Sedute Consiglio regionale Lombardia

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    Seduta XX/2034 - Consiglio regionale Lombardia

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    Proposta Legge Regionale - Legge elettorale Regionale, nuove norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 01/2028 Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    (Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)


    1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
    2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

    Art. 2
    (Composizione del Consiglio regionale)


    1. Il Consiglio regionale è composto da novanta membri.
    2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

    Art. 3
    (Durata in carica)


    1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 122, primo comma, della Costituzione , salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
    2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

    Art. 4
    (Indizione delle elezioni)


    1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
    2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.
    3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni lombardi e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni lombardi.

    Art. 5
    (Elettorato attivo)


    1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

    Art. 6
    (Elettorato passivo)


    1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

    Art. 7
    (Circoscrizioni elettorali)


    1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province

    Art. 8
    (Liste circoscrizionali)


    1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
    2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
    3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all’atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
    4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
    5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
    6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
    7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
    8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
    9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

    Art. 9
    (Gruppi di liste e coalizioni)


    1. È definito “gruppo di liste” l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.
    2. È definito “coalizione di liste” l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

    Art. 10
    (Limiti di candidatura)


    1. È consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
    2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
    3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.

    Art. 11
    (Modalità di presentazione delle liste)


    1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
    a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
    b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
    2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
    a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
    b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
    c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
    3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.
    3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.
    4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
    5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
    6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
    7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
    8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

    Art. 12
    (Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale)


    1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l’ufficio centrale regionale.
    2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
    3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
    4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).
    5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

    Art. 13
    (Scheda elettorale)


    1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
    2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
    3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata.
    4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.
    5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 4, è definita mediante sorteggio.

    Art. 14
    (Espressione del voto)


    1. Ciascuna elettrice ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.
    2. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
    3. Ciascuna elettrice ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell’ordine di elencazione della lista.
    4. Nel caso in cui l’elettrice e l’elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
    5. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.
    6. Nel caso in cui l’elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

    Art. 15
    (Elezione del Presidente della Giunta regionale)


    1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
    2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
    3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.
    4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
    5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
    6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d’età.

    Art. 16
    (Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste)


    1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.
    2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
    3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

    Art. 17
    (Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)


    1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:
    a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;
    b) almeno il 55,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.
    2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

    Art. 18
    (Soglie di accesso ai seggi)


    1. Accedono al riparto dei seggi:
    a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
    b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
    c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
    d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

    Art. 19
    (Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste)


    1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
    2. Per l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
    3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.
    4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.
    5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

    Art. 20
    (Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione)


    1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d’accesso di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

    Art. 21
    (Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale)


    1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.
    2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

    Art. 22
    (Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali)


    1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
    2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
    3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
    4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.
    5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.
    6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.
    7. Nell’ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all’articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell’ordine di lista.

    Art. 23
    (Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali)


    1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:
    a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
    b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
    2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.
    3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

    Art. 24
    (Elezione plurima)


    1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.
    2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

    Art. 25
    (Elezione plurima candidato regionale)


    1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell’articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un’unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l’elezione di un consigliere regionale di cui all’articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all’articolo 22, comma 6).
    2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l’esaurimento di candidate e candidati disponibili per l’elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all’articolo 26, comma 2.

    Art. 26
    (Surroga dei consiglieri regionali)


    1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.
    2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:
    a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);
    b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
    3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).
    4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

    Art. 27
    (Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere)


    1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
    2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

    Art. 28
    (Abrogazioni)


    1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 1/2028 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);

    Art. 29
    (Entrata in vigore)


    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/2034,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 1.903.424.028,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 322.285.191,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 203.485.188,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 253.485.188,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 253.485.188,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 253.485.188,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 203.912.382,00 € per l'ampliamento dei fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'attivazione di contratti di specializzazione per i laureati in ambito medico-sanitario.

    Art. 7
    La Regione stanzia 201.285.703,00 € da destinarsi alle università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art.8
    La Regione stanzia 91.970.000,00€ per l'ampliamento dei fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca destinati alle borse di studio universitarie per gli studenti meritevoli come da normativa previgente.

    Art.9
    La Regione stanzia 120.000.00,00€ per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione di istituti penitenziari e carceri sul suolo regionale. I fondi sono considerati stanziati sin dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale si impegna a promuovere un incontro con il Ministro competente al fine di avviare le procedure per l'avvio dei lavori.

    Art. 10
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2035

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2035 è di € 20.986.122.003. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 750.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2035 è di € 30.959.122.003.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2035 pari a € 30.959.122.003, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 20.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 300.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 101.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 107.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 104.464.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 310.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.091.003 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 255.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 209.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 200.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 227.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.4
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2034 è determinato per l'esercizio medesimo in € 634.442.000,00.

    Art.5
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2036

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2036 è di € 21.986.122.003. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 750.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2035 è di € 31.959.122.003.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2035 pari a € 31.959.122.003, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 70.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 300.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 201.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 207.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 204.464.000 per turismo;
    2.8) € 340.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 360.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 65.091.003 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 355.567.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 309.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 300.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 367.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 116.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 64.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.4
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2035 è determinato per l'esercizio medesimo in € 432.114.028,00.

    Art.5
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 03/2035,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 1.249.780.073,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 155.671.236,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 100.912.382,00 € per l'ampliamento dei fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'attivazione di contratti di specializzazione per i laureati in ambito medico-sanitario.

    Art. 7
    La Regione stanzia 100.285.703,00 € da destinarsi alle università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art.8
    La Regione stanzia 90.970.000,00€ per l'ampliamento dei fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca destinati alle borse di studio universitarie per gli studenti meritevoli come da normativa previgente.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2037

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2037 è di € 21.886.122.003. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 750.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2036 è di € 31.859.122.003.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2037 pari a € 31.859.122.003, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 70.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 300.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 201.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 207.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 204.464.000 per turismo;
    2.8) € 340.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 310.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 65.091.003 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 305.567.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 309.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 300.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 367.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 116.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 64.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.4
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2036 è determinato per l'esercizio medesimo in € 223.414.002,00.

    Art.5
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Seduta XX/2037 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/2036,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 1.281.412.045,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 187.303.208,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 200.485.188,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 100.912.382,00 € per l'ampliamento dei fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'attivazione di contratti di specializzazione per i laureati in ambito medico-sanitario.

    Art. 7
    La Regione stanzia 100.285.703,00 € da destinarsi alle università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art.8
    La Regione stanzia 90.970.000,00€ per l'ampliamento dei fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca destinati alle borse di studio universitarie per gli studenti meritevoli come da normativa previgente.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 84
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    Seduta XX/2037 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2038

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2038 è di € 20.741.815.902. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 750.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 938.000.000, e altre entrate previste del valore di € 6.717.004.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2038 è di € 29.146.819.902.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2038 pari a € 29.146.819.902, di cui:
    2.1) € 1.000.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 70.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 200.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 91.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 97.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 104.400.000 per turismo;
    2.8) € 104.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 110.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 1.600.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 55.091.003 per soccorso civile;
    2.13) € 250.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 115.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 159.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 100.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 107.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.4
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2037 è determinato per l'esercizio medesimo in € 123.414.002,00.

    Art.5
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    CONSIGLIO REGIONALE
    D.c.r. XX maggio 2039 - n. X/XXX
    Ordine del giorno concernente la realizzazione del referendum consultivo con modalità elettroniche di voto.



    IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

    Visto l’Ordine del giorno n. XXX presentato in data XX maggio 2039, collegato alle proposte di referendum abbinate n. 22, 27 e 28 «Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione»; a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

    Consiglieri presenti n. 87/90
    Consiglieri votanti n. 87/87
    Non partecipano alla votazione n. 0
    Voti favorevoli n. 68 (26 PPI, 15 LpI, 7 AL, 5 US, 5 L&D, 4 RxC, 3 LèP, 3 OA)
    Voti contrari n. 10 (4 MSI, 4 AL, 2 LdF)
    Astenuti n. 9 (4 US, 3 AL, 2 L&D)

    DELIBERA

    di approvare l’Ordine del giorno n. XX la realizzazione del Referendum consultivo con modalità elettroniche di voto, nel testo che così recita:

    “Il Consiglio regionale della Lombardia
    premesso che

    approvando le proposte di referendum consultivo abbinate nn. XX, XX e XX (Proposta di deliberazione di indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione), il Consiglio regionale consentirà ai cittadini residenti in Lombardia di esprimersi in merito all’opportunità, per la Regione, di attivarsi presso il Governo centrale al fine di conseguire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione;
    osservato che

    approvando il progetto di legge n. XXX (Introduzione del voto elettronico per il referendum consultivo. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1983, n. 34 «Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia» - abrogazione legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), il Consiglio regionale offrirà ai cittadini l’opportunità di votare in consultazioni referendarie come quelle di cui alle proposte di referendum abbinate n. XX, XX e XX avvalendosi del voto elettronico;
    considerato che

    con l’entrata a regime del sistema di voto elettronico di cui al progetto di legge n. XXX, sarà possibile svolgere consultazioni elettorali in modo più economico, rapido e sicuro, sicché appare opportuno attivarsi quanto prima per realizzare concretamente tale possibilità, sfruttando l’opportunità offerta dal referendum consultivo di cui alle richiamate proposte referendarie;
    impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

    − a somministrare il referendum consultivo dì cui alle proposte di referendum abbinate n. XX, XX e XX avvalendosi delle modalità elettroniche di voto offerte dall’approvazione del progetto di legge n. XXX;
    − a confrontarsi costantemente con la competente commissione consiliare con riguardo alle concrete modalità con cui la Giunta regionale intende regolamentare il sistema di voto elettronico di cui al richiamato progetto di legge.”
     
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    CONSIGLIO REGIONALE
    D.c.r. XX febbraio XXXX - n. X/XXX
    Ordine del giorno concernente l’avvio del confronto con il Governo per definire l’intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto


    IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

    Visto l’Ordine del giorno n. XXX presentato in data XX maggio 2039, collegato alle proposte di referendum abbinate n. XX, XX e XX «Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e con- dizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione»; a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

    Consiglieri presenti: 90/90
    Consiglieri votanti: 90/90
    Voti favorevoli n. 51
    Voti contrari n. 16
    Astenuti n. 23

    DELIBERA

    di approvare l’Ordine del giorno n. XXX l’avvio del confronto con il Governo per definire l’intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto, nel testo che così recita:

    ”Il Consiglio regionale della Lombardia

    visti e richiamati

    − l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica «adegua i principi e i metodi della sua legisla- zione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»;
    − l’articolo 116 della Costituzione il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate mate- rie, con legge statale, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dell’ar- ticolo 119 della Costituzione;
    − gli obiettivi di legislatura articolati nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) per la XX legislatura, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a dare piena attuazione al modello lombardo di governo che valorizzi l’autonomia degli enti locali;
    − gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale (d.c.r. X/XXX, d.c.r. X/XXX e d.c.r. X/XXX) che riassumono i punti più importanti e qualificanti del percorso di riforma costituzionale in atto sul tema del bicameralismo perfetto, revisione del Titolo V della Costituzione e riordino degli enti locali;

    considerato che

    − la Lombardia costituisce una realtà matura per sperimen- tare forme e condizioni particolari di autonomia e che l’ottenimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzare il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell’interesse della collettività nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilità sempre assicurati dalla nostra Regione;
    − la partecipazione costante degli enti locali è essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilità condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
    − è altresì opportuno il coinvolgimento nei lavori preparatori di rappresentanze del Consiglio delle autonomie locali nella sede allargata ai rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, nonché del mondo produttivo attraverso il Patto per lo sviluppo;
    − è opportuno, al fine di dare certezza al percorso, condivi tempestivamente, nell’ambito delle intese tra Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero in sede di negoziazione diretta con il Governo, i passaggi procedurali non disciplinati dalla legge statale e in particolare dalla legge 147 del 2013, articolo 1, comma 571 che recita «Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell’intesa ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del principio di continuità degli organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
    − è opportuno dunque avviare fin da subito i lavori preparatori diretti a definire le materie in relazione alle quali Regione Lombardia richiederà l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al fine di rendere un eventuale referendum consultivo efficace e chiaro nel suo intento nei confronti della popolazione lombarda;
    − è necessario procedere dunque, anche con riferimento agli ambiti materiali individuati nella deliberazione del Consiglio regionale n. 367 del 3 aprile 2007, a una ricogni aggiornata dei possibili ambiti di attuazione dell’articolo 116, comma terzo della Costituzione;
    − è necessario evidenziare per ciascun ambito gli spazi di maggiore autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e di gestione sottesi, le risorse (finanziarie, strumentali e umane) attualmente impiegate dallo Stato o da enti statali in detti ambiti con riferimento al territorio regionale; il ruolo riconosciuto in tali ambiti alla regione e al sistema degli enti locali lombardi; il maggior ruolo riconosciuto in tali ambiti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché ogni altro elemento utile;

    preso atto che

    − la deliberazione del Consiglio regionale n. 367/2007, proposta all’aula dalla Giunta Formigoni, indica gli ambiti di materia prioritari su cui avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione;

    impegna il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

    − a individuare quali materie prioritarie su cui avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione, le medesime indicate nella deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. 367 e così sinteticamente riportate:
    − tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
    − tutela dei beni culturali;
    − organizzazione della giustizia di pace;
    − organizzazione sanitaria;
    − ordinamento della comunicazione;
    − protezione civile;
    − previdenza complementare e integrativa;
    − infrastrutture;
    − ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
    − università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi;
    − cooperazione transfrontaliera;
    − casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
    − a provvedere alla ricognizione delle richieste puntuali allora indicate per un opportuno aggiornamento alle condizioni attuali;
    − ad ampliare il confronto con il Governo a quelle ulteriori funzioni e materie di competenza concorrente o esclusiva statale per le quali l’ottenimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia divenga necessario per consentire il raggiungimento dei principali obiettivi della programmazione regionale;
    − ad avviare, coinvolgendo il Consiglio regionale attraverso le necessarie procedure, un confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un’ intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della Costituzione, con riferimento agli ambiti di materia individuati;
    − a prevedere un’adeguata e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale;
    − ad assicurare forme e modalità adeguate di coinvolgimento degli enti locali.”
     
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    D.c.r. XX maggio 2039 - n. X/XXX
    Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia


    IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

    Visto l’Ordine del giorno n. XXX presentato in data XX maggio 2039, collegato alle proposte di referendum abbinate n. XX, XX e XX «Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e con- dizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;
    a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

    Consiglieri presenti: 90/90
    Consiglieri votanti: 90/90
    Voti favorevoli: 57
    Voti contrari: 21
    Astenuti: 12

    DELIBERA

    di approvare l’Ordine del giorno n. XXX concernente le materie oggetto dell’intesa tra lo Stato e Regione Lombardia, nel testo che così recita:
    “Il Consiglio regionale della Lombardia

    premesso che

    − il regionalismo cosiddetto «differenziato» è un istituto garantito dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che permette alle regioni a statuto ordinario di accedere a un grado di autonomia paragonabile, se non superiore, a quello contemplato dalla «specialità» delle regioni a statuto speciale;
    − l’articolo 5 della Costituzione, enunciando uno dei principi fondamentali della Carta, prevede che la Repubblica riconosca e promuova le autonomie locali, nonché adegui «i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»;
    − l’autonomia politica e amministrativa, premessa per la crescita sociale del nostro territorio (in un’ottica che valorizzi il principio di sussidiarietà), è oggi considerata un’efficace opportunità per la soluzione dei problemi derivanti dalla crisi economica;
    − l’autonomia politica e amministrativa è un potente mezzo per ristabilire corretti vincoli di responsabilità reciproca tra governati e governanti, per ricondurre le pratiche di governo del territorio ai sani principi di trasparenza e di partecipazione a beneficio dell’interesse esclusivo della comunità lombarda;

    osservato che

    − la Lombardia, al pari di altre regioni a statuto speciale prossime all’arco alpino, si colloca al confine con uno Stato estero, cioè con la Confederazione Svizzera che non aderisce all’Unione europea;
    − la Lombardia con i suoi circa 10 milioni di abitanti, diffusi nell’ambito di un territorio assai eterogeneo, che va dalle grandi città alla pianura; dalle montagne alla collina e alle zone lacustri, deve far fronte a una significativa quantità di interventi istituzionali peculiari e diversificati;
    − la Lombardia costituisce uno dei «Quattro motori dell’Europa»;
    − la Lombardia aderisce alla Strategia macroregionale alpina;

    valutato che

    - in un’epoca di profonda crisi economica e sociale, la Lombardia deve riuscire a tutelare la produzione economica dalla erosione fiscale e contributiva operata dallo Stato centrale sui gettiti locali e ciò è possibile solo in un quadro di ampia autonomia politica e fiscale. Ciò considerando anche i dati di recente emersi da uno studio della CGIA di Mestre, che sottolineano come i lombardi siano i contribuenti più «tartassati» d’Italia, poiché ogni residente di questa regione corrisponde all’erario mediamente 12.000 euro annui;

    assunto che

    − la dimensione economico-produttiva e sociale è un oggettivo elemento di «diversità» della Lombardia come lo furono a suo tempo valori quali la lingua, la cultura, la storia e le tradizioni, per quelle regioni o province alle quali fu concessa e riconosciuta dall’Assemblea costituente, all’inizio del 1948, la «specialità»;
    − la capacità economica e produttiva della Lombardia, all’interno del sistema fiscale italiano, con ampie aree del paese dove i livelli di evasione sono abbondantemente sopra la media, pone la nostra regione in una posizione di svantaggio economico rispetto alle altre, meno produttive e meno leali nei confronti delle istituzioni;
    − il PIL lombardo rappresenta circa il 25 per cento di quello del paese, la spesa pubblica in Lombardia ammonta a circa il 40 per cento del PIL territoriale, il residuo fiscale che grava su ogni cittadino lombardo è stato stimato da Éupolis Lombardia in sessanta miliardi di euro, i costi standard nelle prestazioni e nei servizi lombardi delineano il quadro di un sistema virtuoso;
    − a livello internazionale le più accreditate agenzie di rating (Moody’s) hanno riconosciuto un titolo di merito creditizio, per la Lombardia, superiore a quello dello Stato nel suo complesso ed equiparabile a quello della provincia autonoma di Trento e della provincia autonoma di Bolzano, che insieme costituiscono una regione a statuto speciale;

    valutato che

    − uno studio degli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle sfere individuate dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione permettono di individuare le seguenti materie quali possibile oggetto di contrattazione con lo Stato centrale:
    − casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
    − tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
    − tutela dei beni culturali;
    − organizzazione della giustizia di pace;
    − organizzazione sanitaria;
    − ordinamento della comunicazione;
    − protezione civile;
    − previdenza complementare e integrativa;
    − infrastrutture;
    − ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
    − università: programmazione dell’offerta formativa e delle sedi;
    − cooperazione transfrontaliera;
    − ordinamento degli enti locali;
    − ordinamento delle minime unità culturali;
    − corpo forestale;
    − usi civici;
    − impianto e tenuta dei libri fondiari;
    − disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali;
    − circoscrizioni degli enti locali;
    − cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
    − bonifiche, irrigazione, ricomposizione fondiaria e opere di miglioramento agrario e fondiario;
    − zootecnia e ittica;
    − economia montana;
    − industria e commercio;
    − viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
    − trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
    − urbanistica;
    − istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale;
    − istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
    − disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
    − espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
    − utilizzazione delle acque pubbliche;
    − tutela della salute;
    − toponomastica;
    − servizi antincendi;
    − opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali;
    − rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
    − commercio con l’estero;
    − tutela e sicurezza del lavoro;
    − istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
    − professioni;
    − alimentazione;
    − ordinamento sportivo;
    − governo del territorio;
    − porti e aeroporti civili;
    − grandi reti di trasporto e di navigazione;
    − produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
    − armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
    − valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promo- zione e organizzazione di attività culturali;
    − giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa; (limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace);

    preso atto che

    - le proposte di referendum abbinate n. XX, XX e XX intendono verificare la volontà del popolo lombardo di conseguire maggiore autonomia per la Lombardia attraverso il procedimento costituzionalmente garantito all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione che prevede la stipula di un’intesa tra lo Stato e la Regione;

    impegna il Presidente della Giunta regionale

    - a predisporre un documento di indirizzo, da sottoporre all’esame dell’aula, contenente le indicazioni relative alle particolari sfere di autonomia che si intendono contrattare con lo Stato centrale, inserendo in particolare le materie elencate nei paragrafi precedenti.”


    Edited by Fëfë - 20/5/2021, 08:33
     
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    D.c.r. XX maggio 2039 - n. X/XXX
    Indizione di referendum consultivo concernente l’iniziativa per l’attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

    IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

    VISTI


    − l’articolo 116 della Costituzione, il cui terzo comma prevede la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determi- nate materie, con legge statale, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione;
    − altresì, gli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione;

    SOTTOLINEATO CHE

    - l’autonomia politica e amministrativa delle Regioni è un valore di rango costituzionale sancito dall’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, la cui estensione è disciplinata dal Titolo V della Costituzione e da altre leggi costituzionali e deve essere intesa quale processo di crescita sociale del Paese, attraverso l’organizzazione ottimale dei soggetti isti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell’articolo 114, primo comma, della Costituzione, in un’ottica che valorizzi il principio di sussidiarietà e che non sia di ostacolo a un’autonomia anche differenziata. L’obiettivo di ottenere una maggiore autonomia regionale è oggi la migliore soluzione, ampiamente condivisa dalla società civile e dalle forze politiche, sia per contrastare la crisi economica - facendo leva sulla virtuosità di Regione Lombardia – sia per ristabilire corretti meccanismi di responsabilizzazione, trasparenza e partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti politici, a beneficio dell’interesse esclusivo della comunità lombarda;

    PRESO ATTO CHE

    - la Lombardia, nella sua qualità di Regione con un elevato numero di abitanti - quasi dieci milioni, diffusi nell’ambito di un territorio assai eterogeneo, che va dalle grandi città alla pianura, dalle montagne alla collina, alle zone lacustri – deve far fronte a una significativa quantità di interventi istituzionali diversificati, allo scopo di regolamentare le comunità stanziate sul territorio. Inoltre la Lombardia costituisce - dal punto di vista economico e produttivo – uno dei «Quattro motori dell’Europa», per numero di imprese e volumi d’affari;

    ASSUNTO CHE

    - la dimensione economico-produttiva e sociale è un oggettivo elemento di «diversità» della Lombardia che è Regione virtuosa grazie alle proprie tradizioni civiche e al proprio «capitale sociale» potendo vantare un’elevata capacità produttiva, contributiva e fiscale, nonché un elevato livello delle prestazioni dei servizi al cittadino. Ciò è dimostrato dalla rilevanza del suo Prodotto Interno Lordo (che costituisce circa il 25 per cento di quello nazionale), dal livello contenuto cui – grazie all’introduzione dei costi standard – si attesta la sua spesa pubblica (circa il 40 per cento del PIL territoriale), nonché dal generoso contributo di soli offerto ogni anno dalla Lombardia alle Regioni meno per- formanti. Per queste ragioni, a livello internazionale le più accreditate agenzie di rating (Moody’s) hanno riconosciuto un titolo di merito creditizio, per la Lombardia, superiore a quello dello Stato italiano nel suo complesso ed equiparabile a quello della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano;

    RITENUTA

    -l’opportunità, ormai indifferibile, nella prospettiva di un rafforzamento delle prerogative autonomistiche spettanti alla Regione e di riconduzione a un modello federale concreto di amministrazione e di gestione, di procedere all’indizione di un referendum consultivo, a base territoriale regionale, volto a domandare alla popolazione lombarda se la Regione Lombardia debba intraprendere o meno iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

    ATTESO CHE

    - l’espressione favorevole della popolazione regionale sul quesito è condizione ritenuta indispensabile e necessaria per l’assunzione di un provvedimento specifico del Consiglio volto alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie individuate dal Consiglio regionale, con apposito atto, a seguito del quale sarà avviato il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere una intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel quadro dell’unità nazionale;

    VISTI

    - l’art. 52, comma 1, dello Statuto d’Autonomia della Lombardia;
    - la legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni);

    SENTITA

    - la relazione della II Commissione consiliare «Affari istituzionali»;

    Con votazione finale per appello nominale che dà il seguente risultato:
    Consiglieri presenti: 90/90
    Voti favorevoli: 60
    Voti contrari: 12
    Astenuti: 18

    DELIBERA

    − che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento;
    − di indire referendum consultivo ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, rivolto alla popolazione iscritta nelle liste elettorali dei comuni della Regione Lombardia per l’espressione del voto sul seguente quesito:

    «Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richie allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?»


    − che il Presidente della Giunta regionale, provveda, con proprio decreto, all’indizione del referendum consultivo, stabilendo altresì la data e le modalità di svolgimento, come stabilito dalla legge regionale 34/1983.
     
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    Mozione di Sfiducia

    ai sensi dell’art. 26 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e dell’art. 126 del
    Regolamento generale del Consiglio regionale

    Egr. Dott.ssa Marina Bianchi
    Presidente del Consiglio Regione Lombardia

    I sottoscritti Consiglieri Regionali, SIMONE ELIA, NADIA CASTIGLIONI, PIERA ROMANO', LIVIA MILANESI, GIONA LI CANSI, ROBERTA RICCI, ORTENSIA MARIA COZZI, CINZIA MARINI, LUISA COSTA, LOREDANA COLOMBO del Gruppo Consiliare “Lombardia: anch'io”, i Consiglieri Regionali XXXXX YYYYYY, XXXXX YYYYYY, XXXXX YYYYY del Gruppo Consiliare "Lombardia Dinamica ● 2043", nonché i Consiglieri Regionali dei Gruppi “Lombardia Laburista”, “Liberali per l'Italia” e “Forum Liberale” intendono sottoporre al Consiglio regionale la presente Mozione di sfiducia ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 dello Statuto d’autonomia della Lombardia e dell’art. 126 del Regolamento generale del Consiglio regionale al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia per i motivi qui di seguito indicati.

    PREMESSO CHE

    Il Presidente eletto di Regione Lombardia si è presentato di fronte al Consiglio regionale esclusivamente nella prima seduta per accettare la sua elezione e pronunciare il discorso di insediamento, tralasciando poi di portare a compimento i passaggi necessari all'amministrazione della regione. Presidente eletto di Regione Lombardia che in quegli stessi contesti ha annunciato di voler combattere la "non-amministrazione", ovvero l'immobilismo del quale accusava la giunta precedente e che ora sta mostrando di avere un peggiore comportamento, ignorando le principali problematiche connesse all'amministrazione della regione e trascurando il ruolo, le prerogative e i compiti del Consiglio regionale.

    RILEVATO CHE

    L'istituzione regionale non può più attendere oltre nello studio e nell'esame delle problematiche connesse alla gestione della regione e dei suoi fondamentali assets, il compito del Consiglio e della Giunta di operare per il bene nei confronti di tutto il territorio regionale non è garantito data l'assenza pressoché totale di un organo di amministrazione funzionante nel pieno dei suoi poteri e inoltre che un simile immobilismo delle istituzioni regionali porterà inevitabilmente a conseguenze gravi sotto il punto di vista economico-produttivo nonché in alcuni casi sociale e di sicurezza negli ambiti di competenza regionale.

    EVIDENZIATO CHE

    L'attuale presidenza, sebbene eletta dalla popolazione regionale, non si è dimostrata e tutt'ora non si dimostra in grado di mettere al primo posto delle proprie priorità l'amministrazione della regione, lo sviluppo del territorio regionale e delle sue infrastrutture, il bene dei cittadini e delle cittadine del territorio lombardo.

    ***
    Tutto ciò premesso e considerato,

    - alla luce delle allarmanti sottovalutazioni del rischio e dell’incapacità amministrativa con la quale viene gestita l'amministrazione della regione, a tutto danno della comunità e dei cittadini lombardi che invece hanno bisogno di recuperare fiducia verso l'amministrazione regionale;
    - viste le disposizioni costituzionali che prevedono che le pubbliche funzioni siano esercitate con disciplina ed onore e che gli amministratori pubblici debbano essere al servizio esclusivo della Nazione, le quali sono fortemente messe in discussione rendendo di fatto impossibile la prosecuzione di quel rapporto di fiducia che deve legare il Presidente di una Regione alla sua Giunta e al Consiglio regionale;
    - la mancanza di credibilità in capo al Governatore anche solo nella semplice comunicazione, che colpisce proprio la figura apicale attraverso la quale l’istituzione regionale opera e che di conseguenza si riflette sulla credibilità di quest’ultima e sul rapporto di fiducia verso i cittadini che viene di fatto incrinato, impedendo così la permanenza nella carica di Presidente della Regione in quanto lesiva del prestigio della pubblica amministrazione, bene riconosciuto e protetto dall’ordinamento giuridico;
    - ritenuto che le inefficienze della amministrazione regionale hanno irreparabilmente compromesso la credibilità dell’istituzione regionale stessa;
    - ritenuto che Regione Lombardia debba comunque assicurare il rispetto massimo delle garanzie costituzionali e dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza dell’azione amministrativa ed eticità nella gestione dei rapporti, ben sapendo che l’inosservanza delle previsioni di legge costituisce caso di revoca della fiducia accordata al Governatore stesso ex art. 26 dello Statuto e ex art. 126 del Regolamento del Consiglio Regionale.

    Per tutte le motivazioni riportate gli scriventi Consiglieri regionali sottoscrivono apposita mozione di sfiducia ex art. 26 dello Statuto d’autonomia della Lombardia ed ex art. 126 del Regolamento generale del Consiglio Regionale.

    Milano, XX yyyyyyy 2044

    I Consiglieri Regionali

    F.TO SIMONE ELIA
    F.TO [...]


    Edited by Nich5_GDR - 30/11/2021, 20:36
     
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