubblico culturale, visite di chiese, pleonasmo, gallerie e sconti su tutti i luoghi di genere culturale.

    Art. 4 - Tipi di offerte
    Le offerte proposte per poter visitare i luoghi di cui all'articolo 3, e destinate dal Ministero dei Beni e Attività Culturali sono:

    a) agli Studenti di cui all'articolo 2, il biglietto di entrata viene offerto. La persona dovrà essere munita di un documento di identità e, qualora frequentante la Scuola Secondaria di Secondo Grado, dovrà presentare, all'entrata o agli uffici della struttura, un documento che attesti l'effettiva frequenza al rispettivo Istituto d'Istruzione.

    b) ai Cittadini italiani, con età compresa tra i 60 e i 70 anni, viene applicato uno sconto pari del 30% al biglietto di entrata;

    c) ai Cittadini italiani, con età superiore o uguale ai 71 anni, viene applicato uno sconto pari del 45% al biglietto di entrata;

    d) alle famiglie con un nucleo compreso da genitori e figli, viene applicato uno sconto su ogni persona pari al 30%, escluse quelle citate nei punti "a)" e "b)".

    Art. 5 - Invito alle scuole
    Gli Istituti scolastici sono invitati a organizzare dei viaggi di istruzione a tema del percorso di studio di ogni corso.
    Le modalità di organizzazione sono definite dall'attuale legislazione in materia, dal Consiglio di Istituto e di Classe e dal Collegio docenti di ogni singola scuola. Il costo per il viaggio ed ogni spesa al di fuori del biglietto, sostenuto secondo le disposizioni di cui all'articolo 4a, saranno a carico delle famiglie.

    Art. 6 - Concorso per gli studenti
    Nel mese di ottobre dell'Anno Scolastico successivamente indicato, sarà indetto un concorso, con scadenza il primo di novembre, volto a tutti gli studenti di quarta e quinta della Scuola Secondaria di Secondo Grado, ai quali sarà richiesto di svolgere un progetto riguardante la storia antecedente e precedente l'Unità d'Italia.

    Art. 7 - Modalità Concorso
    Il Concorso sarà definito e coordinato da ogni Istituto Scolastico, il quale, a seconda dell'indirizzo di studio, sceglierà il tema del progetto, seguendo quanto riportato all'articolo 5 della suddetta legge. Gli studenti potranno avvalersi del docente di materia.
    Alla scadenza del concorso, gli Istituti faranno pervenire i progetti per via telematica agli uffici del MIUR, il quale valuterà singolarmente ognuno di essi e assegnerà il premio a quello definito come "Miglior Progetto su scala regionale".
    Per "Scala regionale" si intende che il MIUR premierà un progetto per ogni Regione, per un totale di venti.

    Art. 8 - Premiazioni
    Gli studenti premiati riceveranno una Borsa di Studio, regolata dal MIUR e secondo la disponibilità finanziaria dello stesso. La premiazione avverrà presso il MIUR nei "Tre Giorni per la Cultura" di cui all'articolo 1.

    Art. 9 - Copertura finanziaria
    La copertura finanziaria della suddetta legge è regolata dall'annuale Legge Finanziaria, sostenuta dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministero dei Beni e Attività Culturali.

    Art. 10 - Entrata in vigore e attuazione
    Il presente provvedimento entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il concorso di cui all'articolo 5 sarà organizzato a partire nel prossimo Anno Scolastico. Ques'ultimo potrà essere riconfermato mediante Decreto Ministeriale del MIUR, avente le stesse caratteristiche delineate nella suddetta legge
     
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    DDL Bilancio 2031-2033

    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 01/2031

    Art. 2 – Limite massimo indebitamento

    1. In ottemperanza al secondo comma dell’articolo 81 della Costituzione, il limite massimo per il ricorso all’indebitamento è fissato a euro zero.
    2. Al fine di gestire emergenze, sopravvenienze ed errori di previsione, è confermato il fondo formato nel triennio successivo, non utilizzato e capiente di 11.000 mln, ma non viene ulteriormente finanziato.
    Art. 3 – Rifinanziamenti fondi

    1. Le risorse non citate nelle mobilitazioni di Bilancio si considerano destinate agli stessi capitoli di spesa nella stessa misura dell’anno precedente.
    2. In particolare sono rifinanziati tutti i precedenti progetti d’investimento, tra cui quelli istituiti tramite precedente legge di bilancio (Energia Nucleare, Alta Velocità Sud, Digitalizzazione PA, Investimenti Ferrovie, Miglioramento misure di evasione fiscale).

    Art. 5 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico
    Per gli anni 2031-2033 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:

    a. Minori uscite:
    Completamento finanziamento fondo Accantonamenti: 2880/3000 mln
    Abolizione Bonus Berlusconi: 400 mln
    Compimento progetto: “Diffusione rete 5G”: 650
    Compimento progetto: “Esagono della portualità”: 700
    Parziale compimento progetto: “Digitalizzazione PA”: 3000 mln / 3500 mln (investimento attuale di 4000 mln/annui)
    Riduzione Bonus POS: 500 mln (valore al 2030, 1500 mln)

    b. Minori Entrate:
    Completamento del dimezzamento quota IRPEF per giovani fino ai 35 anni.

    c. Maggiori Uscite:
    Incremento fondo “Alta Velocità Sud” (da 1220 a 1500): 280 mln (Durata rimanente: 10 anni)
    Incremento platea Fondi Bonus IRPEF per costituire “Bonus Zanetti”: 1000 mln / annui
    Ampliamento fondo contro Evasione fiscale: 650 mln/annui. A regime, risorse stanziate saranno di 1367 mln € nel biennio 2031-32 e 650 mln / annui € nel 2033.

    Art. 8 – Previsioni di crescita del PIL
    Il PIL italiano è atteso in crescita: del 1,2% nel 2031, del 1,5% nel 2032 e del 1,7% nel 2033.

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    DDL Mancini in materia di elezione dell’Assemblea Nazionale e del Presidente della Repubblica.


    Art. 1 - Collegi elettorali
    Il territorio nazionale elegge 490 deputati ed è suddiviso in 8 collegi elettorali come riportato nell’allegato 1.
    Ciascun collegio elegge un numero di deputati stabilito dalla presente legge come riportato in allegato 1.
    10 deputati sono eletti dalla circoscrizione estero.

    Art. 2 - Presentazione liste
    Nei termini previsti dalla legge i partiti politici, o liste di persone, potranno presentare una lista in almeno 5 collegi nazionali, riportante contrassegno elettorale, candidati e programma elettorale.
    Alla presentazione della lista, per essere ammessa, la stessa dovrà allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art. 3 Primo turno elettorale e soglia di sbarramento
    Al primo turno è eletto un totale di 350 deputati più i 10 deputati eletti nella circoscrizione Estero.
    In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer ai risultati delle liste elettorali nel collegio . È prevista una soglia di sbarramento del 1% sul risultato nazionale per l’accesso alla ripartizione dei seggi.

    Art. 4 Secondo turno elettorale.
    Sono ammesse al secondo turno elettorale le liste che abbiano raggiunto il 10% dei voti nazionali al primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale si tiene due settimane dopo il primo. Il secondo turno elettorale elegge in maniera proporzionale tramite metodo Hare-Nyemeyer 140 deputati. In ciascun collegio l’attribuzione dei seggi sarà effettuata in maniera proporzionale ai risultati delle liste elettorali nel collegio .

    Art. 5 Candidature alla Presidenza della Repubblica.
    Possono candidarsi alla carica di Presidente della Repubblica tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione all’Assemblea Nazionale. La candidatura, per essere valida, deve allegare la firma autenticata di un deputato, o di dieci consiglieri regionali, o di trenta sindaci, o di cinquantamila cittadini italiani.

    Art.6 Elezione del Presidente della Repubblica
    È eletto alla Presidenza della Repubblica il candidato che ottenga al primo turno almeno il 50%+1 dei voti validi espressi, calcolando nel computo anche le schede bianche e nulle.

    Art.7 Ballottaggio
    Qualora al primo turno non risulti eletto nessun candidato presidente, due settimane dopo il primo turno elettorale si terrà un ballottaggio tra i due candidati più votati. Il vincitore sarà proclamato Presidente della Repubblica.

    Art. 8 disposizioni transitorie
    Le precedenti normative per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica s’intendono abolite. La presente legge si intende applicabile solamente nel caso di approvazione definitiva del DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana.

    Allegato 1.

    L’Italia è suddivisa in 8 circoscrizioni elettorali così composte:

    - Isole (Sardegna e Sicilia)
    - Meridione (Puglia, Basilicata, Calabria e Molise)
    - Campania
    - Centro (Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche)
    - Emilia-Toscana
    - Lombardia
    - Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta)
    - Nord Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)

    È prevista la seguente ripartizione di seggi tra le circoscrizioni:

    - Isole: 61
    - Meridione: 55
    - Campania: 48
    - Centro: 76
    - Emilia-Toscana: 63
    - Lombardia: 85
    - Nord Ovest: 47
    - Nord Est: 55
     
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    Disposizioni volte alla prevenzione dei suicidi in carcere

    Art. 1.
    1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 18, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «I detenuti e gli internati sono ammessi, inoltre, a visite private con i congiunti e persone cui sono legate affettivamente. Le visite si svolgono, non più di quattro volte al mese e per una durata di due ore ciascuna, in appositi locali idonei a garantire la massima riservatezza e con il solo controllo esterno del personale di custodia.»;
    b) all’articolo 18, il sesto comma è sostituito dal seguente: «I detenuti e gli internati sono autorizzati ad avere colloqui telefonici giornalieri con familiari e con terzi per una durata massima di trenta minuti con le modalità e le cautele previste dal regolamento.»;
    c) all’articolo 33, comma 2. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non può avere una durata superiore ai sette giorni.»; d) all’articolo 39, primo comma, numero 5), le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».
     
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    Disegno di Legge Costituzionale, Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti in materia di abolizione del CNEL


    Articolo 1.
    (Abolizione CNEL).

    L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.

    Articolo 2.
    (Entrata in vigore).

    Le presenti modifiche entrano in vigore il giorno successivo dalla loro pubblicazione in gazzetta ufficiale.
     
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