Consiglio regionale della Sardegna

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  1. Stefano_Piras
     
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    Composizione:


    Unità Socialista - Rossomori: 12 seggi + presidenza (maggioranza)
    Democrazia Popolare: 9 seggi (maggioranza)
    Associazione Liberale Progressista: 8 seggi (maggioranza)
    Europa Verde: 6 seggi (maggioranza)


    Conservatori: 6 seggi
    Movimento Sociale Italiano: 5 seggi
    LibDem Italia: 5 seggi
    Partito Popolare Italiano: 4 seggi
    Partito Sardo d'Azione: 2 seggi
    Riformatori sardi: 2 seggi



    Edited by Stefano_Piras - 2/11/2020, 22:16
     
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  2. Stefano_Piras
     
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    I SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



    Presidenza del Presidente provvisorio del Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento, da parte del consigliere Angelo Melis e della carica di Segretari provvisori del Consiglio, ai sensi del medesimo articolo, comma 2, da parte dei consiglieri Barbara Lai, Tommaso Spissu, Michele Paulis

    Trasmissione da parte degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale degli atti e dei documenti relativi all’elezione dei consiglieri regionali;

    Giuramento del Presidente della Regione e dei consiglieri regionali.

    Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali hanno prestato giuramento ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna;

    Giuramento degli assessori regionali.


    "PRESIDENTE: L’ordine del giorno reca l’elezione del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna a scrutinio segreto.
    Indico la votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del Consiglio. Prego i consiglieri Segretari di procedere all’appello dei consiglieri"

    Risultati terzo scrutinio (maggioranza assoluta dei componenti)
    Presenti: 60
    Votanti:60

    Maggioranza:31

    Maria Rita Cadoni (ALP) 36 voti
    Simone Floris (Conservatori) 12 voti
    Alessandro Tintis (LibDem) 10 voti
    Scheda bianca 1
    Scheda nulla 1
     
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  3. Stefano_Piras
     
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    SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



    Presidenza del Presidente Maria Rita Cadoni

    PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento numero X Legge Finanziaria 2034


    Dichiaro aperta la discussione generale
    //
    Dichiaro chiusa la discussione generale

    PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico,del disegno di legge numero XX.

    (Segue la votazione)

    PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
    Presenti: 56
    Voti favorevoli 33
    Voti contrari 22
    Astenuti 1

    Il Consiglio approva.
     
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  4. Stefano_Piras
     
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    SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA



    DISEGNO DI LEGGE N. XXX

    Legge di stabilità 2036

    Art. 1
    Disposizioni in materia finanziaria e contabile


    1. Al fine di dare attuazione ai programmi finanziati a gestione diretta o concorrente dell'Unione europea sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.
    2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), sono determinate, per gli anni 2036-2038, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
    3. I maggiori accertamenti effettuati a seguito della restituzione all'Amministrazione regionale di risorse precedentemente assegnate e trasferite per l'attuazione di programmi comunitari e statali, ovvero in attuazione di specifici vincoli di destinazione e non derivanti da economie, sono riutilizzati per le medesime finalità originarie. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione e bilancio e su istanza dell'Assessore competente per materia, provvede alla loro iscrizione in entrata e in spesa.
    4. Nell'ambito della programmazione territoriale, con riferimento in particolare alle strategie 5.7 e 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2033-2038, sono finanziati con risorse regionali, nazionali ed europee, interventi dedicati alla valorizzazione delle aree interne, nell'ottica di ridurre lo spopolamento e favorire l'inversione del trend demografico e, nel contempo, sostenere processi di sviluppo economico produttivo ed accrescere l'occupazione. È garantita la piena parità di accesso dei territori e l'equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse. L'Assessore regionale competente in materia di programmazione e bilancio trasmette trimestralmente alla competente Commissione consiliare un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi.
    5. In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Autonoma della Sardegna per l'esercizio finanziario 2036 è di € 7.850.324.000, di cui:
    1. € 314.000.000 per gli enti locali e politiche territoriali;
    2. € 186.000.000 per l’ambiente e il territorio;
    3. € 230.000.000 per lo sviluppo sostenibile;
    4. € 180.105.000 per i trasporti;
    5. € 346.000.000 per le attività economiche;
    6. € 294.000.000 per le politiche del lavoro;
    7. € 215.000.000 per il turismo;
    8. € 195.408.000 per l'artigianato e il commercio;
    9. € 4.915.705.000 per la sanità;
    10. € 122.000.000 per le politiche sociali e la famiglia;
    11. € 150.000.000 per la pubblica istruzione;
    12. € 136.000.000 per la cultura, sport, spettacolo e tempo libero;
    13. € 200.000.000 per la promozione e tutela del patrimonio storico-culturale sardo;
    14. € 56.006.000 per l’ordine pubblico e la sicurezza;
    15. € 260.000.000 per i servizi istituzionali, generali e di gestione;
    16. € 50.100.000 per soccorso e protezione civile;


    Art. 2
    Disposizioni in materia di entrate. Aliquote IRAP


    […]

    Art. 19
    Norma finanziaria


    1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2036, 2037 e 2038 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.


    Art. 20
    Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2036.


    Risultato della votazione:
    Presenti: 56
    Voti favorevoli 35
    Voti contrari 21


    Il Consiglio approva.
     
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  5. Stefano_Piras
     
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    SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA




    PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge in merito agli interventi regionali per la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare


    Art. 1 Ambito di applicazione
    1. La presente legge promuove la costi-tuzione di organizzazioni di produttori, di associazioni di organizzazioni di produttori, di organizzazioni interprofessionali, di cooperative e di associazioni di cooperative nell'ambito dei settori agricoli elencati al comma 2 e più precisamente definiti nell'allegato I del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
    2. La presente legge riguarda i prodotti i cui settori sono di seguito elencati e definiti nell'allegato I del regolamento (UE) 1308/13, nelle rispettive parti:
    a) cereali, parte I;
    b) riso, parte II;
    c) foraggi essiccati, parte IV;
    d) sementi, parte V;
    e) olio d'oliva, parte VII;
    f) lino e canapa, parte VIII;
    g) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
    h) settore vitivinicolo, parte XII;
    i) prodotti florovivaistici, parte XIII;
    j) carni bovine, parte XV;
    k) latte e prodotti lattiero caseari, parte XVI;
    l) carni suine, parte XVII;
    m) carni ovine e caprine, parte XVIII;
    n) uova, parte XIX;
    o) carni di pollame, parte XX;
    p) prodotti dell'apicoltura, parte XXII.

    Art. 2 Destinatari degli interventi
    1. I destinatari degli interventi contenuti nella presente legge sono i produttori agricoli e le loro organizzazioni di produttori, associazioni
    di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali, cooperative e associazioni di cooperative, riconosciute in sede statale e regionale e disciplinate ai sensi della normativa vigente, comunitaria e nazionale, operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2.

    Art. 3 Interventi ammissibili
    1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo, presentati dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle organizzazioni interprofessionali, dai distretti rurali, dalle cooperative e dalle associazioni di cooperative, che prevedano uno o più delle seguenti tipologie di interventi:
    a) costituzione e/o aggregazione di organizzazioni di produttori e di cooperative in associazione, di cui al comma 1 dell'articolo 2, già esistenti;
    b) progetti commerciali e di marketing con carattere innovativo;
    c) introduzione di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e di mercato;
    d) riqualificazione di impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari;
    e) capitalizzazione delle cooperative e loro associazioni, ai fini del rafforzamento della struttura patrimoniale;
    f) istituzione di fondi di garanzia e co-garanzia, accordi e convenzioni con il sistema bancario regionale e nazionale, partecipazioni ai costi degli interessi bancari per promuovere il credito a favore delle strutture associate;
    g) assicurazione delle produzioni, al fine di tutelare i redditi dei produttori e la coesione di organizzazioni, associazioni e cooperative.
    2. Per gli interventi di cui al comma 1 può essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
    3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera e) ed f) la Regione:
    a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito;
    b) è autorizzata a concedere ai soggetti beneficiari a valere sul fondo di rotazione, a titolo di prestito, aiuti di importo non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 50.000, per un importo complessivo non superiore al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci. Il beneficiario dell'intervento restituisce il prestito, attraverso il progressivo versamento del capitale sociale, entro cinque anni;
    c) è autorizzata, inoltre, a concedere, attraverso interventi sul tasso di interesse dei mutui erogati da banche convenzionate, un aiuto superiore a euro 50.000, per un importo complessivo non superiore al 50 per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci, a fronte dell'impegno da parte del beneficiario dell'aiuto al versamento del capitale sociale sottoscritto entro dieci anni.
    4. La Regione, per gli interventi di cui al comma 1, lettera g) indirizza il sostegno ai produttori aderenti a organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, e alle organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, nelle forme seguenti:
    a) a favore dei produttori è concesso un contributo finanziario per la stipula di assicurazioni dirette ad indennizzare eventuali perdite di produzione causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie e infestazioni parassitarie, epidemie e agenti biologi naturali non superiore:
    1) all'80 per cento del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali ed epidemie;
    2) al 50 per cento del costo dei premi as-sicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite dovute alle condizioni di cui alla precedente lettera a) e non comprese nel punto 1);
    b) alle organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, che sottoscrivano avvallo a valere sul costo dei premi stipulati per l'assicurazione della produzione dai loro aderenti, è concessa dalla Regione una garanzia fideiussoria;
    c) alle medesime forme organizzate è concessa anche l'anticipazione del contributo ai premi assicurativi sulla produzione sottoscritti dai loro aderenti, entro tre mesi dalla stipula dei relativi contratti di assicurazione;
    d) per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, modalità, la Regione stabilisce condizioni e termini del rapporto tra i produttori assicurati e le proprie organizzazioni, associazioni e cooperative di cui all'articolo 2, e tra queste ultime e la Regione.
    5. Il sostegno per l'assicurazione della produzione può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 per cento della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.
    6. Il sostegno per l'assicurazione delle produzioni non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

    Art. 4 Osservatorio regionale agricolo e agroalimentare
    1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale l'Osservatorio regionale agricolo e agroalimentare quale strumento di approfondimento e analisi e di orientamento per le politiche ed interventi della Regione nel settore agricolo.
    2. L'osservatorio realizza e mette a disposizione studi, relazioni, documenti e contributi informativi qualificati e aggiornati, anche in collaborazione con l'osservatorio nazionale.
    3. Analogamente a quanto previsto perl'osservatorio nazionale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, l'Osservatorio regionale è sostenuto dalle organizzazioni, dalle associazioni agricole, dalla cooperazione agricola e dalle organizzazioni professionali agricole e agroalimentari presenti nel CNEL.
    4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione dell'Osservatorio regionale agricolo e agroalimentare.

    Art. 5 Programma annuale
    1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Osservatorio regionale agricolo e agroalimentare di cui all'articolo 4, comma 1, adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, un programma annuale con il quale sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.

    Art. 6 Disposizioni finanziarie
    1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, la dotazione finanziaria è assicurata nei limiti degli stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.

    Art. 7 Norme finali ed entrata in vigore
    1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino uf-ficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


    PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, con procedimento elettronico,della proposta di legge numero XX.

    (Segue la votazione)

    PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:
    Presenti: 55
    Voti favorevoli 32
    Voti contrari 21
    Astenuti 2

    Il Consiglio approva.
     
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