Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Legislatura 2025-2029

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    Maggioranza:
    Partito Democratico: 12 seggi
    Partito Socialista Italiano: 8 seggi
    Demos: 4 seggi
    Emilia-Romagna ecologista: 2 seggi
    L'Emilia-Romagna per Forghieri Presidente: 4 seggi

    Opposizione:
    Italia di Domani: 10 seggi
    Movimento Sociale Italiano: 4 seggi
    Unione di Centro: 2 seggi
    Fabbri Presidente: 1+1 seggi
    Liberi - Civici Democratici ma Incazzati: 2 seggi


    Edited by Carlo Forghieri - 22/6/2020, 23:01
     
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    Seduta XX/2025 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali.

    VISTI i Fondi di Investimento Regionali di cui al Decreto Legge N. 03/2022, convertito in Legge senza modificazioni,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Emilia-Romagna, in base alla sua popolazione, consistenti in 795.707.894,99 €,
    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 150.000.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 100.000.000,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 100.000.000,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 100.000.000,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 150.000.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 100.000.000,00 € per successive opere infrastrutturali, la cui utilizzazione sarà facoltà della Giunta Regionale per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e digitali.

    Art. 7
    La Regione stanzia 50.000.000,00 € da destinarsi alla università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art. 8
    La regione stanzia 45.707.894,99 € per altri bandi d interesse della regione, da utilizzarsi entro l'anno 2028.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il 1 Gennaio 2026.

    Presenti: 49
    Votanti: 49

    Favorevoli: 30
    Astenuti: 2
    Contrari: 18

    L'Assemblea Regionale approva.




    Seduta XX/2025 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta Legge Regionale - Utilizzo dei Fondi di Investimento Regionali residui.

    VISTI i Fondi di Investimento Regionali residui di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 01/2025,
    VISTA la disponibilità della totalità dei fondi destinati alla Regione Emilia-Romagna consistenti in 2.808.450.000,00 €,
    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione stanzia 508.450.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione degli ospedali della Regione e per l'acquisto di nuove attrezzature e macchinari necessari per lo svolgimento delle attività.
    Le Aziende Sanitarie Locali della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 2
    La Regione stanzia 600.000.000,00 € per futuri bandi in materia di sviluppo economico, sostegno alle imprese e attività produttive di qualsiasi settore, sostegno degli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione.

    Art. 3
    La Regione stanzia 400.000.000,00 € per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.
    i Comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 4
    La Regione stanzia 600.000.000,00 € per interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, sia per iniziative pubbliche che private. Si demanda a successivi bandi di gara l'utilizzazione delle suddette risorse.

    Art. 5
    La Regione stanzia 400.000.000,00 € per interventi di ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
    Le Province e i comuni della Regione avranno facoltà di presentare alla Giunta Regionale progetti e proposte dei suddetti interventi, la cui approvazione spetterà alla Giunta Regionale.

    Art. 6
    La Regione stanzia 200.000.000,00 € per successive opere infrastrutturali, la cui utilizzazione sarà facoltà della Giunta Regionale per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità e digitali.

    Art. 7
    La Regione stanzia 100.000.000,00 € da destinarsi alla università della Regione, suddividendo le risorse in proporzione agli studenti iscritti, per interventi a sostegno dell'offerta formativa.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il 1 Gennaio 2026.

    Presenti: 49
    Votanti: 49

    Favorevoli: 30
    Astenuti: 2
    Contrari: 18

    L'Assemblea Regionale approva.
     
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    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Legge Regionale - Specifiche sull'uso dei fondi di investimento in materia di sanità, istruzione e infrastrutture.

    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 02/2025,
    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 03/2025,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati ad interventi alle strutture ospedaliere, ammontanti in 658.450.000,00 €,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati ad interventi alle strutture scolastiche, ammontanti in 550.000.000,00 €,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati ad interventi alle infrastrutture per la mobilità e digitali, ammontanti in 300.000.000,00 €,
    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    La Regione prevede di utilizzare gli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 1 e alla Legge Regionale 03/2025 art. 1 come previsto nell'allegato 1.

    Art. 2
    La Regione prevede di utilizzare parte degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 5 e alla Legge Regionale 03/2025 art. 5, ammontanti a 410.000.000,00 € come previsto nell'allegato 2.
    E' indetta una gara d'appalto straordinaria per 140.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 5 e alla Legge Regionale 03/2025 art. 5, per la costruzione di nuovi asili nido pubblici, al fine di migliorare la copertura garantita dal servizio pubblico.

    Art. 3
    E' indetta una gara d'appalto per 25.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 6, per interventi di ristrutturazione e/o miglioramento tecnologico delle sedi amministrative regionali, provinciali e comunali.
    E' indetta una gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 6, per interventi sul sistema delle tangenziali e accessibilità urbane.
    E' indetta una gara d'appalto per 25.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 6, per interventi di manutenzione del manto stradale.
    E' indetta una gara d'appalto per 75.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 03/2025 art. 6, per interventi sul sistema ferroviario regionale.
    E' indetta una gara d'appalto per 5.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 03/2025 art. 6, per interventi volti al potenziamento della mobilità elettrica e delle infrastrutture ad essa collegate.
    E' indetta una gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 03/2025 art. 6, per interventi sull'infrastruttura della banda ultra larga e per altri interventi riguardanti le infrastrutture tecnologiche e digitali regionali e comunali.
    E' indetta una gara d'appalto per 20.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 6, per interventi sul sistema portuale regionale.
    E' indetta una gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 6, per interventi sul sistema della mobilità montana, stradale e ferroviaria.

    Art. 4
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

    Allegato 1.
    Interventi_ospedali

    Allegato 2.
    Interventi_scuole

    Presenti: 50
    Votanti: 49

    Favorevoli: 30
    Astenuti: 1
    Contrari: 20

    L'Assemblea Regionale approva.




    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Legge Regionale - Specifiche sull'uso dei fondi di investimento in materia di riqualificazione, rigenerazione e riconversione.

    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 02/2025,
    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 03/2025,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati ad interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, ammontanti in 500.000.000,00 €,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati ad interventi di riqualificazione energetica e riconversione energetica, ammontanti in 700.000.000,00 €,
    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 200.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 3 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 3, per interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio e ambientale. I comuni interessati dovranno presentare il progetto alla Giunta Regionale che provvederà alla loro approvazione e assegnazione dei fondi mediante finanziamento totale o parziale in accordo con l'ente proponente.

    Art. 2
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 150.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 3 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 3, per interventi di riqualificazione di ambiti urbani degradati, mediante l'incremento della dotazione di servizi e di qualificazione del patrimonio residenziale pubblico.

    Art. 3
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 3 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 3, per interventi di rigenerazione urbana, mediante la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e il restauro del patrimonio artistico e culturale cittadino.

    Art. 4
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 400.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 3 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 3 per 100.000.000,00 € e degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 4 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 4 per 300.000.000,00 €, per interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale esistente, pubblico e privato, che soddisfino i seguenti requisiti: efficientamento energetico del fabbricato, adeguamento alle norme in materia di antisismica e antincendio, miglioramento della qualità abitativa. Gli enti pubblici e privati e altre persone fisiche e giuridiche interessate dovranno presentare il progetto all'Assessorato al lavoro, alle politiche abitative e alle politiche sociali che provvederà alla loro approvazione e assegnazione dei fondi mediante finanziamento totale o parziale in accordo con il proponente.

    Art. 5
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 4 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 4, per interventi di miglioramento, adeguamento e potenziamento degli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti.

    Art. 6
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 50.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 4 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 4, per interventi di bonifica di siti contaminati e ripristino ambientale.

    Art. 7
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 150.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 4 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 4, per interventi di efficientamento energetico e riduzioni delle emissioni inquinanti di attività produttive industriali, artigianali, logistiche e commerciali. Le persone giuridiche, pubblici o privati, interessati dovranno presentare il progetto all'Assessorato alle attività produttive, al commercio, all'economia verde e all'energia che provvederà alla loro approvazione e assegnazione dei fondi mediante finanziamento totale o parziale in accordo con il proponente.

    Art. 8
    E' indetto un bando di gara d'appalto per 150.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 4 e alla alla Legge Regionale 03/2025 art. 4, per interventi di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia quali il fotovoltaico, l’eolico e il mini-eolico, il mini-idroelettrico e altri che utilizzino fonti rinnovabili e a basso impatto ambientale, o potenziamento di quelli esistenti.

    Art. 9
    La presente Legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

    Presenti: 50
    Votanti: 50

    Favorevoli: 31
    Astenuti: 0
    Contrari: 19

    L'Assemblea Regionale approva.




    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Legge Regionale - Istituzione del Comune di Val Tebbia mediante fusione dei Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella nella Provincia di Piacenza.

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
    2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Val Trebbia.
    3. Il territorio del Comune di Val Trebbia è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, come risultante dall'allegata cartografia.

    Art. 2
    1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Val Trebbia deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
    2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo statuto del Comune di Val Trebbia può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

    Art. 3
    1. Il Comune di Val Trebbia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
    2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Val Trebbia.
    3. Il personale dei preesistenti Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella è trasferito al Comune di Val Trebbia ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
    4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Ottone, Zerba, Cerignale, Corte Brugnatella restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Val Trebbia.

    Art. 4
    1. L'istituzione del Comune di Val Trebbia non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Val Trebbia è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.

    Art. 5
    1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.
    2. La Regione eroga al Comune di Val Trebbia un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 258.000 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.
    3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Val Trebbia ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.
    4. Al Comune di Val Trebbia potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

    Art. 6
    1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2027-2028 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2027.
    2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
    3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

    Art. 7
    1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2026 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Val Trebbia dal 1° gennaio 2027, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
    2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del Comune di Val Trebbia derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2027 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
    3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla data di istituzione del nuovo Comune gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Val Trebbia, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
    4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di val Trebbia per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
    5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
    6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

    Presenti: 49
    Votanti: 49

    Favorevoli: 30
    Astenuti: 1
    Contrari: 18

    L'Assemblea Regionale approva.
    Siccome sono da approvare 20 fusioni, ho scritto la legge solo per la prima. Nelle restanti cambiano soltanto i nomi e l'importo delle disposizioni finanziarie. Dunque, sono in totale 20 leggi (dalla 03/2026 alla 22/2026).
    Spese totali a carico della Regione per anno: 19.500.000 €
    N.B.: l'art. 4 è valido solamente per i comuni di montagna.
    Qui tutte le fusioni.

    Fusione_comuni_esito_2

     
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    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Atto di Indirizzo dell'Assemblea Legislativa, Oggetto n. 518 - Risoluzione proposta dal Presidente Righi, su mandato della I Commissione, recante: Avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell'Intesa con il Governo per il conseguimento di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. (Prot. DOC/2026/0000107 del XX/XX/2026)

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE

    Visti e richiamati
    - l’articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che la Repubblica “adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;
    - l’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, ai sensi del quale “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;
    - l’articolo 119 della Costituzione, che richiede a Regioni ed enti locali il rispetto del principio di pareggio di bilancio, nonché il concorso ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea;
    - l’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) il quale, richiamando il necessario rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione, prevede che la legge statale, adottata sulla base della suddetta Intesa tra lo Stato e la Regione, assegni alla Regione medesima le risorse finanziarie strettamente correlate con le ulteriori forme e condizioni di autonomia accordate. A tale scopo, l'Intesa dovrà quindi altresì recare la quantificazione delle risorse da trasferire alla Regione;
    - l’articolo 104, comma 2, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna;

    considerato
    - che il Presidente della Giunta regionale ha trasmesso alla Presidenza di questa Assemblea, con nota prot. AL/2026/50497 del XX/XX/2026, il Documento di indirizzi per l’avvio del percorso finalizzato all’acquisizione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del XX/XX/2026;
    - che il richiamato Documento di indirizzi è stato iscritto all’ordine del giorno generale di questa Assemblea con il numero 7246, assegnato alle Commissioni assembleari e fatto oggetto di illustrazione da parte del Presidente della Giunta nella seduta del XX/XX/2026 della Commissione referente I Bilancio, Affari generali ed istituzionali;
    - che nella su menzionata comunicazione il Presidente ha precisato come l’iniziativa sia riconducibile alle priorità della Legislatura regionale in corso, così come declinate nel Programma di mandato, riferendosi in particolare agli interventi di contrasto alla disoccupazione e per la creazione di nuovi posti di lavoro, alle misure per il rafforzamento delle capacità competitive e per l’innovazione del tessuto produttivo, l’internazionalizzazione, il supporto allo start up per le nuove imprese e il sostegno degli investimenti, l'efficientamento e il miglioramento dei servizi pubblici;
    - che il richiamato Documento di indirizzi, contenente le prime indicazioni politiche volte ad individuare gli ambiti di differenziazione di competenze legislative ed amministrative, è stato sottoposto alla condivisione e alla valutazione degli organi assembleari, attraverso l’esame delle Commissioni competenti per materia, in sede consultiva, e della Commissione I Bilancio, Affari generali ed istituzionali in sede referente;
    - che, come precisato in sede di illustrazione da parte del Presidente della Giunta, sul richiamato Documento di indirizzi è stato parallelamente avviato il percorso di confronto con le associazioni e le istituzioni firmatarie del Patto per il lavoro, nonché con i rappresentanti delle autonomie territoriali dell’Emilia-Romagna ai fini della condivisione dei contenuti ivi previsti;

    dato atto
    - del dibattito svolto, in sede consultiva, nelle Commissioni assembleari competenti, rispettivamente: dalla Commissione II Politiche economiche, nella seduta del XX/XX/2026; dalla Commissione III Territorio, Ambiente e Mobilità, nella seduta del XX/XX/2026; dalla Commissione IV Salute e politiche sociali, nella seduta del XX/XX/2026; dalla Commissione V Cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità, nella seduta del XX/XX/2026; dalla Commissione per la parità e per i diritti delle persone nella seduta del XX/XX/2026;
    - del dibattito svolto, in sede referente, dalla Commissione I Bilancio, affari generali ed istituzionali nella seduta del XX/XX/2026.

    VALUTATI gli ambiti indicati nel Documento di Indirizzo e le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s) della Costituzione

    condivisa
    - la scelta di avviare il negoziato con lo Stato ai fini della sottoscrizione dell’Intesa di cui all’articolo 116, comma terzo, della Costituzione, preordinata alla presentazione da parte del Governo della proposta che porterà all’adozione della legge statale con la quale saranno riconosciute alla Regione Emilia-Romagna “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”;

    impegna
    - il Presidente della Giunta ad avviare il negoziato con il Governo ai fini dell’Intesa prevista dall’articolo 116, comma terzo, della Costituzione,
    - il Presidente della Giunta a rassegnare a questa Assemblea, con cadenza periodica, gli esiti del negoziato con il Governo nazionale;
    - il Presidente della Giunta a trasmettere all’Assemblea legislativa lo schema di Intesa con il Governo prima della sua formale sottoscrizione;
    - la Giunta regionale a comunicare tempestivamente a questa Assemblea il formale avvio del negoziato con il Governo nazionale;
    - la Giunta regionale ad acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi e per gli effetti del già richiamato articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

    Presenti: 50
    Votanti: 50

    Favorevoli: 46
    Astenuti: 0
    Contrari: 4

    L'Assemblea Regionale approva.


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    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Deliberazione dell'Assemblea Legislativa - Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Introduzione di un server digitale per la tutela e la promozione del made in Italy" d'iniziativa della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE

    VISTA la proposta di legge statale d’iniziativa della Giunta Regionale relativa a "Introduzione di un server digitale per la tutela e la promozione del made in Italy"
    UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Carla Bonucchi
    VOTA E APPROVA la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione


    Proposta di Legge.
    Art. 1.
    1. Allo scopo di tutelare i consumatori italiani e internazionali e garantire loro una corretta informazione sulla produzione e provenienza dei prodotti in commercio sul suolo nazionale ed estero, promuovere i prodotti Made in Italy sul territorio nazionale ed estero, proteggere la produzione italiana di qualità dal fenomeno della contraffazione, semplificare il lavoro delle forze dell'ordine nell'individuazione dei prodotti contraffatti, il Governo è delegato a sviluppare un server in cui tutte le aziende, società e imprese di qualsiasi settore economico realizzatrici di prodotti certificati made in Italy siano obbligate a archiviare i codici distintivi di cui all'articolo 2 per una migliore identificazione dei prodotti realizzati in Italia da parte di consumatori e forze dell'ordine.
    2. Allo stesso scopo di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato a sviluppare un'applicazione per smartphone e tablet che consenta agli utenti, grazie alle informazioni archiviate nel server di cui al comma 1, di riconoscere i veri prodotti Made in Italy. Il Governo dovrà impegnarsi per il funzionamento coordinato dell'applicazione di cui al presente comma e del server di cui al precedente comma.

    Art. 2
    Sui codici.
    1. Per garantire l'univocità e l'irripetibilità del codice di identificazione, le aziende, società e imprese realizzatrici di prodotti certificati made in Italy sono obbligate ad adottare, entro un anno dal completamento del server e dell'applicazione di cui all'articolo 1, a fianco del tradizionale codice a barre, la tecnologia di codificazione "Sixtrue".
    2. I codici realizzati, assieme al valore unico seriale associato, dovranno essere registrati nel server di cui all'articolo 1 comma 1 a completa disposizione degli utenti e delle forze dell'ordine. Le aziende, società e imprese dovranno altresì indicare il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita. Le precedenti informazioni, immesse nel server associate al codice del prodotto, saranno disponibili ai consumatori e alle forze dell'ordine.

    Art. 3
    Sul server.
    1. Se necessario, il Governo è autorizzato ad appaltare lo sviluppo del server di cui all'articolo 1 comma 1 ad un'azienda del settore informatico. L'appalto previsto dal presente articolo sarà organizzato e regolamentato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, su autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
    2. Su questo server, il cui controllo spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico, saranno archiviati tutti i codici e le informazioni di cui all'articolo 2.

    Art. 4.
    Sull'applicazione.
    1. Per favorire l'utilizzo dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 2, il Governo deve preoccuparsi che tale applicazione sia a disposizione degli utenti su qualsiasi piattaforma digitale portatile completamente gratuita.
    2. Se necessario, il Governo è autorizzato ad appaltare lo sviluppo dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 1 ad un'azienda del settore informatico. L'appalto previsto dal presente articolo sarà organizzato e regolamentato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, su autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
    3. Il Governo, nel caso di appalto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve comunque premurarsi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1, ovvero della gratuità dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 1.
    4. L'applicazione di cui all'articolo 1 comma 2 dovrà permettere agli utenti di fotografare il codice di cui all'articolo 2 e, mediante l'identificazione dello stesso tra quelli archiviati nel server, mettere a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie descritte all'articolo 2 comma 2.

    Art. 5.
    Sulle definizioni.
    1. Ai fini della presente Legge si intende per:
    a. server: elaboratore che svolge, all’interno di una rete di calcolatori elettronici, funzioni di servizio per ogni terminale collegato e funzioni di archiviazione dati.
    b. applicazione: programma che specializza il funzionamento di un computer in una determinata attività.
    c. sixtrue: combinazione di un barcode 2D di tipo QR Code con un segno formato da una serie di piccole macchie colorate, generate casualmente da una particolare tecnologia di stampa brevettata per cui a ogni segno viene associato a un valore unico seriale, codificato all’interno del barcode. Tale segno viene rilevato da una telecamera installata in uscita dal sistema di stampa per poi inviarlo alla stazione di elaborazione immagini per la successiva archiviazione nel server.

    Presenti: 50
    Votanti: 50

    Favorevoli: 38
    Astenuti: 9
    Contrari: 3

    L'Assemblea Regionale approva.




    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Deliberazione dell'Assemblea Legislativa - Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: "Istituzione di fondi di accantonamento condominiali per interventi di efficientamento energetico ed antisismico" d'iniziativa della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna.

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE

    VISTA la proposta di legge statale d’iniziativa della Giunta Regionale relativa a "Istituzione di fondi di accantonamento condominiali per interventi di efficientamento energetico ed antisismico"
    UDITA la relazione della Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Dario Carlini
    VOTA E APPROVA la proposta di legge statale, nel suo complesso, nel testo allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione


    Proposta di Legge.
    Art. 1
    1. Al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica e l'adeguamento sismico degli edifici privati, i condomìni possono costituire un fondo di accantonamento per la realizzazione di interventi non ancora deliberati dall'assemblea condominiale.

    Art. 2
    1. Il fondo di accantonamento è costituito con una deliberazione dell'assemblea dei condòmini assunta ai sensi dell'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

    Art. 3
    1. Il fondo di accantonamento è finanziato annualmente con una quota percentuale del bilancio condominiale o con versamenti ripartiti in base ai millesimi di proprietà secondo le modalità stabilite dall'assemblea condominiale al momento della costituzione del fondo stesso.
    2. La quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non può essere inferiore al 5 per cento del rendiconto condominiale annuale.
    3. Le quote destinate al finanziamento del fondo di accantonamento sono separate dalla gestione ordinaria e sono versate su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

    Art. 4
    1. La costituzione del fondo di accantonamento consente di accedere alle detrazioni fiscali e alle forme di incentivazione per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di adeguamento sismico degli edifici in vigore al momento della sua costituzione da parte
    dell'assemblea condominiale a condizione che gli interventi siano deliberati e avviati entro cinque anni dalla costituzione del fondo stesso.

    Presenti: 49
    Votanti: 49

    Favorevoli: 41
    Astenuti: 2
    Contrari: 7

    L'Assemblea Regionale approva.


    Edited by Carlo Forghieri - 30/3/2020, 16:57
     
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    Seduta XX/2026 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Proposta di Legge Regionale - Creazione e promozione del "Parco tecnologico - Tecnopolo dell'Emilia-Romagna".

    VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 01/2027,
    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 02/2025,
    VISTA la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 03/2025,
    CONSIDERATI i fondi totali destinati allo sviluppo economico, ammontanti in 700.000.000,00 €,
    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    Al fine di sostenere la collocazione di aziende ad alta capacità tecnologica nel tessuto produttivo della Regione Emilia-Romagna, la Giunta Regionale è incaricata di avviare la realizzazione di un nuovo Parco tecnologico e Tecnopolo, comprese le infrastrutture necessarie all'insediamento, da stabilirsi nella Città Metropolitana di Bologna, nella porzione di territorio individuata dall'Allegato 1. La Giunta Regionale è autorizzata a procedere alle necessarie espropriazioni, il cui preventivo di spesa ammonta a 2.500.000,00 €, per i quali verranno utilizzati gli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 2. Vengono inoltre stanziati, dai medesimi fondi, € 2.500.000,00 per il reinsediamento delle attività produttive che verranno coinvolte da tali operazioni.
    La porzione di territorio così individuato viene suddiviso in una zona di prima espansione e in una zona di seconda espansione. E' dato compito al Comune di Imola, in cui è compreso il terreno, di redigere le eventuali modifiche al Piano Urbanistico Generale per rendere possibile l'urbanizzazione del lotto individuato.

    Art. 3
    La Regione Emilia-Romagna stanzia 5.000.000,00 €, degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 2, in favore del Comune di Imola, incaricato di intervenire sulle infrastrutture dell'area per il miglioramento della mobilità e la realizzazione dei servizi pubblici necessari.

    Art. 2
    E' costituita la "Società per il Parco tecnologico - Tecnopolo dell'Emilia-Romagna", con dotazione iniziale di 140.000.000,00 €.
    Alla Società di cui al comma primo, è dato compito di realizzare il progetto e la realizzazione delle infrastrutturale del Parco Tecnologico - Tecnopolo.
    Alla Società di cui al comma primo, è dato compito di realizzare il progetto e la realizzazione delle strutture ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività del sito, previa autorizzazione della Giunta Regionale.

    Art. 3
    E' avviato un bando di gara, con dotazione di 250.000.000,00 € degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 02/2025 art. 2 e di cui alla Legge Regionale 03/2025, con scadenza il 31/12/2027, per quelle aziende interessate a stabilirsi nel Parco Tecnologico - Tecnopolo.
    E' avviato un bando di gara, con dotazione di 150.000.000,00 € degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 03/2025 art.2, con scadenza il 31/06/2028, per quelle aziende interessate a stabilirsi nel Parco Tecnologico - Tecnopolo.
    E' avviato un bando di gara, con dotazione di 50.000.000,00 € degli stanziamenti di cui alla Legge Regionale 03/2025 art. 2, con scadenza il 31/12/2028, per i residenti sul territorio emiliano-romagnolo che vogliano iniziare un'attività imprenditoriale nel settore digitale, tecnologico o di attività nel settore della ricerca e sviluppo.

    Presenti: 49
    Votanti: 49

    Favorevoli: 33
    Astenuti: 3
    Contrari: 13

    L'Assemblea Regionale approva.
     
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    Seduta XX/2028 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli Stati federati Baviera, Baden-Wuttemberg, Assia e Bassa Sassonia.

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    Le parti contraenti si impegnano a promuovere gli scambi tra gli studenti dei rispettivi istituti scolastici e università, tramite la creazione di appositi bandi e borse di studio.

    Art. 2
    Le parti contraenti si impegnano a creare un canale preferenziale per la collaborazione tra le rispettive università, promuovendo ricerche comuni co-finanziate e collaborazione tra le facoltà.

    Art. 3
    Le parti contraenti si impegnano a promuovere la collaborazione tra le aziende e le organizzazioni del mondo imprenditoriale, promuovendo altresì gli scambi commerciali.

    Art. 4
    Le parti contraenti si impegnano a eliminare dazi doganali e altre tariffe aggiuntive sulla circolazione di beni e persone di qualsiasi natura di propria competenza.

    Art. 5
    Le regioni contraenti si impegnano a creare una rete digitale apposita per promuovere e favorire la collaborazione e il confronto tra aziende, università e istituti di ricerca dei rispettivi territori.

    Presenti: 48
    Votanti: 48

    Favorevoli: 40
    Astenuti: 3
    Contrari: 5

    L'Assemblea Regionale approva.




    Seduta XX/2028 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

    CITAZIONE
    Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Tokyo, Kyoto, Chiba, Gunma, Kanagawa.

    L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE DELIBERA

    Art. 1
    Le parti contraenti si impegnano a promuovere gli scambi tra gli studenti dei rispettivi istituti scolastici e università, tramite la creazione di appositi bandi e borse di studio.

    Art. 2
    Le parti contraenti si impegnano a creare un canale preferenziale per la collaborazione tra le rispettive università, promuovendo ricerche comuni co-finanziate e collaborazione tra le facoltà.

    Art. 3
    Le parti contraenti si impegnano a promuovere la collaborazione tra le aziende e le organizzazioni del mondo imprenditoriale, promuovendo altresì gli scambi commerciali.

    Art. 4
    Le parti contraenti si impegnano a eliminare dazi doganali e altre tariffe aggiuntive sulla circolazione di beni e persone di qualsiasi natura di propria competenza.

    Art. 5
    Le parti contraenti si impegnano a creare una rete digitale apposita per promuovere e favorire la collaborazione e il confronto tra aziende, università e istituti di ricerca dei rispettivi territori.

    Art. 6
    Le parti contraenti si impegnano a favorire e promuovere la collaborazione tra i settori ricerca e sviluppo delle rispettive aziende, in particolar modo nel settore automotive, incentivando con fondi comuni la ricerca nelle automobili elettriche.

    Presenti: 49
    Votanti: 48

    Favorevoli: 38
    Astenuti: 4
    Contrari: 6

    L'Assemblea Regionale approva.
     
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    All'attenzione dell'Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

    Con la presente, vista la mia elezioni a Senatore della Repubblica, comunico le mie dimissioni dall'incarico di Presidente della Giunta Regionale. Oltre all'incompatibilità dei due ruoli come dettato dalla Legge, sarebbe per me impossibile adempiere ai due incarichi senza poter farlo nel migliore dei modi. Per tali ragioni, e per il grande rispetto che nutro nei confronti dei cittadini emiliano-romagnoli, desidero rinunciare al mio incarico.

    Bologna, XX/XX/2028
    Il Presidente della Giunta Regionale, Carlo Forghieri.
     
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    lei ha tradito gli emiliani romagnoli andandosene a Roma...gli Emiliani lo capiranno alle prossime elezioni per fortuna lei nn ci sarà piu
     
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