TESTI APPROVATI IN ENTRAMBE LE CAMERE

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    TESTI APPROVATI IN ENTRAMBE LE CAMERE



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    DDL Zilli - Regionalizzazione ANAS




    Art. 1.
    1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A annesso alla presente legge.

    Art. 2.
    1. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Le eventuali successive modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei soci di ANAS Spa. Le modifiche della convenzione di concessione sono approvate, su proposta dell'assemblea dei soci di ANAS Spa, con le modalità stabilite dal secondo periodo».

    Art. 3.
    1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

    Art. 4.
    1. Le azioni della società ANAS Spa, attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 entrano a fare parte del patrimonio disponibile delle medesime regioni e province autonome, e possono

    costituire garanzia nei confronti della Cassa depositi e prestiti Spa.
    2. Non è ammessa la cessione delle azioni di cui al comma 1 a soggetti privati. Lo statuto della società ANAS Spa disciplina le modalità di esercizio dei diritti di opzione che ogni regione e provincia autonoma vanta proporzionalmente sulle azioni delle altre regioni e province autonome.
    Art. 5.
    1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci della società ANAS Spa approva il nuovo schema di statuto della società che è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica di conformità ai seguenti princìpi:

    a) redazione del programma generale e dei programmi nazionale e regionali, annuale e pluriennale, effettuata d'intesa con le regioni e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    b) redazione dei programmi regionali, costituenti parte del programma generale nazionale, effettuata d'intesa con le regioni competenti;

    c) divisione regionale e provinciale dell'organizzazione interna;

    d) autonomia delle sedi regionali nell'organizzazione del lavoro, fatto salvo l'obbligo della sede regionale di attenersi alla programmazione nazionale;

    e) decentramento dell'organizzazione a livello provinciale, ove le dimensioni e le caratteristiche del servizio lo richiedano o lo consentano;

    f) nomina del presidente del collegio sindacale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

    g) attribuzione della nomina dei revisori contabili a rotazione alle province;

    h) nomina dell'organismo di vigilanza interna sulle procedure di appalto attraverso procedure che coinvolgano il Ministero

    delle infrastrutture e dei trasporti e che consentano allo stesso l'effettivo svolgimento di un ruolo di supervisione e di controllo sulla correttezza delle procedure di gara e di acquisto.
    Art. 6.
    1. Gli organi della società ANAS Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano confermati fino alla prima assemblea dei soci successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui all'articolo 5, che provvede a nominare i nuovi organi ai sensi e con le modalità previste dal medesimo statuto.

    Art. 7.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     
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    Conversione in legge del Decreto Bilancio


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    LEGGE DI BILANCIO 2023



    Art. 1
    La presente finanziaria ha durata quinquennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023.
    Lo stato finanziario nazionale ha assunto un quadro di enorme gravità, e la fuoriuscita dalle posizioni di circonvoluzione economica è condizionata ad un tasso di investimenti da parte dello Stato non indifferenti.
    Il sistema ordo-capitalistico degli ultimi vent’anni ha imposto una involuzione sul piano economico ed occupazionale tale da non lasciare presagire nulla di positivo.
    Il quadro economico infatti vede, in assenza di investimenti diretti da parte dello Stato, una riduzione del PIL ed un contestuale aumento percentuale e nominale del debito pubblico.
    L’incremento delle tasse a consumo hanno bloccato gli investimenti ed i consumi. L’intenzione con la presente finanziaria è quello di ridurre la pressione fiscale ed aumentare gli investimenti pubblici.

    TITOLO I
    MODIFICHE PER L’ANNO 2023

    Art. 2 Modifiche alla pressione fiscale
    È introdotto l’esonero dall’IRPEF per i redditi da lavoro autonomo, dipendente o da pensione pari o inferiori ai 9.999,99 euro annui.
    L’Iva applicata ai beni, agli ausili ed ai presidi sanitari, ai farmaci ed ai prodotti per l’infanzia passa dall’aliquota ordinaria al 25% all’aliquota ridotta per i beni di prima necessità al 4%.
    L’accisa sui tabacchi in commercio è incrementata di 20 centesimi.
    La riduzione complessiva della pressione fiscale è quantificata nella riduzione dello 0,975%.

    Art. 3 Taglio della spesa pubblica
    Le unità militari sono ridotte dal numero attuale di 26 divisioni al numero di 24 divisioni, mediante il ritiro dalle missioni NATO.

    Art. 4 Fondi per investimenti
    Dall’operazione residuano 12,17 miliardi ripartiti in tal maniera per gli investimenti, oltre i fondi d’attribuzione ordinaria:
    a) Ministero degli interni – 0,7 miliardi
    b) Ministero degli esteri – 0,7 miliardi
    c) Ministero della difesa – 0,7 miliardi
    d) Ministero della giustizia – 0,7 miliardi
    e) Ministero delle infrastrutture e trasporti – 1 miliardo
    f) Ministero dell’istruzione, università e ricerca – 1 miliardo
    g) Ministero dello sviluppo economico – 1 miliardo
    h) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 0,7 miliardi
    i) Mipaaf – 0,7 miliardi
    l) Ministero della sanità – 1 miliardo
    m) Fondi per gli Investimenti Regionali – 4,17 miliardi


    TITOLO II
    MODIFICHE PER L’ANNO 2024

    Art. 5 Modifiche alla pressione fiscale
    L’aliquota IRPEF del primo scaglione è ridotta dal 23% al 17%.
    L’accisa sui tabacchi in commercio è incrementata di 20 centesimi.
    L’accisa sugli alcolici in commercio è incrementata di 50 centesimi per litro limitatamente ai prodotti con un volume alcolico superiore al 25%.
    L’imposta sui giochi d’azzardo è aumentata al 75% dei ricavati al netto dell’IRES.
    La riduzione complessiva della pressione fiscale è quantificata nella riduzione dello 0,554%.

    Art. 6 Fondi per investimenti
    Dall’operazione residuano 7,52 miliardi ripartiti in tal maniera per gli investimenti, oltre i fondi d’attribuzione ordinaria:
    a) Ministero degli interni – 0,3 miliardi
    b) Ministero degli esteri – 0,3 miliardi
    c) Ministero della difesa – 0,3 miliardi
    d) Ministero della giustizia – 0,3 miliardi
    e) Ministero delle infrastrutture e trasporti – 0,7 miliardi
    f) Ministero dell’istruzione, università e ricerca – 0,3 miliardi
    g) Ministero dello sviluppo economico – 0,7 miliardi
    h) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 0,3 miliardi
    i) Mipaaf – 0,3 miliardi
    l) Ministero della sanità – 0,7 miliardi
    m) Fondi per gli Investimenti Regionali – 3,32 miliardi

    TITOLO III
    MODIFICHE PER L’ANNO 2025

    Art. 7 Modifiche alla pressione fiscale
    L’aliquota IRPEF del secondo scaglione è ridotta dal 27% al 23%.
    L’accisa sui tabacchi in commercio è incrementata di 20 centesimi.
    L’imposta sui giochi d’azzardo è aumentata all’85% dei ricavati al netto dell’IRES.
    Le imposte di bollo sono incrementate del 25%, ad esclusione di quelle per gli atti di costituzione delle società e quelle per la compravendita immobiliare.
    L’aliquota ordinaria dell’IVA è ridotta al 23%
    La riduzione complessiva della pressione fiscale è quantificata nella riduzione dell’1,433%.

    Art. 8 Modifiche in bilancia commerciale dello Stato
    La politica commerciale italiana passa dal libero scambio puro e semplice alla politica commerciale di tipo mercantilista.

    Art. 9 Fondi per investimenti
    Dall’operazione residuano 7,48 miliardi ripartiti in tal maniera per gli investimenti, oltre i fondi d’attribuzione ordinaria:
    a) Ministero degli interni – 0,3 miliardi
    b) Ministero degli esteri – 0,3 miliardi
    c) Ministero della difesa – 0,3 miliardi
    d) Ministero della giustizia – 0,3 miliardi
    e) Ministero delle infrastrutture e trasporti – 0,7 miliardi
    f) Ministero dell’istruzione, università e ricerca – 0,3 miliardi
    g) Ministero dello sviluppo economico – 0,7 miliardi
    h) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 0,3 miliardi
    i) Mipaaf – 0,3 miliardi
    l) Ministero della sanità – 0,7 miliardi
    m) Fondi per gli Investimenti Regionali – 3,28 miliardi

    TITOLO IV
    PREVISIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

    Art. 10
    La previsione di crescita sulla base di queste misure, da parte della ragioneria dello Stato, consente l’incremento dell’attività lavorativa, l’occupazione e consente l’attuazione di piani di rilancio del paese.

    Art. 11
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

     
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    Conversione in legge del Decreto Umbria


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    (Omissis)

    Stanziamenti per il terremoto dell'Umbria

    Sono stanziati in favore della ricostruzione e messa in sicurezza delle zone colpite dal terremoto Umbro del 24/XX/2021 Euro 6 Mld (6.000.000.000).

    (Omissis)

     
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    Norme sul lavoro a tempo determinato e garanzie sul lavoro



    Art. 1 – Contratti di lavoro a tempo determinato
    Sono ammessi quali contratti a tempo determinato:
    a) I contratti a chiamata
    b) I contratti di assistenza domiciliare
    c) I contratti di lavoro agrario
    d) I contratti stagionali
    e) I contratti determinati standard
    f) I contratti a termine.
    Sono aboliti i contratti di stage, tirocinio e formazione, che sono qualificati come contratti determinati standard.
    Sono illeciti, e quindi nulli, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato non previsti dal presente testo.

    Art 2 – Contratti a chiamata
    Sono contratti a chiamata tutti quei contratti in cui il datore di lavoro si accorda col prestatore di lavoro per impiegarlo per un periodo di tempo pari o inferiore ai tre giorni e comunque per un monte non oltre le ventuno ore complessive cumulative.
    L’accordo del contratto a chiamata è effettuato sulla base del netto orario pattuito. Ad esso si aggiungono, ad esclusivo carico del datore di lavoro, la ritenuta d’acconto e la contribuzione previdenziale.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto a chiamata col prestatore di lavoro è tenuto al versamento della ritenuta d’acconto del 20% a titolo di sostituto d’imposta sulla base dei valori di retribuzione previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
    Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 25% di quanto pattuito col lavoratore.
    Il contratto a chiamata non può prevedere una retribuzione netta inferiore alle dieci euro per ciascuna ora.
    Il contratto a chiamata non è rinnovabile.
    Il datore di lavoro non può detrarre quanto corrisposto a titolo di retribuzione, imposte e contributi.

    Art 3 – Contratti di assistenza domiciliare
    Sono contratti di assistenza domiciliare tutti i contratti stipulati al fine della cura del domicilio e di quanto esso contiene nonché delle persone ivi presenti.
    Il contratto ha durata massima annuale ed è rinnovabile solo alle stesse condizioni.
    Il servizio prestato dal lavoratore può avere un minimo un monte orario massimo di trentasei ore settimanali.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto di assistenza domiciliare col prestatore di lavoro è tenuto al versamento dell’IRPEF dovuta a titolo di sostituto d’imposta.
    Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 20% della retribuzione complessiva pattuita col lavoratore.
    Il contratto di assistenza domiciliare può prevedere una retribuzione lorda non inferiore a quindici euro per ciascuna ora e comunque una retribuzione mensile netta non inferiore alle quattrocentocinquanta euro.
    Il contratto di assistenza domiciliare è rinnovabile ed il suo rinnovo non comporta necessaria mutazione del titolo del contratto a tempo indeterminato.
    Il datore di lavoro può detrarre quanto corrisposto a titolo di retribuzione, imposte e contributi dalla propria dichiarazione dei redditi.

    Art 4 – Contratti di lavoro agrario
    Sono contratti di lavoro agrario tutti i contratti stipulati al fine della cura e della coltura dei fondi, della semina e del raccolto.
    Il contratto ha durata minima di tre giorni e durata massima bimestrale.
    Il servizio prestato dal lavoratore ha durata massima giornaliera di dieci ore, inclusa l’ora prandiale.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto di lavoro agrario col prestatore di lavoro è tenuto al versamento dell’IRPEF dovuta a titolo di sostituto d’imposta.
    Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 20% della retribuzione complessiva pattuita col lavoratore.
    Il contratto di lavoro agrario può prevedere una retribuzione lorda non inferiore alle settanta euro per ciascuna giornata di lavoro.
    Il contratto di lavoro agrario è rinnovabile a cadenza bisettimanale ed il suo rinnovo non comporta necessaria mutazione del titolo del contratto a tempo indeterminato.
    Il datore di lavoro può interamente detrarre le retribuzioni lorde dalla propria dichiarazione d’imposta.

    Art 5 – Contratti stagionali
    Sono contratti stagionali tutti i contratti stipulati per le attività legate alla produzione di beni o prestazione di servizi di una o, massimo, due stagioni per loro natura.
    Il contratto ha durata minima di tre mesi e durata massima di sei mesi.
    Il servizio prestato dal lavoratore ha durata massima giornaliera di dodici ore, esclusa l’ora prandiale.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto stagionale col prestatore di lavoro è tenuto al versamento dell’IRPEF dovuta a titolo di sostituto d’imposta.
    Il datore di lavoro è tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 20% della retribuzione complessiva pattuita col lavoratore.
    Il contratto di lavoro agrario può prevedere una retribuzione lorda non inferiore alle cinquanta euro per ciascuna giornata.
    Il contratto stagionale non è rinnovabile.
    Il datore di lavoro può integralmente detrarre le retribuzioni lorde dalla propria dichiarazione d’imposta.

    Art 6 – Contratti determinati standard
    Sono contratti determinati standard tutti i contratti stipulati per attività non previste dagli articoli 3,4 e 5 del presente testo.
    Il contratto ha durata minima di tre mesi e durata massima di un anno.
    Il servizio prestato dal lavoratore può avere un minimo di ventiquattro ore settimanali e non può superare le quaranta.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto determinato standard col prestatore di lavoro è tenuto al versamento dell’Irpef dovuta a titolo di sostituto d’imposta.
    Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 20% della retribuzione complessiva pattuita col lavoratore.
    Il contratto determinato standard può prevedere una retribuzione lorda non inferiore a ottocentocinquanta euro mensili.
    Il contratto determinato standard non è rinnovabile se non in forma di contratto a tempo indeterminato.
    Il datore di lavoro può detrarre ai fini della propria dichiarazione d’imposta quanto corrisposto a titolo di retribuzione netta ma non quanto versato a titolo di imposta e contributi nella qualità di sostituto.

    Art 7 – Contratti a termine
    Sono contratti a termine tutti i contratti stipulati per attività non previste dagli articoli 3,4 e 5 del presente testo ed in deroga all’articolo 6.
    In essi sono inclusi i contratti:
    a) di formazione per alternanza scuola-lavoro,
    b) di stage formativi
    c) di tirocini per le libere professioni.
    Il contratto ha durata minima di un mese e durata massima di nove mesi.
    Il servizio prestato dal lavoratore può avere un minimo di diciotto ore settimanali e non può superare le trenta.
    Il datore di lavoro che stipula un contratto a termine col prestatore di lavoro è tenuto al versamento dell’IRPEF dovuta a titolo di sostituto d’imposta.
    Il datore di lavoro è anche tenuto al versamento di contributi previdenziali pari al 20% della retribuzione complessiva pattuita col lavoratore.
    Il contratto a termine può prevedere una retribuzione lorda non inferiore alle quattrocentocinquanta euro mensili.
    Il contratto a termine è rinnovabile.
    Il datore di lavoro non può detrarre quanto corrisposto a titolo di retribuzione, imposte e contributi.
    Nel caso in cui il contratto stipulato riguardi la fattispecie di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, se il professionista che svolge la funzione di tutor – dominus dimostra di non essere nelle condizioni economiche di poter adempiere agli obblighi per posizione reddituale inclusa entro il secondo scaglione IRPEF, gli ordini di competenza sono obbligati a sostituirsi a questo negli obblighi retributivi e nella sostituzione di imposta.


    Art. 8 – Rinnovo dei contratti
    I contratti a chiamata non possono essere stipulati nuovamente tra gli stessi soggetti prima di centottanta giorni dalla conclusione del precedente rapporto lavorativo e non sono rinnovabili.
    I datori di lavoro che sottoscrivono, direttamente o per tramite di agenzia interinale, un contratto di lavoro a tempo determinato con lavoratori subordinati dipendenti hanno la facoltà di rinnovarlo salvo che la legge non preveda diversamente.
    Il contratto si intende rinnovato anche quando le stesse parti stipulano un nuovo contratto di lavoro per le stesse mansioni, anche se di durata inferiore, entro 90 giorni dalla risoluzione del precedente contratto di lavoro.

    Art 9 – Passaggio ai contratti a tempo indeterminato
    I contratti a chiamata di cui sia provata l’eccedenza del monte ore lavorativo consentito, anche a titolo di straordinario, sono d’ufficio trascritti come contratti a tempo indeterminato.
    I contratti determinati standard passano ad indeterminati quando il contratto è già stato rinnovato una volta oppure quando il rapporto di lavoro perdura da almeno trecento giorni lavorativi con un rinnovo. Ai fini del calcolo dei trecento giorni, si considera anche il periodo di acquiescenza contrattuale di novanta giorni previsto dal comma secondo dell’articolo precedente.
    I contratti a termine passano ad indeterminati quando il contratto non si sia risolto con una comunicazione preliminare di risoluzione del rapporto inoltrata a mezzo raccomandata ovvero a mezzo pec dal datore al prestatore almeno venti giorni prima della fine del rapporto con la certificazione di referenza professionale.
    Il datore di lavoro che salvaguarda il posto di lavoro del lavoratore col rinnovo ha diritto a detrarre integralmente tutte le somme versate al lavoratore o all’erario come sostituto d’imposta durante la vigenza del contratto non a tempo determinato, al fine di ammortizzarli ai fini della dichiarazione d’imposta.
    Il contratto di lavoro divenuto a tempo indeterminato è soggetto ai parametri retributivi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

    Art 10 – Mancato rinnovo e prelazione su nuove assunzioni
    In caso di mancato rinnovo dei contratti determinati standard, il datore di lavoro ha l’obbligo, per novanta giorni, di non assumere altri lavoratori.
    Nel caso in cui, durante l’acquiescenza contrattuale di novanta giorni, il datore di lavoro decida di assumere qualcuno, è tenuto ad assumere nuovamente il prestatore al quale, in precedenza, non aveva rinnovato il contratto, salvo che quest’ultimo non dichiari con raccomandata ovvero a mezzo pec di non volere procedere a nuova statuizione ovvero laddove il contratto sia spirato per risoluzione anticipata da licenziamento ovvero risolto per mancato dipendenti da giusta causa oggettiva motivata.
    Qualunque difforme contrattualizzazione è nulla e le somme versate al nuovo lavoratore con contratto nullo non sono ripetibili in quanto equiparate al risarcimento ex art. 2043 c.c.

    Art 11 – Licenziamento per giusta causa oggettiva economica
    Il lavoratore licenziato per giusta causa oggettiva di carattere economico ha diritto, entro un anno dal licenziamento, ad essere reintegrato nel caso in cui la causa oggettiva economica venga meno.
    Il datore di lavoro che licenzia un lavoratore per giusta causa oggettiva di carattere economico ha il divieto assoluto di nuove assunzioni, per un anno a decorrere dal trentesimo giorno successivo al licenziamento, salvo reintegrazione del licenziato per motivi oggettivi di carattere economico.

    Art 12 – Licenziamento per altra giusta causa
    Il lavoratore licenziato per giusta causa oggettiva non avente carattere economico ovvero per altre cause ha diritto, entro tre mesi dalla data di licenziamento, di promuovere ricorso in accertamento della reale fondatezza e validità delle motivazioni sottese al licenziamento.

    Art 13 – Agevolazioni a favore del tempo indeterminato
    Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato è esonerato dal pagamento annuale dei contributi Inail, quantificata nel 5% della retribuzione annua lorda del lavoratore.
    La quota Inail obbligatoria versata dal datore di lavoro è quantificata, una tantum, nel 7% della retribuzione lorda annua per i lavoratori promossi a tempo indeterminato.
    Il datore di lavoro che dimostra di trovarsi in una condizione economica di insofferenza tale da rendere possibile il ricorso alle procedure fallimentari e di crisi d’impresa laddove non si provveda al licenziamento ha diritto a richiedere ed ottenere una sovvenzione da parte dello stato pari al 60% della retribuzione prevista nel contratto di lavoro del lavoratore o dei lavoratori di cui si ipotizza il licenziamento.

    Art 14 – Tassa sul licenziamento
    È introdotta la tassa sul licenziamento dei lavoratori dipendenti.
    L’aliquota della tassa è del 10% delle somme lorde dovute da contratto di lavoro quantificate per tredici mensilità.

    Art 15 – TFR e TFS nei contratti a tempo non indeterminato
    I datori di lavoro sono tenuti ad accantonare e versare, a titolo di TFR e TFS, una somma pari al 18% della retribuzione lorda mensile contrattuale nel solo caso di contratti a tempo non indeterminato per l’intera durata del contratto.
    Dette somme sono da liquidarsi tra il novantunesimo ed il centesimo giorno dalla cessazione del rapporto lavorativo e sono sempre dovute.

    Art 16 – Disposizioni transitorie e finali
    Quanto non compatibile col presente testo si intende abrogato.
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.

     
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    Progetto Nazionale d'Intervento Infrastrutturale (PNII 2023-2025)



    Art.1 - Fondamenti Legislativi
    Il seguente Progetto Nazionale d'Intervento Infrastrutturale, d'ora in avanti denominato PNII, viene programmato per il triennio 2023-2025 sulla base della Legge 01/2023 dalla quale trae i finanziamenti.

    Art.2 - Finanziamento Linea 2 Tram Torino
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Comune di Torino), prevede in € 3.7 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2025. Il MIT stanza di seguito € 0.5 miliardi nel 2023 e € 0.2 miliardi nel 2024 oltre ad una quota pari a € 1 miliardo proveniente dal Fondo Investimenti Regionali. Si incarica lo stesso ente a farsi carico del resto della cifra.

    Art.3 - Finanziamento Linea 3 Tram Torino
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Comune di Torino), prevede in € 4.5 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2030. Il MIT stanza di seguito € 0.2 miliardi nel 2023 oltre ad una quota pari a € 1 miliardo proveniente dal Fondo Investimenti Regionali. Si incarica lo stesso ente a farsi carico del resto della cifra (€ 3.3 miliardi).

    Art.4 - Finanziamento collegamento ferroviario Feltro-Primolano
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Provincia Autonoma di Trento), prevede in € 0.2 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2024. Il MIT stanza di seguito € 0.2 miliardi nel 2023.

    Art.5 - Finanziamento collegamento ferroviario Aeroporto Marco Polo di Venezia
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Città Metropolitana di Venezia/Regione Veneto), prevede in € 0.1 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2024. Il MIT stanza di seguito € 0.1 miliardi nel 2023.

    Art.6 - Finanziamento autostrada Catanzaro-Crotone
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Regione Calabria), prevede in € 1.5 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2027. Il MIT stanza di seguito € 0.5 miliardi nel 2024 e € 0.2 miliardi nel 2025 oltre ad una quota pari a € 0.8 miliardi proveniente dal Fondo Investimenti Regionali.

    Art.7 - Finanziamento superstrada Locri-Gioiosa Jonica
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Regione Calabria), prevede in € 2 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2028. Il MIT stanza di seguito € 0.3 miliardi nel 2025 oltre ad una quota pari a € 0.8 miliardi proveniente dal Fondo Investimenti Regionali. Si incarica lo stesso ente a farsi carico del resto della cifra (€ 0.9 miliardi).

    Art.8 - Finanziamento prolungamento A27 (Cadola-Pieve di Cadore)
    Il MIT, vista l'importanza strategica dell'opera e viste le richieste giunte dall'ente competente (Regione Veneto), prevede in € 0.2 miliardi il costo totale dell'opera da concludersi entro l'anno 2026. Il MIT stanza di seguito € 0.2 miliardi nel 2025.

    Art.9 - Finanziamento una tantum tramite bando regionale per nuovo materiale rotabile per gli anni 2023-2024-2025
    Il MIT, vista l'importanza strategia del trasporto ferroviario, indice i seguenti bandi attingendo al Fondo Investimenti Regionali per invitare le Regioni e le Province Autonome all'acquisto di nuovi mezzi rotabili:
    1) ANNO 2023 - € 2 miliardi
    2) ANNO 2024 - € 1.17 miliardi
    3) ANNO 2025 - € 2 miliardi

    Art.9bis - Fondo di sicurezza per opere straordinarie
    Il MIT accantona una cifra pari a € 2 miliardi del Fondo Investimenti Regionali per opere di interesse nazionale a carattere straordinario.

    Art.10 - Il seguente progetto di legge si intende approvato ed entrato in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed applicato per mezzo dei Decreti Attuativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).




     
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    DDL Zilli - Disposizioni per l'adeguamento pensionistico degli invalidi di guerra



    Art. 1.
    1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2014.
    2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'allegato alla legge 11 agosto 2003, n. 234, sono aumentati, limitatamente alle categorie dalla 2a alla 6a, di 300 euro a decorrere dal 1 gennaio 2026.
    3. Per l'anno 2026, agli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
     
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    Disegno di Legge Bernardoni - Abolizione della c.d. Legge Delrio e ritorno all’elettività dell’Ente Provincia

    1. La Legge n.56 del 7 aprile 2014 denominata Legge Delrio è abolita.
    2. Viene reintrodotta la normativa precedente alla data della Legge di cui all'articolo 1.
    3. Il presente procedimento è da intendersi immediatamente valido.
     
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    Decreto Legge - PIANO ECONOMICO TRIENNALE 2026-2028

    Art. 1
    La presente finanziaria ha durata triennale e ha validità immediata.
    Lo stato finanziario nazionale ha assunto un quadro di enorme gravità, e per tanto prevediamo di ridisegnare innanzitutto il sistema di tassazione, riducendolo con una Flat Tax per garantire ai cittadini più potere di spesa, tuttavia dovendo intervenire tagliando il Reddito Minimo, ma garantendo nuovi investimenti in altri campi e settori fondamentali.
    La seguente finanziaria prevede la gratuità totale del sistema di studio e ingenti misure ad agevolare le famiglie, bonus nascite o sgravi fiscali.
    La politica commerciale italiana passa dal tipo mercantilistica alla politica commerciale di tipo protezionista per i paesi extra UE e esterni ad accordi commerciali con l'unione europea.
    TITOLO I
    MODIFICHE PER L’ANNO 2026
    Art. 2 Modifiche alla pressione fiscale
    È inserita una tassa del 2% sul commercio estero.
    Art. 3 Taglio della spesa pubblica
    Le unità militari sono ridotte dal numero di 24 divisioni al numero di 23 divisioni.

    Art. 4 Fondi per investimenti
    Dall’operazione residuano 16 miliardi ripartiti in tal maniera per gli investimenti, oltre i fondi d’attribuzione ordinaria:
    a) Ministero degli interni – 0,8 miliardi
    b) Ministero degli esteri – 0,5 miliardi
    c) Ministero della difesa – 0,5 miliardi
    d) Ministero della giustizia – 0,7 miliardi
    e) Ministero delle infrastrutture e trasporti – 3 miliardi
    f) Ministero dell’istruzione, università e ricerca – 1,3 miliardi
    g) Ministero dello sviluppo economico – 1 miliardi
    h) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 0,7 miliardi
    i) Mipaaf – 0,5 miliardi
    l) Ministero della sanità – 1 miliardo
    m) Fondi per gli Investimenti Regionali – 2,5 miliardi
    n) Dipartimento di Protezione Civile – 3 miliardi
    o) MIBACT – 0,5 miliardi

    TITOLO II
    Modifiche per l’anno 2027

    Art. 5 Previsioni di entrata
    - L’abolizione del Reddito di Cittadinanza.

    Art. 6 Modifiche alla pressione fiscale
    - La pressione fiscale resta invariata.

    Art. 7 Tagli alla spesa pubblica.
    - Abolizione del Reddito di Cittadinanza
    Art. 8 Investimenti
    - Gratuità sistema Universitario
    - Bonus nascite e sgravi fiscali
    - Oltre ai fondi di attribuzione ordinaria, verranno garantiti in una successiva riveduta della finanziaria ulteriori fondi di investimento.
    TITOLO III
    Modifiche per l’anno 2028
    Art. 9 Previsioni di entrata
    - Riforma del Sistema Pensionistico su base contributivo che comporti un risparmio economico di otto punti percentuali, e quindi dal 15% al 7%.
    Art. 10 Modifiche alla pressione fiscale
    - È inserita una Flat Tax che porta la pressione fiscale complessiva al 43%.
    Art. 11 Investimenti
    - Oltre ai fondi di attribuzione ordinaria, verranno garantiti in una successiva riveduta della finanziaria ulteriori fondi di investimento
    TITOLO IV
    Disposizioni finali
    Art. 12
    La previsione di crescita sulla base di queste misure, da parte della ragioneria dello Stato, consente l’incremento dell’attività lavorativa, l’occupazione e consente l’attuazione di piani di rilancio del paese.

    Art. 13
    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

     
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    Disegno di legge Barberini - Colonna-Farnese II e altri
    "Misure per favorire il trasferimento in Italia di imprese italiane e straniere operanti all’estero."


    Articolo 1

    1. Agli imprenditori italiani e stranieri operanti all’estero che trasferiscono la loro attività di impresa in Italia è attribuito un credito d’imposta di importo pari all’80 per cento degli oneri sostenuti per il trasferimento degli impianti produttivi e delle spese effettuate per nuovi investimenti ad essi correlati.
    2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta con riferimento alle operazioni di trasferimento effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d’imposta successivi.
    3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è ripartito in dieci rate eguali nel periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti gli oneri ed effettuate le spese d’investimento e nei nove periodi d’imposta successivi. Esso è utilizzabile in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive. Per fruire del credito d’imposta, gli imprenditori di cui al comma 1 devono impegnarsi, con atto stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, a mantenere per almeno dieci anni la localizzazione degli impianti produttivi e livelli di occupazione almeno pari a quelli esistenti negli impianti che vengono trasferiti nel territorio nazionale.
    5. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo e sono stabilite le procedure di controllo, nonché le cause di revoca, totale o parziale, del credito d’imposta e di applicazione delle sanzioni.

    Articolo 2

    1. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati ad attribuire in concessione, a titolo gratuito e per tutta la durata dell’attività di impresa, terreni di loro proprietà per l’insediamento degli impianti industriali di cui all’articolo 1, comma 1. La concessione è rilasciata previa stipulazione di un contratto di programma tra l’ente pubblico e l’imprenditore, che determina il numero di nuove assunzioni di lavoratori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che l’imprenditore si impegna ad effettuare, secondo termini stabiliti nei medesimi contratti di programma, tra soggetti iscritti nelle liste di collocamento ovvero che fruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o che sono impiegati con contratti di lavoro a tempo determinato o altri contratti di lavoro atipici.

    Articolo 3

    1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 10 milioni di euro per il primo anno e a 15 milioni di euro a decorrere dal secondo anno di applicazione.

    2. I fondi sono decurtati dalla disposizione del Ministero dell’Economia e della Finanza, dello Sviluppo Economica e della Pubblica Amministrazione, secondo quando previsto dall'articolo 19 della legge di stabilità.


    Articolo 4

    1. Il presente provvedimento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale
     
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    All'ufficio del presidente della Repubblica, trasmissione atti della seduta XVI.
    Approvazione definitiva Disegno di legge Ratifica Accordo Repubblica Italiana - Federazione Russa.



    CITAZIONE

    Disegno di legge di iniziativa governativa concernente
    Ratifica Accordo Repubblica Italiana - Federazione Russa





    Art.1 - Il Governo Italiano viene impegnato dall'accordo 'Federazione Russa - Italia entro i termini previsti dello stesso come segue.

    CITAZIONE
    Accordo Federazione Russa - Italia


    La Federazione Russa e la Repubblica Italiana, entrambe indipendenti e sovrane, nell’interesse comune stipulano e concordano quanto segue:

    Art 1 – Aiuti per il fenomeno climatico Medea
    La Federazione Russa, visto il fenomeno climatico straordinario abbattutosi sull'Italia, stanzia una cifra di 4 miliardi di dollari Usa a titolo di finanziamenti emergenziali al Governo Italiano presso il Dipartimento di Protezione Civile Italiano.

    Art. 2 – Sanzioni alla Federazione Russa
    La Repubblica Italiana, alla luce del voler potenziare il commercio extra comunitario Italia - Russia, si impegna a recede dalla misura europea di restrizione verso la Federazione Russa entro il 2028.

    Art. 3 – Rinnovo d'amicizia e valorizzazione comunità italiana a Mosca
    La Repubblica Italiana, per tramite del Ministero degli Esteri e per la Cooperazione Internazionale, rinnova con questo accordo il clima d'amicizia in vigore tra Italia e Russia annunciando, in accordo con la Federazione Russa, il riordino del proprio servizio d'ambasciate e consolati presenti nella Federazione Russa individuando lì dove sono presenti la principali concentrazioni di italiani residenti in Russia.

    Art. 4 – Disposizioni finali
    Il presente trattato entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione dei due paesi firmatari nei rispettivi sistemi legislativi.
    Viene concesso alla Repubblica Italiana il tempo materiale per legiferare e recepire il qui presente accordo entro l'anno 2028.

    Art.2 - Il presente testo entra il vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
     
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    LA VICE PRESIDENTE
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    Senatrice Vittoria Farnese



    All'ufficio del presidente della Repubblica, trasmissione atti della seduta XVIII. Approvazione definitiva;
    Disegno di legge modifiche al Piano Economico Triennale per il 2027.



    CITAZIONE

    Disegno di legge modifiche al Piano Economico Triennale per il 2027



    Art. 1 BONUS ECONOMICI
    All’articolo 8 del Titolo II del “PIANO ECONOMICO TRIENNALE 2026-28” viene aggiunto il seguente comma:
    - Il bonus cosiddetto “RENZI” introdotto con la legge di bilancio 2015 viene modificato dall’importo di 80€ all’importo di 120€ mensili, portando il costo strutturale del bonus da 10 a 15 miliardi di euro.

    Art. 2 Fondi per gli investimenti
    Viene inserito un articolo 8 bis all Titolo II del “PIANO ECONOMICO TRIENNALE 2026-28”:
    Dall’operazione residuano 95 miliardi ripartiti in tal maniera per gli investimenti, oltre i fondi d’attribuzione ordinaria:
    a) Viene assegnato il bonus “TALARI”, che prevede l’assegnamento di cinquecento euro una tantum per i singoli cittadini appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 16.500 nell’annualità 2026. Il costo stimato dell’operazione è di 15 miliardi di euro.
    b) Ministero degli interni – 4 miliardi
    c) Ministero degli esteri – 1 miliardo
    d) Ministero della difesa – 2 miliardi
    e) Ministero della giustizia – 3 miliardi
    f) Ministero delle infrastrutture e trasporti – 6,5 miliardi
    g) Ministero dell’istruzione, università e ricerca – 9 miliardi
    h) Ministero dello sviluppo economico – 6 miliardi
    i) Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 33 miliardi
    l) Mipaaf – 1 miliardo
    m) Ministero della sanità – 6 miliardi
    n) Fondi per gli Investimenti Regionali – 5 miliardi
    o) Dipartimento di Protezione Civile – 0,5 miliardi
    p) MIBACT – 3 miliardi

    Art. 3 Disposizioni finali
    Le modifiche apportate sono immediatamente valide alla pubblicazione del testo in gazzetta ufficiale.


     
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    DDL Abrogazione Reddito di cittadinanza


    ART 1
    Le norme sul così definito 'Reddito di Cittadinanza', disciplinate dalla dalla legge numero 26 del 28 marzo 2019, sono da considerarsi abrogate.

    ART 2
    Tale norma è da ritenersi in vigore una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
     
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    Si trasmettono all'attenzione dell'ufficio legislativo del Quirinale gli atti relativi all'approvazione da parte del Parlamento del presento disegno di legge per avviare l'iter di pubblicazione in GUF.



    CITAZIONE
    Approvazione : DDL Lombardo e Altri - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione della circoscrizione «Valle d'Aosta»

    Art. 1.

    1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

    «La regione autonoma Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale»;

    b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «Alla circoscrizione elettorale Valle d'Aosta è assegnato un seggio».

    Art. 2.

    1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori»;

    b) all'ottavo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nella VI circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un solo candidato»;

    c) al nono comma, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta,» sono soppresse.

    Art. 3.

    1. All'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della VI circoscrizione, nella quale la votazione avviene con scheda che contiene il solo contrassegno di ciascun candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene».

    Art. 4.

    1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio della VI circoscrizione è attribuito al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi».

    Art. 5.

    1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione si procede ad elezioni suppletive».

    Art. 6.

    1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato alla presente legge.

    Art. 7.

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A, allegata alla medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge ed è approvato, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge, il modello di scheda per la VI circoscrizione.
     
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    Testo approvato dal Senato della Repubblica

    Legge Finanziaria 2030-2032


    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2030.
    Visto lo stato dell'economia, caratterizzato dalla crescita della disoccupazione, dal rallentamento della crescita economica e dall'elevata pressione fiscale, la presente Legge Finanziaria ha l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale (in particolar modo le imposte sul lavoro, intervenendo quindi sul cosiddetto cuneo fiscale), rilanciare l'occupazione e la crescita economica, incentivando gli investimenti pubblici e privati.

    Titolo I - Modifiche per l'anno 2030

    Art. 2
    L'aliquota unica I.R.E.S. viene ridotta al 22%, dal 24% attuale, per un calo dell'introito stimato in 6,076 miliardi di euro.
    L'aliquota unica I.R.E.S. sulla parte di reddito utile disponibile reinvestito dal soggetto viene ridotta allo 0%, per un calo dell'indotto stimato in 4,411 miliardi di euro.

    Art. 3
    Le aliquote I.R.P.E.F. vengono così riformate:
    - Franchigia d'esenzione: fino a 7.000,00 €
    - I scaglione (da 7.000,01 € a 18.000,00 €): 17%
    - II scaglione (da 18.000,01 € a 30.000,00 €): 23%
    - III scaglione (da 30.000,01 € a 55.000,00 €): 28%
    - IV scaglione (da 55.000,01 € a 90.000,00 €): 35%
    - V scaglione (da 90.000,01 € a 150.000,00 €): 39%
    - VI scaglione (da 150.000,00 €): 45%
    Il calo dell'indotto causato dalle suddette modifiche è stimato in 33,42 miliardi di euro.

    Art. 4
    Viene introdotta l'aliquota I.V.A. agevolata al 4% sugli ausili e presidi per l'igiene di qualunque genere, per un calo dell'indotto stimato in 3,566 miliardi di euro.

    Art. 5
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 11,977 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 6
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 3,750 miliardi di euro, in crescita negli anni successivi,
    Quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, a cui vanno sottratte le maggiori entrate previste, riducono l'imposizione fiscale per 55,700 miliardi di euro, corrispondenti a 2,5 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 7
    Dalle operazioni degli articoli precedenti, considerata anche la riforma del sistema pensionistico e rilevato l'introito delle somme dal recupero del sommerso dell'anno d'imposta 2023 pari a 71,8 miliardi, residuano 107,225 miliardi di euro, destinati ad investimenti, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 16,225 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 12,5 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 9,5 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 10 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 6 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 7 miliardi
    - Ministero della Salute: 8 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 10 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 7,5 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 2 miliardo,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 2,5 miliardo,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 2,5 miliardo,
    - Ministero della Giustizia: 4 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 2,5 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 7 miliardi.

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2031

    Art. 8
    Al fine di agevolare l'acquisto di automobili a basse emissioni inquinanti, è introdotta l'aliquota IVA ridotta al 10% sull'acquisto di autovetture ibride ed elettriche, per un calo dell'indotto stimato in 2,069 miliardi di euro.

    Art. 9
    Viene introdotto un credito d'imposta permanente per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese, di cui alla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, del 35%, per un calo dell'indotto stimato in 10,371 miliardi di euro.

    Art. 10
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 5,050 miliardi di euro, in crescita rispetto al 3,750 miliardi di euro dell'anno precedente e in previsione di crescita negli anni successivi.
    Quanto previsto dagli articoli 8 e 9, a cui vengono sottratte le maggiori entrate previste, riducono l'imposizione fiscale per 11,140 miliardi di euro, corrispondenti a 0,5 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 11
    Dalle suddette operazioni, residuano 22,280 miliardi di euro, destinati ad investimenti, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 7,180 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 0,9 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 0,9 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 1,5 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 1 miliardi
    - Ministero della Salute: 2 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 2 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 0,5 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 0,4 miliardi,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 0,35 miliardi,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,35 miliardi,
    - Ministero della Giustizia: 0,35 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 0,35 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 2,5 miliardi.

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2032

    Art. 12
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 3,756 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 13
    Il credito d'imposta di cui all'art.9 viene aumentato al 45%, per un calo dell'indotto stimato in 2,964 miliardi di euro.

    Art. 13
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 6,200 miliardi di euro, in crescita rispetto al 5,050 miliardi di euro dell'anno precedente e in previsione di crescita negli anni successivi.
    Quanto previsto dagli articoli 8 e 9, a cui vengono sottratte le maggiori entrate previste, riducono l'imposizione fiscale per 5,570 miliardi di euro, corrispondenti a 0,25 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 14
    Dalle suddette operazioni, residuano 16,710 miliardi di euro, destinati ad investimenti, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 0,65 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 0,65 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 1,5 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 1,2 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 0,6 miliardi
    - Ministero della Salute: 1,6 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 1,6 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 0,5 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 0,25 miliardi,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 0,25 miliardi,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,25 miliardi,
    - Ministero della Giustizia: 0,25 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 0,21 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 1,2 miliardi.
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    Testo approvato dal Senato della Repubblica

    DDL Greco depenalizzazione cannabinoidi

    Art. 1
    Coltivazione Personale
    1. Prima del comma 2 dell’art. 72 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    «1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, l’uso personale non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste dall’articolo 14 non è sanzionabile penalmente né amministrativamente».

    2. All’articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

    A) Al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole:

    «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo »;

    B) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «COMMA 1 BIS) Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite le seguenti condotte:

    a) la coltivazione privata di 5 piante di cannabis, senza limitazione di genetica e contenuto di cannabinoidi, per ciascun cittadino maggiorenne, per un massimale di 3 cittadini maggiorenni per domicilio per uso personale; il cittadino maggiorenne che svolgerà attività privata di coltivazione di piante di cannabis verrà definito di seguito come coltivatore.

    In caso di coltivazione esterna (outdoor) sarà obbligatorio svolgerla in una zona intestata alla persona che avrà la responsabilità della coltivazione privata, che sia essa un balcone, un giardino, un terreno esterno alla propria abitazione, un orto di proprietà o un terreno in affitto.

    In caso di coltivazione interna (indoor) saranno vigenti delle minime norme igienico sanitarie:

    – obbligo di presa d’aria (aerazione)

    – controllare regolarmente eventuali impianti aggiuntivi elettrici, sempre a norma di legge

    Il coltivatore usufruirà della non punibilità totale della detenzione nelle proprie aree private dell’intero raccolto, senza massimali, purchè la coltivazione risulti nei limiti di 5 piante.

    Il coltivatore (e/o possessore) dovrà tenere quanto più possibile l’accesso al raccolto lontano dalla portata dei minori, se presenti nel luogo di detenzione del prodotto per uso personale.

    Il coltivatore (e/o possessore) per uso personale non potrà svolgere con la cannabis prodotta e detenuta (e con i suoi derivati) alcuna attività di lucro, altrimenti ricadente nel DPR 309/90 Articolo 73, ma potrà farlo con una obbligatoria posizione giuridica con Partita Iva accedendo al nuovo mercato libero della cannabis.

    b) Il coltivatore che volesse, per uso esclusivamente personale di ricerca o per fini medici e terapeutici, coltivare più delle 5 piante di cui al punto a) dovrà comunicare il numero di piante coltivate e l’area della superficie di coltivazione alla Questura corrispondente al luogo di coltivazione; la comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna. Se il soggetto coltivatore supera il massimale di piante coltivabili senza una effettiva comunicazione o la coltivazione non corrisponde alla comunicazione inviata precedentemente verrà comminata una sanzione di euro 250 alla prima infrazione, aumentata a 2.500 euro in caso di recidiva, oltre all’apertura di una indagine ufficiale.»

    Art. 2
    Associazioni No-Profit di coltivatori e consumatori
    1. Dopo il Comma 1 dell’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

    «COMMA 1-TER) Ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, se si volessero effettuare coltivazioni condivise, al fine di dividere le spese e semplificare le operazioni di reperimento del prodotto per uso personale o sviluppare selezione e ricerca, sarà possibile l’istituzione di Associazioni No Profit di consumatori e coltivatori, che sarà obbligatoria in caso di nucleo superiore ai 3 cittadini maggiorenni per domicilio che volessero usufruire della coltivazione per uso privato nella stessa area; le Associazioni dovranno rimanere sempre nei diritti e limiti costituzionali delle associazioni di categoria rispettando la nuova legge riformata nella sua interezza ed avendo la possibilità di avviare legittimamente una eventuale coltivazione superiore ai limiti della presente normativa tramite comunicazione del numero di piante coltivate e dell’area della superficie di coltivazione alla Questura corrispondente al luogo di coltivazione. La comunicazione non sarà soggetta ad approvazione alcuna. Se l’Associazione supera il massimale di piante coltivabili, ossia cinque per ciascun socio tesserato, senza una effettiva comunicazione o la coltivazione non corrisponde alla comunicazione inviata precedentemente verrà comminata una sanzione di euro 1.000 alla prima infrazione, aumentata a 5.000 euro in caso di recidiva, oltre all’apertura di una indagine ufficiale. Nella sede dell’Associazione non sarà possibile la vendita di bevande alcoliche.»

    2. All’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti:

    «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,»

    Art. 3
    Detenzione e possesso
    1. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».

    2. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

    «Capo I-bis. DELLA DETENZIONE

    Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis nelle aree private).

    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione nel proprio domicilio o area privata di tutto il raccolto coltivato purchè si rimanga nei limiti descritti all’articolo 26 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e/o di un quantitativo dimostrabile da controprova fiscale (scontrino fiscale).

    2. Nel caso si superino i 200 grammi detenuti nella propria area privata da un cittadino che non dimostri la coltivazione personale è necessario mostrare la fattura di acquisto intestata alla persona fisica che detiene il prodotto.

    3. Se il soggetto non coltivatore all’interno della propria area privata non dimostra tramite controprova fiscale (scontrino fiscale) l’acquisto del prodotto che detiene verrà applicata una sanzione di euro 250 alla prima infrazione, che porterà all’indagine del consumatore, oltre al sequestro del prodotto. La sanzione comminata sarà aumentata ad euro 2.500 dalla prima recidiva.»

    Art. 4
    Detenzione e possesso fuori dalle aree private
    Dopo l’articolo 30-bis introdotto dalla presente legge, viene aggiunto:

    «Art. 30-ter -(Detenzione personale di cannabis fuori dalle aree private)

    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73 e dall’articolo 30-bis, è consentito il possesso personale fuori dalle proprie proprietà private di 15 grammi di cannabis o derivati e/o estrazioni, riservato solo ai cittadini maggiorenni; sono esenti dai suddetti limiti di possesso personale fuori dalla propria area privata gli aventi diritto per certificazione medica che assumeranno come limiti personali quelli previsti dalla certificazione /o ricetta medica.

    2. Nel caso in cui si detengano più di 15 grammi fuori dalle proprie aree private, se avvalorati da scontrino fiscale la detenzione è legale esclusivamente per la data indicata dallo scontrino fiscale, in modo da permettere il trasporto dopo l’acquisto regolare dal mercato libero della cannabis.

    3. Per il possesso, fuori della propria area privata e fuori dalla data di tolleranza per il trasporto indicata al comma 2, di un quantitativo superiore al limite di 15 grammi ma compreso entro i 25 grammi verrà applicato il sequestro del prodotto e una prima annotazione del nominativo da parte delle FF.OO., senza nessuna altra conseguenza; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria viene fissata a 250 euro.

    4. Sopra i 25 grammi detenuti fuori dall’abitazione e/o fuori dalla data di tolleranza per il trasporto o se il possessore non detiene lo scontrino fiscale, la sanzione sarà di euro 500 e porterà all’indagine del consumatore secondo l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oltre al sequestro immediato del prodotto.

    5. Sarà possibile richiedere all’ente territoriale di competenza (Questura) un permesso speciale, che dovrà essere autorizzato, per il trasporto di quantitativi superiori a 15 grammi in giorni differenti da quello dell’eventuale acquisto.»

    Art. 5
    Consumo di Cannabis
    1. Dopo l’articolo 30-ter introdotto dalla presente legge, viene aggiunto:

    «Articolo 30-quater (Consumo di Cannabis e derivati)

    1. Il consumo di cannabis sarà libero ma fumare sarà vietato nei luoghi pubblici, a meno che si disponga di specifica autorizzazione medica; fumare in tali aree sarà punito con una multa di euro 250 senza ulteriori conseguenze amministrative o penali se il soggetto rimarrà nelle disposizioni dell’articolo 30-ter.

    2. Saranno introdotti test specifici psico-attitudinali per la guida dei mezzi, sia pubblici che privati, che si basino su evidenze scientifiche e sulla abilità psico-fisica dei conducenti, non sul livello di THC presente nel corpo, intervenendo con successivi emendamenti all’articolo 187 del Codice della Strada.»

    Art. 6
    Expungement ed eliminazione delle sanzioni amministrative
    1. Con l’introduzione della nuova normativa cesseranno l’esecuzione gli effetti penali ed amministrativi delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 73, 75, 75-bis e 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, in ordine alle ipotesi di coltivazione, cessione, vendita e detenzione di cannabis: verranno inoltre cancellati dal casellario giudiziale tutti i reati degli ultimi 50 anni che rientreranno nei limiti della nuova regolamentazione introdotta per la cannabis e derivati.

    2. Abrogazione completa degli articoli 75, 75- bis e 79 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; viene eliminata qualsiasi tipologia di sanzione amministrativa per la detenzione personale e per il consumo.

    3. All’articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis e 2-bis dell’articolo 26,».

    4. All’articolo 73, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni dopo le parole: «Quando le condotte di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 1-bis e 2-bis dell’articolo 26,».

    Art. 7
    Regolamento per il mercato libero della Cannabis
    1. All’Articolo 17 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    A) Dopo il comma 1 vengono aggiunte le seguenti parole «Salvo quanto stabilito nell’articolo 26, comma 1-bis e 2-bis. »

    2. All’Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    A) Al comma 1 le parole «Salvo quanto stabilito nel comma 2 » sono sostituite da «Salvo quanto stabilito nel comma 2 e 2 bis»;

    B) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «COMMA 2 BIS) Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73 e dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, viene istituito il Mercato Libero della Cannabis con la seguente regolamentazione:

    a) Il mercato libero della cannabis è riservato ai cittadini maggiorenni, sia nell’apertura dell’attività sia nell’acquisto del prodotto e per avviare l’attività non si dovranno avere precedenti penali di stampo mafioso ed andrà richiesto il certificato antimafia alla Prefettura territoriale da presentare all’apertura della Partita Iva dedicata al commercio della Cannabis.

    I negozi al dettaglio ed all’ingrosso non potranno essere collocati a meno di 50 metri da edifici scolastici o parchi pubblici e non potranno vendere alcolici di alcun tipo, né tabacchi lavorati.

    b) Le attività registrate regolarmente alla Camera di Commercio potranno coltivare e gestire un numero di piante illimitato purché venga tenuta traccia del numero di piante coltivate, dell’area della superficie di coltivazione, delle quantità di raccolto prodotto e delle quantità vendute certificate da scontrino fiscale o fattura intestata al cliente, che sia all’ingrosso o al dettaglio; il fondo di magazzino residuale deve essere obbligatoriamente registrato e correttamente monitorato, così come gli eventuali scarti di produzione, il tutto su di un apposito Registro obbligatorio introdotto e soggetto a controlli della Guardia di Finanza.

    c) La mancata esecuzione di queste basi legali porterà al reato previsto dall’Articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; La cessione di cannabis a soggetti minorenni, in qualunque forma e modalità, sarà punita in modo maggiorato con pene pari al doppio di quelle previste dalla presente legge per chi commercia cannabis senza rispettare le disposizioni di cui al punto 1 e 2, oltre all’interdizione dall’attività.

    d) Sarà vigente, per le aziende, l’obbligo di coltivazione nel rispetto dei principi dell’attività di agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e dal regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010, che non sono validi nel caso di coltivazione per uso personale. Nel caso di violazione delle norme sulla coltivazione all’aperto relative al rispetto dei principi sull’attività agricola biologica, al coltivatore di cannabis si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 20 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché la temporanea interdizione dall’attività di produzione di cannabis. Il prodotto sarà confiscato e verrà distrutto dalle autorità competenti. Il controllo sulla qualità della coltivazione della cannabis e dei suoi derivati per le aziende sarà svolto dalla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Comando carabinieri per la tutela della salute, posto funzionalmente alle dipendenze del Ministro della salute.

    e) Viene introdotto uno speciale permesso per il trasporto di quantità di cannabis o derivati riservato ad aziende registrate regolarmente (o privati cittadini con evidenti necessità motivate).

    f) Viene introdotta un’aliquota fissa IVA del 25% (22% corrente maggiorato del 3%) sui prodotti finali lavorati riferita all’esclusiva vendita al dettaglio del mercato libero della cannabis, il cui 3% dovrà obbligatoriamente essere destinato al fondo per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche statali, il miglioramento del servizio sanitario ed il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con minor reddito attraverso attività di previdenza ed assistenza sociale.»

    Art. 8
    Servizio Sanitario Nazionale ed uso medico
    1. All’articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei medicinali contenenti principi naturali della pianta di cannabis»;

    2. All’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, aziende commerciali, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione atta a soddisfare il fabbisogno nazionale e territoriale, con prelazione riservata ad aziende e realtà locali con sede vicina alla ASL di riferimento della fornitura che potrà essere richiesta direttamente dalle farmacie tramite moduli rilasciati dal Ministero della Salute e sottoposti a controllo semestrale.»

    3. All’articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis» sono inserite le seguenti:

    «ovvero per quantità terapeutiche di medicinali contenenti principi naturali derivati dalla pianta di cannabis» e dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «nonché di malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»

    4. All’articolo 41, dopo il comma 1-bis, viene aggiunto:

    «COMMA 2-BIS. Per malati affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente alla cannabis o a medicinali a base di principi attivi derivati dalla pianta e/o sulla base di studi scientifici accreditati che certificano la validità della cannabis come rimedio terapeutico, tutti i Professionisti Sanitari riconosciuti dal Ministero della Salute possono prescrivere direttamente il medicinale richiesto a base di cannabis, aumentare il numero di piante coltivabili da parte del paziente richiedente o mettere a disposizione, dietro pagamento della prestazione, il proprio laboratorio per le analisi sanitarie del raccolto dei soggetti coltivatori indicati al comma 2-bis e 2-ter dell’articolo 26.»

    5. All’articolo 43, al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti:

    «ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;

    6. All’articolo 43, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

    «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari»;

    7. All’articolo 45, al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

    «compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14»;

    8. All’articolo 45, al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti:

    «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis,»;

    Relazione in Parlamento
    1. Entro il mese di gennaio, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa legge e sui suoi effetti.

    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore il 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
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