Testi approvati dalla Camera dei Deputati

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    Decreti Sicurezza e Immigrazione
    CITAZIONE (Alessandro Marconi @ 13/9/2023, 21:55) 
    CITAZIONE
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI SPECIALI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHÉ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI IMMIGRAZIONE

    Capo I

    Disposizioni urgenti in materia di disciplina di casi speciali di permesso di soggiorno per motivi umanitari e di contrasto all'immigrazione illegale

    Art. 1
    Disposizioni in materia di permessi di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario

    1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4-bis, al comma 2, terzo periodo, le parole « per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari,» sono sostituite dalle seguenti: «per protezione sussidiaria, per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

    b) all'articolo 5:

    1) al comma 2-ter, al secondo periodo, le parole « per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « per cure mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 »;

    2) il comma 6, e' sostituito dal seguente: « 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresi' adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. »;

    3) al comma 8.2, lettera e), le parole « o per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » e dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.»;

    c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), le parole « o per motivi umanitari » sono sostituite dalle seguenti: « , per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. »;

    d) all'articolo 10-bis, comma 6, le parole « di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12- quater, 42-bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, »;

    e) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « reca la dicitura casi speciali, »;

    f) all'articolo 18-bis:

    1) al comma 1 le parole « ai sensi dell'articolo 5, comma 6, » sono soppresse;

    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    «1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio nonche' l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla scadenza, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di soggiorno ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. »;

    g) all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera d), e' inserita la seguente:

    «d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravita', accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finche' persistono le condizioni di salute di particolare gravita' debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.»;

    h) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:

    «Art. 20-bis (Permesso di soggiorno per calamita'). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamita' che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamita'.

    2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed e' rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamita' di cui al comma 1; il permesso e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attivita' lavorativa, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

    i) all'articolo 22:

    1) al comma 12-quater, le parole: «ai sensi dell'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

    2) dopo il comma 12-quinquies, e' aggiunto il seguente:

    «12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attivita' lavorativa e puo' essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.»;

    l) all'articolo 27-ter, comma 1-bis, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater e 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

    m) all'articolo 27-quater, comma 3, lettera a), le parole «o per motivi umanitari;» sono sostituite dalle seguenti: «per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, 42-bis nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,»;

    n) all'articolo 29, comma 10:

    1) alla lettera b), le parole «di cui all'articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20 e 20-bis»;

    2) la lettera c) e' abrogata;

    n-bis) all'articolo 32, comma 1-bis, gli ultimi due periodi sono soppressi;

    o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), le parole «per asilo politico, per asilo umanitario,» sono sostituite dalle seguenti: «per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis),»;

    p) all'articolo 39:

    1) al comma 5, le parole «per motivi umanitari, o per motivi religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

    2) al comma 5-quinquies, lettera a), le parole «o per motivi umanitari» sono sostituite dalle seguenti: «, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

    q) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:

    «Art. 42-bis (Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile). - 1. Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonche' di svolgere attivita' lavorativa e puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.».

    2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

    b) all'articolo 35-bis, comma 1, dopo le parole «articolo 35» sono inserite le seguenti: «anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3,».

    3. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

    1) alla lettera c) le parole «in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo»;

    2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

    «d) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;

    3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

    «d-bis) per le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;»;

    b) il comma 4-bis, e' sostituito dal seguente:

    «4-bis. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione.».

    4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1, e al comma 3, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    5. Dopo l'articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e' inserito il seguente:

    «Art. 19-ter (Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) e d-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

    2. E' competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato.

    3. Il tribunale giudica in composizione collegiale. Per la trattazione della controversia e' designato dal presidente della sezione specializzata un componente del collegio.

    4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro alla autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore e' rilasciata altresi' dinanzi alla autorita' consolare.

    5. Quando e' presentata l'istanza di cui all'articolo 5, l'ordinanza e' adottata entro 5 giorni.

    6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile. Il termine per proporre ricorso per cassazione e' di giorni trenta e decorre dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita' del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.

    7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

    6. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-ter) e' abrogata;

    b) all'articolo 13, comma 1, le parole da «, salvo che ricorrano» fino alla fine del comma sono soppresse;

    c) all'articolo 14, comma 1, lettera c), le parole «, per motivi umanitari» sono soppresse;

    d) all'articolo 28, comma 1, la lettera d) e' abrogata.

    7. Al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 6, il comma 2 e' abrogato;

    b) all'articolo 14, comma 4, le parole da «, ovvero se ritiene che sussistono» fino alla fine del comma sono soppresse.

    8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari gia' riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

    Art. 2
    Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri

    1. All'articolo 14, al comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al quinto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta»;

    b) al sesto periodo la parola «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta».

    2. Al fine di assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, e' autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione e' rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

    2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) svolge l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

    2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'ANAC provvede allo svolgimento dell'attivita' di cui al medesimo comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    2-quater. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sitointernetdelle prefetture territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del soggetto gestore.

    3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 3
    Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identita' e della cittadinanza dei richiedenti asilo

    1. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    «3-bis. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente puo' essere altresi' trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identita' o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identita' o la cittadinanza, il richiedente puo' essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalita' previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni.»;

    b) al comma 7, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 3-bis, secondo periodo»;

    c) al comma 9, le parole «2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3, 3-bis e 7».

    2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 23-bis, comma 1, dopo le parole «alla misura del trattenimento» sono inserite le seguenti «nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero»;

    b) all'articolo 28, comma 1, letterac), dopo le parole «e' stato disposto il trattenimento» sono inserite le seguenti: «nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

    ovvero»;

    c) all'articolo 35-bis, comma 3, lettera a), le parole da «provvedimento di trattenimento» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento di trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;».

    2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: «del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

    3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 4
    Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione

    1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «centri disponibili» sono inseriti i seguenti periodi: «, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, puo' autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilita' dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignita' della persona.».

    2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, primo e secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1, terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2027.

    Art. 5
    Disposizioni in materia di divieto di reingresso

    1. All'articolo 13, comma 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri della Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».

    Art. 5-bis
    Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen

    1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.

    2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

    2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

    2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

    2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.»;

    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

    «6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter e' inserito, a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui alregolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.».

    Art. 6
    Disposizioni in materia di rimpatri

    1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

    «b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2025, di 1.500.000 euro per il 2026 e di 1.500.000 euro per il 2027;».

    Art. 6-bis
    Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali

    1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attivita' lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocita' e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

    2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di eta' non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di eta' inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilita' a prescindere dalla loro eta', nonche' i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

    3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunita' dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa.

    4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    Capo II

    Disposizioni in materia di protezione internazionale

    Art. 7

    Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale

    1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12, al comma 1, lettera c), le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate»;

    b) all'articolo 16, al comma 1, lettera d-bis) le parole «del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate.».

    Art. 7-bis

    Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale

    1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

    «Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e' adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea.

    2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

    3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

    a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

    b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea;

    c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

    d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'.

    4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

    5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»;

    b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

    «2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso»;

    c) all'articolo 10:

    1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»;

    2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

    «d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis»;

    d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:

    «c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»;

    e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

    «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter»;

    f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente:

    «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e' considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

    a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

    b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;

    c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

    d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza;

    e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

    f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

    g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter».

    Art. 8

    Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale

    1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

    «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.».

    2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:

    «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.».

    Art. 9

    Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera

    1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

    «b-bis) "domanda reiterata": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che e' stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;»;

    a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che:

    a) debbono essere estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;

    b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;

    c) debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

    d) hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;

    e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»;

    b) all'articolo 28-bis:

    1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

    «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni.

    1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.

    1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»;

    2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata;

    3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero» sono soppresse;

    c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato;

    d) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: «Art. 29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero abbia presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda e' considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 29.»;

    e) all'articolo 35-bis:

    1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 28-bis, commi 1-ter e 2,»;

    2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse.

    2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

    2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

    2-ter. Per le finalita' di cui al comma 2-bis e' autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.

    Art. 10

    Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

    1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:

    «b-ter) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;»;

    a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore, salvo che la domanda sia gia' stata rigettata dalla Commissione territoriale competente, ne da' tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

    b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonche' del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3.».

    Art. 11

    Istituzione di sezioni della Unita' Dublino

    1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

    2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

    «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».

    Art. 12

    Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo

    1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:

    «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.»;

    a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    «2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalita' per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-septies, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali»;

    a-ter) il comma 3 e' abrogato;

    b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

    c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»;

    d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati».

    2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5:

    1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;

    2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;

    b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16, » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16. »;

    c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato;

    d) all'articolo 11:

    1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui all'articolo 9,»;

    1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'ente»;

    2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui all'articolo 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei centri di cui all'articolo 9»;

    e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti: «strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;

    f) all'articolo 14:

    1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

    2) il comma 2 e' abrogato;

    3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»;

    4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del comma 1» sono soppresse;

    5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Art. 14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»;

    g) all'articolo 15:

    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

    2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di accoglienza»;

    h) all'articolo 17:

    1) il comma 4 e' abrogato;

    2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;

    h-bis) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati»;

    i) all'articolo 20:

    1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle seguenti: «Il Dipartimento per le liberta' civili»;

    2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»;

    l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato;

    m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e' sostituita dalle seguenti: «titolari di»;

    n) all'articolo 23:

    1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;

    2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11».

    3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse;

    b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

    4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati» di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

    5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del progetto in corso, gia' finanziato.

    5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore eta' rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.

    6. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.

    7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 12-bis

    Monitoraggio dei flussi migratori

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

    Art. 12-ter

    Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attivita' in favore di stranieri

    1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le cooperative sociali sono altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale».

    Art. 13

    Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica

    1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

    2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

    b) all'articolo 5:

    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»;

    2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»;

    c) l'articolo 5-bis e' abrogato.

    Capo III

    Disposizioni in materia di cittadinanza

    Art. 14

    Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza

    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 8, il comma 2 e' abrogato;

    a-bis) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

    «Art. 9.1. - 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 e' subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»;

    b) all'articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;

    c) dopo l'articolo 9-bis e' inserito il seguente:

    «Art. 9-ter. - 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 e' di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.

    2. (soppresso).

    d) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:

    «Art. 10-bis. - 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, e' revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonche' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza e' adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.».

    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e' stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.

    3. All'articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

    Art. 30

    Modifica dell'articolo 633 del codice penale

    1. L'articolo 633 del codice penale e' sostituito dal seguente:

    «Art. 633 (Invasione di terreni o edifici). - Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

    Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto e' commesso da persona palesemente armata.

    Se il fatto e' commesso da due o piu' persone, la pena per i promotori o gli organizzatori e' aumentata.».

    Art. 31

    Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale

    1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;».

    2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

    Art. 31-bis

    Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale

    1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

    «1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non puo' essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.».

    Art. 31-ter

    Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili


    1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

    2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto.

    3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

    3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

    3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

    3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

    3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

    3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

    3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.».

    2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita' di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. Nei predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al comma 3.2 del citato articolo 11.

    3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
     
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    DISEGNO DI LEGGE
    Governo – Azione

    Art. 1.
    (Salario minimo intercategoriale - SMIC)
    1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata salario minimo intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all’importo definito ai sensi della presente legge. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC.
    2. Lo SMIC è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.
    3. Il valore orario dello SMIC è di 9,00 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
    4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMIC si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

    Art. 2.
    (Delega al Governo)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.
    2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno dodici mesi e residenti in Italia da almeno diciotto mesi;
    b) stabilire l’importo del salario sociale nella misura di 1.000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto, per il 70 per cento, in forma monetaria dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, per il restante 30 per cento, in beni e servizi gratuiti forniti dalla regione tramite bonus opzionali; stabilire in trentasei mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo, in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all’assunzione dell’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno ventiquattro mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;
    c) fissare l’importo dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;
    d) consentire il recupero del drenaggio fiscale, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1 per cento dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;


    e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o

    realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.


    Art. 3.

    (Disposizioni in merito all'applicazione del salario minimo legale)

    1. Per le medio-piccole-grandi imprese il salario minimo viene invece applicato tramite contrattazione collettiva che opera in base agli standard nazionali

    Art. 4.
    (Copertura finanziaria)
    1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all’applicazione delle seguenti misure:
    a) unificazione al 20 per cento dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi.
     
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    Disegno di legge Zanetti, Caré, Carfagna - Riduzione accise

    Art. 1
    Le accise sui carburanti di cui all’alleato A sono abolite.

    Art. 2
    La legge si intende in vigore dal momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

    CITAZIONE
    Allegato A

    - Guerra in Etiopia 1935-1936
    1,90 Lire (0,000981 €)

    - Crisi di Suez 1956
    14 lire (0,00723 €)

    - Ricostruzione post disastro Vajont 1963
    10 lire (0,00516 €)

    - Ricostruzione post alluvione Firenze
    10 lire (0,00516 €)

    - Ricostruzione dopo terremoto Belice 1968
    10 lire (0,00516 €)

    - Ricostruzione post terremoto Friuli 1976
    99 lire (0,0511 €)

    - Ricostruzione post terremoto Irpinia 1980
    75 lire (0,0387 €)

    - Missione ONU guerra del Libano 1982
    205 lire (0,106 €)

    - Missione ONU guerra in Bosnia 1995
    22 lire (0,0114 €)

    - Decreto Salva Italia 2011
    0,082 € benzina, 0,113 € diesel
     
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    DDL COSTITUZIONALE - ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    MODIFICHE AL TITOLO I DELLA
PARTE II DELLA COSTITUZIONE


    Articolo 1
    L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. La legge ordinaria disciplina la sua elezione»

    Articolo 2
    L'articolo 84 dell Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
    L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.»

    Articolo 3
    L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni.
    Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati, sentite le presidenze del Senato e del Consiglio dei Ministri, convoca i comizi elettorali.
    L'elezione del Presidente della Repubblica dovrà verificarsi entro e non oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza del termine.
    Se le Camere sono sciolte la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.»

    Articolo 4
    L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro trenta giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di un mese alla loro cessazione.»

    Articolo 5
    L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Il Presidente della Repubblica è il Capo del governo e rappresenta l'unità nazionale.
    Nomina i ministri del governo.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Fissa la prima riunione delle Camere.
    Propone alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Esercita il diritto di veto nei casi stabiliti dalla legge.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.»

    Articolo 6
    L'articolo 88 della Costituzione è abrogato.

    Articolo 7
    L'articolo 89 della Costituzione è così modificato: «Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.»

    Articolo 8
    L'articolo 90 della Costituzione è così modificato: «Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni limitatamente ai casi di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
    In tali casi l'indagine è di competenza di una commissione bicamerale speciale composta proporzionalmente alla rappresentanza parlamentare. Qualora essa si esprimesse favorevolmente, è competenza del presidente della Camera avanzare la proposta di messa in stato d'accusa dal Parlamento. Il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri»

    Articolo 9
    L'articolo 92 della Costituzione è così modificato: «Art. 92.
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica e dei ministri nominati dal Presidente, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.»

    Articolo 10
    L'articolo 93 della Costituzione è così modificato: «I ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale.»

    Articolo 11

    L'articolo 95 è così modificato: « I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
    La legge provvede all'ordinamento e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.»

    Articolo 12
    L'articolo 96 è così modificato: «I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.»
     
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    Disegno di Legge congedo per concorso


    Visto l’articolo 19 del CCNL del 1995
    Viste le difficoltà che il candidato trova dovendo usare tutte le ferie per via di prolungati giorni di studio
    Vista la volontà di aiutare e venire incontro alle difficoltà di lavoratori, sia pubblici sia privati, che sono divorziati e/o hanno figli

    Articolo 1
    (Norme per il congedo per concorso)

    1. Il congedo può essere dato, a un lavoratore dipendente pubblico o privato, per un minimo di 8 giorni, come stabilito dall’articolo 19 del CCNL del 1995, ad un massimo di 31 giorni l’anno
    2. Il congedo può essere usato solo per lo studio per il concorso e per l’esecuzione di esso. Non è quindi possibile utilizzarlo per viaggi o altri simili. Servirà quindi un certificato che certifichi la partecipazione al concorso e dare la possibilità di reperibilità al datore di lavoro per verificare l’uso corretto del congedo
    2 bis. Chiunque venga scoperto usare il congedo impropriamente gli sarà subito rimossa la possibilità di usarlo e gli sarà chiesta una detrazione dello stipendio pari ai giorni richiesti di congedo

    Articolo 2
    (Norme riguardo lo stipendio)

    1. Qualora vengano richiesti dagli 8 fino ai 20 giorni di congedo lo stipendio non sarà detratto
    2. Qualora vengano richiesti più di 20 giorni lo stipendio verrà così detratto:
    • Per gli stipendi che arrivino fino ai 650 euro non ci sarà detrazione
    • Per gli stipendi dai 651 ai 1.000 euro ci sarà una detrazione del 15%
    • Per gli stipendi dai 1.001 ai 1.499 euro ci sarà una detrazione del 25%
    • Per gli stipendi dai 1.500 euro in su ci sarà una detrazione del 30%

    Articolo 2 bis

    1. Qualora il/la usufruitore/usufruitrice sia divorziato/a la decurtazione sarà ridotta del 5%
    2. Qualora sia divoraziato/a e con figli la decurtazione sarà ridotta del 10% se:
    • Si possiedono fino a due figli
    • Del 15% se si possiedono 3 o più figli
     
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    Mozione di indirizzo politico n.2/2025.
    Oggetto: Riconoscimento del genocidio della minoranza Uiguri in atto nella Repubblica Popolare Cinese e impegno per la promozione di sanzioni internazionali.
    Promotore: Giacinto Cavenaghi (Forza Italia)

    Testo: Nel maggio 2014, il governo della Repubblica Popolare Cinese ha lanciato la campagna "严厉打击暴力恐怖活动专项行动" ("Colpisci duro contro il terrorismo violento"), utilizzando la minaccia di azioni terroristiche locali come pretesto per giustificare restrizioni pervasive e gravi violazioni dei diritti umani di membri della minoranza di etnia uigura dello Xinjiang.
    Studiosi, organizzazioni per i diritti umani, giornalisti e think tank hanno fornito ampie prove circa l'istituzione da parte del governo del
    Repubblica Popolare Cinese dei campi di internamento. Dal 2014, il governo della Repubblica popolare cinese ha arrestato
    più di 1.000.000 di uiguri, etnia kazaka, kirghisa e membri di altri gruppi minoritari musulmani in questi campi. La popolazione totale delle minoranze etniche della regione autonoma uigura dello Xinjiang era di circa 13.000.000 al momento dell'ultimo censimento condotto dalla Repubblica popolare cinese nel 2010.

    La Camera dei Deputati, con la presente mozione di indirizzo politico, si propone di:
    a) riconoscere il genocidio del popolo uiguri in corso nella Repubblica Popolare Cinese.
    b) impegnare il Governo ad intraprendere le opportune azioni in sede europea ed internazionale al fine di imporre sanzioni alla Repubblica Popolare Cinese.
    c) inviare una richiesta scritta al Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro degli Esteri e, per conoscenza, al Presidente della Repubblica, invitando il Senato ed il Governo Italiano a riconoscere il genocidio in corso e a proporre e sostenere analoghe risoluzioni.
    d) proporre e sostenere analoghe risoluzioni in sede europea.
     
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    DDL Ferrero III - Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche

    Onorevoli Senatori. – La forte diminuzione delle precipitazioni piovose e il cambiamento climatico che stanno interessando varie aree della Terra, compresa l'Italia, comportano il fenomeno sempre più frequente della scarsità delle risorse idriche e della conseguente siccità, ossia, per l'agricoltura, del minimo della capacità di offerta idrica con il massimo della domanda per l'irrigazione. Tale criticità, che va ad interessare soprattutto le regioni del Mezzogiorno, riguarda anche regioni come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, ove negli ultimi anni più volte è stato dichiarato lo stato di emergenza del bacino idrografico del Po, mettendo in pericolo i raccolti di riso, cereali, mais e altre colture.
    Si è cominciato così ad acquisire il concetto che l'utilizzazione irrigua ha una sua valenza e un suo « peso » economico, e ciò ha posto il settore agricolo, nel quale si registra il più alto livello di impiego idrico, a confrontarsi con i costi di gestione relativi all'irrigazione, che finiscono per incidere pesantemente sul prezzo di mercato del prodotto finale.
    È evidente, pertanto, che un'efficace gestione dell'utilizzo delle risorse idriche a fini irrigui, insieme ad una strategica programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione e depurazione, diventa una priorità, sottolineata a livello dell'Unione europea dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
    Come si sottolinea all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva, lo scopo è « di mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
    – garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo ».
    In relazione a questa priorità, a livello nazionale si è cercato di intervenire con il cosiddetto Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, nel cui ambito si inserisce il Piano irriguo nazionale.
    Viene quindi istituita, con il presente disegno di legge, un'Agenzia con funzioni tecniche e gestionali di sostegno agli enti destinatari dei finanziamenti per elaborare, aggiornare e attuare, limitatamente alle aree depresse del Paese, un programma delle infrastrutture necessarie.
    All'articolo 1 si sottolinea la necessità di salvaguardare per le generazioni future la risorsa idrica e a tale scopo si promuove il conseguimento del risparmio in vista dei periodi di criticità, obiettivo conseguibile solo grazie ad una programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
    L'articolo 2 istituisce l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
    L'articolo 3 prevede che l'Agenzia svolga i compiti del soppresso commissario ad acta, figura introdotta con il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per gestire tutte le competenze attribuite dapprima all'Agensud (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) e successivamente, con la sua soppressione, transitate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
    All'articolo 4 si prevede, ai fini dell'approvazione dei progetti per il loro successivo finanziamento, il parere di un'apposita Conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, da un avvocato generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di competenza dell'Agenzia.
    All'articolo 5 si prevede la redazione di un Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche, avente le seguenti finalità: monitoraggio dello stato attuale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate; analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni; individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi necessari per soddisfare le esigenze irrigue; predisposizione di un programma temporale di tali interventi.
    All'articolo 6 vengono indicati gli organi dell'Agenzia, specificando la loro durata, nonché la dotazione organica del personale.
    Gli articoli 7 e 8 recano norme riguardanti l'autonomia finanziaria e il regolamento contabile dell'Agenzia.
    L'articolo 9, infine, individua la data di entrata in vigore della legge.

    Art. 1.

    (Finalità)

    1. Lo Stato promuove una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo, finalizzata alla salvaguardia delle generazioni future, secondo criteri di solidarietà e di reciprocità validi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico e il conseguimento del risparmio idrico in vista di periodi di siccità. Lo Stato promuove, altresì, il superamento delle criticità esistenti nel Paese con particolare riferimento alle zone depresse, definendo una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.

    Art. 2.

    (Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo
    delle risorse idriche)

    1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata « Agenzia », dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.

    2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati a una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.

    3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

    Art. 3.

    (Competenze)

    1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

    2. L'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna e della Regione siciliana, svolge le seguenti attività:

    a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'articolo 5;

    b) espressione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti risorse idriche destinate all'irrigazione;

    c) espressione di pareri consultivi alle regioni per il coordinamento delle pianificazioni regionali e dei relativi interventi con le previsioni del PII;

    d) esercizio del potere sostitutivo, previa autorizzazione conferita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei confronti di enti destinatari di finanziamento, in caso di ritardo o di grave inadempimento nella programmazione degli interventi.

    3. L'Agenzia approva i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti, sottoponendoli al parere consultivo della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato alle anticipazioni, richieste dai soggetti legittimati, per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle regioni indicate all'alinea del comma 2.

    Art. 4.

    (Conferenza tecnica)

    1. L'Agenzia si avvale, per l'approvazione dei progetti ai fini del loro successivo finanziamento, del parere di una apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.

    2. La Conferenza tecnica è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni scelti tra personalità con comprovata esperienza tecnica nel settore, nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del direttore dell'Agenzia.

    3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

    Art. 5.

    (Programma nazionale degli interventi
    per le infrastrutture idriche)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.

    2. Il PII ha le seguenti finalità:

    a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti, o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, nonché di quelle programmate;

    b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

    c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

    d) predisposizione di un programma temporale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.

    3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:

    a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

    b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.

    4. Entro venti giorni dalla sua adozione, l'Agenzia trasmette il PII al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

    Art. 6.

    (Organi)

    1. Sono organi dell'Agenzia:

    a) il direttore generale;

    b) il comitato direttivo;

    c) il collegio dei revisori dei conti.

    2. Il direttore generale dell'Agenzia svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile della gestione degli uffici. Al direttore generale sono attribuite la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché ulteriori funzioni definite dallo statuto. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del Consiglio dei ministri.

    3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è composto dal direttore generale, da due dirigenti del settore tecnico e da due dirigenti del settore amministrativo dell'Agenzia. Al comitato spetta il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.

    4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquanta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore generale.

    6. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Art. 7.

    (Finanziamento)

    1. L'Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo nell'ambito di un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    2. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

    a) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposta dal CIPESS;

    b) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PII, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

    Art. 8.

    (Regolamento di contabilità)

    1. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia è deliberato dal direttore generale della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Art. 9.

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
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    DDL Mori - Divieto di finanziamenti esteri per i parlamentari italiani

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    Articolo 1: Oggetto e finalità
    1. La presente legge ha l'obiettivo di garantire l'indipendenza e l'integrità dei parlamentari italiani, prevenendo qualsiasi forma di interferenza esterna attraverso finanziamenti provenienti dall'estero.
    2. La presente legge si applica a tutti i membri del Parlamento italiano, ai Ministri, ai Presidenti di Regione e ai consiglieri regionali.

    Articolo 2: Divieto di finanziamenti esteri
    1. È vietato ai soggetti di cui all’articolo 1.2 ricevere finanziamenti, direttamente o indirettamente, da fonti estere, compresi governi stranieri, organizzazioni internazionali, enti privati o qualsiasi altra entità non italiana.
    2. I finanziamenti vietati includono, ma non sono limitati a, donazioni in denaro, contributi in natura, sponsorizzazioni, prestiti, sovvenzioni o qualsiasi altra forma di supporto finanziario proveniente dall'estero.

    Articolo 3: Sanzioni
    1. I soggetti che violano il divieto di finanziamenti esteri saranno soggetti alle seguenti sanzioni:
    A) Decadenza dal mandato parlamentare;
    c) Pagamento di una multa di valore pari al finanziamento illecito estero ricevuto.

    Articolo 4: Trasparenza e monitoraggio
    1. I soggetti interessati sono tenuti a dichiarare pubblicamente ogni finanziamento ricevuto, inclusi quelli provenienti dall'estero, entro un termine stabilito dalla Camera di appartenenza.
    2. È istituito un organismo indipendente, ad esempio una commissione parlamentare, responsabile del monitoraggio e della verifica delle dichiarazioni finanziarie dei parlamentari.
    3. L'organismo indipendente avrà il potere di richiedere documentazione e informazioni aggiuntive per verificare la conformità alle disposizioni della presente legge.

    Articolo 5: Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
     
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    DDL Madia, Costa, Bonafè - Agevolazioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale

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    Articolo 1.
    (Finalità).

    1. Al fine di agevolare l'accesso dei giovani alla locazione dell'abitazione principale, il comma 1-ter dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
    «1-ter. Ai giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che vivono fuori dal nucleo familiare e che stipulano un contratto di locazione regolarmente registrato , per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, spetta per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro mensili, se il reddito complessivo non supera i 25.000 euro annui».
    2. Ai fini della riqualificazione e del recupero del patrimonio immobiliare privato, è disposta la concessione di un contributo, non cumulabile con altre agevolazioni, da erogare in tre annualità, pari al 50 per cento delle spese sostenute dai privati per la ristrutturazione di aree delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale non utilizzate, quali scuole, conventi, caserme ed edifici industriali, e destinate alla locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

    Articolo 2.
    (Beneficiari)

    1. Usufruiscono delle agevolazioni di cui alla presente legge i giovani:
    a) che documentano di essere titolari di un reddito massimo annuale pari o inferiore a 25.000 euro lordi;
    b) che non sono proprietari di un immobile o titolari di un patrimonio personale superiore a 110.000 euro;
    c) che sono titolari di un regolare contratto di locazione il cui canone è corrisposto mensilmente sul conto corrente del locatario;
    d) che non hanno contratti di locazione stipulati tra parenti fino al secondo grado.

    Articolo 3.
    (Agevolazioni per la locazione di unità immobiliari)

    1. A favore dei proprietari che stipulano contratti di locazione a canone concordato per i giovani di cui all'articolo 1 è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse sul canone.

    Articolo 4.
    (Istituzione dell'Albo nazionale degli alloggi disponibili)

    1. Presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Albo nazionale degli alloggi disponibili, che comprende l'elenco degli alloggi disponibili ai fini della presente legge e la relativa graduatoria dei giovani che hanno diritto agli alloggi.
    2. L'albo nazionale di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, provvedendo all'esclusione dei giovani che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e all'inserimento di nuovi giovani aventi diritto.

    Articolo 5.
    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi all'entrata in vigore, si provvede mediante 10 milioni dal Conto Capitale Governo, 5 milioni dal fondo denominato Tesoro e Finanze, così come espresso dalla legge finanziaria presentata dal Governo.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    Articolo 6.
    (Entrata in vigore)
    Il presente provvedimento entrerà i vigore entro 15 giorni dall'Approvazione.

    Emandamento Vurchio

    CITAZIONE
    Modifica dell'art.1 comma 2 ed aggiunta dell'art.1 comma 3.


    Articolo 1
    [...]
    2. Ai fini della riqualificazione e del recupero del patrimonio immobiliare privato, è disposta la concessione di un contributo, non cumulabile con altre agevolazioni, da erogare in tre annualità, pari al 50 per cento delle spese sostenute dai privati per la ristrutturazione di aree delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale non utilizzate, quali scuole, conventi, caserme ed edifici industriali, e destinate alla locazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. Tale contributo è incrementato all'80% nei casi di insediamento nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    3. Ai fini della promozione dell'insediamento di giovani nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'agevolazione di cui al comma 1-ter è incrementata al 80% per i primi tre anni, se il giovane decide di stabilirsi in una delle suddette aree. Per beneficiare di tale agevolazione, il giovane deve dimostrare di aver trasferito la propria residenza nel Comune interessato entro sei mesi dalla stipula del contratto di locazione.
     
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    DDL Moretti II: Misure in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi

    CITAZIONE
    Art. 1.
    1. Al fine di favorire l’emersione nel settore agricolo di prestazioni lavorative non denunciate, per ogni lavoratore agricolo assunto a tempo determinato e impiegato per almeno cento ottantadue giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata lavorativa dichiarata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oltre il numero di cento ottantadue, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative dichiarate oltre il numero di centottanta due, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
    2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

    Art. 2.
    1. Al fine di tutelare e garantire la sicurezza del patrimonio strutturale delle imprese agricole e di contrastare i furti e le rapine nei luoghi di campagna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la realizzazione di sistemi di sicurezza innovativi e per la promozione della stipula di polizze assicurative agevolate a copertura del rischio di furto, incendio e rapina, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni seguenti l'approvazione del presente testo.
    2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo e di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al Fondo medesimo.
    3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 soddisfano le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE)n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

    Art. 3.
    1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
    «2-bis. Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono prodotti alimentari, come definiti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, la fattura contiene anche l’indicazione del luogo di provenienza».

    Art. 4.
    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 pari a 20 milioni di euro a decorrere dal primo anno dell'entrata in vigore, e a quelli derivanti dall’articolo 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno dei tre anni seguenti l'approvazione del presente testo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200,della legge 23 dicembre 2014, n.190.
     
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    Decreto Legge di Bilancio 2028-30.

    CITAZIONE
    La presente Legge di Bilancio pone al centro delle sue priorità il raggiungimento del pareggio di bilancio,
    non raggiunto l’anno scorso. Tale obiettivo, fondamentale per avviare progressivamente la riduzione del
    rapporto debito/PIL, riflette il costante impegno per la sostenibilità finanziaria del Paese.
    Nonostante la crescita del PIL, riscontrata inferiore alle previsioni, la legge si basa su un principio di
    prudenza. Le stime, particolarmente nelle aree complesse come gli effetti fiscali, il recupero dell'evasione e
    la digitalizzazione della P.A., sono calibrate con cautela. La prudenza guida anche la scelta del
    congelamento di parte delle risorse, adottato per affrontare eventuali situazioni emergenziali o correzioni
    nelle stime effettuate.
    Le risorse necessarie per sostenere la Legge provengono dall'azzeramento di fondi obsoleti, come quelli del
    PNRR in scadenza, e dalla cessazione del periodo quinquennale di credito d'imposta del SuperBonus, la cui
    validità completa si esaurirà nel 2033, dopo un periodo massimo di 10 anni di credito d'imposta.
    In linea con la volontà di non trascurare le procedure parlamentari, la Legge si impegna a destinare risorse
    per nuove iniziative ancora non specificate, mantenendo un approccio trasparente e rispettoso delle
    istanze parlamentari. Il piano strategico della legge punta a proseguire nella riduzione dell'alta pressione
    fiscale, proponendo significativi investimenti nelle aree chiave della digitalizzazione della Pubblica
    Amministrazione, delle Infrastrutture e delle Tecnologie.

    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata retroattiva e triennale e ha validità a decorrere dal 1 gennaio 2028.
    Art. 2 – Limite massimo indebitamento
    1. In ottemperanza al secondo comma dell’articolo 81 della Costituzione, il limite massimo per il
    ricorso all’indebitamento è fissato a euro zero.
    2. Al fine di gestire emergenze, sopravvenienze ed errori di previsione, è istituito un fondo di €5000
    milioni.
    Art. 3 – Rifinanziamenti fondi
    1. Le risorse non citate nelle mobilitazioni di Bilancio si considerano destinate agli stessi capitoli di
    spesa nella stessa misura dell’anno precedente.
    2. In particolare, si confermano per il trienno 2028-2030 i seguenti rifinanziamenti fondi:
    a. Tessera Sociale della Spesa (valore 5000 mln)
    b. Taglio Cuneo Fiscale (valore 5000 mln)
    c. Politiche attive sul lavoro (valore 5000 mln)
    d. Bonus POS (valore 1500 mln)
    e. Bonus Berlusconi (valore 400 mln).
    Art. 4 - Fondi da ripartire
    1. I fondi da ripartire sono impiegabili in qualunque delle voci di costo COSAG; la loro competenza è
    del Ministero delle Finanze e dell’Economia e può essere trasferita, attraverso la mobilitazione di
    fondi appositi, al Ministero di riferimento.
    2. In caso non fossero utilizzati nella loro interezza si rifinanziano i fondi emergenza/straordinario.
    Art. 5 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2028
    Per l’anno 2028 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:
    a. Minori uscite:
    Accorpamenti Ministeriali: 400 mln
    Riduzioni Missioni Internazionali: 300 mln
    Azzeramento Crediti d’imposta sisma 2012: 418 mln
    Azzeramento Crediti d’imposta sisma 2016: 500 mln
    Pubblicazione telematica degli appalti di valore superiore a 200.000€: 200 mln
    Riduzione Bonus Energia: taglio degli addizionali 3000 mln (Governo Meloni) ma
    stabilizzazione come riduzione degli oneri gestionali del bonus Draghi (3100 mln ca.)
    Riduzione del costo per lo Stato del reintegro conseguente ai crediti di imposta fruiti dai
    fornitori per gli interventi di efficienza energetica, rischio sismico, fotovoltaico e colonnine
    di ricarica di veicoli elettrici (SuperBonus): 25.057 mln
    Mancato rifinanziamento fondi connessi al PNNR: 391 mln
    b. Maggiori Entrate:
    Liberalizzazione delle concessioni balneari: 2000 mln (tantum)
    Effetti riflessi ed effetti fiscali: 1300 mln
    c. Maggiori Uscite:
    Nuovo fondo “Digitalizzazione PA”: 6000 mln
    Rifinanziamento 20 volte il valore attuale del “Fondo per il miglioramento del livello di
    efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al corpo della guardia di finanza ed in particolare alla lotta all'evasione ed elusione fiscale, all'economia sommersa e alle frodi” :
    500 mln
    Disposizione Osservatorio Etico AI: 2 mln
    Nuovo fondo “diffusione rete 5G”: 500 mln
    Raddoppio interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di
    integrazione scolastica degli alunni con disabilita' e dsa, scuola in ospedale e istruzione
    domiciliare: 3 mln
    Abolizione IRAP: Reintegro dell’azzeramento del gettito destinato alle Regioni: 13000
    milioni
    Risanamento Saldo Primario: 2.533 mln
    d. Minori Entrate:
    Crediti d’imposta relativi a Zone Economiche Speciali: 1800 mln
    Art. 5 bis – Fondi Nucleare
    1. I fondi precedentemente stanziati dal governo per l'edificazione di una centrale nucleare, pari a 3
    miliardi di euro, e mai utilizzati, sono trasferiti in modo immediato e incondizionato in un apposito
    fondo denominato "Fondo Energia Nucleare."
    2. La destinazione del "Fondo Energia Nucleare" sarà subordinata all'approvazione del nucleare nelle
    sedi competenti, come definite dalle leggi vigenti.
    3. Qualora l'approvazione del nucleare non dovesse ottenere il via libera nelle sedi competenti, i fondi
    saranno destinati a progetti e iniziative nel settore energetico, previa valutazione e approvazione da
    parte del Ministero della Transizione Ecologica.
    Art. 6 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2029
    Per l’anno 2029 si prevedono le seguenti mobilitazioni del Bilancio Pubblico:
    i. Minori uscite:
    Riduzione trattamento integrativo IRPEF: 5700 milioni (da 100€ a 80€)
    Effetti digitalizzazione: 4500 mln
    ii. Maggiori Entrate:
    Effetti recupero evasione: 500 mln
    Effetti riflessi e fiscali: 2470 mln
    Air Passenger Duty: 3000 mln
    iii. Maggiori Uscite:
    Disposizione fondo “Alta Velocità Sud”: 1240 mln (durata stimata: 13 anni)
    Incremento Contributi da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato S.p.A: 1000 mln
    Finanziamento fondo “Energia Nucleare”: 3500 mln (rifinanziamento: 2 anni)
    Rifinanziamento fondo “spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni
    altra forma di ausilio tecnico necessario all'integrazione scolastica della persona
    diversamente abile”: 0.100 mln
    iv. Minori Entrate:
    Abolizione IRPEF under 24: 1400 mln
    IRPEF aliquota giovani progressiva: 9000 mln
    Art. 7 – Mobilitazioni Bilancio Pubblico 2030
    i. Minori uscite:
    Azzeramento spese da somme da assegnare alla regione Calabria da ripartire tra i comuni per la
    realizzazione di opere pubbliche finalizzate alla riduzione del divario infrastrutturale: 12 mln
    ii. Maggiori Entrate:
    Effetti recupero evasione: 1022 mln
    Effetti riflessi e fiscali: 3180 mln
    iii. Maggiori Uscite:
    Innalzamento obbligo scolastico: 700 mln
    Disposizione fondo “Esagono della Portualità”: 900 mln
    Incentivo welfare aziendale: 250 mln
    Contributi a copertura delle spese di avviamento di PMI con fondatori under30: 300 mln
    iv. Minori Entrate:
    IRPEF aliquota giovani progressiva: 2000 mln
    Art. 8 – Previsioni di crescita del PIL
    Il PIL italiano è atteso in aumento progressivo, stante il grande piano di investimenti e di riduzione della
    pressione fiscale qui delineato. In particolare, l’attesa è una crescita del 1.1% nel 2028 che incrementa a
    1.8% e 2.9% rispettivamente nel 2029 e 2030.
    Note metodologiche:
    1. Cessazione di Attività, Rifinanziamento, Estinzione di Fondi:
    I dati relativi alla cessazione di attività, rifinanziamento e estinzione di fondi sono stati ricavati dai
    data open dell'Action Plan della legge di bilancio più recente.
    2. ZES, Pubblicazione Appalti, Innalzamento Obbligo Scolastico, Avviamento Imprese:
    I costi correlati a Zone Economiche Speciali (ZES), pubblicazione appalti in formato digitale,
    innalzamento dell'obbligo scolastico e avviamento delle imprese sono stati stimati facendo
    riferimento a studi condotti da osservatori, think tanks e ricerche scientifiche.
    3. Ricavi dell'Air Passenger Duty, Ricavi Concessioni Balneari:
    Per i ricavi dell'Air Passenger Duty e della liberalizzazione delle concessioni balneari, ci si è basati su
    dati provenienti da studi di osservatori, think tanks e ricerche scientifiche.
    4. Investimenti Strutturali ed Infrastrutturali:
    Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali, si è fatto riferimento al rapporto
    risultato/investimenti passati per valutare i potenziali ricavi, e al rapporto costo/investimento per
    analizzare il capitale speso.
    5. Mancati Introiti:
    I mancati introiti delle misure sono stati calcolati utilizzando dati di bilancio pubblicati o
    pubblicazioni passate del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
    6. Effetti Riflessi e Fiscali:
    Gli effetti riflessi e fiscali sono stati prudenzialmente calcolati con un moltiplicatore variabile tra il
    5% e il 15%, in maniera progressiva e moderata rispetto agli standard generalmente utilizzati (20-
    30%).
    7. Costi Iniziative Legislature Passate:
    I costi delle iniziative delle legislature passate sono stati considerati costanti in rapporto al PIL,
    prendendo in considerazione eventuali ricavi e spese alla luce delle leggi di bilancio precedenti
     
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    Art. 1.

    1. All'articolo 28, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi».
      
    2. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in forza di matrimonio trascritto in Italia»;

    b) al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dai competenti uffici comunali» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;

    c) al comma 3, lettera b):

    1) al primo periodo, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» sono sostituite dalle seguenti: «al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere»;

    2) al secondo periodo, le parole: «dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

    3) al terzo periodo, le parole: «dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e dei discendenti»;

    d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):

    a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

    b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione»;

    e) al comma 4, dopo le parole: «a condizione che» sono inserite le seguenti: «il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che»;

    f) al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) quando al soggiornante sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».
     
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    DDL Marini I - Abolizione numero chiuso

    Art. 1.
    (Abolizione del numero chiuso)
    1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;
    b) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    c) all’articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse;
    2) al comma 1, lettera c), le parole: «lettera e),» sono soppresse;
    3) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1» sono soppresse;
    d) all’articolo 4, comma 1, le parole: «, lettere a) e b),» sono soppresse.
    Art. 2.
    (Rapporto tra docenti e studenti)
    1. In ragione dell’aumentato fabbisogno derivante dall’incremento delle immatricolazioni, conseguente alle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge, è attivato un piano straordinario di assunzioni di personale docente universitario, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2017.
    2. Al piano di assunzioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
    Art. 3.
    (Valutazione dell’offerta potenziale di posti disponibili)
    1. Prima dell’inizio di ogni anno accademico le università provvedono, sulla base di quanto disposto all’articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificato dell’articolo 1 della presente legge, alla valutazione dell’offerta potenziale di posti disponibili delle proprie strutture didattiche.
     
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    Trattato di Cooperazione internazionale Italia-Libia

    Art. 1
    La Repubblica Italiana e lo Stato di Libia ribadiscono nuovamente i propri rapporti di amicizia e cooperazione nei vari settori di interesse strategico per l’una e l’altro.
    La Repubblica Italiana riconosce nuovamente quale unico legittimo rappresentante dello Stato di Libia il governo avente sede a Tripoli e condanna tutti i tentativi di usurpazione a danno di questi.

    Art. 2
    È istituito un comitato interforze tra il Ministero della Difesa Italiano e il Ministero della Difesa Libico con l’obiettivo di fornire supporto logistico e operativo al governo di Tripoli.

    Art. 3
    Lo stato libico, in collaborazione con la Marina Militare italiana, istituisce un blocco navale sulle coste libiche.

    Art. 4
    Lo stato Libico si impegna ad accogliere gli immigrati clandestini in fase di espatrio dall’Italia.
     
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    Disegno di Legge Marini II - Istituzione della Tessera elettorale elettronica.

    1. Con uno o piu' regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo
    17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
    istituita la tessera elettorale elettronica, a carattere permanente, destinata a
    svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del
    certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e'
    rilasciata, a cura del Ministero dell'Interno, una tessera elettorale elettronica personale,
    contrassegnata da una serie e da un numero;
    b) la tessera elettorale elettronica è accessibile tramite SPID o CIE
    e contiene i dati anagrafici del titolare,
    il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla
    quale l'elettore e' assegnato;
    c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono
    tempestivamente riportate nella tessera elettronica a cura dei competenti uffici
    ministeriali;
    d) la tessera elettronica e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al
    voto nelle singole consultazioni elettorali;
    e) le modalita' di rilascio della tessera elettronica
    sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo
    titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela
    della riservatezza personale.

    2.
    L'articolo 13 della legge 120 del 30 aprile 1999 è abrogato.
     
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