TESTI APPROVATI IN ENTRAMBE LE CAMERE

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    Testo approvato definitvamente alla XXI seduta della Camera dei deputati ma non ancora riportato qua

    CITAZIONE
    DDL del Governo della Repubblica Italiana, Ministero delle pari opportunità e diritti arcobaleno.
    Art. 1.
    (Matrimonio egualitario)

    1. Dopo l’articolo 90 del codice civile è
    inserito il seguente:
    «Art. 90-bis. - (Matrimonio egualitario).
    – Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso
    con i medesimi requisiti ed effetti».

    Art. 2.
    (Modifiche al codice civile, al codice di
    procedura civile e all’ordinamento dello
    stato civile)

    1. All’articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come
    coniugi».
    2. All’articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in
    marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».
    3. All’articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie»
    sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».
    4. L’articolo 143-bis del codice civile è
    sostituito dal seguente:
    «Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). –
    I coniugi possono conservare i propri cognomi o adottare un cognome comune formato dall’unione di uno dei due cognomi
    dell’uno con uno dei due dell’altro. Ciascuno dei coniugi conserva il cognome comune durante lo stato vedovile, fino a che
    passi a nuove nozze. Il cognome comune
    si perde in caso di divorzio».
    5. L’articolo 156-bis del codice civile è
    abrogato.
    6. L’articolo 33 del regolamento di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 3
    novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:
    «Art. 33. - (Disposizioni sul cognome). –
    1. Salvo che la legge disponga diversamente,
    ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.
    2. Nella dichiarazione di nascita ciascun
    genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell’ordine da essi stabilito.
    3. In caso di disaccordo tra i genitori o di
    mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine
    alfabetico.
    4. L’ordine dei cognomi stabilito per il
    primo figlio è mantenuto anche per i successivi.
    5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest’ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome
    dei figli.
    6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a
    5 si applicano anche in caso di adozione.
    7. Quando si tratta di bambini di cui non
    sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello
    stato civile impone ad essi due cognomi.
    8. Il figlio maggiorenne che subisce il
    cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello
    del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il
    raggiungimento della maggiore età, da uno
    dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal
    giorno in cui ne viene a conoscenza, di
    mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo
    hanno riconosciuto.
    9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8
    sono rese all’ufficiale dello stato civile del
    comune di nascita dal figlio personalmente
    o con comunicazione scritta. Esse vengono
    annotate nell’atto di nascita del figlio medesimo».
    7. All’articolo 237, secondo comma,
    primo capoverso del codice civile, le parole:
    «del padre» sono sostituite dalle seguenti:
    «dei genitori».
    8. L’articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
    «Art. 262. - (Cognome del figlio). – Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la
    filiazione nei confronti di uno dei genitori
    è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro,
    il figlio può assumere anche il cognome dell’altro genitore, secondo quanto disposto
    dall’articolo 250».
    9. All’articolo 294, secondo comma, del
    codice civile, le parole: «marito e moglie»
    sono sostituite dalle seguenti: «coniugi».
    10. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
    «Art. 299. - (Cognome dell’adottato). –
    L’adottato perde uno dei suoi cognomi, a
    sua scelta, e assume uno dei cognomi dell’adottante o, se coniugi, degli adottanti. L’adottato, prima di prestare il consenso all’adozione, indica quale cognome intende assumere».
    11. All’articolo 51, primo comma, numeri
    2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: «o la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «o il coniuge».

    Art. 3.
    (Della filiazione tra persone dello stesso
    sesso)

    1. Dopo il capo I del titolo VII del libro
    primo del codice civile è inserito il seguente:
    «CAPO 1-BIS
    DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE
    FORMATE DA PERSONE DELLO
    STESSO SESSO
    Art. 249-bis. - (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate). – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell’altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita».
    2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita
    e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all’estero con persona
    dello stesso sesso, può dichiarare all’ufficiale di stato civile, che il coniuge è l’altro
    genitore del figlio, qualora il matrimonio
    era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può
    essere fatta, nell’interesse del figlio ad avere
    entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da
    parte dello stesso coniuge del genitore. Nei
    casi di cui al periodo precedente, prima di
    procedere alla rettificazione dell’atto di nascita, viene data notizia al genitore.
    3. Il figlio della persona celibe o nubile,
    in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione
    medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore
    biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:
    a) il figlio sia stato concepito prima
    della data di entrata in vigore della presente
    legge;
    b) il rapporto di coppia sussisteva al
    momento del concepimento;
    c) il genitore biologico e il partner
    contraggano matrimonio entro diciotto mesi
    dalla data di entrata in vigore della presente
    legge.
    4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori
    del matrimonio.
    5. Dalla data di entrata in vigore della
    presente legge sono abrogati gli articoli 4,
    comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle
    parole: «di sesso diverso», 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole:
    «in violazione del divieto di cui all’articolo
    4, comma 3», 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole «composte da soggetti
    dello stesso sesso o» della legge 19 febbraio
    2004, n. 40.

    Art. 4.
    (Disposizioni transitorie e finali)




    1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in
    leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove
    non diversamente stabilito.
    2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all’articolo 2, le parole marito
    e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi,
    decreti e regolamenti, si intendono riferite
    ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad
    esclusione delle disposizioni che dispongono
    la parità di trattamento tra uomo e donna.
    3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e
    moglie in «coniuge» o «coniugi» dovunque
    ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti
    web.
    4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all’estero tra persone dello
    stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente
    legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.
    5. Chi ha avuto attribuito alla nascita,prima della data di entrata in vigore della
    presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà
    di assumere anche il cognome dell’altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l’ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.
    6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore
    della presente legge, possono dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l’atto di matrimonio
    la volontà di assumere un cognome comune.
    In conformità alla volontà dei dichiaranti l’ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
    della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori.
     
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    Disegno di legge Rinaldi - Disposizioni in materia di riscatto della laurea a fini pensionistici


    Art. 1.
    1. Al comma 10 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».
    2. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3 è in- serito il seguente: « 3-bis. Sono esclusi dall’onere di cui al comma 3 coloro che abbiano conseguito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il titolo accademico con la votazione di 110 e lode ».
    Art. 2.
    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
    Art. 3.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
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    DISEGNO DI LEGGE SACCHI - DISPOSIZIONI GENERALI PER FAVORIRE LA RIDUZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO




    Art. 1

    (Riduzione dell'orario di lavoro a 34 ore settimanali)

    1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a regolamentare, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.

    2. Ai fini di riorganizzare e ridurre gli orari di lavoro in modo da conciliarli con gli altri tempi di vita, di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, nonché di favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incremento della competitività delle imprese, la presente legge provvede a favorire una modulazione e riduzione degli orari di lavoro in modo da giungere, a decorrere dal 1° gennaio 2033, a stabilire la durata settimanale legale dell'orario normale dei contratti di lavoro subordinati dei lavoratori pubblici e privati, nonché dei collaboratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in trentaquattro ore effettive a parità di retribuzione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

    3. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le parti sociali, degli effetti delle disposizioni della presente legge sui livelli occupazionali e ne riferisce alle Camere anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui agli art. 3, 4, 5.


    Art. 2

    (Settori di applicazione)

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati fatta eccezione per la gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il personale di volo nell'aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, e per i lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002.

    2. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, le disposizioni della presente legge non si applicano in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché agli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al personale della scuola disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata.

    4. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli apprendisti maggiorenni.


    Art. 3

    (Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

    1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, di seguito denominato « Fondo », con lo scopo di erogare contributi a favore dei datori di lavoro, pubblici e privati, che nell'organizzazione degli orari di lavoro adottano il regime orario di cui all'articolo 1, comma 2, qualora l'adozione di tale regime orario comporti una riduzione di almeno il 10 per cento dell'orario settimanale di lavoro vigente previsto da disposizioni di legge o contrattuali, ovvero che adottano orari ridotti con la previsione di un corrispettivo di aumento dell'occupazione o di una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

    2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato:

    a) dal versamento da parte dell'impresa di una somma pari al 15 per cento delle maggiorazioni retributive relative alle ore di lavoro straordinario effettuate;

    b) da tutte le somme corrisposte dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 21;

    c) dalle risorse che il ministero del lavoro intenderà apportare, di concerto con il ministero dell'economia.

    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a trasferire al Fondo la quota delle risorse disponibili del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, appositamente destinate ad incentivare la riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro, come stabilito dall'articolo 13, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è trasferita al Fondo, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, una quota annuale pari al 5 per cento delle risorse disponibili del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    5. Le somme del Fondo che non sono impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello successivo.


    Art. 4

    (Modalità di erogazione dei contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro nel triennio 2032-2034)

    1. Il Fondo eroga contributi di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro ai datori di lavoro che, d'intesa con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, adottano, nel triennio 2033-2035, regimi di orario di lavoro ridotto rispetto a quello applicato prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

    2. Il contributo di cui al comma 1 è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente ovvero alla salvaguardia dei posti di lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni impresa, dati il numero dei dipendenti effettivo dopo l'applicazione della riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione sulla base del vecchio orario contrattuale e se ne calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato con il nuovo orario contrattuale. Il contributo è erogato in misura decrescente per ciascun anno del triennio 2033-2035 nella misura pari, rispettivamente, al 50 per cento, al 45 per cento e al 40 per cento della differenza così calcolata.

    3. La riduzione di orario operata in attuazione della presente legge deve avvenire in modo da non comportare una riduzione dei livelli retributivi mensili goduti dai lavoratori interessati.

    4. Al fine di cui al comma 3 le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere cumulate con l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

    5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità attuative del presente articolo e dell'articolo 6.


    Art. 5

    (Rimodulazione delle aliquote contributive per fasce di orario)

    1. Al fine di favorire, anche attraverso processi concordati, una generale riduzione dell'orario di lavoro e il conseguente aumento dell'occupazione, è attuata una riduzione delle aliquote contributive, con oneri a carico del Fondo e nei limiti della dotazione del Fondo stesso, in funzione dell'entità della riduzione dell'orario di lavoro determinata attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.

    2. Al fine di cui al comma 1, ferma restando la quota contributiva a carico del lavoratore, il contributo posto a carico del datore di lavoro è soggetto ad uno sgravio parziale, con oneri a carico del Fondo, nelle seguenti forme:

    a) nella fascia ad orario ridotto con orario settimanale da diciotto a ventiquattro ore, ovvero con corrispondente orario mensile o annuale, mediante una riduzione contributiva del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese con meno di quindici dipendenti;

    b) nella fascia ad orario ridotto con orario settimanale da ventiquattro a trenta ore, ovvero con corrispondente orario mensile o annuale, mediante una riduzione contributiva del 12 per cento, elevata al 17 per cento per le imprese con meno di quindici dipendenti;

    c) nella fascia ad orario ridotto con orario settimanale da trenta a trentaquattro ore, ovvero con corrispondente orario mensile o annuale, mediante una riduzione contributiva del 10 per cento, elevata al 15 per cento per le imprese con meno di quindici dipendenti.

    3. Una ulteriore riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nella misura del 5 per cento, con oneri a carico del Fondo, è dovuta a favore delle imprese operanti nei territori delle regioni Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna e della Regione siciliana.

    4. Al fine di massimizzare gli effetti occupazionali del sistema di incentivi di cui al presente articolo, gli incentivi medesimi sono formulati in termini capitari e assegnati in riferimento ai dipendenti coinvolti dalla riduzione di orario di lavoro e si applicano esclusivamente alle aziende che hanno stipulato accordi sindacali di riduzione dell'orario di lavoro e aumentato l'occupazione aziendale in misura corrispondente ad almeno il 50 per cento della riduzione percentuale dell'orario di lavoro, ovvero che abbiano provveduto a preservare posti di lavoro in caso di situazioni di crisi aziendale.

    5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2035. Successivamente al 30 giugno 2035, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali, provvede, con proprio decreto, ad una rimodulazione, a decorrere dal 1° gennaio 2036, delle aliquote contributive in funzione della durata dell'orario di lavoro.


    Art. 6

    (Orario settimanale di lavoro)

    1. A partire dal 1° gennaio 2033, l'orario settimanale di lavoro dei dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici e dei prestatori d'opera coordinata e continuativa è stabilita in trentaquattro ore effettive. I contratti collettivi devono prevedere una riduzione dell'orario legale di lavoro fino ad un orario medio settimanale di trentaquattro ore, fermi restando i vigenti limiti legali e contrattuali inferiori.

    2. Si considera tempo di lavoro effettivo anche per mansioni di controllo di processi organizzativi o produttivi quello compreso fra l'inizio e il termine della giornata lavorativa, inclusi in ogni caso i periodi di vigile attesa determinati dalla natura della prestazione, nonché le ore retribuite di assemblea, i permessi sindacali e per allattamento e altri congedi parentali.

    3. Nell'arco dell'anno la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero è stabilita in sede contrattuale ed è comunicata al lavoratore all'atto dell'assunzione. Variazioni successive nella distribuzione dell'orario sono consentite previo confronto con le rappresentanze sindacali, anche aziendali, con il consenso del lavoratore interessato.

    4. In nessun caso l'orario settimanale di lavoro comprensivo delle ore di lavoro straordinario può superare il limite massimo di quaranta ore e l'orario giornaliero quello di otto ore, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955. La previsione di cui al primo periodo si applica altresì ai lavoratori impegnati al servizio continuativo di un'azienda con modalità diverse dal lavoro dipendente che, allorché sia possibile, devono poter scegliere le fasce di orario funzionali alla loro attività, e comunque nell'ambito di quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

    5. Per i lavoratori addetti a mansioni che richiedono forme di reperibilità, questa non può essere stabilita in misura superiore a otto ore giornaliere, fatte salve le disposizioni contrarie delle leggi speciali e le migliori condizioni previste dai contratti collettivi. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli addetti alle attività di assistenza medica o paramedica.

    6. I lavoratori hanno diritto, per motivate esigenze, a regimi di flessibilità rispetto all'inizio e al termine della prestazione giornaliera, compatibilmente con le esigenze aziendali.


    Art. 7

    (Pause di lavoro e riposo giornaliero)

    1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda sei ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa, le cui modalità, durata e condizioni di concessione sono stabilite dai contratti collettivi, anche aziendali.

    2. Ove non siano prescritte pause di lavoro, il lavoratore ha comunque diritto, per ogni periodo giornaliero di lavoro eccedente le sei ore, ad una sosta di durata non inferiore a quindici minuti per ogni ora aggiuntiva.

    3. Il lavoratore e il collaboratore ai sensi all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, hanno diritto ad almeno dodici ore consecutive di riposo nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore, fatte salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, per prestazioni di pronto intervento o di attesa nei servizi pubblici.


    Art. 8

    (Ferie annuali)

    1. Fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro, compresi i lavoratori impegnati con modalità diverse dal lavoro dipendente e collegati funzionalmente all'organizzazione aziendale, ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nella misura e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro compatibile con la modalità lavorativa utilizzata e, comunque, non inferiore a quattro settimane lavorative.

    2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da leggi speciali, il periodo di ferie deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

    3. Il periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, fatto salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.


    Art. 9

    (Attività usuranti)

    1. Per le attività usuranti, come individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è prevista un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, pari ad almeno altre cinque ore settimanali, da definire in sede di contrattazione collettiva.

    2. Ai fini della ulteriore riduzione dell'orario di lavoro in sede di contrattazione collettiva di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere definite ulteriori attività particolarmente pericolose, insalubri ed usuranti in aggiunta a quelle individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.


    Art. 10

    (Lavoro straordinario)

    1. Per lavoro straordinario si intende la prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto all'orario giornaliero e all'orario settimanale come definiti dai contratti collettivi nazionali o, in difetto di disciplina collettiva applicabile, aggiuntiva rispetto all'orario di cui all'articolo 6, comma 1, e con carattere non continuativo o ricorrente. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.

    2. Al lavoratore non può essere richiesto lavoro straordinario eccedente il limite di due ore giornaliere e di sei ore settimanali, fatti salvi comunque i limiti annuali stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

    3. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 6, l'eventuale prestazione di lavoro straordinario è stabilita in sede contrattuale.

    4. Il lavoro straordinario non può essere normalmente richiesto nelle imprese o unità produttive:

    a) che sono interessate da riduzione o sospensione dal lavoro di personale, o che lo sono state nei sei mesi precedenti, ovvero che usufruiscono di altre forme di riduzione di orario, quali quelle definite da contratti di solidarietà;

    b) nelle quali vi sono dipendenti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, fatto salvo l'accertamento da parte dell'ispettorato territoriale del lavoro dell'impossibilità tecnico-organizzativa di riutilizzo dei lavoratori posti in cassa integrazione o di riassunzione dei lavoratori licenziati.

    5. Fatta salva diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

    a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

    b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;

    c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.

    6. Il ricorso al lavoro straordinario può essere attivato secondo le maggiorazioni e le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore settimanali.

    7. In caso di eventi eccezionali e imprevedibili o che comportano rischi di danno grave alle persone o agli impianti, l'effettuazione di lavoro straordinario può essere disposta unilateralmente dal datore di lavoro, per un periodo non superiore a tre giornate lavorative. In questo caso possono essere consensualmente superati i limiti di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 6.

    8. Alla contrattazione collettiva nazionale è demandata la funzione di stabilire i criteri per la maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario, in misura comunque non inferiore al 40 per cento rispetto alla retribuzione di fatto del lavoro ordinario e non inferiore al 50 per cento nel caso di lavoro festivo o notturno, fatte salve le migliori condizioni previste dai contratti collettivi anche aziendali, nonché la contestuale riduzione compensativa dell'orario e il versamento di una quota pari al 15 per cento al Fondo, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a).

    9. La retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi sociali obbligatori dovuti all'INPS.

    10. Alla retribuzione per lavoro straordinario non si applicano le agevolazioni contributive per sgravi fiscali e fiscalizzazioni.

    11. I contratti collettivi possono in ogni caso prevedere che, in aggiunta alle maggiorazioni retributive per il lavoro straordinario, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.


    Art. 11

    (Durata del lavoro notturno)

    1. Fermo restando il limite assoluto di cui all'articolo 6, comma 2, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, fatta salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

    2. L'orario notturno determina una riduzione della durata dei tempi di lavoro settimanale e mensile e una maggiorazione retributiva le cui modalità e criteri sono definiti dai contratti collettivi, anche aziendali.

    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, individuate dalla vigente disciplina speciale, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.

    4. Il periodo minimo di riposo settimanale non è preso in considerazione per il computo della media quando coincide con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.

    5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 è riferita alla settimana lavorativa.

    6. Nelle unità produttive e amministrative che prevedono il ricorso al lavoro notturno in via stabile e continuativa o per un periodo superiore a trenta giorni, fatte salve le esenzioni per gli impianti a ciclo continuo e per i servizi pubblici essenziali, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'introduzione di turni di lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati.

    7. Fatti salvi i casi che possono comportare rischi di grave danno alle persone e agli impianti, è fatto divieto di prevedere prestazioni di turni immediatamente successivi in capo allo stesso lavoratore notturno. L'eventuale introduzione di turni di lavoro notturno è negoziata in sede contrattuale.


    Art. 12

    (Limitazioni al lavoro notturno)

    1. L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

    2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo compreso tra l'accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

    a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

    b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore con almeno un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

    c) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età, o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; o che li hanno ottenuti in affidamento preadottivo, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria;

    d) la lavoratrice o il lavoratore che hanno nel proprio nucleo familiare un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    e) gli aderenti a confessioni religiose per le quali sussiste il divieto di lavoro notturno;

    f) altri soggetti individuati dalla contrattazione collettiva di categoria.

    3. Per quanto stabilito al presente articolo, sono fatte salve le migliori condizioni previste dai contratti collettivi.


    Art. 13

    (Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione)

    1. L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di cui al presente comma per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

    2. Dell'esecuzione di lavoro notturno continuativo o compreso in regolari turni periodici deve essere informato per iscritto l'ispettorato territoriale del lavoro, fatto salvo il caso in cui essa sia disposta da contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


    Art. 14

    (Salute e sicurezza di prestazioni di lavoro notturno)

    1. I lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del medico competente o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche:

    a) ad accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;

    b) ad accertamenti periodici almeno annuali per controllare il loro stato di salute.

    2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 13, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione e di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

    3. Il lavoratore notturno ha diritto di essere informato, anche tramite suoi rappresentanti, circa i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, prima di esservi adibito, nonché circa le misure necessarie per la prevenzione di eventuali danni alla salute.

    4. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 13, dispone, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

    5. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alla prestazione di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori.

    6. Le aziende che organizzano non occasionalmente la propria attività con lavoro notturno devono informare le rappresentanze sindacali aziendali competenti, se costituite, in merito alle misure idonee di prevenzione. Analoga informativa deve essere effettuata dalle aziende che intendono introdurre il lavoro notturno.

    7. Nell'ambito della vigente disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori notturni adeguate misure di pronto soccorso, comprese quelle che ne consentono il trasporto rapido in luoghi in cui possono ricevere cure appropriate.


    Art. 15

    (Trasferimento al lavoro diurno)

    1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore è assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

    2. I lavoratori notturni che hanno subìto menomazioni, con effetti invalidanti per più di venti giorni, in ragione dello svolgimento di lavoro notturno, hanno diritto ad essere assegnati a turni diurni vacanti e conformi alla loro qualificazione professionale.

    3. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal medesimo comma non risulti applicabile.


    Art. 16

    (Modulazione mensile, semestrale e annuale dell'orario di lavoro)

    1. Al fine di armonizzare i tempi individuali e familiari con quelli sociali, del lavoro, della formazione e della cultura e dell'erogazione dei servizi, i contratti collettivi possono prevedere, con le procedure stabilite dall'articolo 13, orari individuali, collettivi o di gruppo e personalizzati in modo da diversificare la durata lavorativa, anche al fine di adattarla ai cicli produttivi e sfruttare sia le fasi alte di produzione che quelle basse, secondo una modulazione mensile, semestrale o annuale.

    2. In sede di contrattazione collettiva anche aziendale possono essere adottati, con le procedure stabilite dall'articolo 13, sistemi di banche ore volti a recuperare in termini compensativi le ore di lavoro prestate in eccedenza nel corso del periodo di riferimento, con modalità che corrispondano alle esigenze dei lavoratori, anche attraverso la contrattazione di moduli flessibili della settimana lavorativa di quattro giorni.

    3. La ripartizione irregolare della durata quotidiana e settimanale dell'orario su tutto o parte dell'anno può avvenire a condizione che siano rispettati i limiti della durata massima quotidiana e settimanale di lavoro di cui all'articolo 6, comma 4.


    Art. 17

    (Gestione negoziale della flessibilità dell'orario)

    1. Regimi di orario speciali che prevedono una ripartizione irregolare della durata quotidiana e settimanale dell'orario su tutto o parte dell'anno, nonché l'applicazione di sistemi di banche ore di cui al comma 2 dell'articolo 16, possono essere stabiliti con accordi sindacali aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, costituite nell'impresa o unità produttiva e amministrativa, ovvero, in loro mancanza, dalle organizzazioni sindacali provinciali aderenti alle confederazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di categoria applicato nell'impresa o unità produttiva o l'accordo di comparto applicato nell'unità amministrativa.

    2. Nell'ipotesi di dissenso, o di mancata sottoscrizione, da parte di uno o più dei soggetti collettivi di cui al comma 1, o di richiesta da parte del 20 per cento dei lavoratori interessati, l'efficacia dell'accordo è sospensivamente condizionata alla sua approvazione tramite referendum da parte della maggioranza dei lavoratori votanti facenti comunque parte dei lavoratori interessati.

    3. La richiesta di consultazione referendaria di cui al comma 2 deve essere comunicata, entro dieci giorni dalla stipulazione dell'accordo, al datore di lavoro, all'amministrazione e alle rappresentanze od organizzazioni sindacali firmatarie e deve essere resa pubblica, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, a cura del datore di lavoro, che è altresì tenuto ad adottare le misure tecniche ed organizzative che ne consentano il regolare svolgimento. La consultazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla sua richiesta, durante l'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o unità produttiva o amministrativa, e la direzione territoriale del lavoro sovrintende alla sua effettuazione e cura che essa avvenga con modalità tali da assicurare la segretezza del voto.

    4. Il numero totale delle ore lavorate nel periodo temporaneo complessivo contemplato dall'accordo non può comunque eccedere quello risultante dai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 o da quelli inferiori eventualmente previsti da contratti o accordi collettivi anche aziendali.

    5. Gli accordi di cui al presente articolo devono altresì prevedere:

    a) i periodi entro i quali ottenere la compensazione;

    b) per le ore prestate in eccedenza rispetto ai limiti orari giornalieri e settimanali, specifiche maggiorazioni retributive ovvero riduzioni di orario compensative più che proporzionali;

    c) specifiche ipotesi di giustificato esonero dei singoli lavoratori dall'osservanza di regimi di orario concordati.

    6. Nel caso in cui siano stipulati accordi di flessibilità dell'orario non può essere richiesto, per il tempo della loro vigenza, lavoro straordinario.


    Art. 18

    (Programmazione degli orari e formazione)

    1. Nella definizione dei piani annuali di lavoro di cui all'articolo 16 la determinazione dei criteri di gestione e programmazione degli orari deve tenere conto della promozione e partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento professionale e istruzione scolastica. A tal fine le imprese e le pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le rappresentanze sindacali aziendali, possono definire piani formativi aziendali combinati con i criteri di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro.

    2. A ciascun lavoratore e alle rappresentanze sindacali, contestualmente alla determinazione del piano d'orario, sono annualmente comunicati dalla direzione aziendale caratteristiche, modalità d'attuazione ed aspetti del progetto formativo aziendale ed interaziendale definito ai sensi della normativa vigente e degli accordi tra le parti sociali.


    Art. 19

    (Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo ridotto)

    1. Il lavoratore e il datore di lavoro possono pattuire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno di cui all'articolo 6, comma 1, in rapporto di lavoro a tempo ridotto. Dopo aver svolto un periodo lavorativo di almeno due anni con orario a tempo ridotto, il lavoratore e il datore di lavoro possono pattuire di ripristinare il precedente orario di lavoro a tempo pieno. La pattuizione deve essere stipulata in forma scritta a pena di nullità, fatto salvo il caso in cui essa corrisponda a previsioni contenute in un contratto collettivo, anche aziendale. L'accordo scritto deve essere trasmesso in copia alla direzione territoriale del lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite. In mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali l'accordo deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali di cui al comma 1 dell'articolo 13.

    2. È data priorità alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo ridotto ai soggetti che:

    a) hanno figli, genitori o coniuge handicappati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

    b) svolgono un'attività documentata di assistenza e cura continuativa a soggetti disabili;

    c) svolgono un'attività documentata di volontariato presso un'associazione registrata a livello regionale o presso un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);

    d) hanno figli di età inferiore ai sei anni di età;

    e) sono iscritti ad un corso continuativo di istruzione scolastica, formazione o riqualificazione professionale di durata superiore a tre mesi;

    f) svolgono gli ultimi cinque anni di vita lavorativa utili al raggiungimento dell'accesso al pensionamento, a condizione che in seguito alla loro uscita progressiva dal lavoro siano sostituiti da giovani al primo inserimento lavorativo.

    3. I soggetti di cui al comma 2 usufruiscono degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 5, con le modalità ivi stabilite.


    Art. 20

    (Sanzioni per la violazione dei limiti massimi di orario)

    1. L'inosservanza dei limiti massimi di orario di cui all'articolo 6 è punita con una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro pari a 500 euro per ogni lavoratore interessato e per ogni ora di lavoro prestato oltre il limite massimo.

    2. La violazione delle disposizioni contenute all'articolo 7 è punita con una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro pari a 500 euro per ogni lavoratore e per ogni ora di lavoro sottratta al suo riposo oltre il limite minimo.

    3. In caso di violazione delle norme previste da leggi e contratti sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro straordinario, è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro pari a 1.000 euro per ogni singolo caso di violazione riscontrata.

    4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro pari a 1.000 euro per ogni lavoratore.

    5. La vigilanza sull'adempimento degli obblighi prescritti dalla presente legge è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita attraverso i propri organi periferici.


    Art. 21

    (Norme finali e transitorie)

    1. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle imprese esercenti servizi pubblici anche in regime di concessione, nonché per il personale navigante, si applicano le disposizioni della presente legge, fatta salva la diversa disciplina in materia contenuta in apposite norme di legge o di regolamento o di contratto collettivo nazionale.

    2. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

    3. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge la disciplina disposta dai contratti collettivi di un settore preveda limiti di orario superiori rispetto a quelli previsti agli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 la predetta disciplina collettiva deve essere adeguata alle disposizioni della presente legge alla prima scadenza contrattuale e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.
     
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    Modifica delle disposizioni in materia di elezioni per il rinnovo di Camera e Senato

    Relatori on. Cristellon (PPI), sen. Adler (SVP- Per le Autonomie) e on. Dario Masella (Democrazia Popolare)




    Art. 1.
    (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)



    1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
    «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in unico turno elettorale.
    2. Per la Camera dei Deputati sono istituite le circoscrizioni Estero e Nazionale. La circoscrizione Nazionale è ripartita nei seguenti collegi plurinominali:

    Agrigento
    Alessandria
    Ancona
    Arezzo
    Ascoli Piceno
    Asti
    Avellino
    Bari città
    Bari metropolitana
    Barletta-Andria-Trani
    Benevento
    Bergamo
    Biella
    Bologna città
    Bologna metropolitana
    Brescia
    Brindisi
    Cagliari
    Caltanissetta
    Caserta
    Catania città
    Catania metropolitana
    Catanzaro
    Chieti
    Como
    Cosenza
    Cremona
    Crotone
    Cuneo
    Enna
    Fermo
    Ferrara
    Firenze città
    Firenze metropolitana
    Foggia
    Forlì-Cesena
    Frosinone
    Genova
    Grosseto
    Imperia
    L’Aquila
    La Spezia
    Latina
    Lecce
    Lecco
    Livorno
    Lodi
    Lucca
    Macerata
    Mantova
    Massa Carrara
    Matera
    Messina
    Milano città
    Milano metropolitana
    Modena
    Molise
    Monza - Brianza
    Napoli città
    Napoli metropolitana
    Novara
    Nuoro
    Oristano
    Padova
    Palermo città
    Palermo metropolitana
    Parma
    Pavia
    Perugia
    Pesaro-Urbino
    Pescara
    Piacenza
    Pisa
    Pistoia
    Pordenone
    Prato
    Ragusa
    Ravenna
    Reggio Calabria
    Reggio Emilia
    Rieti
    Rimini
    Roma capitale città
    Roma capitale metropolitana
    Rovigo
    Salerno città
    Salerno metropolitana
    Sassari
    Savona
    Siena
    Siracusa
    Sondrio
    Sud Sardegna
    Taranto
    Teramo
    Terni
    Torino città
    Torino metropolitana
    Trapani
    Treviso
    Trieste
    Udine
    Varese
    Venezia
    Verbano-Cusio-Ossola
    Vercelli
    Verona
    Vibo Valentia
    Vicenza
    Viterbo


    Ad esclusione dei collegi di Aosta e Molise, che eleggono rispettivamente un deputato e due deputati, e della circoscrizione Estero, che elegge dodici deputati, ogni collegio plurinominale elegge un minimo di tre e un massimo di dieci deputati».
    2. L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
    3. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
    «Art. 4. – 1. L'esercizio del voto e' un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese. Ogni elettore dispone della facoltà di esprimere un ordine di preferenza per ogni candidato presentatosi nel proprio collegio elettorale.
    2. La scheda elettorale presenta l’elenco dei nomi dei candidati, affiancati dai contrassegni elettorali delle liste che li sostengono e da uno spazio vuoto. L’elettore pone nello spazio vuoto affiancato al nome di uno o più candidati un numero, che indica l’ordine di preferenza espresso dall’elettore per quei candidati. Il numero 1 indica la prima preferenza, il 2 la seconda e così via. In alto, sopra l’elenco dei nomi dei candidati è posta la dicitura: “L’ordine di preferenza dei candidati è decrescente, indicando con l’1 il candidato preferito; i numeri di preferenza dei candidati devono essere diversi fra loro, numeri doppi non saranno conteggiati”. Se un numero viene scritto due o più volte le preferenze a i candidati contrassegnati da quel numero sono considerate nulle.»
    4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:
    «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendono presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono presentare il candidato».
    7. L’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
    8. L’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
    «Art. 19. – 1. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
    12. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
    «Art. 77. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più' esperti scelti dal presidente:
    1) proclama eletti quei candidati che abbiano raggiunto voti in numero uguale o maggiore della soglia di sbarramento prevista, ovvero pari al rapporto fra il numero di voti validi espressi e il numero di seggi disponibili più uno;
    2) qualora rimangano dei seggi non assegnati, si effettua un secondo spoglio con cui si ripartiscono le schede che indicano il candidato più votato come prima preferenza, assegnandole in base alle seconde preferenze ivi riportate, e si continua fino a che ci sono candidati con un numero di voti superiore al necessario per essere eletti. Se anche dopo questa ripartizione restano seggi non assegnati, si elimina il candidato con il minor numero di prime preferenze e le schede che lo indicano come primo preferito vengono utilizzate per ripartire le seconde preferenze con lo stesso sistema, e così via con il penultimo candidato fino a che tutti i seggi del collegio non sono stati assegnati.»

    13. Gli articoli 83, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
    14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
    «Art. 86. – 1. Qualora successivamente allo svolgimento delle elezioni generali un seggio attribuito ai sensi dell’articolo 77 rimanga vacante per qualsiasi causa, entro quindici giorni si procede alla convocazione dei comizi elettorali, da tenere in una domenica compresa tra il quarantesimo e il quarantacinquesimo giorno successivi.
    2. Il mandato del deputato eletto in una elezione suppletiva cessa con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento della Camera dei deputati».

    Art. 2.
    (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)


    1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:
    «Art. 1. – 1. Per il Senato della Repubblica, oltre alla circoscrizione Estero si istituiscono le seguenti circoscrizioni che eleggono rispettivamente nei collegi regionali ma non provinciali:
    NORD [110]: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino – Alto Adige, Friuli – Venezia Giulia, Veneto
    CENTRO [99]: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna
    SUD [100]: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia
    Ad esclusione della circoscrizione estero, che elegge sei senatori, e dei collegi di Valle d’Aosta e Molise, che eleggono rispettivamente uno e due senatori, ogni collegio plurinominale regionale elegge un numero di senatori minimo di tre e massimo di cinque».
    2. L’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
    «Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi.
    2. La scheda elettorale presenta l’elenco dei nomi dei candidati, affiancati dai contrassegni elettorali delle liste che li sostengono e da uno spazio vuoto. L’elettore pone nello spazio vuoto affiancato al nome di uno o più candidati un numero, che indica l’ordine di preferenza espresso dall’elettore per quei candidati. Il numero 1 indica la prima preferenza, il 2 la seconda e così via. In alto, sopra l’elenco dei nomi dei candidati è posta la dicitura: “L’ordine di preferenza dei candidati è decrescente, indicando con l’1 il candidato preferito; i numeri di preferenza dei candidati devono essere diversi fra loro, numeri doppi non saranno conteggiati”. Se un numero viene scritto due o più volte le preferenze a i candidati contrassegnati da quel numero sono considerate nulle.»
    3. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
    «Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati nonché singoli candidati che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».
    5. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
    «Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i vari collegi è fatta dai singoli candidati con l’accettazione della candidatura.
    2. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
    3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare o appoggiare candidature nei collegi, debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature nei collegi stessi. All’atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. Coloro che intendono presentare candidati al di fuori dei partiti o gruppi organizzati di cui al presente comma debbono preventivamente presentare il contrassegno con il quale intendono presentare il candidato. ».
    7. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
    «Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più' esperti scelti dal presidente:
    1) proclama eletti quei candidati che abbiano raggiunto voti in numero uguale o maggiore della soglia di sbarramento prevista, ovvero pari al rapporto fra il numero di voti validi espressi e il numero di seggi disponibili più uno;
    2) qualora rimangano dei seggi non assegnati, si effettua un secondo spoglio con cui si ripartiscono le schede che indicano il candidato più votato come prima preferenza, assegnandole in base alle seconde preferenze ivi riportate, e si continua fino a che ci sono candidati con un numero di voti superiore al necessario per essere eletti. Se anche dopo questa ripartizione restano seggi non assegnati, si elimina il candidato con il minor numero di prime preferenze e le schede che lo indicano come primo preferito vengono utilizzate per ripartire le seconde preferenze con lo stesso sistema, e così via con il penultimo candidato fino a che tutti i seggi del collegio non sono stati assegnati.»
    10. Gli articoli 17, 17-bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono abrogati.
    11. L’articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:
    «Art. 19. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 15.
    2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
    3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni del Senato.
    4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l’anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
    5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».



    Art. 3.
    (Collegi Uninominali)



    Al fine di tutelare le minoranze e la particolare autonomia di parte del territorio nazionale
    vengono istituiti i seguenti collegi uninominali a sistema maggioritario per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica:

    Regione Autonoma Valle d'Aosta:
    -collegio uninominale regionale 1 deputato / 1 senatore

    Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia:
    -collegio uninominale provinciale di Gorizia 1 deputato / 1 senatore
    -collegio uninominale della Carnia, Tolmezzo e zona di Gemona del Friuli 1 deputato

    Regione Ordinaria Veneto:
    -collegio uninominale provinciale di Belluno 1 senatore
    -collegio uninominale di Belluno 1 deputato
    -collegio uninominale di Feltre 1 deputato
    -collegio uninominale delle Dolomiti 1 deputato

    Regione Autonoma Trentino Alto Adige - SudTirol:
    -collegio uninominale regionale del TAA 1 senatore

    Alto Adige - Südtirol:
    -collegio uninominale di Bolzano 1 senatore
    -collegio uninominale di Merano 1 senatore / 1 deputato
    -collegio uninominale di Bressanone 1 senatore / 1 deputato
    -collegio uninominale di Bolzano Città 1 deputato
    -collegio uninominale di Bolzano Hinterland 1 deputato
    -collegio uninominale delle Valli Ladine 1 deputato

    Trentino:
    -collegio uninominale di Trento 1 senatore
    -collegio uninominale di Rovereto 1 senatore / 1 deputato
    -collegio uninominale di Pergine Valsugana 1 senatore / 1 deputato
    -collegio uninominale di Trento Città 1 deputato
    -collegio uninominale di Trento Hinterland 1 deputato
    -collegio uninominale di Valli Ladine 1 deputato
    -collegio uninominale di Valle d'Adige 1 deputato

    Art. 4.
    (Abrogazioni, rimandi, previsione di spesa ed entrata in vigore)


    Sono abrogate le disposizioni concernenti i collegi uninominali e tutte le norme in conflitto con il presente testo.
    Per quanto non espressamente previsto dal presente testo si rimanda alla normativa previgente laddove compatibile.
    Ai fini della regolarità e conformità costituzionale del presente testo di legge si dichiara che la presente legge non comporta riduzioni d’entrata fiscale o aumenti di spese in uscita.
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.
     
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    Legge Finanziaria 2033 - 2035


    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2033.
    Lo stato attuale dell’economia nazionale vede una crescita economica comportata dalla variazione di +1,68% del P.I.L. del 2032, un importante calo della disoccupazione che si attesta intorno al 5,12%, portando l’Italia nella parte alta della classifica su scala europea, e per il terzo anno consecutivo, per la prima volta dagli anni ‘20, il rapporto debito/P.I.L. è calato in maniera costante. Con l’intenzione di perseguire una politica economica che riduca la pressione fiscale, che migliori il tasso di crescita dell’economia e le possibilità di sviluppo dell’economia nazionale, senza ulteriormente gravare sulle generazioni future, la seguente legge propone una detassazione del lavoro e una detassazione di nuovi investimenti.

    Titolo I - Modifiche per l'anno 2033
    Art. 2
    Le accise sui tabacchi e sugli alcolici in commercio sono mantenute stabili.
    Le imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco sono mantenute stabili.
    L’indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 6,352 miliardi di euro.
    Il maggiore indotto erariale derivante dall'esercizio della prostituzione è previsto essere di 1,100 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 0,600 miliardi dell'anno precedente.

    Art. 3
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 2,500 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art.4
    L'aliquota IVA sui beni finiti per lavori di nuova costruzione edilizia, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore, aventi lo scopo di un miglioramento dell'efficienza energetica e dell'isolamento termica dell'edificio o dell'unità immobiliare, è ridotta all'aliquota minima del 4%. Tale riduzione si applica anche sul pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, aventi lo scopo di un miglioramento dell'efficienza energetica e dell'isolamento termica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Il calo dell'indotto è stimato in 5,407 miliardi di euro.

    Art. 5

    Grazie all'accordo Italia-Algeria e all'acquisto di quest'ultima di 200 miliardi di debito, l'Italia vedrà calare di 6 miliardi la spesa in interessi, pari allo 0,26% del PIL. Considerando anche quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4, viene ridotta l’imposizione fiscale per 7,407 miliardi di euro, corrispondenti a 0,32 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 6
    Sono destinati ad investimenti 28,147 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 9,147 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 1,800 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,500 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico: 3,500 miliardi;
    - Ministero della Salute: 2,000 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 1,200 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,500 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,400 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,400 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,500 miliardi.

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2034
    Art. 7
    Considerato quanto previsto dall’articolo 5, l'imposizione fiscale non subisce variazioni per l'anno 2034.

    Art. 8
    Sono destinati ad investimenti 33,117 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 10,017 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 2,700 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,400 miliardi,
    - Ministero dello Sviluppo economico: 4,400 miliardi;
    - Ministero della Salute: 2,900 miliardi;
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 2,100 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,600 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,600 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,600 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,600 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,500 miliardi.

    Titolo III - Modifiche per l'anno 2035
    Art. 9
    La pressione fiscale non subisce variazioni per l'anno 2035.
     
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    DDL Orlando I


    Art. 1.
    (Finalità e contenuto del contratto istitutivo)

    1. La presente legge reca norme finalizzate a garantire la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla gestione dell’impresa in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 21 e 22 della Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, che sanciscono il diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla partecipazione, nonché della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, e della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009.
    2. Le imprese possono stipulare con le organizzazioni sindacali un contratto collettivo aziendale volto a istituire una delle seguenti forme di coinvolgimento dei lavoratori:
    a) obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi individuati dal contratto medesimo, nel rispetto dei livelli minimi fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25; rimane ferma la disciplina del coinvolgimento dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, per le imprese e i gruppi di dimensioni comunitarie, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188, per le società europee, dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 48, per le società cooperative europee, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per la fusione transfrontaliera di società; sono fatte, altresì, salve le procedure di informazione e di consultazione in materia di trasferimento d’impresa di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, e in materia di licenziamenti collettivi di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia di coinvolgimento dei lavoratori;
    b) procedure di verifica dell’applicazione e degli esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l’istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati delle prerogative adeguate;
    c) istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze e poteri di indirizzo, controllo o decisionali in materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori, l’organizzazione del lavoro, la formazione professionale, l’inquadramento, la promozione e l’attuazione di una situazione effettiva di pari opportunità, le forme di remunerazione collegata al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra materia attinente alla responsabilità sociale dell’impresa;
    d) controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali, mediante
    partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali in organi di sorveglianza;
    e) partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa;
    f) partecipazione dei lavoratori all’attuazione e al risultato di piani industriali, con
    istituzione di forme di accesso dei rappresentanti sindacali alle informazioni sull’andamento dei piani medesimi;
    g) trasformazione di quote di trattamento di fine rapporto destinate a maturare in futuro in azioni o quote di capitale societario, sotto condizione dell’adesione dei singoli lavoratori interessati;

    Art. 2.
    (Requisiti per la stipulazione del contratto istitutivo)

    1. Il contratto istitutivo di cui all’articolo 1 può essere stipulato con effetti estesi a tutti i dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva a cui il contratto stesso si riferisca alle condizioni e con i requisiti stabiliti da un accordo interconfederale stipulato dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile nell’unità produttiva.
    2. In difetto di un accordo interconfederale applicabile ai sensi del comma 1, si applicano i criteri stabiliti dall’accordo inter confederale del 28 giugno 2011 in materia di rappresentatività e contrattazione e i criteri applicativi del medesimo contenuti nell’accordo interconfederale del 31 maggio 2013.

    Art. 3.
    (Consigli di sorveglianza)

    1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o di società europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che occupino complessivamente più di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli da 2409-octies a 2409-quaterdecies del codice civile, mediante contratto aziendale stipulato a norma dell’articolo 2 della presente legge può essere prevista la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza.
    2. La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e le modalità di designazione degli stessi sono determinate mediante il
    contratto aziendale di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora nell’impresa sia stato attivato un piano di azionariato dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4, almeno un posto nel consiglio di sorveglianza deve essere riservato a un rappresentante dei dipendenti che aderiscano al piano medesimo.
    3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora nella società europea sia già in atto una forma di partecipazione dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, istituita ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188.
    4. I rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.

    Art. 4.
    (Partecipazione azionaria dei lavoratori)

    1. I contratti collettivi o individuali possono disporre l’accesso privilegiato dei dipendenti dell’impresa al possesso di azioni o quote di capitale dell’impresa stessa, direttamente o mediante la costituzione di apposite società di investimento, o fondazioni, o associazioni alle quali i dipendenti possano partecipare.
    2. Un contratto aziendale stipulato ai sensi dell’articolo 2 può disporre che una quota
    non superiore al 20 per cento della retribuzione futura di ciascun dipendente sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione sulle stesse, attribuite a una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano diritto di partecipare.
    3. Alle deliberazioni di aumento di capi tale finalizzate a consentire la partecipazione dei dipendenti al capitale dell’impresa, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 2441 del codice civile.
    4. Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i prestiti concessi ai dipendenti al fine di agevolare la loro adesione a piani di partecipazione azionaria, nei limiti delle risorse di cui al fondo istituito ai sensi dell’articolo 5. Si intendono per tali i prestiti erogati dai soggetti indicati nell’articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati alla sottoscrizione di azioni dell’impresa o di apposite società di investimento incaricate della sottoscrizione di azioni dell’impresa.

    Art. 5.
    (Copertura finanziaria)

    1. Al fine di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per la partecipazione dei lavoratori nelle imprese pari a 100 milioni di euro.
    2. All’onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2033-2036, nell’ ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2034, allo scopo parzialmente utilizzando in misura proporzionale, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.
     
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    Legge Finanziaria 2035 - 2037



    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2035.
    Nonostante il regime di gestione degli affari correnti che non ha permesso l’emanazione di un’ulteriore manovra finanziaria specifica per l’anno 2034, l’economia nazionale vede anche per quest’anno un proseguire della crescita con una variazione del P.I.L. di +1,77%. Il valore della disoccupazione continua una stabile discesa attestandosi al 4,98% e ponendo l’Italia al secondo posto tra i Paesi dell’Unione Europea per il più alto tasso di occupazione. Il rapporto debito/P.I.L. è in costante calo, seppur in una misura più contenuta rispetto all’ultima Legge Finanziaria presentata. L’intenzione del governo è quella di portare avanti provvedimenti che stabilizzino la situazione economica, che riducano il cuneo fiscale e che, facilitando le assunzioni, permettano un miglioramento generalizzato dell’economia individuale dei cittadini; la presente legge propone quindi una detassazione del lavoro, in linea con le manovre degli ultimi anni, e prevede investimenti mirati con l’intenzione di non gravare a livello economico sulle generazioni future.

    Titolo I - Modifiche per l'anno 2035


    Art. 2
    Le accise sui tabacchi e sugli alcolici in commercio sono mantenute stabili.
    Le imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco sono mantenute stabili.
    L’indotto erariale per il monopolio della cannabis è previsto essere stabile.
    L’indotto erariale derivante dall'esercizio della prostituzione è previsto essere stabile.

    Art. 3
    L’Italia, tenuto conto dell’insolvibilità della Repubblica Democratica Popolare di Algeria, in accordo con la stessa, sospende il versamento dei fondi stabiliti tramite l'Accordo approvato dalle Camere e pubblicato nella G.U. 01/2033.

    Art.4
    L'aliquota IVA sui prodotti sanitari farmaceutici, sugli ausili e sui presìdi sanitari è ridotta all'aliquota minima del 4%. Il calo dell'indotto è stimato in 2,413 miliardi di euro.

    Art. 5
    Considerando anche quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 viene ridotta l’imposizione fiscale per 2,413 miliardi di euro, corrispondenti a 0,1 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 6
    Sono destinati ad investimenti 28,480 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6,280 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 2,000 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,000 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico: 3,000 miliardi;
    - Ministero della Salute: 4,500 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 3,000 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,500 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,500 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,000 miliardi.

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2036


    Art. 7
    Considerata la riforma generale del Servizio Sanitario Nazionale, la spesa nel comparto sanità si riduce dal 14% al 10% del P.I.L .

    Art. 8
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 36,426 miliardi di euro, corrispondenti all'1,5% del P.I.L., rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 9
    Le aliquote I.R.P.E.F. vengono così riformate:
    - Franchigia d'esenzione: fino a 7.000,00 €
    - I scaglione (da 7.000,01 € a 18.000,00 €): 13%
    - II scaglione (da 18.000,01 € a 30.000,00 €): 19%
    - III scaglione (da 30.000,01 € a 55.000,00 €): 25%
    - IV scaglione (da 55.000,01 € a 90.000,00 €): 33%
    - V scaglione (da 90.000,01 € a 150.000,00 €): 36%
    - VI scaglione (da 150.000,00 €): 42%
    Il calo dell'indotto causato dalle suddette modifiche è stimato in 36,430 miliardi di euro.

    Art. 10
    Sono destinati ad investimenti 28,480 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6,280 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 1,800 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,000 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico: 3,000 miliardi;
    - Ministero della Salute: 4,500 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 3,200 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,500 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,500 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,000 miliardi.

    Titolo III - Modifiche per l'anno 2037


    Art. 11
    La pressione fiscale non subisce variazioni per l'anno 2037.

     
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    DDL Accordo Italia - Austria


    Articolo 1
    La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, come da ultimo accordo siglano il seguente trattato.

    CITAZIONE

    Accordo Italia – Austria


    1 – Riapertura del valico di confine del Brennero
    • La Repubblica d’Austria apre il passo del Brennero. Le due nazioni, dati i comprovati motivi economici e sociali che le legano, si impegnano ad una apertura costante dello stesso e, qualora si dovesse verificare una necessità tale per cui uno dei due confini dovesse essere chiuso, i paesi si impegnano al dialogo prima di procedere nella chiusura.

    2 – Investimenti della Repubblica Austriaca
    • La Repubblica d’Austria, tramite la società austriaca ASFiNAG, si impegna in collaborazione con Autostrade per l’Italia al completamento della A27 fino in territorio austriaco investendo 500 milioni per la tratta Pieve di Cadore – Austria. La gestione viaria è concessa agli attuali gestori dell’A27 ma viene definito che il 10% dei pedaggi sul tratto Pieve di Cadore – Austria è devoluto all’ASFiNAG fino al 2075 (per quarant’anni). La costruzione avverrà entro 2 anni dalla firma.
    • La Repubblica d’Austria finanzia, tramite l’investimento di 350 milioni, l’ampliamento ed il potenzialmente del terminal portuale di Trieste la cui gestione, in virtù alle norme vigenti, è affidata alla Regione Friuli-Venezia Giulia. Quest’ultima, in seno allo statuto dell’autorità portuale, ha l’onere di subappalto ad aziende europee con punteggi di favore per le aziende italiane e austriache. La dismissione delle attuali strutture non a norma è imputabile alla cifra investita. Il terminal triestino viene riconosciuto come ‘zona franca’ ed esente da tasse italiane per le merci destinate alla Repubblica d’Austria. La costruzione avverrà entro 2 anni dalla firma.

    3 – Potenziamento ed Investimenti Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino-Regione Dolomitica
    • All’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino viene riconosciuta anche l’appartenenza della provincia italiana di Belluno al fine di tutelare i caratteri culturali e sociali delle lingue tedesche, ladine, mochene ed italiane oltre ai dialetti minori. Viene considerato valevole ogni carattere oggi in vigore per l’Euregio estero ai nuovi territori.
    • Ai cittadini residenti nell’Euregio madrelingua tedesca, ladina, mochena o appartenenti a dialetti minori riconosciuti dalla comunità internazionale viene garantita la possibilità di presentare richiesta per ambo le cittadinanze (italiana e/o austriaca). Essa è estesa automaticamente entro il 2036 alle famiglie madrelingua tedesca, ladina, mochena o appartenenti a dialetti minori riconosciuti residenti in Provincia di Bolzano, Trento o Belluno.
    • La Repubblica d’Austria, tramite il Bundesminusterium delle Infrastrutture e dei Trasporti, si impegna a finanziare i territori italiani dell’Euregio con una cifra pari ad 800 milioni. Questi verranno ridistribuiti tra le province di Bolzano, Trento e Belluno col vincolo di essere utilizzati per progetti di mobilità sostenibile entro e non oltre il 2040. Alle Province Autonome viene demandata la gestione esclusiva dei fondi con i seguenti vincoli: 20% degli investimenti appaltati ad aziende del territorio, 20% degli investimenti appaltati ad aziende austriache e 60% degli investimenti appaltati ad aziende comunitarie con punteggi di favore per le aziende italiane e austriache.

    4 – Nuove tratte ferroviarie Nord Est – Austria
    • La Repubblica d’Austria, tramite la società ÖBB, si impegna a finanziare un tratto ferroviario ad alta velocità che colleghi Trieste-Gorizia-Graz-Vienna con diramazione per Salisburgo, Udine e Venezia. L’investimento sul territorio italiano è stimato per 700 milioni. L’edificazione e l’ammodernamento delle tratte è affidato a ÖBB in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana. La gestione sarà affidata a Trenitalia, con personale ÖBB come organo di supervisione e formazione. Entrambi gli Stati si impegnano a mantenere il costo del trasporto merci lungo questa linea a prezzi vantaggiosi. Sulla linea possono circolare treni merci e passeggeri di entrambi gli Stati. ÖBB riceverà il 10% degli introiti del settore italiano del tratto Vienna-Trieste fino al 2075 (per quarant’anni). La costruzione avverrà entro 2 anni dalla firma.

    Articolo 2
    Il sopracitato si intende entrato in vigore come da accordo tra le parti.
     
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    DDL Cristellon VI

    Art. 1

    A partire dall'anno 2036 viene abolito il numero chiuso nelle facoltà pubbliche di medicina. Entro un anno dall'approvazione della legge il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, provvede all'organizzazione di prove di selezione uniformi sul territorio nazionale e da sottoporre nell'arco del percorso di studio universitario relativo.

    Art. 2

    Entro un anno dall'approvazione della legge, il Ministero per l'Istruzione l'Università e la Ricerca, a partire dai fondi assegnati dalla Legge Finanziaria triennale, si impegna a stanziare fondi sufficienti ad un aumento del numero di borse di specializzazione medica ad almeno 10.000 all'anno.

    Art. 3

    Il Ministero della Salute, entro un anno dall'approvazione della legge, si occupa di avviare una ricognizione sul territorio nazionale per analizzare la situazione relativa alla presenza di sufficienti medici di base. Si occupa quindi, in relazione ai dati ottenuti, di stanziare fondi per un incremento del numero nazionale e per sopperire al ricicorlo naturale con l'assunzione di almeno 25.000 medici di base.

    Art. 4

    Il Ministero della Salute, entro un anno dall'approvazione della legge, si occupa di avviare una ricognizione sul territorio nazionale per analizzare la situazione relativa alla presenza di sufficienti operatori sanitari non medici e medici ospedalieri. Si occupa quindi, in relazione ai dati ottenuti, di stanziare fondi per un incremento del numero nazionale e per sopperire al ricicorlo naturale con l'assunzione di almeno 20.000 operatori sanitari non medici e almeno 30.000 medici ospedalieri.

    Art. 5

    Il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, si occupa di analizzare la capienza delle strutture ospedaliere regionali ed entrambi provvedono allo stanziamento di specifici fondi nel caso in cui risulti evidente una carenza dei posti letto da garantire per permettere gli adeguamenti ed eventuali ampliamenti.

    Art. 6

    Si provvede al potenziamento delle campagne di sensibilizzazione in contrasto all'uso di sostanze stupefacenti, alcool e altre dipendenze, nonché delle campagne in favore della corretta alimentazione e della vita in salute.

    Art. 7

    Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro un anno dall'approvazione della presente legge si occupa di elaborare un piano di sovvenzioni per i centri di recupero delle persone affette da dipendenza non gestiti direttamente dalle aziende sanitarie locali o eventualmente dal sistema sanitario nazionale.

    Art. 8

    L'entrata in vigore avviene a 14 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

     
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    DDL Adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità


    ART. 1
    Al comma xx dell’articolo x della legge x xxxxx xxxxx, n. xxx, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo x, comma x, della legge x febbraio xxxxx, n. xxx, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma xx-bis. In tal caso, inoltre, non operano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza ».
    2. Al secondo periodo del comma xx dell’articolo x della legge x xxxxx xxxxx, n. xxx, le parole: «ovvero inabili,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in situazione di gravità, come definita dal comma x dell’articolo x della legge xx xxxxx xxxxx, n. xxx,».

    ART. 2
    1. Dopo il comma xx dell’articolo x della legge x xxxxx xxxxx n. xxx, è inserito il seguente: « xx-bis. L’impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni di cui al comma xx può derivare da:
    a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
    b) impossibilità di deambulazione;
    c) impossibilità, se di età superiore a sei anni, di assunzione del cibo, o di lavarsi o di vestirsi;
    d) impossibilità di usare a pieno o parzialmente il campo visivo ».

    ART. 3
    1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità devono presentare apposita istanza, allegando copia del certificato rilasciato dalla commissione medica dal quale risulti la situazione di disabilità del soggetto. Il diritto di cui alla presente legge matura dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza approvata.

    ART. 4
    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, previsti in lire 300 milioni annui, si provvede mediante prelievo dello 0,5 per cento dalle vincite delle lotterie e di qualsiasi altro gioco gestito dallo Stato o da enti da esso autorizzati.

    ART. 5
    1. La presente legge 60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
     
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    Riforma del Sistema Sanitario Nazionale


    Titolo I - Abrogazione di parte del Capo III, Titolo I, Legge 833/1978


    Art. 1
    Il primo comma, articolo 19, Capo III, Titolo I della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così riscritto:
    “Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione assicurata i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 e del Titolo IV.”

    Titolo II - Introduzione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria


    Art. 2
    Alla Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 è aggiunto quanto segue:

    CITAZIONE

    Titolo IV - L’assicurazione sanitaria obbligatoria

    Capo I - Disposizioni generali sull’obbligo d’assicurazione


    Art. 84 - Persone tenute ad assicurarsi
    Ogni persona residente o domiciliata nella Repubblica Italiana deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o della residenza dalla nascita nella Repubblica Italiana.
    L’obbligo assicurativo può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Italia, in particolare a quelle che:
    esercitano un’attività in Italia,
    lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Italia.

    Art. 85 - Scelta dell’assicuratore
    Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra i fondi assicurativi che dispongono dell’autorizzazione dell’autorità di controllo e vigilanza del Ministero della Salute.
    Sono assicurati presso lo stesso assicuratore:
    la persona tenuta ad assicurarsi in virtù dell’attività lucrativa esercitata in Italia e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
    la persona tenuta ad assicurarsi poiché percettore di una rendita in Italia e i suoi familiari tenuti ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
    la persona tenuta ad assicurarsi poiché percettore di una prestazione sociale e i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda o in Norvegia.
    la persone tenuta ad assicurarsi in ricerca di occupazione e i suoi familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione Europea, in Svizzera, in Islanda o in Norvegia.

    Art. 86 - Inizio e fine dell’assicurazione
    Se l’affiliazione avviene entro tre mesi, l’assicurazione inizia dal giorno dell’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Italia. Il Ministero della Salute è delegato ad adottare, tramite decreto, le norme riguardanti le persone tenute ad assicurarsi di cui all’art. 84 comma 2.
    L’assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo nell’affiliazione non è giustificabile. L’autorità di controllo e vigilanza, tramite decreto, i tassi indicativi e la durata, tenendo considerazione della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l’assicurato, l’assicuratore lo riduce, considerate equamente la situazione dell’assicurato e le circostanze del ritardo.
    L’assicurazione ha termine quando l’assicurato cessa di essere soggetto all’obbligo d’assicurazione o con la stipula di nuova assicurazione.

    Art. 87 - Controllo e affiliazione d’ufficio
    Le regioni provvedono, tramite le Aziende Sanitarie Locali, all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.
    L’Azienda Sanitaria Locale, una volta riscontrato un ritardo nell’affiliazione, è tenuta a inviare un avviso tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata alla persona tenuta ad assicurarsi.
    L’Azienda Sanitaria Locale affilia, una volta trascorsi sei mesi dall’acquisizione del domicilio o della residenza o dalla nascita nella Repubblica Italiana, alla Cassa Assicurazione Nazionale Sanitaria le persone tenute ad assicurarsi che non abbiano assolto l’obbligo di assicurazione.
    Le compagnie assicuratrici comunicano all’Azienda Sanitaria Locale competente i dati necessari per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione.

    Art. 88 - Cambiamento di assicuratore
    L’assicurato può cambiare assicuratore, provvedendo tuttavia ad un preavviso di tre mesi alla compagnia assicuratrice. Le compagnie non possono in alcun modo disporre penali o maggiorazioni dei premi o ostacoli amministrativi agli assicurati che cambino assicuratore o ne manifestino la volontà.
    Al momento della notifica dei nuovi premi, l’assicurato può, con preavviso di un mese, cambiare assicuratore per la fine del mese che precede la validità dei nuovi premi. L’assicuratore deve annunciare i nuovi premi a ogni assicurato con almeno tre mesi d’anticipo e segnalare il diritto di cambiare assicuratore.
    Se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo datore di lavoro.
    Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un’autorità, non esercita più l’assicurazione, il rapporto assicurativo termina con il ritiro dell’autorizzazione. L’assicuratore è obbligato a notificare agli assicurati, con tre mesi di anticipo, la cessazione del rapporto.
    In caso di cambiamento d’assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l’assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari.

    Art. 89 - Proibizione di discriminazioni
    Gli assicuratori non possono in alcun modo discriminare gli assicurati sulla base del loro stato di salute o condizioni mediche pregresse, proponendo premi o maggiorazioni di alcun genere o rifiutandosi di stipulare con essi l’assicurazione sanitaria obbligatoria.
    Art. 90 - Registrazione dei dati sulla carta nazione dei servizi
    I dati riguardanti l’assicurazione sanitaria obbligatoria di ogni assicurato devono essere registrati sulla Carta nazionale dei servizi. Tali dati devono essere accessibili, oltre all’assicurato, a tutti i fornitori di prestazioni, pubblici e privati. Le Regioni sono delegate ad adoperarsi per gli obiettivi di cui al presente articolo.
    I dati di cui al comma 1 sono:
    il fondo assicurativo sanitario presso il quale l’utente è assicurato e i contatti dello stesso;
    la tipologia di assicurazione e le prestazioni incluse;
    ogni altra informazione rilevante riguardante l’assicurato e l’assicurazione sanitaria obbligatoria.

    Capo II - Disposizioni sulle compagnie assicuratrici e sull’autorità di controllo e vigilanza

    Art. 91 - L’autorità di controllo e vigilanza
    Presso il Ministero della Salute è istituita l’autorità di controllo e vigilanza, i cui compiti sono stabiliti nella presente Legge.
    E’ inoltre incaricata di svolgere controlli e verifiche sui Fondi assicurativi sanitari e sul rispetto della normativa.

    Art. 92 - Offerta delle assicurazioni sanitarie obbligatorie
    L’offerta di assicurazioni sanitarie obbligatorie è resa possibile soltanto a fondi assicurativi che abbiano ricevuto l’autorizzazione dell’autorità di controllo e vigilanza del Ministero della Salute.
    L’autorità di controllo e vigilanza è delegata ad adottare, tramite decreto, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, che devono riguardare la stabilità e dotazione finanziaria del fondo, il rispetto della normativa vigente da parte dello statuto del fondo, possibilità del fondo di garantire una adeguata offerta di prestazioni ai propri assicurati e garanzia di una efficienza del fondo sul lungo periodo.
    I Fondi assicurativi di cui al presente articolo sono istituiti come organismi di diritto pubblico e non possono offrire prodotti assicurativi differenti dell'assicurazione sanitaria obbligatoria o da altre assicurazioni riguardanti la salute della persona.

    Art. 93 - Fondo assicurativo sanitario della Cassa Nazionale Assicurazione Sanitaria

    E’ istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, che prevede ad esercitare l’attività di controllo e di direzione, il Fondo assicurativo sanitario della Cassa Nazionale Assicurazione Sanitaria.
    Nello Statuto deve essere previsto un consiglio di amministrazione e una assemblea di rappresentanza degli assicurati. Le nomine del consiglio di amministrazione sono di competenza dell’INPS.

    Art. 94 - Fondi assicurativi sanitari regionali
    Le regioni con popolazione maggiore di un milioni di persone può istituire un proprio Fondo assicurativo assicurativo regionale come organismo di diritto pubblico, il quale può operare esclusivamente entro i confini della propria regione.
    Per le regioni con una popolazione inferiore a quella prescritta è fatta possibilità di accordarsi con una regione confinante sull’inclusione del proprio territorio regionale nell’ambito territoriale del corrispettivo Fondo assicurativo.
    Nello Statuto deve essere previsto un consiglio di amministrazione e una assemblea di rappresentanza degli assicurati.

    Art. 95 - Fondi assicurativi sanitari aziendali
    Le imprese pubbliche o private con più di mille dipendenti possono istituire propri Fondi assicurativi sanitari aziendali, come organismi di diritto pubblico, la cui offerta di prodotti può essere rivolta esclusivamente ai dipendenti della stessa impresa, o di quelle controllate o partecipate, o appartenenti allo stesso datore di lavoro.
    Due o più imprese, per un massimo di dieci, nel cui complesso raggiungano almeno duemila dipendenti totali, possono istituire tramite accordo un proprio Fondo assicurativo aziendale, come organismi di diritto pubblico, la cui offerta di prodotti può essere rivolta esclusivamente ai dipendenti della stessa impresa, o di quelle controllate o partecipate.
    La sottoscrizione dell’assicurazione sanitaria obbligatoria del Fondo assicurativo aziendale non può essere un requisito per la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente.
    Nello Statuto deve essere previsto un consiglio di amministrazione e una assemblea di rappresentanza degli assicurati.

    Art. 96 - Fondi assicurativi di imprese bancarie e assicuratrici

    Le imprese del settore bancario e assicurativo possono istituire propri Fondi assicurativi sanitari, come organismi di diritto pubblico.
    Nello Statuto deve essere previsto un consiglio di amministrazione e una assemblea di rappresentanza degli assicurati.

    Art. 97 - Costituzione e scioglimento dei fondi assicurativi
    L’autorità di controllo e vigilanza è delegata ad adottare le norme riguardanti la costituzione, l’associazione e lo scioglimento dei fondi assicurativi, per cui è necessaria l’autorizzazione dell’autorità stessa.

    Art. 98 - Chiusura dei fondi assicurativi sanitari
    L’autorità di controllo e vigilanza può disporre, nel caso riscontri gravi inadempienze del fondo, o venga a mancare dei requisiti necessari sul lungo termine, la chiusura di fondi assicurativi regionali, aziendali o di imprese bancarie o assicuratrici.
    La data di cessazione dell’attività del fondo è decisa dall’autorità, la quale non può avvenire entro quattro mesi la decisione di chiusura, e deve essere notificata agli assicurati almeno tre mesi prima la cessazione dell’attività.

    Art. 99 - Lo statuto
    Lo statuto deve in particolare contenere disposizioni in materia di:
    - nome e sede del fondo assicurativo sanitario;
    - ambito territoriale della compagnia di assicurazione sanitaria e cerchia dei membri;
    - tipo e portata dei servizi, nella misura in cui non sono determinati dalla legge;
    - determinazione del contributo aggiuntivi;
    - numero di membri degli organi di autogoverno e metodo di elezioni delle assemblee di rappresentanza;
    - diritti, obblighi e funzionamento degli organi di autogoverno;
    - valutazione della remunerazione dei membri degli organi di autogoverno e dei dipendenti del fondo;
    - revisione annuale della gestione operativa e contabile e accettazione dei conti annuali;
    - composizione e sede del consiglio di opposizione.
    Lo statuto può contenere una disposizione in base alla quale il fondo può mediare la conclusione di contratti di assicurazione sanitaria complementare privata tra i suoi assicurati e le compagnie di assicurazione sanitaria private. Oggetto di tali contratti possono essere tutti i servizi che integrano la tutela sanitaria obbligatoria.
    Lo statuto non può contenere disposizioni che contraddicono i compiti dell'assicurazione sanitaria obbligatoria e quanto previsto nella presente Legge.
    Lo statuto richiede l'approvazione dell'autorità di controllo e vigilanza. Se successivamente emergono difformità o parti in contrasto con la normativa vigente, l'autorità di vigilanza può ordinare alla compagnia di assicurazione sanitaria di apportare le modifiche necessarie entro un determinato periodo, non inferiore a tre mesi. Se la compagnia di assicurazione sanitaria non si conforma all'ordine entro questo periodo, l'autorità di vigilanza può apportare le modifiche necessarie al posto della compagnia di assicurazione sanitaria stessa.

    Art. 100 - Informazione degli assicurati
    Ogni assicurato, prima di stipulare l’assicurazione sanitaria obbligatoria, deve essere adeguatamente informato sull’inizio e la fine dell’assicurazione, sui diritti e doveri delle parti, sulle prestazioni di cui potrà beneficiare e sui premi assicurativi.
    Ogni assicurato, una volta affiliato, riceve gratuitamente un’informativa sull'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria e volontaria, sui diritti e doveri delle parti, sulle prestazioni di cui potrà beneficiare e sui premi assicurativi.

    Capo III - Copertura assicurativa di familiari, disoccupati e inabili al lavoro

    Art. 101 - Copertura assicurativa dei familiari
    Nell’assicurazione sanitaria delle persone tenute ad assicurarsi di cui all’art. 85 rientrano nella copertura oltre all’assicurato:
    i coniugi o i conviventi disoccupati e non assicurati residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana,
    i figli minorenni a carico, o fino a 25 anni se regolarmente iscritti o frequentanti un corso di formazione, un corso universitario, una scuola secondaria di secondo grado, o partecipanti ad un anno di volontariato sociale,
    i coniugi, i conviventi e figli senza limiti di età se inabili al lavoro.
    Le persone di cui al precedente comma non sono dunque tenute a stipulare una propria assicurazione sanitaria obbligatoria, dovendo tuttavia provvedere a comunicare all’Azienda Sanitaria Locale di rientrare nell’assicurazione del coniuge, convivente o genitore per le ragioni del presente articolo.

    Art. 102 - Assicurazione sanitaria obbligatoria sociale

    Il Fondo assicurativo sanitario della Cassa Nazionale Assicurazione Sanitaria e i Fondi assicurativi sanitari regionali devono prevedere una assicurazione sanitaria sociale, riservata a:
    - persone disoccupate e non parte delle categorie di cui all’art. 101;
    - persone inabili al lavoro e non parte delle categorie di cui all’art. 101;
    - persone con reddito lordo inferiore a 9.600,00 euro annui.
    rifugiati politici, i quali vengono automaticamente affiliati alla Cassa Nazionale Assicurazione Sanitaria.
    L’assicurazione di cui al presente articolo non richiede il pagamento dei premi assicurativi previsti dalla presente Legge ed è completamente gratuita.

    Capo IV - I premi assicurativi

    Art. 103 - Reddito imponibile
    Al fine della determinazione dei premi assicurativi viene utilizzato il reddito lordo derivante da:
    - redditi fondiari;
    - redditi di lavoro dipendente;
    - redditi di lavoro autonomo;
    - redditi di capitale;
    - redditi di impresa;
    - redditi diversi.

    Art. 104 - Aliquota contributiva generale
    Il premio assicurativo è determinato dalla somma di un’aliquota contributiva generale e di un’aliquota contributiva aggiuntiva.
    L’aliquota contributiva generale è del 6% del reddito imponibile lordo.

    Art. 105 - Aliquota contributiva aggiuntiva
    L’aliquota contributiva aggiuntiva è determinata dal Fondo assicurativo sanitario sulla base di:
    - fabbisogno finanziario del Fondo assicurativo o del Servizio Sanitario Nazionale, per cui l’aliquota deve essere incrementata uniformemente a tutti gli assicurati,
    - prestazioni aggiuntive, non parte di quelle base, offerte dal Fondo assicurativo, per cui l’assicurato accetta un premio più elevato.
    L’aliquota contributiva aggiuntiva non può essere superiore, in ogni caso, al 2,5% del reddito imponibile lordo.
    L’incremento dell’aliquota aggiuntiva per le motivazioni di cui al punto a), comma primo del presente articolo, deve essere autorizzato dall’autorità di controllo e vigilanza, che ne valuta le ragioni e l’effettiva necessità. L’incremento deve essere notificato agli assicurati almeno tre mesi prima dell’effettiva attuazione dei nuovi premi.

    Art. 106 - Franchigia
    I fondi assicurativi sanitari possono proporre agli assicurati l’assunzione di parte dei costi sostenuti, per cui il fondo prevede una riduzione dell’aliquota contributiva aggiuntiva.
    L’autorità di controllo e vigilanza può:
    - prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
    - ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
    - sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni se la stessa risulta inappropriata;

    Art. 107 - Riduzione del premio per attività di volontariato
    I fondi assicurativi sanitari possono prevedere una riduzione dell’aliquota contributiva aggiuntiva per gli assicurati che partecipino a particolari forme di volontariato in ambito medico, sanitario o assistenziale. L’autorità di controllo e vigilanza è delegata a redigere la lista delle attività per cui può essere prevista la riduzione del premio.

    Art. 108 - Limitazione delle prestazioni per negligenza personale
    Se un assicurato ha contratto una malattia volontariamente o in conseguenza di un crimine o di un illecito intenzionale da lui commesso, il fondo assicurativo sanitario può contribuire al costo delle prestazioni in misura ridotta o nulla e richiedere il rimborso delle prestazioni in tutto o in parte.
    Se la persona assicurata ha contratto una malattia attraverso un'operazione estetica sconsigliata dal punto di vista medico, il fondo assicurativo sanitario può contribuire al costo delle prestazioni in misura ridotta o nulla e richiedere il rimborso delle prestazioni in tutto o in parte.

    Art. 109 - Mancato pagamento dei premi
    Se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora.
    Se, nonostante la diffida, l’assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l’assicuratore deve richiedere l’esecuzione.
    L’assicuratore comunica all’autorità per il controllo e la vigilanza il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l’importo complessivo dei crediti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente.
    L’assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato.
    L’assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione.
    Gli assicurati che nonostante l’esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dall’autorità di controllo e vigilanza in un elenco accessibile unicamente ai fondi assicurativi sanitari, ai fornitori di prestazioni, alle regioni, ai comuni e alle aziende sanitarie locali interessate. Su autorizzazione dell’autorità di controllo e vigilanza, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d’urgenza medica, e informa l’azienda sanitaria locale competente della sospensione delle prestazioni e dell’annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.
    Il Consiglio dei Ministri è delegato ad emanare disposizioni relative al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi per le persone tenute ad assicurarsi residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda o in Norvegia. Se il diritto di tale Stato permette all’assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, i fondi assicurativi sanitari sono obbligati ad agire per la riscossione dei crediti. Se il diritto di tale Stato non lo permette, l’autorità di controllo e vigilanza può accordare agli assicuratori il diritto di sospendere l’assunzione dei costi delle prestazioni.

    Art. 110 - Pagamento premi lavoratori dipendenti
    Il pagamento dei premi, per i lavoratori dipendenti, è demandato al datore di lavoro, che provvede al pagamento al fondo assicurativo sanitario e risponde, ai sensi della presente legge, in caso di mancato pagamento.

    Capo V - Le prestazioni garantite dall’assicurazione sanitaria obbligatoria

    Art. 111 - Disposizioni generali
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi delle prestazioni definite dagli articoli del presente Capo.

    Art. 112 - Prevenzione e diagnosi precoce

    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie nonché misure preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo. Tali esami o misure preventive sono effettuati o prescritti da un medico.
    In particolare:
    - per bambini e giovani esame dello stato salute di generale, analisi di eventuali malattie gravi, analisi dello sviluppo: Esami U (tra 0 e 13 anni), che comprendono controllo dello sviluppo fisico e mentale, disturbi del periodo neonatale, disturbi metabolici congeniti (con screening neonatale esteso), disturbi dello sviluppo e del comportamento, malattie degli organi sensoriali, respiratori e digestivi, disturbi del linguaggio, problemi di masticazione, problemi ai muscoli e allo scheletro, raccomandazione sui percorsi di prevenzione, servizio di vaccinazione; Esami J (tra i 13 e 14 anni), che comprendono anamnesi specifica, analisti dello sviluppo mentale anormale o disturbi del comportamento, problemi di rendimento scolastico, prevenzione di un comportamento dannoso (fumo, alcol, consumo di droghe), raccolta delle misurazioni relative allo sviluppo, analisi dei disturbi della crescita e dello sviluppo fisico, malattie legate al collo, al torace e agli organi addominali, analisi dello stato di vaccinazione;
    - per adulti esami di prevenzione per rilevare la presenza di: malattie cardiovascolari; diabete mellito; tumore alla cervice uterina, diritto a un esame annuale per donne dai 20 anni in su (anamnesi specifica con domande sui cambiamenti e reclami, ispezione della cervice, Pap test, esame di palpazione ginecologica, report dei risultati e successiva consultazione; tumore al seno, diritto a un esame annuale per donne dai 30 anni in su (anamnesi specifica con domande sui cambiamenti e reclami, ispezione e palpazione di seno e linfonodi regionali, consigli sul risultato); per le donne tra 50 e 69 anni screening mammografico ogni due anni (invito scritto a un’unità di screening certificata, storico medico, mammografia, doppia valutazione delle radiografie da parte di due esaminatori indipendenti, rapporto dei risultati). In caso di sospetto copertura per eventuali chiarimenti diagnostici; cancro della pelle, diritto a uno screening della pelle ogni due anni per uomini e donne dai 35 anni in su in vista di una diagnosi precoce del melanoma maligno, carcinoma a cellule basali e carcinoma spinocellulare (anamnesi specifica con domande sui cambiamenti e reclami, ispezione visiva standardizzata su tutto il corpo della pelle, notifica dei reperti con successiva consulenza). In caso di sospetto copertura per eventuali chiarimenti da parte di un dermatologo; cancro alla prostata, diritto a un esame genitale annuale per uomini dai 45 anni in su (anamnesi specifica con domande sui cambiamenti e reclami, ispezione e palpazione dei genitali esterni, palpazione della prostata, palpazione dei linfonodi regionali, report dei risultati); cancro al colon, invito ogni cinque anni (dai 50 anni) a effettuare uno screening e con la possibilità di scegliere tra l’analisi annuale del sangue delle feci (sino a 54 anni) oppure per due colonscopie nel’arco di 10 anni, le donne hanno diritto all’analisi annuale del sangue delle feci ogni anno (consegna di informativa sulla prevenzione del tumore al colon, consulenza una tantum dettagliata e mirata, colonscopia o esame annuale delle feci).
    Per gli obiettivi del presente articolo, i fondi assicurativi sanitari invitano gli assicurati a partecipare agli esami di prevenzione e alle campagne di screening; sulla base dei risultati degli esami i medici possono fornire all’assicurato misure individuali per la prevenzione primaria e possono a tal fine rilasciare un certificato medico specifico.

    Art. 113 - Vaccinazioni
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi delle vaccinazioni raccomandate dal Consiglio Superiore di Sanità. Sono ad ogni modo garantite le seguenti vaccinazioni:
    - Neonati, bambini e adolescenti: Rotavirus; Epatite B; Difterite; Tetano; Poliomielite; Haemophilus influenzae tipo B (Hib); Pertosse; Morbillo; Parotite; Rosolia; Varicella; Pneumococchi; Meningococchi C.
    - Ragazze e ragazzi tra i 9 e 14 anni: papillomavirus umano.
    - Adulti: Poliomielite; Morbillo per tutti gli adulti nati dopo il 1970 o tutti i non vaccinati contro il morbillo; Difterite (richiamo); Tetano (richiamo); Pertosse (richiamo).
    - Adulti sopra i 60 anni: Influenza; Pneumococchi; Herpes zoster.
    - Gruppi a rischio e loro parenti, persone di età avanzata: Meningocefalite di inizio estate (TBE); Haemophilus influenzae di tipo b; Epatite A e B; Herpes zoster (fuoco di Sant’Antonio); Influenza; Meningococchi; Penumococchi; Rosolia; Rabbia; Varicella.
    Non sono incluse le vaccinazioni per i viaggi all’estero.

    Art. 114 - Trattamento dentale
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti i seguenti trattamenti dentali:
    - Check-Up: viene garantito a tutti gli assicurati un check-up annuale: più gli assicurati partecipano alle attività di check-up, più alta viene garantita loro l’indennità fissa per le protesi dentarie;
    - Per i bambini e gli adolescenti tra i 6 e i 17 anni sono previsti, durante i check-up: fluorizzazione dei denti, informazioni su una dieta sana e igiene orale, sigilli per fessure dei grandi molari permanenti (cura delle carie);
    - Anziani e disabili: coloro che soffrono di disabilità e non possono visitare personalmente il dentista possono usufruire di cure odontoiatriche a domicilio o nelle case di cura (in particolare possono usufruire di indagini sullo stato della salute orale, educazione all’igiene orale e consigli per mantenerla, creazione di un piano per la cura orale e protesica individuale, rimozione della placca dura);
    Trattamento dentale: rimozione del tartaro, otturazione dei denti, trattamenti canalari, chirurgia orale, servizi parodontali (c’è la possibilità di trattamenti aggiuntivi con costi aggiuntivi);
    - Trattamento ortodontico: correzione di mascelle o denti disallineati, sino all’età di 18 anni se trattamenti necessari dal punto di vista medico;
    - Trattamento con protesi: fornitura di corone, ponti, protesi e protesi su impianti necessari dal punto di vista medico.
    I costi di cui al presente articolo sono coperti solo se l’assicurato si rivolge ai professionisti convenzionati con il proprio fondo assicurativo sanitario.
    Nel caso l’assicurato volesse rivolgersi a un professionista non convenzionato con il proprio fondo assicurativo sanitario, su richiesta, il professionista è obbligato a fornire ai propri pazienti un piano di trattamento e costi prima di iniziare il trattamento; quindi l’assicurato può sottoporre il piano al proprio fondo per l’approvazione.

    Art. 115 - Trattamento medico

    Ogni assicurato ha libera scelta del medico. Gli assicurati possono visitare qualsiasi medico autorizzato dal Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato con il proprio fondo assicurativo sanitario.
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti:
    Accesso a cure specialistiche: l’assicurazione obbligatoria sono obbligati a fissare per i propri assicurati gli appuntamenti con gli studi di specialisti a distanza ragionevole dal luogo di residenza, se questo non è possibile lo fissano presso un ospedale che può garantire tale visita specialistica;
    Secondo parere medico: questo diritto garantisce una seconda opinione medica indipendente per alcune operazioni per le quali potrebbe esserci incertezza sul fatto che siano necessarie dal punto di vista medico e non possano essere evitate. Il Consiglio Superiore di Sanità deve prevedere un elenco degli interventi per i quali si ha diritto a un secondo parere medico, inoltre stabilisce i requisiti qualitativi che lo specialista per il secondo parere deve avere;
    Programmi di trattamento per malati cronici;
    Riabilitazione medica: in caso di riabilitazione vi è la possibilità di selezionare la struttura di riabilitazione del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionata, o convenzionata con il proprio fondo assicurativo sanitario.

    Art. 116 - Pianificazione familiare e aborto

    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti:
    Contraccezione: gli assicurati hanno diritto ai mezzo contraccettivi sino all’età di 22 anni se prescritti da un medico;
    Fecondazione artificiale: garantita la possibilità per donne tra i 25 e i 40 anni e uomini al di sotto dei 50 anni, purché la coppia sia sposata o convivente, l’assicurazione contribuisce al 25% dei costi per i primi tre tentativi di inseminazione artificiale.

    Art. 117 - Malattie mentali
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti:
    Psicoterapia: gli assicurati possono avvalersi di psicoterapeuti autorizzati senza necessariamente consultare un medico di medicina generale. Sono garantite dall’assicurazione anche le sedute di consultazione, le sedute probatorie ed eventuali sedute aggiuntive.
    Socioterapia: se prescritto gli assicurati pagano il 25% delle spese giornaliere, ma il valore non può mai essere superiore a 20 euro.

    Art. 118 - Gravidanza e maternità
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti:
    - assistenza medica e ostetricia per determinare la gravidanza e le cure prenatali;
    prestazioni relative al parto:
    - parto stazionario in ospedale o in altra struttura con diritto di alloggio, cure e cibo per il periodo successivo al parto, ambulatoriale o a domicilio;
    - fornitura di farmaci, bende e rimedi legati alla gravidanza e al parto;
    - assistenza domiciliare e aiuto domestico necessari a causa di gravidanza o parto, a condizione che nessuna persona che vive in casa possa svolgere questi compiti;
    Deve essere garantita la possibilità di partorire in centri di parto e non in ospedale.

    Art. 119 - Malattie gravi e malati terminali
    L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi riguardanti:
    - assistenza medica a casa;
    - servizio hospice: se l’assistenza ambulatoriale in casa o in famiglia non è possibile i pazienti sono ricoverati in hospice e la persona ricoverata non deve sostenere costi aggiuntivi;
    - servizio hospice per bambini: sono coperte dall’assicurazione il servizio di hospice per un periodo più lungo e un supporto professionale per alleviare la tensione e offrire supporto alla famiglia;
    - l’assistenza nella scelta dei servizi di cure palliative e l’assistenza personale nell’ultima fase della vita.
    Le cure per malati gravi e terminali possono essere offerte su base ambulatoriale o ospedaliera, gli assicurati hanno diritto ad entrambe le possibilità.

    Art. 120 - Prevenzione e riabilitazione
    Per usufruire della riabilitazione e delle cure preventive queste devono essere disposte dal medico.
    Per la riabilitazione ospedaliera di anziani è garantita assistenza 24 ore su 24; con la riabilitazione diurna i pazienti visitano la struttura solo durante il periodo di terapia. In caso di riabilitazione ambulatoriale, viene visitato quotidianamente il centro di riabilitazione o la clinica di riabilitazione; se questo non è possibile viene garantita la riabilitazione a casa con squadre mobili specializzate (riabilitazione geriatrica).
    In caso di giustificato bisogno al medico può essere richiesta una proroga dei servizi di cura preventiva riabilitativa benefica.
    I costi riguardanti tali trattamenti sono assunti dall’assicurazione sanitaria obbligatoria. I pazienti di età superiore ai 18 anni devono partecipano ai costi tramite:
    pagamento aggiuntivo di 10€ al giorno per cure ospedaliere riabilitative;
    il limite di partecipazione ai costi personali è del 5% del reddito lordo o del 2% in caso di malattia cronica grave.

    Art. 121 - Condizioni
    Le prestazioni di cui dall’articolo 112 all’articolo 120 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici.
    L’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente a cura dell’Istituto Superiore di Sanità.
    L’autorità di controllo e vigilanza, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, determina in quale misura l’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi di una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione.
    Per l’assicurazione sanitaria obbligatoria, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni dall’articolo 112 all’articolo 120. E’ tuttavia possibile che gli assicuratori propongano e stipulino assicurazioni con prestazioni aggiuntive, offerte dal Fondo assicurativo per cui l’assicurato accetta un premio più elevato, ai sensi all’articolo 105, comma 1, punto b).

    Art. 122 - Prestazioni per non assicurati
    Le persone tenute ad assicurarsi e non assicurate ma ancora in tempo utile a stipulare l’assicurazione ai sensi degli articoli 84 e 87, possono beneficiare esclusivamente di prestazioni ambulatoriali o ospedaliere urgenti o essenziali per la vita. Una volta stipulata l’assicurazione sanitaria obbligatoria, il 50% del costo della prestazione emergenziale sarà sostenuta dal fondo assicurativo sanitario e il 50% dal beneficiario della prestazione.
    Le persone tenute ad assicurarsi e non assicurate e non in tempo utile a stipulare l’assicurazione ai sensi degli articoli 84 e 87, possono beneficiare esclusivamente prestazioni ambulatoriali o ospedaliere urgenti o essenziali per la vita. Essi dovranno in seguito risarcire all’Azienda Sanitaria Locale il 100% del costo della prestazione.
    In caso di mancati pagamenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 109.
    L’autorità di controllo e vigilanza, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, è delegata ad adottare un elenco di prestazioni ambulatoriali o ospedaliere urgenti o essenziali per la vita.

    Art. 123 - Viaggi all’estero

    Gli assicurati, non lavoratori transfrontalieri, che dovessero compiere viaggi all’estero sono tenuti ad informare il proprio fondo assicurativo sanitario. L’assicurazione sanitaria obbligatoria assume i costi delle prestazioni mediche fornite in altri Paesi e resesi necessarie durante la permanenza estera dell’assicurato, conformemente alla propria assicurazione.


    Capo VI - Finanziamento e compensazione finanziaria

    Art. 124 - Amministrazione delle risorse finanziarie
    Le risorse economiche e finanziarie dei fondi assicurativi sanitari possono essere utilizzate solo:
    - per i compiti previsti dalla Legge o dallo Statuto del fondo;
    - per le spese amministrative del fondo;
    - costituzione di riserva finanziaria e di asset amministrativi.

    Art. 125 - La riserva finanziaria

    Il fondo assicurativo sanitario, al termine dell’anno fiscale, deve depositare nella propria riserva finanziaria le risorse operative non utilizzate, per gli scopi di cui all’articolo 124 punti a) e b), durante l’anno fiscale.
    Il fondo assicurativo sanitario può trasferire fondi dalla riserva alle risorse operative se le fluttuazioni di entrate e spese entro un esercizio finanziario non possono essere compensate dalle risorse operative. In questo caso, la riserva deve essere utilizzata se ciò evita aumenti dei contributi aggiuntivi e, quindi, dei premi assicurativi.
    Lo Statuto del fondo assicurativo sanitario deve prevedere un importo obiettivo per la riserva finanziaria. Tale importo obiettivo non può essere inferiore al 30% delle spese correnti del fondo e non superiore al 50%.
    Al momento della costituzione del fondo deve essere contemporaneamente costituita una riserva finanziaria che, in deroga, non può essere inferiore al 10% delle spese correnti del fondo. Nei successivi anni fiscali il fondo deve adoperarsi per il raggiungimento dell’importo obiettivo della riserva finanziaria.

    Art. 126 - Gli investimenti del fondo
    Nel caso la riserva finanziaria superi il limite del 50% delle spese correnti del fondo, il fondo assicurativo sanitario è obbligato a investire discrezionalmente la quota eccedente:
    - nelle strutture, attrezzature e impianti del Servizio Sanitario Nazionale o dei fornitori di prestazioni convenzionati al fine di migliorare il servizio offerto;
    - nella ricerca medica e farmaceutica pubblica e privata;
    - nell’innovazione tecnica e digitale utile all’assistenza medica e al miglioramento delle prestazioni.

    Art. 127 - Beni amministrativi
    Il patrimonio amministrativo della compagnia di assicurazione sanitaria comprende:
    i beni destinati a servire l'amministrazione della compagnia di assicurazione sanitaria e la gestione delle sue strutture operative;
    i fondi accantonati per l'acquisizione e il rinnovo di tali beni;
    quanto necessario per l'adempimento dei compiti del fondo assicurativo sanitario.
    I beni amministrativi comprendono anche i terreni solo parzialmente necessari per l'amministrazione del fondo assicurativo sanitario o per le proprie attività.
    Anche altre attività sulla base di un obbligo legale o di un'autorizzazione sono considerate attività amministrative, a meno che non possano essere assegnate a risorse operative, riserve o fondo speciale.

    Art. 128 - Compensazione dei rischi
    I fondi assicurativi sanitari il cui effettivo di assicurati con rischio di malattia elevato o incidenza elevata di assicurati con malattie è inferiore a quello medio dell’insieme dei fondi versano contributi compensativi all’autorità di controllo e vigilanza, la quale distribuisce i proventi ai fondi a maggiore rischio o incidenza.
    I contributi compensativi devono compensare integralmente le differenze medie di rischio o incidenza tra i fondi assicurativi sanitari.
    L’autorità di controllo e vigilanza, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, stabilisce gli indicatori per la determinazione del rischio o dell’incidenza di cui al comma 1 e, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi.
    I fondi assicurativi sanitari sono tenuti a raccogliere e fornire i dati richiesti dall’autorità di controllo e vigilanza per la compensazione dei rischi.
    Per il calcolo della compensazione dei rischi è determinante la struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi. Le differenze medie di rischio per età, sesso e ulteriori indicatori di morbilità stabiliti sono calcolate sulla base della situazione esistente nell’anno civile precedente l’anno della compensazione.
    Nel caso un fondo assicurativo sanitario ritenga che la compensazione dei rischi effettuata dall’autorità di controllo e vigilanza danneggi il proprio fondo, questo può presentare istanza di revisione alla Corte dei Conti, entro e non oltre quindici giorni dalla notifica dei contributi di compensazione da versare o ricevere.

    Art. 3
    La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2037.

     
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    Legge Finanziaria 2036 - 2038


    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2036.
    La situazione economica appare al momento stabile e gli indicatori economici fanno presagire di essersi ormai definitivamente avviati a una situazione di stabilità economica, da considerare in particolare sono l’ulteriore crescita dell’1,74% del P.I.L. e l’aumento del P.I.L. pro capite a un valore superiore ai 40,000$. Considerata la mancata approvazione entro il termine dell’anno della riforma del Sistema Sanitario Nazionale, la presente manovra si preoccupa di posticipare il termine per l’entrata in vigore della nuova norma del Sistema, con la convinzione che quanto prima si possa giungere a una sua completa attuazione e si possa quindi prevedere di aumentare in maniera mirata la spesa in determinati settori strategici e di primaria importanza. L’intenzione del governo è quella rafforzare l’attuale situazione economica, in previsione di importanti riforme strutturali e con l’obiettivo di rendere il Paese resistente anche a possibili instabilità internazionali; la presente legge mantiene quindi una puntuale detassazione del lavoro, in linea con le manovre degli ultimi anni, e prevede investimenti mirati con l’intenzione di non gravare a livello economico sulle generazioni future.

    Titolo I - Modifiche per l'anno 2036

    Art. 2
    Le accise sui tabacchi e sugli alcolici in commercio sono mantenute stabili.
    Le imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco sono mantenute stabili.
    L’indotto erariale per il monopolio della cannabis è previsto essere stabile.
    L’indotto erariale derivante dall'esercizio della prostituzione è previsto essere stabile.

    Art. 3
    Considerando anche quanto previsto dall’articolo 2, la pressione fiscale è prevista costante.

    Art. 4
    La spesa nella Difesa è incrementata al 1,01% del P.I.L. Al Ministero della Difesa è delegato lo stanziamento effettivo delle risorse per il potenziamento delle Forze Armate.

    Art. 5
    Sono destinati ad investimenti 28,480 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6,280 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 2,000 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,000 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico: 3,000 miliardi;
    - Ministero della Salute: 4,500 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 3,000 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,500 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,500 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,000 miliardi.

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2037

    Art. 6
    È introdotta l’esenzione fiscale totale dell’IVA per le imprese agricole, agroalimentari e zootecniche ecosostenibili e ad impatto “zero” per un totale di 800 milioni di euro, corrispondenti allo 0,03% del P.I.L. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è delegato ad adottare, con proprio decreto o mediante approvazione di Disegno di Legge competente, le modalità per l'accesso all'esenzione totale dell'IVA di cui al presente articolo.

    Art. 7
    Sono destinati ad investimenti 28,480 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6,280 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e politiche sociali: 1,800 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,000 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico: 3,000 miliardi;
    - Ministero della Salute: 4,500 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 3,200 miliardi;
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,100 miliardi;
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare: 0,500 miliardi;
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: 0,600 miliardi;
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,500 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,500 miliardi;
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,000 miliardi.

    Titolo III - Modifiche per l'anno 2038

    Art. 8
    Considerata la riforma generale del Servizio Sanitario Nazionale, la spesa nel comparto sanità si riduce dal 14% al 10% del P.I.L.

    Art. 9
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 36,426 miliardi di euro, corrispondenti all'1,5% del P.I.L., rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 10
    Le aliquote I.R.P.E.F. vengono così riformate:
    - Franchigia d'esenzione: fino a 7.000,00 €
    - I scaglione (da 7.000,01 € a 18.000,00 €): 13%
    - II scaglione (da 18.000,01 € a 30.000,00 €): 19%
    - III scaglione (da 30.000,01 € a 55.000,00 €): 25%
    - IV scaglione (da 55.000,01 € a 90.000,00 €): 33%
    - V scaglione (da 90.000,01 € a 150.000,00 €): 36%
    - VI scaglione (da 150.000,00 €): 42%
    Il calo dell'indotto causato dalle suddette modifiche è stimato in 36,430 miliardi di euro.

    Art. 11
    Considerato quanto previsto anche dall’articolo 9, la tassazione è ridotta del 3% del P.I.L.

     
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    DDL RINALDI II - Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla


    Art. 1
    (Definizione e riconoscimento dei diritti di chi è affetto da malattia ambientale e da disabilità ambientale)

    1. Ai fini della presente legge s’intende per:
    a) « malattia ambientale »: ogni condizione che comporta un’alterazione dello stato di salute della persona, indotto da fattori dell’ambiente;
    b) « disabilità ambientale »: una ridotta capacità della persona nella sua relazione con l’ambiente circostante. Rientrano in tale definizione tutte le patologie le cui sintomatologie sono scatenate da sostanze presenti nell’ambiente interno ed esterno, ma anche da tutte quelle condizioni morbose di origine eziopatogenica diversa o ignota, che comportano lo stesso tipo di incapacità di relazione con l’ambiente circostante.
    2. Il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro competente in materia di famiglia e disabilità, provvedono con proprio decreto, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare le necessarie modificazioni al decreto del Ministero della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.

    Art. 2
    (Finalità)

    1. La presente legge persegue l’obiettivo di predisporre interventi diretti a tutelare la salute, a garantire i diritti fondamentali all’eguaglianza e alle pari opportunità, nonché a favorire il normale inserimento nella vita sociale e nel lavoro dei soggetti affetti da malattia ambientale quale la sensibilità chimica multipla (MCS), come definita al comma 1 dell’articolo 3.
    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicate dal Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la disabilità ambientale e la MCS.

    Art. 3
    (Definizione e riconoscimento della MCS quale malattia ambientale e sociale)

    1. La MCS è una patologia definibile come stato cronico, non trasmissibile, con sintomi che ricorrono in maniera riproducibile in risposta a bassi livelli di esposizione a prodotti chimici multipli e non connessi tra loro, che migliorano o scompaiono quando gli elementi scatenanti sono rimossi, e che coinvolge sistemi di organo multipli. Essa è riconosciuta come malattia ambientale e sociale ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, nonché ai fini delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.
    2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modificazioni al citato decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961.

    Art. 4
    (Prevenzione, diagnosi e trattamento della MCS)

    1. Ai fini della prevenzione, della diagnosi e del trattamento della MCS, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi piani sanitari e gli interventi di cui all’articolo 1, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento del Ministro della salute, e sentito l’Istituto superiore di sanità:
    a) provvedono a istituire nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano un centro di riferimento per la diagnosi e la cura della MCS;
    b) indicano alle aziende sanitarie locali (ASL) gli interventi operativi più idonei a:
    1) definire un programma articolato, che permetta di assicurare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale medico e sanitario in relazione alla MCS, al fine di facilitare l’individuazione dei soggetti affetti da MCS nonché dei soggetti, non sintomatici, appartenenti a categorie a rischio di contrarre la MCS;
    2) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla MCS;
    3) definire gli esami diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da MCS;
    4) predisporre visite domiciliari per indagini specialistiche e di laboratorio;
    5) predisporre unità odontoiatriche mobili per interventi e terapie domiciliari.
    2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le ASL si avvalgono di presìdi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei suddetti presìdi, al fine di garantire la tempestiva diagnosi della MCS, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale o regionale.
    3. Le ASL provvedono altresì a:
    a) promuovere un protocollo di ospedalizzazione per MCS da attuare nei casi di necessità ed urgenza;
    b) attuare la formazione clinica dei medici e del personale sanitario impegnati nel trattamento della MCS anche presso le strutture sanitarie internazionali maggiormente accreditate per tale patologia, al fine di far loro acquisire l’esperienza clinica necessaria per la diagnosi, la cura e la ricerca.
    4. Gli interventi nazionali e regionali di cui all’articolo 2 sono rivolti a:
    a) effettuare la diagnosi precoce della MCS attraverso i parametri diagnostici del Consenso internazionale del 1999 e più in generale della sensibilità e dell’allergia verso sostanze chimiche, comprese quelle presenti nei prodotti di largo uso;
    b) garantire l’accesso ai livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, adeguando l’organizzazione del lavoro, tramite:
    1) la creazione di almeno un ambulatorio per ogni provincia dedicato agli ammalati di MCS, realizzato secondo le regole internazionali della medicina ambientale;
    2) l’accoglienza dei soggetti con MCS in strutture sanitarie, bonificate da sostanze chimiche, tenendo presente le specifiche malattie. A tale scopo e al fine di garantire i LEA le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono istruzioni operative o linee guida di salvaguardia dei pazienti dalla contaminazione chimica-tossica, causata da indumenti, strumenti e ambienti sanitari o procedure che ignorano gli effetti sensibilizzanti delle sostanze chimiche;
    c) effettuare la prevenzione delle complicanze e dell’aggravamento della MCS;
    d) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca sulla MCS e sull’uso dei farmaci nei confronti degli ammalati di MCS;
    e) provvedere alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale sanitario in merito alla MCS;
    f) provvedere alla educazione sanitaria della popolazione sulla MCS;
    g) favorire l’educazione sanitaria del soggetto affetto da MCS e dei suoi famigliari;
    h) informare e formare il personale sanitario, del pronto intervento, dei servizi sociali, delle scuole e delle Forze dell’ordine in merito alla MCS;
    i) riconoscere ai soggetti affetti da MCS, l’applicazione delle normative per le malattie croniche non trasmissibili, secondo il Piano nazionale della prevenzione 2014- 2018 del Ministero della salute;
    l) riconoscere agli ammalati di MCS l’applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    m) favorire l’adozione di servizi sanitari domiciliari quali prelievi ematici, visite e terapie;
    n) vietare la diffusione del fumo, anche in prossimità delle vie d’accesso delle strutture sanitarie;
    o) rivalutare i parametri dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in favore di soggetti che presentano malattie ambientali e da disabilità ambientale, la cui malattia professionale è involuta in MCS, i quali sono inabili al lavoro a seguito della ridotta capacità di disintossicazione del loro organismo, determinata dalla stessa patologia.

    Art. 5
    (Erogazione di farmaci, di integratori nutrizionali e di ausili terapeutici)

    1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da MCS:
    a) l’erogazione dei farmaci salvavita e dei farmaci che contribuiscono significativamente al miglioramento delle condizioni dei medesimi soggetti affetti da MCS, quali gli antiossidanti e i prodotti omeopatici;
    b) l’erogazione gratuita di integratori nutrizionali qualora essi siano prescritti dallo specialista nutrizionista, dallo specialista in MCS, o dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cui all’articolo 4, comma 2;
    c) l’erogazione gratuita di ausili terapeutici in funzione del grado di invalidità, volti ad incoraggiare l’inserimento sociale e lavorativo dei cittadini affetti da MCS: maschere di protezione delle vie respiratorie ai carboni attivi, purificatori per l’aria e per l’acqua, guanti di cotone, nonché altri ausili eventualmente prescritti dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cui all’articolo 4, comma 2.

    Art. 6
    (Tutela del diritto al lavoro e allo studio)

    1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro delle persone affette da MCS i soggetti preposti predispongono le seguenti misure:
    a) adozione di adeguati ausili sul posto di lavoro;
    b) impiego di detergenti a bassa emissione di composti organici volatili e privi di fragranze per la pulizia dei locali adibiti all’attività lavorativa e per i relativi servizi igienici;
    c) impiego di arredamenti che non esalino sostanze chimiche volatili;
    d) allocazione, in ambienti attrezzati con depuratori o ricambio dell’aria, di apparecchiature che rilasciano microparticelle, fragranze di inchiostro e sostanze chimiche volatili;
    e) possibilità di mutamento della mansione, qualora incompatibile con la condizione di soggetto affetto da MCS;
    f) conservazione della categoria professionale e del livello retributivo per i soggetti che hanno contratto la MCS per cause di lavoro, in linea diretta o come conseguenza di altra malattia professionale;
    g) realizzazione di postazioni di telelavoro.
    2. Al fine di tutelare il diritto allo studio dei soggetti affetti da MCS, gli enti preposti predispongono adeguate soluzioni di soggiorno in ambiente scolastico ricorrendo, ove necessario, all’apprendimento e alla verifica a distanza.

    Art. 7
    (Relazione al Parlamento)

    1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di MCS, con particolare riferimento ai temi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, nonché sullo stato di attuazione della presente legge.

    Art. 8
    (Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno xxxx, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale xxxx-yyyy, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno xxxx, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
    Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     
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    DISEGNO DI LEGGE
    Istituzione della corte d’appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

    di iniziativa dei senatori HOFER, ADLER, ROTTONARA, BERTOLINI e RAMOSER



    CAPO I
    ISTITUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO E DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA IN BOLZANO


    Art. 1.
    (Istituzione della corte d’appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano)
    1. Sono istituite la corte d’appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bolzano.

    Art. 2.
    (Modificazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
    1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    CAPO II
    DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE


    Art. 3.
    (Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei dirigenti della corte d’appello di Bolzano)
    1. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall’articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico dei magistrati della corte d’appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello, procedendo alla conseguente modifica delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d’appello di Bolzano e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello.
    3. Con norme di attuazione adottate con la procedura prevista dall’articolo 107 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d’appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la stessa corte d’appello. Con le medesime norme è fissata la data di inizio del funzionamento dei citati uffici giudiziari.
    4. In ogni caso, gli eventuali oneri correnti connessi all’attivazione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

    Art. 4.
    (Copertura dell’organico della corte d’appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bolzano)
    1. Alla copertura dell’organico dei magistrati della corte d’appello di Bolzano e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento compresa nel rispettivo circondario alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3, che ne ha fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

    CAPO III
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE


    Art. 5.
    (Procedimenti pendenti)
    1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 3, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento sono definiti dalla corte d’appello di Bolzano.

     
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    DDL Cristellon-Condotti
    Norme volte a garantire la sicurezza economica delle imprese tramite il controllo del rapporto tra i salari dirigenziali e la stessa


    TITOLO I - ISTITUZIONE D’UN VINCOLO ALL’INVESTIMENTO AZIENDALE

    Art. 1
    Si istituisce un vincolo all’investimento aziendale per tutte le imprese che intendano aumentare gli stipendi dirigenziali di una quota superiore al 5% degli stessi nell’arco di un anno.

    Art. 2
    Per stipendi dirigenziali si intende tutti quegli stipendi superiori a dieci volte tanto lo stipendio minimo della medesima impresa.

    Art. 3
    Il vincolo all’investimento consiste nell’obbligo dell’impresa che intenda aumentare gli stipendi dirigenziali
    ad investire capitale di quantità pari o superiore necessario al suddetto aumento in uno dei seguenti modi:
    a) in ricerca;
    b) nell’aumentare gli stipendi minimi presenti all’interno della impresa;
    c) nell’aggiornamento degli strumenti di produzione o di gestione dell’impresa;
    d) in welfare aziendale;
    e) in beneficenza.

    Art. 4
    Qualora l’aumento d’uno stipendio dirigenziale non sia corrisposto da un investimento pari o superiore in uno degli ambiti indicati all’articolo 3,
    il responsabile legale dell’azienda ne risponderà secondo la legge.

    TITOLO II - AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONO STATO ECONOMICO

    Art. 5
    Si istituisce un autocertificazione di buono stato economico per tutte le imprese che intendano aumentare gli stipendi dirigenziali di una quota superiore al 5% degli stessi nell’arco di un anno.

    Art. 6
    Per stipendi dirigenziali si intende tutti quegli stipendi superiori a dieci volte tanto lo stipendio minimo della medesima impresa.

    Art. 7
    L’autocertificazione di buono stato economico e` una garanzia firmata dal contabile aziendale o da un suo delegato. In essa il contabile o un suo delegato comunica e certifica che l’aumento di stipendio che l’azienda ha intenzione di compiere non comporta rischi economici per l’impresa.

    TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE

    Art. 8
    L’entrata in vigore avviene dopo quattordici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

     
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