Testi approvati dalla Camera dei Deputati

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    Testi approvati dalla Camera dei Deputati e trasmessi al Senato in attesa di discussione.
     
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    CITAZIONE (Tavol0 @ 13/6/2023, 18:50) 
    c


    CITAZIONE
    DDL Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e della relativa tassa di concessione governativa.


    D'iniziativa degli onorevoli Cavandoli, Andreuzza, Montemagni e Nisini.


    Art. 1.
    1 A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono aboliti il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione e la relativa tassa di concessione governativa.


    Art. 2.
    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche di coordinamento della normativa vigente anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, per una efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi.
     
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    CITAZIONE (Tavol0 @ 19/6/2023, 10:30) 
    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifica dell’articolo 634 del codice penale)
    1. L’articolo 634 del codice penale è sostituito dal seguente:
    « Art. 634. – (Spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili) –
    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, con violenza alla persona, con minaccia o con violenza sulle cose, spoglia qualcuno del possesso o della detenzione di cose immobili, o altrimenti turba tale possesso o detenzione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
    Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di una civile abitazione o delle sue pertinenze, la pena è della reclusione da cinque a nove anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro.
    Nelle ipotesi di flagranza di reato, la polizia giudiziaria interviene per impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze.
    Nei casi di cui al secondo comma, l’autorità giudiziaria competente, acquisita la notizia di reato, procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, della civile abitazione o delle sue pertinenze oggetto del reato e dispone l’esecuzione dello sgombero e l’immediata restituzione dell’immobile all’avente diritto ».

    Art. 2. (Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    « m-sexies) delitto di spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 634, secondo comma, del codice penale ».

    Art. 3. (Modifica all’articolo 444 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e 634, secondo comma, ».

    Art. 4. (Modifica all’articolo 163 del codice penale)
    1. All’articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « Nel caso di condanna per il reato di cui all’articolo 634, secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla reimmissione del bene nel possesso del suo legittimo titolare ».

    Art. 5. (Modifica al comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria)
    1. Alla lettera g-bis) del comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 633, o 634 del codice penale ».

    Art. 6. (Abrogazioni)
    1. L’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è
    abrogato.
    2. L’articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato
     
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    CITAZIONE (Multiplayers @ 25/6/2023, 10:22) 
    Proposta di Legge per l'incentivazione di istruzione, sanità e servizi pubblici nel Sud Italia e il contrasto agli appalti truccati
    CITAZIONE
    Articolo 1: Obiettivi e finalità
    1. La presente legge ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e il potenziamento dei settori dell'istruzione, della sanità e dei servizi pubblici nel Sud Italia, al fine di ridurre il divario socio-economico tra le diverse regioni del Paese e migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
    2. Si prevedono misure volte a contrastare l'assegnazione irregolare di appalti pubblici in questi settori, garantendo la trasparenza, l'efficienza e l'equità nelle procedure di appalto.

    Articolo 2: Incentivazione dell'istruzione
    1. Il governo istituisce un fondo speciale per l'incentivazione dell'istruzione nel Sud Italia, finalizzato a migliorare le infrastrutture scolastiche, favorire l'accesso all'istruzione superiore e promuovere la formazione professionale.
    2. Il fondo sarà finanziato attraverso risorse pubbliche e potrà beneficiare di contributi provenienti da organismi internazionali, enti privati e fondazioni interessate a promuovere l'istruzione nel Sud Italia.
    3. Le risorse del fondo saranno destinate a interventi prioritari come la costruzione e la ristrutturazione di scuole, l'acquisto di attrezzature didattiche e tecnologiche, l'implementazione di programmi di borse di studio e l'istituzione di centri di formazione professionale.

    Articolo 3: Potenziamento della sanità
    1. Al fine di garantire una maggiore qualità e accessibilità ai servizi sanitari nel Sud Italia, il governo adotterà misure per il potenziamento delle strutture ospedaliere, l'attrazione e la formazione di personale sanitario qualificato e l'implementazione di programmi di prevenzione e promozione della salute.
    2. Saranno stanziati fondi speciali per la realizzazione di nuovi ospedali, la modernizzazione delle attrezzature mediche, la formazione continua del personale sanitario e l'implementazione di campagne informative sulla salute.
    3. Il governo promuoverà la collaborazione tra università, istituzioni di ricerca e strutture sanitarie al fine di favorire la ricerca medica e l'innovazione nel settore sanitario.

    Articolo 4: Contrastare gli appalti truccati
    1. Saranno adottate misure specifiche per prevenire, contrastare e reprimere la corruzione e gli appalti truccati nel settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi pubblici nel Sud Italia.
    2. Saranno istituiti organismi di controllo indipendenti e specializzati, incaricati di monitorare e valutare le procedure di appalto, nonché di investigare sulle segnalazioni di irregolarità o corruzione.
    3. Saranno introdotte pene severe per gli appaltatori e i funzionari pubblici coinvolti in pratiche di corruzione o appalti truccati, inclusa la revoca dei contratti e sanzioni penali proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.
    4. Sarà favorita la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti gli appalti pubblici nel Sud Italia. Le procedure di gara dovranno essere pubblicate in modo chiaro e accessibile, garantendo la partecipazione di un numero ampio e qualificato di operatori economici.
    5. Saranno introdotte misure di rotazione del personale coinvolto nella gestione degli appalti pubblici, al fine di prevenire collusioni e favoritismi.
    6. Saranno incentivati l'utilizzo di strumenti tecnologici e digitali per garantire la tracciabilità e la trasparenza delle fasi di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.
    7. Sarà istituito un meccanismo di segnalazione e protezione per i whistleblower che denunciano casi di corruzione o irregolarità negli appalti pubblici.

    Articolo 5: Monitoraggio e valutazione
    1. Il governo istituirà un sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate per l'incentivazione dell'istruzione, della sanità e dei servizi pubblici nel Sud Italia, nonché per il contrasto agli appalti truccati.
    2. Saranno previsti rapporti periodici che forniscano informazioni dettagliate sui progressi compiuti, i risultati raggiunti e le eventuali azioni correttive necessarie.
    3. Il sistema di monitoraggio e valutazione sarà basato su indicatori chiave di performance, che misurino l'efficacia delle politiche adottate e l'uso corretto delle risorse pubbliche.

    Articolo 6: Disposizioni finanziarie
    1. Per finanziare le misure previste dalla presente legge, saranno stanziati fondi appositi nel bilancio dello Stato.
    2. Potranno essere inoltre previsti contributi da parte di organismi internazionali, enti privati e fondazioni interessate a promuovere lo sviluppo del Sud Italia nel settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi pubblici.
    3. Gli enti locali del Sud Italia potranno beneficiare di incentivi fiscali e agevolazioni per attrarre investimenti nel settore dell'istruzione, della sanità e dei servizi pubblici.

    Articolo 7: Norme finali
    1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

    Firma: Elly Schlein
     
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    DDL Ferrero I - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli 
    CITAZIONE (Multiplayers @ 2/7/2023, 16:42) 
    CITAZIONE
    DDL Ferrero I - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli 

    Art. 1.

    1. Presso il Ministero della Cultura è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

    2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    3. Il Ministero della Cultura con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, indice bando pubblico a progetto per l’assegnazione alle scuole secondarie dei fondi con progetti finanziabili per ciascun istituto sino a euro 15.000 di massimale, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Sarà al contempo obbligatorio ai fini di presentazione del progetto garantire un minimo di 10 ore extracurricolari in preparazione al viaggio d’istruzione.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
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    DDL Guarnieri, Agevolazioni all'ingresso nei Musei, Gallerie, Aree Archeologiche, Archivi e Biblioteche statali 

    Articolo 1.
    1. Viene reso gratuito l'ingresso alle tipologie di strutture sopracitate direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:
    A. Ai minori di 16 anni extracomunitari.
    B. Ai cittadini dell'Unione Europea minori di 16 anni.
    C. Ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria.
    D. Alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità.
    E. Agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità.
    F. Al personale del Ministero.
    G.Ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums).
    H. A gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea,accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'Istituto.
    I. Agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero (Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico).
    L. Ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell'Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso.
    M. Ai docenti ed agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura,conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico. Le medesime agevolazioni sono consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione Europea. L'ingresso gratuito è consentito agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso, ai docenti mediante esibizione di idoneo documento.
    N. Ai docenti di storia dell'arte di istituti liceali, mediante esibizione di idoneo documento.
    O. Ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta.
    P. Per motivi di studio, ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonchè da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze i Capi degli Istituti possono consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive di propria competenza e per periodi determinati a coloro che ne facciano richiesta.
    Q. Alle guide turistiche dell'Unione europea, munite di licenza.
    R. Al personale docente di ruolo o con contratto a termine della scuola italiana è consentito l'ingresso gratuito ai musei, alle aree e parchi archeologici ed ai complessi monumentali dello Stato. Il MiBACT ha aderito all'iniziativa per quanto riguarda l'accesso agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee con percorso espositivo separato dall'ordinario percorso di visita. Di conseguenza, gli aventi diritto potranno accedere a tali spazi a pagamento, usufruendo dei buoni di spesa, generabili tramite un'applicazione informatica (cartadeldocente.istruzione.it), attiva attiva già dal 30 novembre 2016.
    S. Alle persone che percepiscono una qualunque pensione.

    Articolo 2.
    1. Viene agevolato l'ingresso mediante il 50% di sconto ai giovani dai 18 ai 25 anni che non rientrano nelle categorie sopracitate.

    Articolo 3.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
     
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    CITAZIONE (Elena Sasso @ 10/6/2023, 12:59) 
    Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

    Art. 1.
    (Istituzione, durata e compiti)
    1. È istituita, per la durata della legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere indagini e approfondimenti:
    a) sulle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori;
    b) sui livelli salariali, nel pubblico e nel privato, anche operando un confronto con i livelli delle retribuzioni all’interno degli Stati membri dell’Unione europea;
    c)sulle norme protettive del lavoro;
    d)sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    e) sulle qualifiche e sulle carriere delle lavoratrici e dei lavoratori;
    f) sui contratti e sulle controversie individuali e collettive di lavoro;
    g) sul sistema previdenziale e sulle provvidenze sussidiarie e integrative;
    h) sulle condizioni di accesso al lavoro dei disabili;
    i)sulle criticità della trasformazione in atto nel mercato del lavoro in Italia quali: occupazione, disoccupazione, tassi di attività, peggioramento delle condizioni di lavoro e dei redditi da lavoro quale riflesso della crisi economica e sociale, sulla domanda di lavoro da parte delle imprese, nonché sul fenomeno dei lavoratori che, con il oro salario non riescono a superare la soglia di povertà, cosiddetti «lavoratori poveri», con particolare riferimento alla condizione critica dei giovani italiani, sul fenomeno dei giovani che non lavorano, in quanto disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione, cosiddetti «not in education, employement or training(NEET)»;
    l)sull’impatto delle nuove tecnologie, dei processi di digitalizzazione ed automazione del lavoro sulle relazioni socioeconomiche, sull’occupazione e sulle figure professionali, sugli orari di lavoro, sulle mansioni e gli inquadramenti, sull’emergere di figure lavorative, tra subordinazione e autonomia, della cosiddetta «economia delle piattaforme», valutando altresì i casi di demansionamento e le reali motivazioni della dequalificazione professionale;
    m)sugli effetti delle politiche europee e nazionali di austerità che hanno indotto la svalutazione interna del lavoro per assicurare la competitività del made in Italy;
    n) sugli effetti e sul bilancio degli interventi di riforma in materia di lavoro e di previdenza degli ultimi anni, in particolare, a seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dell’introduzione della legge 10 dicembre 2014, n.183, e dei successivi decreti attuativi, degli incentivi alle assunzioni, dei voucher, delle modifiche alle norme sulla responsabilità solidale negli appalti;
    o) in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie;
    p) sulle forme di tutela e sui livelli retributivi di chi svolge lavori particolarmente usuranti;
    q) sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori stagionali;
    r) su quale sia il reale controllo degli organi di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di lavoro;
    s) sulla gestione della logistica nelle imprese, attorno alla quale si verificano molte infiltrazioni della criminalità organizzata.
    2. La Commissione ha, altresì, il compito di individuare le misure normative e amministrative idonee a:
    a) promuovere e sviluppare un’occupazione di qualità in riferimento alla necessaria riconversione ecologica del nostro sistema produttivo e alle nuove tecnologie;
    b) affrontare le problematiche derivanti dall’impatto negativo sull’occupazione dell’utilizzo dei robot e dell’intelligenza artificiale, attraverso la formazione permanente, la riduzione dell’orario di lavoro, il ripensamento dell’imposizione fiscale sul mondo del lavoro, l’istituzione di un reddito minimo garantito;
    c)garantire il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le figure di lavoratori, vecchie e nuove;
    d)promuovere l’occupazione femminile, la parità dei diritti e delle retribuzioni, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
    e) contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno è maggiormente radicato e promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale;
    f) sostenere e favorire l’attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere l’occupazione e la formazione; tutelare e vigilare in merito al rispetto dei diritti di tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.
    3. La Commissione riferisce alle Camere ogni qual volta lo ritenga opportuno. Una volta conclusi i propri lavori, la Commissione presenta alle Camere una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

    Art. 2.
    (Composizione)
    1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
    2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.
    3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio trai due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
    4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, ultimo periodo.
    5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

    Art. 3.
    (Attività di indagine)
    1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
    2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372del codice penale.
    3. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124.
    4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari d’inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.
    5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.
    6. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

    Art. 4.
    (Acquisizione di atti e documenti)
    1. La Commissione può acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
    2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
    3. La Commissione può acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente legge.
    4. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
    5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti sono coperti da segreto e comunque non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

    Art. 5.
    (Obbligo del segreto)
    1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione, compiono, o concorrono a compiere, atti d’inchiesta, oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all’articolo 4, comma 2.
    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del Codice penale.
    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

    Art. 6.
    (Organizzazione interna)
    1. La Commissione approva, prima dell’inizio dell’attività d’inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.
    2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
    3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.
    4. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d’intesa tra loro.
    5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2024 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d’intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

    Art. 7.
    (Entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
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    CITAZIONE (FMRG98 @ 17/6/2023, 11:32) 
    DDL Michelini - Cancellazione delle sanzioni pecuniarie per mancata osservanza di obblighi vaccinali contro SARS-CoV-2

    CITAZIONE
    1- L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) viene abolito.

    2- Vengono restituite per intero le sanzione pecuniarie già versate dal cittadino ai sensi del già citato articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 entro i 6 mesi dalla pubblicazione del presente testo in Gazzetta Ufficiale.

     
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    CITAZIONE (highway to hell @ 2/7/2023, 16:47) 
    DDL Costituzionale Zanetti Carfagna: Modifica all’articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport

    Art. 1.
    1. All’articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:
    «La Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale. Essa garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l’accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata ».
     
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    CITAZIONE (FMRG98 @ 17/6/2023, 13:29) 
    DDL Michelini II - Abrogazione Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 in materia di obblighi vaccinali a scuola


    1- Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 viene abrogato.
     
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    CITAZIONE (Silvia Ferrari @ 7/6/2023, 09:46) 
    Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione


    D'Iniziativa degli Onorevoli Foti, Ferrari e Montaruli

    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: « dell’articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f) »;
    b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – 1. Il matrimonio di comodo, contratto allo scopo di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all’acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
    2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l’unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
    b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
    c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
    d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
    e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;
    f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l’apporto di una dote è una prassi consolidata;
    g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.
    3. L’accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
    c) all’articolo 9, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La residenza è comprovata esclusivamente mediante l’iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano »;
    d) all’articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: « di un’adeguata conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza certificata »;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell’autorità in fase istruttoria sull’opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell’istanza e l’anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all’articolo 10 »;
    e) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Gli effetti del decreto di concessione della cittadinanza sono sospesi qualora, nel corso del giuramento di cui al comma 1 del presente articolo, sia accertata la mancata conoscenza certificata della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1 ».

    Art. 2. (Introduzione dell’articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
    1. Dopo l’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
    « Art. 76-bis (L). – (Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione) – 1. Le condizioni per l’ammissione al patrocinio stabilite dall’articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    2. Lo straniero che intenda promuovere un’istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall’articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall’ambasciata dello Stato straniero d’origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti
    d’identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato in assenza di documenti d’identità, che attesti:
    a) le generalità dell’interessato e la sua nazionalità;
    b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
    c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 per l’ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
    3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l’espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »
     
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    CITAZIONE (FMRG98 @ 26/6/2023, 16:04) 
    DDL Michelini III - Disposizioni per il rilancio del Sud e in materia di istituzione delle zone economiche speciali (ZES) nella "macroregione" del Mezzogiorno

    CITAZIONE
    Art. 1.

    (Istituzione delle zone economiche speciali nella "macroregione" del Mezzogiorno)

    1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES», nelle aree depresse e a rischio spopolamento della "macroregione" del Mezzogiorno, comprendente le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna e la Regione siciliana.

    2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, nonché promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

    Art. 2.

    (Ambito di applicazione)

    1. Nella ZES sono espressamente vietate:

    a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

    b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

    c) la fabbricazione di armi;

    d) la produzione di tabacco;

    e) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.

    2. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.

    3. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come imprese della ZES e possono usufruire, nell'ambito dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, di un regime agevolato differenziato.

    4. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze stabilite dalle normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, le quali sono chiamate a:

    a) definire il territorio di applicazione della ZES e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa;

    b) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di ZES;

    c) verificare i requisiti amministrativi e tecnici, stabiliti con apposita legge regionale, necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;

    d) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

    Art. 3.

    (Agevolazioni nelle ZES)

    1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2026 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

    a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto;

    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50% dell'importo dovuto;

    c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

    d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50%, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30%.

    2. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con riduzione riconosciuta nella misura del 50% per cinque periodi d'imposta.

    3. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

    a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti;

    b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

    4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    Art. 4.

    (Requisiti minimi per l'elezione a ZES)

    1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, definisce il territorio di applicazione della ZES e la mappatura precisa dei confini geografici della stessa, verificando che ciascun territorio selezionato risponda contemporaneamente ad almeno due dei seguenti requisiti:

    a) il valore aggiunto pro capite medio minore o uguale a 13.000 euro;

    b) tasso di disoccupazione maggiore o uguale al 14%;

    c) zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

    d) numero di imprese attive su scala provinciale inferiore a 45.000;

    e) aree a rischio spopolamento stilate con apposita delibera regionale.

    2. Il territorio complessivo della ZES, selezionato ai sensi del comma 1, non può in ogni caso superare il 65 per cento della estensione geografica della regione medesima.

    Art. 5.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse di cui al comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     
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    CITAZIONE (FMRG98 @ 12/7/2023, 17:58) 
    DDL Montaruli - Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale (ZES) mediante istituzione della Zona Franca Giovani (ZFG)

    CITAZIONE
    DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del deputato MONTARULI

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL XX7XX72024

    Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale (ZES) mediante istituzione della Zona Franca Giovani (ZFG)

    Art. 1.

    (Istituzione e durata della Zona Franca Giovani)

    1. Al fine di facilitare l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la costituzione di nuove imprese e valorizzare il potenziale di innovazione di cui i giovani sono promotori, incentivandone l'imprenditorialità, nonché al fine di favorire in maniera innovativa l'utilizzo di spazi, siti industriali, aree abbandonate o sottoutilizzate a causa della crisi economica e il ricorso a processi di cambiamento e trasformazione dei sistemi produttivi, è istituita la Zona franca giovani (ZFG).

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'istituzione della ZFG.

    3. La durata della ZFG è di sette anni, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per ogni singola attività e per un massimo di ulteriori sette anni.

    Art. 2.

    (Definizione di Zona franca giovani)

    1. Ai fini della presente legge, per Zona Franca Giovani (ZFG) si intende un luogo di incontro, in quanto spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione.

    2. La ZFG è istituita nelle aree industriali o artigianali nel rispetto delle destinazioni contenute nei piani urbanistici vigenti nei comuni.

    Art. 3.

    (Finalità della Zona Franca Giovani)

    1. La creazione della ZFG è finalizzata:

    a) a promuovere l'imprenditorialità giovanile e favorire l'inclusione dei giovani;

    b) ad offrire uno spazio nel quale i giovani possano incontrarsi per scambiarsi idee ed esperienze e dove possano sviluppare la capacità di collaborare, di ideare e di progettare;

    c) a valorizzare il potenziale di innovazione dei giovani e finalizzarlo alla creazione di attività imprenditoriali;

    d) ad affiancare i giovani attraverso la concessione di fondi, anche europei, il cui utilizzo sia finalizzato esclusivamente all'attività imprenditoriale;

    e) a supportare i soggetti operanti nella ZFG medesima, favorendo le operazioni di compensazione, attraverso il coinvolgimento di uno o più istituti di credito, nella regolazione dei reciproci rapporti debito e credito;

    f) alla riqualificazione urbana di edifici e siti industriali, di aree abbandonate o sottoutilizzate, con agevolazioni e incentivi per i proprietari degli immobili.

    Art. 4.

    (Ambito oggettivo e servizi della Zona Franca Giovani)

    1. Ai fini dell'istituzione di una ZFG i comuni individuano uno spazio urbano, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, da destinare ai soggetti di cui all'articolo 5.

    2. All'interno di una ZFG sono garantiti una serie di servizi tra cui:

    a) uno spazio di condivisione del lavoro con postazione e connessione in spazio aperto;

    b) un'area ristoro con la possibilità di accedere alla rete internet e di acquistare alimenti e bevande;

    c) eventi musicali, teatrali, letterari;

    d) servizi di consulenza fiscale, legale e amministrativa alle nuove imprese in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;

    e) servizi di formazione;

    f) incontri con le istituzioni;

    g) una sala riunioni;

    h) piani commerciali;

    i) servizi di contabilità e consulenza fiscale;

    l) servizi di comunicazione, di attività promozionale e di commercializzazione;

    m) servizi di affiancamento;

    n) un domicilio per imprese internazionali;

    o) sportelli informativi universitari;

    p) sostegno alle start-up.

    Art. 5.

    (Ambito soggettivo della Zona franca giovani)

    1. Possono far richiesta di aderire alle ZFG:

    a) i liberi professionisti che abbiano un'età inferiore ai trentacinque anni;

    b) le imprese individuali i cui titolari abbiano un'età inferiore ai trentacinque anni;

    c) le società di persone e società di capitali, la cui costituzione sia avvenuta nei quattro anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui soci, detentori di almeno l'80 per cento del capitale sociale, abbiano un'età media inferiore ai trentacinque anni;

    d) le società cooperative;

    e) le società a responsabilità limitata di diritto europeo, quali le societas privata europaea (SPE) e le societas unius personae (SUP), i cui soci, detentori di almeno l'80 per cento del capitale sociale, abbiano un'età media inferiore ai 35 anni.

    2. I soggetti di cui al comma 1, beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge, mantengono la sede legale ed operativa della propria attività per tutta la durata della ZFG.

    Art. 6.

    (Collaborazione all'interno della Zona Franca Giovani)

    1. Le forme di collaborazione all'interno della ZFG possono riguardare:

    a) al fine dello sviluppo delle attività professionali e imprenditoriali, la promozione di appositi protocolli di intesa, accordi, convenzioni quadro con i soggetti istituzionali, quali amministrazioni territoriali e statali, autonomie locali, banche e intermediari finanziari, oltre che l'affiancamento da parte di organi pubblici centrali e periferici;

    b) la condivisione con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza delle attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, anche attraverso la loro presenza nelle sedi decentrate;

    c) l'affiancamento da parte del sistema bancario alle aziende rientranti nella ZFG.

    Art. 7.

    (Agevolazioni della Zona Franca Giovani)

    1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono godere delle agevolazioni di seguito elencate, nel rispetto del regime degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

    a) in deroga alla normativa vigente e per la durata di sette anni, l'esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) sugli immobili o sulle aree di proprietà ove si svolge l'attività di impresa e la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura massima del 50 per cento sulla quota variabile da stabilire con la deliberazione delle tariffe;

    b) in caso di locazione degli immobili o delle aree ove si svolge l'attività di impresa, l'applicazione del regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

    c) l'applicazione dell'esenzione dell'IMU anche per i soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato il cui utilizzo è destinato allo sviluppo delle attività rientranti nella ZFG;

    d) l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 15 per cento per i contribuenti forfettari con il limite del fatturato di 65.000 euro;

    e) l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 23 per cento per coloro che superano, per due esercizi consecutivi, il limite dei ricavi previsto per i contribuenti forfettari;

    f) l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società (IRES) al 18 per cento;

    g) l'esenzione dall'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

    h) l'applicazione del credito d'imposta sugli investimenti effettuati attraverso l'utilizzo delle marginalità derivanti dalla propria attività.

    2. Nelle aree in cui sono istituite le ZFG, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la concessione di agevolazioni amministrative nell'ambito delle procedure relative ad autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione sia in capo all'amministrazione locale.

    3. L'Agenzia delle entrate verifica, con cadenza semestrale, che i soggetti beneficiari mantengano l'attività nell'area della ZFG per tutta la durata dei sette anni dalla sua istituzione, provvedendo alla revoca dei benefici concessi in caso di riscontrata violazione di quanto disposto dal decreto di cui al comma 2.

     
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    CITAZIONE (Alessandro Marconi @ 29/8/2023, 12:12) 
    CITAZIONE

    Finanziaria 2026-27

    Art 1 - DEF
    La condizione economica italiana è di miglioramento medio costante nella lunga scia dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 2026, tuttavia, rappresenterà la seconda scadenza dei fondi, con l’ultimo anno di investimenti corposi che andranno a scadenza nel 2027. Ciò impone di rivedere la spesa pubblica, rimasta invariata nella sua struttura sin dall’insediamento di questo esecutivo, per continuare ad avere un’economia in espansione e al contempo sostenibile. Se infatti la crescita si continua ad attestare a livelli ante 2008, cioè in media al 2%, i livelli di iniquità economica e insostenibilità sono a livelli allarmanti. A ciò si aggiunge l’inflazione che non si è ridotta e il valore assoluto del debito pubblico che, per quanto sostenibile, rappresenta un onere esorbitante. Il valore positivo del saldo primario del nostro PIL, tuttavia, ci lascia ben sperare. Per una migliore pianificazione di spese nel triennio 2026-2029.

    Titolo I
    Finanziaria 2026

    Art. 2 Tagli di spesa
    A partire dal 1° gennaio 2026 sono tagliate le seguenti spese fisse:
    - Reddito di Cittadinanza: trattamenti residui dalla proroga dell’ultima finanziaria Draghi e dalla prima finanziaria Meloni, 7,995 miliardi;
    - Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: 17,6 miliardi;
    Si pone un tetto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, alle seguenti spese:
    - Retribuzione dei magistrati: soppressa la quattordicesima mensilità e fissata la retribuzione massima annuale è fissata a 74.414 euro contro gli attuali 137.697. Si sopprime inoltre la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale. La minore uscita stimata è di 0,565 miliardi;
    - Alle pensioni superiori alle 3mila euro mensili si applica una trattenuta di 30 euro mensili, alle pensioni superiori alle 5mila euro mensili una trattenuta di 50 euro mensili, alle pensioni superiori alle 7,5mila euro mensili si applica una trattenuta di 80 euro mensili. Ai vitalizi parlamentari e legati alle attività politiche in generale che superano, nella misura netta, i 4mila euro mensili si applica una trattenuta di 120 euro mensili. La minore uscita stimata è di 0,497 miliardi.
    Il taglio di spesa così ottenuto è di 26,657 miliardi.

    Art. 3 Nuove spese
    Nel corso del 2026 saranno istituite o potenziate le seguenti voci di spesa:
    - Tessera sociale della spesa: 5 miliardi destinati ai nuclei con difficoltà economica;
    - Potenziamento bonus energia: 3 miliardi saranno aggiunti al bonus contro il caro-bollette istituito sotto il governo Draghi;
    - Taglio del cuneo fiscale: 5 miliardi;
    - Fondo nazionale di prevenzione dei disastri ambientali: 2,5 miliardi;
    - Bando per l’edificazione di una centrale nucleare: 3 miliardi una tantum;
    - Politiche attive sul lavoro: 5 miliardi in aggiunta alla spesa corrente;
    - Bonus pos: 1,5 miliardi destinati agli operatori economici che abbiano garantito l’accesso al pagamento elettronico per almeno l’80% dei flussi di cassa in entrata.
    Le spese così implementate sono di 25 miliardi, con un risparmio netto di 1,657 miliardi.

    Art. 4 Abbattimento tassazione
    Per i redditi societari del 2026, le società che garantiscono ai dipendenti una retribuzione più elevata di almeno il 20% rispetto ai valori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ottengono uno sconto IRES, pagando il 23% in luogo dell’aliquota corrente al 24%.

    Art. 5 – stime di crescita
    Con la spesa pubblica così rimodulata pur se a saldi invariati e con un minimo risparmio rispetto alle precedenti finanziarie, si stima una crescita del PIL intorno al 2,5% con garanzie di ampliamento di spese per il 2027.

    Titolo II – 2027
    Art 6 – Incremento di PIL
    Si stima che il PIL italiano nel 2027 sarà pari a 2.167,875 miliardi, a fronte di un rapporto deficit/pil invariato e con una lieve contrazione del disavanzo secondario, frutto del miglioramento del saldo in avanzo primario.
    L’incremento di PIL dovrebbe essere sufficiente a garantire un miglioramento dei margini di manovra economici.

    Art. 7 Minori spese
    Oltre a 1,657 miliardi residui, si considerano anche 3 miliardi in più di spese una tantum non previste per quest’anno, ottenendo quindi un margine di manovra di 4,657 miliardi.
    Con la nota di aggiornamento al DEF saranno determinati tagli della spesa pubblica per ulteriori 20 miliardi, così da raggiungere 24,657 miliardi.

    Art 8 – imposte
    A partire dal 2027, l’Ires per le startup, micro, piccole, medie imprese e società cooperative è fissata al 20%. Le coperture massime necessarie a questo abbattimento sono fissate in 4 miliardi.

    Art 9 – Sanatorie e condoni
    Per le cartelle esattoriali e i tributi non versati fino al 31 dicembre 2026 si attua una sanatoria, garantendo il rientro del 50% della posizione con pagamento entro settembre 2027. Per le posizioni ante 2015 e per le posizioni che al 1° gennaio 2027 hanno ammontare inferiore alle 25mila al netto di more, sanzioni e interessi, è applicato condono tramite presentazione di istanza in bollo all’Agenzia delle Entrate con i seguenti adempimenti:
    - Per le posizioni di capitale fino a 1.000 euro, imposta di bollo di 20 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 1.000 e i 5.000 euro, imposta di bollo di 50 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 5.000 e i 10.000 euro, imposta di bollo di 110 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 10.000 e i 15.000 euro, imposta di bollo di 170 euro;
    - Per le posizioni di capitale tra i 15.000 e i 20.000 euro, imposta di bollo di 250 euro;
    - Per le posizioni di capitale superiori a 20.000 euro fino a soglia condono, imposta di bollo di 400 euro.

    Art 10 – Previsioni
    Grazie all’andamento del ciclo economico, complici l’abbattimento fiscale per gli operatori economici, i condoni, le sanatorie e gli investimenti, il PIL italiano dovrebbe ottenere una crescita superiore al 3,3%. Il rientro di capitali, attrazione di capitali di investimento da altri paesi e l’aumento della tracciabilità delle operazioni saranno determinanti per la riuscita.


     
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    CITAZIONE (Giacinto Cavenaghi @ 4/8/2023, 12:11) 
    Mozione di indirizzo politico n.1/2025.
    Oggetto: Riconoscimento dell'Holodomor quale genocidio del popolo ucraino e messa in atto di iniziative destinate al suo ricordo.

    Testo: La Camera dei Deputati riconosce la carestia del 1932-33 nota altresì come Holodomor del 1932-1933 quale genocidio del popolo ucraino pianificato ed eseguito dal regime comunista sovietico presieduto da Josef Stalin.
    Tale catastrofe umanitaria non fu laera conseguenza di. una carestia dovuta a cause naturali, bensì lo sterminio programmato e pianificato di milioni di ucraini, soprattutto contadini, ritenuti colpevoli di essersi opposti alla repressione politica, economica e culturale dei bolscevichi.
    Tale atto fu deliberatamente perpetrato dal potere sovietico e accompagnato dalla distruzione sistematica del patrimonio scientifico, culturale e religioso di quel Popolo.

    Considerato che a più riprese i Presidenti dell'Ucraina si sono rivolti alla comunità internazionale affinchè riconosca l'Holodomor come Genocidio del Popolo Ucraino e che tale appello è già stato raccolto da diversi Paesi (U.S.A., Canada, Belgio, Polonia, Ungheria,Lituania, Georgia, ecc...) e dall'Unione Europea; la Camera dei Deputati s'impegna pertanto a riconoscere l'Holodomor come Genocidio del Popolo Ucraino; aderire all'iniziativa del Presidente dell'Ucraina che invita la comunità internazionale a partecipare alla Giornata Nazionale della Memoria del Genocidio Ucraino, fissata il quarto sabato di novembre di ogni anno, e di farsi promotore di iniziative a riguardo sia nel la ricorrenza indicata sia in altri momenti; s'impegna inoltre ad inviare una richiesta scritta al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri e, per conoscenza, al Presidente della Repubblica, invitando il Senato ed il Governo Italiano a riconoscere l'Holodomor come Genocidio del Popolo Ucraino e a proporre e sostenere analoghe risoluzioni; a trasmettere il testo della presente deliberazione alle Associazioni di Enti Locali e all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (allo scopo di promuovere ulteriori adesioni), all'Ambasciata d'Ucraina nella Repubblica Italiana ed al Comitato Storico-Umanitario del Giardino dei Giusti.
     
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