Sedute Consiglio regionale Lombardia

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    Regione Lombardia



    Consiglio regionale 2033 - in carica


    MAGGIORANZA
    -Democrazia Popolare (11)
    -Europa Verde (3)
    -Alleanza Liberale Progressista (15)
    -LIB DEM Alleanza dei Liberali e dei Democratici (8)
    -Libertà è Partecipazione (6+1)
    -Lombardia Tradizione e Territorio (9+1)

    OPPOSIZIONE
    -Partito Popolare Italiano (6)

    -Conservatori (19)

    -Più Italia (4)
    -Movimento Sociale Italiano (7)


    Presidente del Consiglio regionale Lombardo: Irma Toscani (Conservatori)
    Vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo: Monica Castiglione (Partito Popolare Italiano)



    Edited by Nich5_GDR - 30/11/2020, 16:22
     
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    Seduta XX/2028 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Estinzione della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica e costituzione della Fondazione Regionale per la Ricerca
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 02/2026 Legge di Bilancio Regionale
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 03/2026 Bilancio di previsione triennale
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La regione Lombardia costituisce la Fondazione Regionale per la Ricerca come istituzione di diritto privato con lo scopo di promuovere e valorizzare la ricerca scientifica negli ambiti delle scienze biomediche e sanitarie, delle scienze fisiche e tecnologie della materia, delle scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente, delle scienze chimiche e tecnologie dei materiali, dell'ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia, delle scienze bio-agroalimentari, delle scienze Umane e Sociali e del patrimonio culturale.

    Art. 2
    La regione Lombardia estingue la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.
    Come da statuto stesso della Fondazione, la Regione Lombardia devolve in toto il patrimonio mobile e immobile della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica alla Fondazione Regionale per la Ricerca.

    Art. 3
    La Fondazione Regionale per la Ricerca si dota di un proprio statuto e di propri organi sulla base del precedente statuto della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

    Art. 4
    La Fondazione Regionale per la Ricerca, in accordo con la Regione Lombardia si pone come obiettivo quello di distribuire risorse locali ed europee a progetti di ricerca innovativi che possano avere un impatto e ricadute positivi sul territorio lombardo e sui cittadini. La Fondazione si occupa altresì di portare avanti i progetti già avviati dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

    Art. 5
    La regione Lombardia stanzia 1.000.000,00 € annui aggiuntivi a favore della Fondazione Regionale per la Ricerca, per le finalità di cui all'art. 4

    Art. 6
    Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge, saranno decurtati 500.000,00 € dal capitolo di spesa Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e 500.000,00 € dal capitolo di spesa Soccorso civile, di cui alla Legge di Bilancio Regionale. Si prevede una compensazione dei fondi decurtati grazie a una più stretta collaborazione con soggetti privati regionali.

    Art. 8
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 88
    Votanti: 88

    Favorevoli: 41
    Astenuti: 7
    Contrari: 40

    Il Consiglio Regionale APPROVA

     
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    Seduta XX/2028 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Costituzione del Consorzio LombardInnova
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 02/2026 Legge di Bilancio Regionale
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 03/2026 Bilancio di previsione triennale
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione Lombardia costituisce il Consorzio LombardInnova costituita da Regione, Università, Enti di ricerca operanti in Regione e sistema camerale (dai rappresentanti per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico).

    Art. 2
    La società consortile affianca gli uffici di trasferimento tecnologico delle università nel diventare reali uffici brevetti a livello regionale con lo scopo di favorire la collaborazione a fini di sviluppo tra territorio, imprese e università.

    Art. 3
    Il Consorzio LombardInnova si dota di un proprio statuto e di propri organi, proposti in collaborazione con Regione Lombardia, che deve garantire la supervisione sull'operato del Consorzio.

    Art. 4
    Il Consorzio si occupa, inoltre, di rafforzare il legame tra le istituzioni universitarie presenti sul territorio e gli incubatori esistenti, in modo da offrire a startup e spin off universitari i servizi di un ecosistema che favorisca la loro crescita. Il Consorzio adotta altresì misure per offrire alle PMI lombarde i servizi degli uffici di trasferimento universitari locali a prezzi agevolati.

    Art. 5
    La regione Lombardia stanzia 1.000.000,00 € annui a favore del Consorzio, per le finalità di cui agli art. 2 e 4.

    Art. 6
    Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge sono impiegati parte dei fondi di bilancio destinati già precedentemente al capitolo di spesa Sviluppo economico e competitività.

    Art. 7
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 87
    Votanti: 87

    Favorevoli: 42
    Astenuti: 6
    Contrari: 39

    Il Consiglio Regionale APPROVA

     
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    Ordinanza n.01 del XX/XX/2029


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    Ordinanza n.01 del XX/XX/2029
    Oggetto: Disposizioni in materia di aumento della sicurezza pubblica.

    IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA


    VISTO l'Art. 117 della Costituzione
    VISTO lo Statuto della Regione Lombardia

    CONSIDERATO
    - che è dovere della Regione garantire, nei limiti di quanto stabilito dalla Costituzione, la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini;
    - che rientra nei compiti della Regione il coordinamento delle forze di polizia locale;
    - che numerosi atti terroristici si stanno susseguendo da diversi mesi in luoghi di rilevanza nazionale;
    - che la regione Lombardia ospita diversi edifici amministrativi e infrastrutturali centrali e riconosciuti di rilevanza nazionale;

    RAVVISATO
    - che pur auspicando una maggiore collaborazione nazionale a livello delle istituzioni e dei Ministeri competenti, non è possibile attendere altro tempo nella regolamentazione di progetti volti a una maggiore coordinazione di azioni volte al miglioramento della sicurezza dei territori;

    emana la seguente

    ORDINANZA


    1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti di carattere regionale o nazionale in conseguenza dell'evoluzione della situazione, su tutto il territorio regionale, dalla data di adozione del seguente provvedimento e fino alla sua abrogazione, si applicano le seguenti disposizioni:
    a) è fatto divieto di consentire l'accesso agli edifici amministrativi di Regione Lombardia senza che vi siano controlli da parte delle forze dell'ordine regionali o delle autorità competenti;
    b) è fatto divieto di consentire l'accesso ai principali edifici di proprietà di Regione Lombardia, in particolare di natura culturale, senza che vi siano controlli da parte delle forze dell'ordine regionali, delle autorità competenti ovvero delle forze di vigilanza private alle quali è affidata la sorveglianza da parte di Regione Lombardia;
    c) è fatta divieto di permettere l'accesso libero a manifestazioni di qualsiasi natura senza che vi siano controlli da parte delle forze dell'ordine regionali, delle autorità competenti ovvero delle forze di vigilanza private alle quali è affidata la sorveglianza da parte degli organizzatori.

    2. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza con maggiori controlli nei luoghi di assembramento.

    3. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza con maggiori controlli sul territorio comunale e regionale tramite pattuglaimento più intenso dei luoghi più frequentati e delle zone periferiche.

    4. E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare un livello di sicurezza adeguato.

    5. Congiuntamente alla presente ordinanza sarà presentata al Consiglio Regionale Lombardo proposta del Presidente della Regione Lombardia e della Giunta regionale per un aumento dei fondi regionali destinati alla sicurezza e al controllo del territorio.

    6. La presente ordinanza è comunicata al Ministro per l'Interno e la Sicurezza nazionale, ai Comuni, alle Prefetture ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lombardia nonché sul Bollettino Regionale Lombardo.

    Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

    Il Presidente di Reigone Lombardia, Simone Elia



    Edited by Nich5_GDR - 2/6/2020, 20:30
     
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    Seduta XX/2029 - Consiglio regionale Lombardia


    CITAZIONE
    Proposta Legge Regionale - Aumento fondi per la sicurezza locale
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 02/2026 Legge di Bilancio Regionale
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 03/2026 Bilancio di previsione triennale
    VISTA l'Ordinanza n.01 della Regione Lombardia del XX/XX/2029
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La regione Lombardia stanzia 5.000.000,00 € una tantum aggiuntivi a favore del capitolo di spesa Ordine pubblico e sicurezza ai fini di una attuazione più efficace ed ampia dell'Ordinanza Regionale n.01 del XX/XX/2029.

    Art. 2
    Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge, saranno prelevati contributi economici dai fondi previsti nel Bilancio regionale.

    Art. 3
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 79
    Votanti: 79

    Favorevoli: 41
    Astenuti: 4
    Contrari: 34

    Il Consiglio Regionale APPROVA

     
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    Seduta XX/2030 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2030

    Art.1

    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2030 è di € 20.950.000.000. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 1.000.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.500.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2030 è di € 31.450.000.000.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2030 pari a € 31.450.000.000, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 15.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 480.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 63.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 47.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 65.000.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 277.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.200.000.000 per traporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.000.000 per soccorso civile;
    2.13) € 600.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 235.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 289.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 367.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 197.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.3
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2029 è determinato per l'esercizio medesimo in € 6.900.000.000,00.

    Art.4
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 88
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    Favorevoli: 43
    Astenuti: 2
    Contrari: 40

    Il Consiglio Regionale APPROVA



    Edited by Nich5_GDR - 1/8/2020, 14:15
     
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    Seduta XX/2030 - Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, delle Finanze e delle Partecipazioni Statali 01/2030,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 1.793.486.282,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 299.485.769,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 299.000.000,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 299.000.000,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 299.000.000,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 299.000.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 199.000.000,00 € per successive opere infrastrutturali, la cui utilizzazione sarà facoltà della Giunta Regionale per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e digitali.

    Art. 7
    La Regione stanzia 99.000.513,00 € da destinarsi alla università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia..

    Presenti: 85
    Votanti: 85

    Favorevoli: 45
    Astenuti: 4
    Contrari: 36

    Il Consiglio Regionale APPROVA

     
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    Seduta XX/2030 - Consiglio regionale Lombardia


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    Delibera della Giunta Regionale - Bando "Rinnova veicoli 2030-2031" per le micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia
    VISTA la Legge Regionale 01/2030 – Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2030,
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, delle Finanze e delle Partecipazioni Statali 01/2030,
    All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
    LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

    1. di approvare, con le modalità e le normative già utilizzate per il similare bando del 2019–2020, l’avvio del nuovo bando “Rinnova veicoli 2030-2031”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
    2. di confermare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui è altresì demandata l’attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 651/2014 e di corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ed erogazione.
    3. di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Clima:
    - la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
    - l’attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
    - di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’applicazione del regolamento citato;
    4. di stabilire che la dotazione finanziaria residua del bando Rinnova Veicoli 2019-2020 confluisca interamente nel nuovo bando “Rinnova Veicoli 2030-2031” e che eventuali economie relative a mancata rendicontazione o rinuncia sul bando “Rinnova Veicoli” confluiscano nel nuovo bando.
    6. di prelevare a copertura del nuovo bando “Rinnova veicoli 2030-2031” ulteriori risorse pari a € 7.000.000, 00 dal capitolo 2.9 del bilancio 2030.
    7. di stabilire che il nuovo bando “Rinnova veicoli 2030-2031” sarà attuato in alternativa, a scelta del beneficiario:
    - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);
    - nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, artt. da1 a 12 ed in particolare dell’articolo 36 (Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza ditali norme) nell’alveo dei commi 2.b, 4.a e 6;
    8. di trasferire le risorse regionali come segue:
    - una prima tranche pari al 20% delle risorse all’apertura del nuovo bando “Rinnova Veicoli 2030-2031”;
    - una possibile seconda tranche sulla base dell’avanzamento dell’azione, pari al 30% a fronte di una relazione intermedia da parte di Unioncamere con l’evidenza dell’andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla prima tranche;
    - una possibile terza tranche pari al 30% a fronte di una seconda relazione intermedia da parte di Unioncamere con l’evidenza dell’andamento delle erogazioni ai beneficiari finali a valere sulla seconda tranche;
    - il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;
    9. di demandare al Dirigente della Struttura Aria l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione nel rispetto dei criteri di cui alla presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
    10. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima ed al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico di integrare rispetto ai contenuti della presente deliberazione il “protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE per l’attivazione di iniziative comuni a favore del miglioramento della qualità dell’aria attraverso la sostituzione dei veicoli inquinanti” e di procedere alla successiva sottoscrizione.
    11. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 88
    Votanti: 88

    Favorevoli: 43
    Astenuti: 7
    Contrari: 38

    Il Consiglio Regionale APPROVA



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    Delibera della Giunta Regionale - Bando “Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia”
    VISTA la Legge Regionale 01/2030 – Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2030,
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, delle Finanze e delle Partecipazioni Statali 01/2030,
    All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
    LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA

    1. di approvare, con le modalità e i criteri già utilizzati per il similare bando del 2019–2020, il bando “Contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con veicoli a basso impatto ambientale destinati al trasporto di persone rivolto a soggetti privati residenti in Lombardia”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
    2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato una dotazione finanziaria pari € 20.000.000,00 prelevati dal capitolo di spesa 2.9 del bilancio di previsione 2030;
    3. di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all’Allegato, ivi compresi la predisposizione del bando, i necessari atti contabili, nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
    4. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;
    5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 88
    Votanti: 88

    Favorevoli: 44
    Astenuti: 7
    Contrari: 37

    Il Consiglio Regionale APPROVA

     
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    Seduta XX/2031- Consiglio regionale Lombardia


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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2031

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2031 è di € 20.950.778.000. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 756.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2031 è di € 30.929.778.000.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2031 pari a € 30.929.778.000, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 15.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 357.778.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 63.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 47.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 65.000.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 277.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.000.000 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 235.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 289.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 267.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 197.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.3
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2030 è determinato per l'esercizio medesimo in € 2.760.442.000,00.

    Art.4
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 87
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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia, delle Finanze e delle Partecipazioni Statali 01/2031,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 940.743.834,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 163.485.769,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 163.000.000,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 163.000.000,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 163.000.000,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 163.000.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 62.629.033,00 € per successive opere infrastrutturali, la cui utilizzazione sarà facoltà della Giunta Regionale per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e digitali.

    Art. 7
    La Regione stanzia 62.629.545,00 € da destinarsi alla università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art. 8
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia..

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2032

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2032 è di € 21.133.242.000. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 756.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2032 è di € 31.112.242.000.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2032 pari a € 31.112.242.000, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 20.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 357.778.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 63.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 87.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 74.464.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 307.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.000.000 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 255.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 309.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 287.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 227.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.3
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2031 è determinato per l'esercizio medesimo in € 1.560.442.000,00.

    Art.4
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 85
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    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali
    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01/2032,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Lombardia consistenti in 725.627.707,00 €,
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 124.028.574,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 105.228.571,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 105.228.571,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 105.228.571,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 105.228.571,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 95.655.765,00 € per l'ampliamento dei fondi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'attivazione di contratti di specializzazione per i laureati in ambito medico-sanitario.

    Art. 7
    La Regione stanzia 85.029.084,00 € da destinarsi alla università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2033

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2033 è di € 20.876.031.000. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 756.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2033 è di € 30.855.031.000.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2033 pari a € 30.855.031.000, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 20.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 300.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 63.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 87.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 74.464.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 307.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.000.000 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 255.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 209.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 187.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 227.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.3
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2032 è determinato per l'esercizio medesimo in € 1.560.442.000,00.

    Art.4
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 88
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    Proposta Legge Regionale - Costituzione del Fondo regionale per la montagna
    VISTA la Legge Regionale della Lombardia 02/2032 Bilancio di previsione 2033
    IL CONSIGLIO REGIONALE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione Lombardia costituisce il Fondo regionale per la montagna.

    Art. 2
    Attraverso il sostegno della competitività del sistema montano, la tutela dell’ecosistema montano e la promozione della qualità della vita e dei servizi in montagna, con particolare riguardo a quei territori montani che si trovano in situazione di maggiore svantaggio, la regione Lombardia promuove la coesione tra le diverse aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile dei territori montani.

    Art. 3
    La regione Lombardia stanzia 100.000.000,00 € come dotazione iniziale del Fondo, per le finalità di cui all'art. 2.

    Art. 4

    Il Fondo si dota di un proprio regolamento per la suddivisione dell'ammontare disponibile tra i territori facenti richiesta e in relazione a determinati ambiti sempre stabiliti nel regolamento, prevedendo inoltre una procedura formale per l'assegnazione di fondi in relazione a progetti presentati alla preposta Commissione.

    Art. 6
    Per i maggiori oneri derivanti dalla presente legge sono impiegati parte dei fondi di bilancio destinati già precedentemente al capitolo di spesa Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna.

    Art. 7
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

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    Proposta Legge Regionale - Bilancio di previsione regione Lombardia anno 2034

    Art.1
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2034 è di € 20.996.122.003. A queste entrate si aggiungono quelle derivanti da trasferimenti correnti, previste del valore di € 750.000.000, quelle derivanti da entrate extratributarie, previste del valore di € 1.223.000.000, e altre entrate previste del valore di € 8.000.000.000. Il totale delle entrate previste per l'anno 2034 è di € 30.969.122.003.

    Art.2
    In applicazione del Documento della Conferenza delle Regioni per l'intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la salute, € 25.000.000.000 sono destinati alle spese riguardanti il capitolo di spesa Tutela della Salute.

    Art.3
    In applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lombardia per l'esercizio finanziario 2034 pari a € 30.969.122.003, di cui:
    2.1) € 1.200.000.000 per servizi istituzionali, generali e di gestione;
    2.2) € 0 per giustizia;
    2.3) € 20.000.000 per ordine pubblico e sicurezza;
    2.4) € 300.000.000 per istruzione e diritto allo studio;
    2.5) € 101.000.000 per tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
    2.6) € 107.000.000 per politiche giovanili, sport e tempo libero;
    2.7) € 104.464.000 per turismo;
    2.8) € 240.000.000 per assetto del territorio ed edilizia abitativa;
    2.9) € 320.000.000 per sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, comunità montane e montagna;
    2.10) € 25.000.000.000 tutela della salute
    2.11) € 2.000.000.000 per trasporti e diritto alla mobilità;
    2.12) € 35.091.003 per soccorso civile;
    2.13) € 500.000.000 per diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
    2.14) € 255.000.000 per sviluppo economico e competitività;
    2.15) € 209.000.000 per politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    2.16) € 200.000.000 per agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
    2.17) € 227.000.000 per energia e diversificazione delle fonti energetiche;
    2.18) € 96.000.000 per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali;
    2.19) € 44.000.000 per relazioni internazionali.

    Art.3
    Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si è manifestato nel corso dell'esercizio 2033 è determinato per l'esercizio medesimo in € 954.442.000,00.

    Art.4
    L'entrata in vigore di questa Legge Regionale, avviene il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

    Presenti: 90
    Votanti: 88

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