TESTI APPROVATI IN ENTRAMBE LE CAMERE

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Parlamentare

    Group
    Forza Italia
    Posts
    2,036

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    Disegno di Legge Forghieri I - Introduzione di un server digitale per la tutela e la promozione del made in Italy


    Art. 1.
    1. Allo scopo di tutelare i consumatori italiani e internazionali e garantire loro una corretta informazione sulla produzione e provenienza dei prodotti in commercio sul suolo nazionale ed estero, promuovere i prodotti Made in Italy sul territorio nazionale ed estero, proteggere la produzione italiana di qualità dal fenomeno della contraffazione, semplificare il lavoro delle forze dell'ordine nell'individuazione dei prodotti contraffatti, il Governo è delegato a sviluppare un server in cui tutte le aziende, società e imprese di qualsiasi settore economico realizzatrici di prodotti certificati made in Italy siano obbligate a archiviare i codici distintivi di cui all'articolo 2 per una migliore identificazione dei prodotti realizzati in Italia da parte di consumatori e forze dell'ordine.
    2. Allo stesso scopo di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato a sviluppare un'applicazione per smartphone e tablet che consenta agli utenti, grazie alle informazioni archiviate nel server di cui al comma 1, di riconoscere i veri prodotti Made in Italy. Il Governo dovrà impegnarsi per il funzionamento coordinato dell'applicazione di cui al presente comma e del server di cui al precedente comma.

    Art. 2
    Sui codici.
    1. Per garantire l'univocità e l'irripetibilità del codice di identificazione, le aziende, società e imprese realizzatrici di prodotti certificati made in Italy sono obbligate ad adottare, entro un anno dal completamento del server e dell'applicazione di cui all'articolo 1, a fianco del tradizionale codice a barre, la tecnologia di codificazione "Sixtrue".
    2. I codici realizzati, assieme al valore unico seriale associato, dovranno essere registrati nel server di cui all'articolo 1 comma 1 a completa disposizione degli utenti e delle forze dell'ordine. Le aziende, società e imprese dovranno altresì indicare il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita. Le precedenti informazioni, immesse nel server associate al codice del prodotto, saranno disponibili ai consumatori e alle forze dell'ordine.

    Art. 3
    Sul server.
    1. Se necessario, il Governo è autorizzato ad appaltare lo sviluppo del server di cui all'articolo 1 comma 1 ad un'azienda del settore informatico. L'appalto previsto dal presente articolo sarà organizzato e regolamentato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, su autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
    2. Su questo server, il cui controllo spetterà al Ministero dello Sviluppo Economico, saranno archiviati tutti i codici e le informazioni di cui all'articolo 2.

    Art. 4.
    Sull'applicazione.
    1. Per favorire l'utilizzo dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 2, il Governo deve preoccuparsi che tale applicazione sia a disposizione degli utenti su qualsiasi piattaforma digitale portatile completamente gratuita.
    2. Se necessario, il Governo è autorizzato ad appaltare lo sviluppo dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 1 ad un'azienda del settore informatico. L'appalto previsto dal presente articolo sarà organizzato e regolamentato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, su autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
    3. Il Governo, nel caso di appalto previsto dal comma 1 del presente articolo, deve comunque premurarsi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 1, ovvero della gratuità dell'applicazione di cui all'articolo 1 comma 1.
    4. L'applicazione di cui all'articolo 1 comma 2 dovrà permettere agli utenti di fotografare il codice di cui all'articolo 2 e, mediante l'identificazione dello stesso tra quelli archiviati nel server, mettere a disposizione degli utenti tutte le informazioni necessarie descritte all'articolo 2 comma 2.

    Art. 5.
    Sulle definizioni.
    1. Ai fini della presente Legge si intende per:
    a. server: elaboratore che svolge, all’interno di una rete di calcolatori elettronici, funzioni di servizio per ogni terminale collegato e funzioni di archiviazione dati.
    b. applicazione: programma che specializza il funzionamento di un computer in una determinata attività.
    c. sixtrue: combinazione di un barcode 2D di tipo QR Code con un segno formato da una serie di piccole macchie colorate, generate casualmente da una particolare tecnologia di stampa brevettata per cui a ogni segno viene associato a un valore unico seriale, codificato all’interno del barcode. Tale segno viene rilevato da una telecamera installata in uscita dal sistema di stampa per poi inviarlo alla stazione di elaborazione immagini per la successiva archiviazione nel server.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Politico Comunale

    Group
    Fan
    Posts
    538

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2031.
    Visto lo stato dell'economia, caratterizzato dalla ripresa della crescita economica (P.I.L. + 2,31% del 2030) e da un primo e sostanzioso calo della pressione fiscale, e dal continuare della crescita del tasso di disoccupazione nonostante il contesto di crescita del P.I.L., la presente Legge Finanziaria ha l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, migliorare l'andamento economico e le possibilità di sviluppo dell'economia nazionale, rilanciare l'occupazione, incentivando gli investimenti pubblici e privati.
    Titolo I - Modifiche per l'anno 2031
    Art. 2
    Le imposte di bollo e di registro sono incrementate del 5%, ad esclusione di quelle per gli atti di costituzione delle società e quelle per la compravendita immobiliare, per un aumento dell'introito di 0,900.
    Le imposte sulla produzione di oli minerali sono incrementate del 4,5%, per un aumento dell'indotto di 3,460 miliardi di euro
    Art. 3
    Viene introdotto un credito d'imposta permanente per le attività di ricerca e sviluppo delle imprese, di cui alla circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate, del 35%, per un calo dell'indotto stimato in 10,371 miliardi di euro.
    Art. 4
    La legislazione in materia di politica commerciale introdotta dalla Legge 05/2026 - Piano Economico Triennale 2026-2028 è abrogata. Con il conseguente ritorno a una politica commerciale mercantilistica l'indotto erariale calerà del 2% del P.I.L.
    Art. 5
    "L’accisa sui tabacchi in commercio è incrementata del 20%, per un aumento dell'introito dal monopolio dei tabacchi di 4,394 miliardi di euro.
    L’accisa sugli alcolici in commercio è incrementata del 20%, per un incremento dell'introito di 5,250 miliardi di euro.
    Tutte le imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco sono incrementate del 20%, per un incremento dell'indotto di 6,525 miliardi di euro.
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 5,050 miliardi di euro, in crescita rispetto al 3,750 miliardi di euro dell'anno precedente e in previsione di crescita negli anni successivi.
    Quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5, a cui vengono sottratte le maggiori entrate previste, riducono l'imposizione fiscale per 34,222 miliardi di euro, corrispondenti a 1,5 punti percentuali di P.I.L."
    Art. 6
    "Sono destinati ad investimenti 20,305 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 6,255 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 1,250 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 0,500 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 2,500 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 1,750 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 1,750 miliardi
    - Ministero della Salute: 1,250 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 1,250 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 0,800 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 0,200 miliardi,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 0,200 miliardi,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,200 miliardi,
    - Ministero della Giustizia: 0,200 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 0,200 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 2,000 miliardi."
    Titolo II - Modifiche per l'anno 2032
    Art. 7
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 3,756 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.
    Art. 8
    Il credito d'imposta di cui all'art.9 viene aumentato al 45%, per un calo dell'indotto stimato in 2,964 miliardi di euro.
    Art. 9
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 6,200 miliardi di euro, in crescita rispetto al 5,050 miliardi di euro dell'anno precedente e in previsione di crescita negli anni successivi.
    Quanto previsto dagli articoli 7 e 8, a cui vengono sottratte le maggiori entrate previste, riducono l'imposizione fiscale per 5,570 miliardi di euro, corrispondenti a 0,25 punti percentuali di P.I.L.
    Titolo III - Modifiche per l'anno 2033
    Art. 10
    Al fine di incrementare la natalità, viene destinato un ulteriore 1% del P.I.L. alle politiche per la maternità e la natalità.
    Art. 11
    L'imposizione fiscale non subisce variazioni.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Politico Comunale

    Group
    Fan
    Posts
    538

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    Art. 1.
    1. La presente legge ha lo scopo di migliorare la qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente entro i confini nazionali.

    Art. 2.
    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa, a carbone e a petrolio a prescindere dalla potenza, in tutto il territorio nazionale.
    2. Per gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa, a carbone e a petrolio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il potenziamento del monitoraggio e controllo del corretto funzionamento degli impianti stessi su tutto il territorio nazionale.

    Art. 3.
    1. A decorrere della data di entrata in vigore della presente legge, è concesso un incentivo sottoforma di detrazione fiscale per la conversione degli impianti di riscaldamento degli edifici alimentati con combustibile fossile a impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
    2. Entro duecento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente i requisiti di accesso all'incentivo destinato alla conversione di cui al comma 1.

    Art. 4.
    1. Le regioni aggiornano e adeguano i rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria, individuando i criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore nei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di particolato (PM10).

    Art. 5.
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente titolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno dell'approvazione della legge, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinati allo Stato.

    Art. 6.
    1. La presente legge reca disposizioni per migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni.
    2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l'obiettivo di fronteggiare la situazione da rischio alluvioni che attraversa il Paese, la presente legge stabilisce le modalità di esecuzione di interventi di carattere straordinario e preventivo, al fine di garantire una corretta pulizia delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e di ristabilire l'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei.

    Art. 7.
    1. Gli interventi autorizzati ai sensi della presente legge sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:
    a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
    b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
    c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

    Art. 8.
    1. In via sperimentale e per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione o l’assessore regionale competente può autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 7, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.
    2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.
    3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.
    4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in applicazione dei generali princìpi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione o l’assessore regionale competente. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.
    5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito web istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro
    quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito web istituzionale della regione.
    6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

    Art. 9.
    1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, ovvero può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione o l’assessore regionale competente assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.
    2. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

    Art.10
    1. Al fine di realizzare un'economia circolare e diminuire la produzione di rifiuti in plastica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1^ gennaio 2033, è fatto divieto di utilizzare contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili per la somministrazione di alimenti.
    2. Il divieto di cui al comma 1 è rivolto ai gestori di mense di enti pubblici e privati, agli ospedali, agli uffici pubblici e privati, alle aziende e agli istituti scolastici.
    3. In caso di documentate esigenze sanitarie possono essere utilizzati prodotti monouso, rigorosamente biodegradabili e compostabili ai sensi della norma europea UNI EN 13432:2002 da conferire nella frazione organica nel caso nel territorio comunale di appartenenza delle strutture di cui al comma 2 sia attivo il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti.
    4. E’ tuttavia consentito l’utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri non riutilizzabili e non biodegradabili durante lo svolgimento di feste, sagre e manifestazioni pubbliche sul proprio territorio comunale.

    Art. 11.
    1. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 10 mila euro.

    Art. 12.
    1. Al fine di consentire lo smaltimento delle scorte di stoviglie di plastica, cannucce e contenitori esistenti ed eventualmente previsti da contratti di fornitura in essere che non risultino conformi alle prescrizioni della presente legge, questi possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2033.

    Art.13
    1. Al fine di favorire l'incremento dell'efficienza energetica e l'adeguamento sismico degli edifici privati, i condomìni possono costituire un fondo di accantonamento per la realizzazione di interventi non ancora deliberati dall'assemblea condominiale.

    Art. 14.
    1. Il fondo di accantonamento è costituito con una deliberazione dell'assemblea dei condòmini assunta ai sensi dell'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.

    Art. 15.
    1. Il fondo di accantonamento è finanziato annualmente con una quota percentuale del bilancio condominiale o con versamenti ripartiti in base ai millesimi di proprietà secondo le modalità stabilite dall'assemblea condominiale al momento della costituzione del fondo stesso.
    2. La quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non può essere inferiore al 5 per cento del rendiconto condominiale annuale.
    3. Le quote destinate al finanziamento del fondo di accantonamento sono separate dalla gestione ordinaria e sono versate su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.

    Art. 16.
    1. La costituzione del fondo di accantonamento consente di accedere alle detrazioni fiscali e alle forme di incentivazione per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di adeguamento sismico degli edifici in vigore al momento della sua costituzione da parte
    dell'assemblea condominiale a condizione che gli interventi siano deliberati e avviati entro cinque anni dalla costituzione del fondo stesso.

    Art. 17.
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous

    DDL Sensi
    modifica della legge n.240 del 13-10-2017, misura nazionale unica di contrasto alla povertà [REI]






    Art. 1
    L'articolo 3 comma b della legge n.240 del 13-10-2017 è così modificato:
    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
    1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 9.000;
    2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 6.000;
    3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione di residenza, non superiore ad euro 30.000;
    4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.
    5) un valore del reddito familiare non superiore a 9.000€. Questa soglia è aumentata a 10.500€ in caso di mutuo o locazione.

    Art. 2
    L'articolo 6 della legge n.240 del 13-10-2017 è così modificato:
    a) ad un nucleo familiare composto da una sola persona maggiorenne viene erogato € 450, che aumenta a € 600 in caso di mutuo o locazione.
    b) ad un nucleo familiare composto da due persone maggiorenni viene erogato € 650, che aumenta a € 800 in caso di mutuo o locazione e un ulteriore € 150 per ogni figlio minorenne o disoccupato presente nello stesso nucleo.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Member
    Posts
    1,975

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE

    "DDL Borello - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia".


    Art. 1.

    (Finalità)

    1. Lo Stato promuove la prevenzione della fibromialgia e garantisce adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti attraverso gli interventi di cui alla presente legge.

    2. Lo Stato promuove, altresì, la conoscenza della fibromialgia attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e di cura e dell'impatto sociale e lavorativo; riconosce, inoltre, l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia come componente essenziale del sistema di tutela di cui alla presente legge.

    Art. 2.

    (Riconoscimento della fibromialgia
    come malattia invalidante)

    1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia è riconosciuta come malattia invalidante.

    Art. 3.

    (Esenzione dalla partecipazione
    alla spesa sanitaria)

    1. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 1, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, nonché all'accesso al telelavoro per il paziente.

    Art. 4.

    (Disposizioni per la cura e la tutela
    dei soggetti affetti da fibromialgia)

    1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presìdi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

    2. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia in grado di assicurare, nei casi clinici richiesti, una presa in carico multidisciplinare e capaci di relazionarsi, ove necessario, con altre diverse sedi specialistiche al fine di assicurare ai pazienti tutte le cure tese al raggiungimento o al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia e di vita indipendente.

    Art. 5.

    (Registro nazionale della fibromialgia)

    1. È istituito presso il Ministero della salute il Registro nazionale della fibromialgia, di seguito denominato «Registro», per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della citata malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

    2. Il Registro è articolato in sezioni regionali ed è alimentato dalle informazioni che le singole regioni trasmettono al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici

    3. Il Registro riporta i casi di fibromialgia accertati e il numero di quelli nuovi acquisiti annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza di tale malattia sul territorio regionale e nazionale.

    4. Il Registro rileva in particolare:

    a) le modalità di accertamento diagnostico della fibromialgia;

    b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a);

    c) la qualità delle cure prestate;

    d) le conseguenze della fibromialgia in termini funzionali.

    5. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, alla previsione di trattamenti medico-sanitari più efficaci e alla realizzazione di studi clinici e di ricerca.

    6. Per le spese di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

    Art. 6.

    (Formazione del personale medico
    e di assistenza)

    1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della predetta patologia.

    2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

    Art. 7.

    (Studi e ricerche sulla fibromialgia)

    1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuove studi e ricerche al fine di identificare criteri diagnostici validati capaci di individuare la fibromialgia, e in particolare le forme più gravi e invalidanti, le terapie innovative e la loro efficacia, le prestazioni specialistiche più appropriate, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti.

    2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia.

    3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare forme e modalità di più elevata assistenza.

    Art. 8.

    (Telelavoro)

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia, all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

    Art. 9.

    (Campagne di informazione
    e di sensibilizzazione)

    1. Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'articolo 5, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

    2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici di cui all'articolo 4 al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

    3. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le associazioni regionali senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia; a tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e ricerca innovativa su tale malattia.

    Art. 10.

    (Copertura finanziaria)

    1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous

    DISEGNO DI LEGGE COSTANTINI - REGOLAMENTARIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE





    ARTICOLO 1 (misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale)
    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali ed avvalendosi di organismi non lucrativi di utilità sociale, delle organizzazioni del volontariato e di altri soggetti privati, promuovono interventi diretti a favorire la partecipazione delle persone che manifestano la volontà di cessare l’attività di prostituzione a iniziative di sostegno idonee al loro reinserimento sociale, anche con riferimento alle attività di assistenza e protezione sociale disciplinate dall’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le predette modalità, promuovono altresì interventi di formazione degli operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di informazione, prevenzione e riduzione del danno sanitario e sociale connesso al fenomeno della prostituzione, con particolare attenzione ai giovani di età inferiore a diciotto anni. Gli interventi sono promossi dalle regioni mediante l’utilizzo in rete di servizi sociali, del lavoro e sanitari.
    2. Nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Ministro del Lavoro, il Ministro della Previdenza e della Solidarietà Sociale e il Ministro della Salute con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e Diritti Arcobaleno, Pari Opportunità e Integrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, determinano annualmente la quota da riservare agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

    ARTICOLO 2 (modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
    1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 600-septies.1, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «La stessa diminuzione di cui al primo comma si applica nei confronti del concorrente che si adopera concretamente ed efficamente in modo che la persona offesa riacquisti la propria autonomia e libertà.
    In caso di concorso tra le diminuenti di cui al primo e secondo comma, la diminuzione di pena non può essere in ogni caso superiore ai due terzi»;
    b) dopo l’articolo 600-octies sono inseriti i seguenti:
    «Art. 600-novies. – (Prostituzione coattiva) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe taluno a prostituirsi è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
    Art. 600-decies. – (Reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione) – Salvo che il fatto costitutisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 30.000 chiunque:
    1) recluta o induce alla prostituzione;
    2) sfrutta, gestisce, organizza controlla l’altrui prostituzione, ovvero altrimenti ne trae profitto;
    3) ha la proprietà, l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico dove si esercita la prostituzione.
    La medesima pena di cui al primo comma si applica a chi, avendo l’esercizio, la direzione, l’amministrazione o il controllo, anche non esclusivi, di locali aperti al pubblico, tollera abitualmente l’esercizio della prostituzione da parte di una o più persone all’interno dei medesimi locali»;
    c) all’articolo 734-bis, dopo le parole: «609-octies», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600-novies e 600-decies».
    2. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
    «c-bis) per i delitti di cui agli articoli 600-novies e 600-decies, la sanzione pecuniaria da 250 a 750 quote»;
    b) al comma 2, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

    ARTICOLO 3 (divieto di prostituzione in luogo pubblico)
    1. Gli enti locali, di comune accordo con gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l’esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all’esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile.
    2. Con le modalità di cui al comma 1 possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l’esercizio della prostituzione.
    3. Chiunque, partecipando anche quale cliente, viola il divieto disposto ai sensi del comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.

    ARTICOLO 4 (non punibilità degli atti di prostituzione)
    1. L’attività di prostituzione consiste nel mettere a disposizione di terze persone e a fine di lucro il proprio corpo per il compimento di atti sessuali.
    2. Non è punibile, né altrimenti passibile di sanzione chi, per esercitare la prostituzione, utilizza una privata dimora di cui ha la legittima disponibilità, anche ospitando persone, dedite alla medesima attività, senza che intermediari conviventi traggano profitto dall’attività di altri. La convivenza nelle private dimore è ispirata al rispetto dei diritti fondamentali dell’autoregolamentazione del proprio lavoro e della salute. Non è consentita la presenza di minori, ancorché figli delle persone che esercitano la prostituzione.
    3. Non è punibile il proprietario di un immobile che legittimamente lo concede in locazione, in uso, in abitazione, in usufrutto o in comodato a persona che ivi eserciti la prostituzione, purché non siano presenti minori, ancorché figli delle persone che vi esercitano la prostituzione.
    4. Non è punibile l’attività, prestata in qualsiasi forma e senza fini di lucro, di reciproca assistenza tra soggetti che esercitano la prostituzione.

    ARTICOLO 5 (modalità di autorizzazione all’esercizio della prostituzione)
    1. Per l’esercizio volontario della prostituzione è necessario:
    a) comunicare presso una qualunque sede delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) presenti sul territorio nazionale l’intenzione di esercitare la professione;
    b) corredare la comunicazione di un certificato di idoneità psicologica ottenuto presso una qualunque Azienda Sanitaria Locale (ASL) sul territorio nazionale, che attesti la effettiva volontà personale ad esercitare la professione, in assenza di condizioni psicologiche che evidenzino stati di vulnerabilità, costrizione, debolezza e che sia anche strumento di informazione circa le misure volte a favorire l’inserimento sociale di coloro che vogliono uscire ed affrancarsi dalla prostituzione;
    c) il pagamento anticipato, su conto corrente intestato alla CCIAA alla quale si è scelto di effettuare la comunicazione, di una somma stabilita in euro 6.000 per l’esercizio full-time e in euro 3.000 per l’esercizio part-time, specificando tre dei giorni della settimana durante i quali si decide di esercitare.
    2. È facoltativo allegare alla comunicazione di cui al comma 1 un certificato di sana e robusta costituzione che escluda la positività a qualunque malattia che potrebbe essere trasmessa per via sessuale.
    3. Nel caso in cui la comunicazione sia corredata dei provvedimenti e delle attestazioni di cui al comma 1, la CCIAA rilascia un documento che autorizza allo svolgimento dell’attività, documento che deve essere esibito a richiesta dell’autorità competente. Il documento di cui al periodo precedente ha validità di sei mesi dalla data del rilascio e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.
    4. Chiunque, nei luoghi ammessi ai sensi dell’articolo 3, eserciti attività di prostituzione in assenza del documento di cui al comma 3 del presente articolo, pur risultando effettivamente autorizzato, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.
    5. Le CCIAA di tutto il territorio provvedono a comunicare al Ministero dell’Interno i nominativi di coloro che risultano autorizzati ai fini delle verifiche da parte delle autorità competenti. Il documento di cui al comma 3 può essere rilasciato solo a cittadini italiani, dell’Unione Europea o stranieri regolamente soggiornanti sul territorio nazionale, in ragione di titolo diverso dal solo visto turistico.
    6. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale previsto per legge. I soggetti autorizzati possono inoltre costituire una cooperativa per l’esercizio associato dell’attività di prostituzione e assoggettarsi al regime fiscale e previdenziale previsto per legge.
    7. Le entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all’articolo 1, comma 2, per le finalità previste all’articolo 1, comma 1.

    ARTICOLO 6 (abrogazioni e norme di coordinamento)
    1. L’articolo 3, primo capoverso, numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8), e gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.
    2. Nell’ordinamento vigente i richiami alle disposizioni abrogate dal comma 1 del presente articolo si intendono riferiti agli articoli 600-novies e 600-decies del codice pe nale, inseriti dall’articolo 2 della presente legge.

    ARTICOLO 7 (misure per la prevenzione delle malattie sessuali)
    1. Per l’esercizio della attività di prostituzione è obbligatorio l’uso del profilattico.
    2. Nelle scuole secondarie di primo grado devono essere dedicate almeno venti ore l’anno a programmi e campagne di informazione, realizzate da specialisti altamente qualificati, volte alla prevenzione e alla ridu- zione del danno sanitario e sociale connesso al fenomeno della prostituzione.

    ARTICOLO 8 (entrata in vigore)
    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Politico Comunale

    Group
    Fan
    Posts
    538

    Status
    Offline

    Disegno di Legge Governativo (Fabbri)- Ripristino Articolo 18 con modificazioni




    CITAZIONE
    ARTICOLO 1
    Il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n.23, è abrogato.

    ARTICOLO 2
    Gli articoli 10,11,12,13 della cd.Legge Fornero, 28 Giugno 2012, n.92, sono abrogati.

    ARTICOLO 3
    La presente legge entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE

    Decreto legge - Zuccatelli
    Riordino delle pensioni ordinarie e dei vitalizi



    TITOLO I – Della pensione ordinaria

    Articolo 1 – Modifica dell’assetto pensionistico
    Il sistema previdenziale italiano, modificato con assetto puramente contributivo dall’articolo 9 del Decreto Legge numero 5 del 2026 convertito senza modificazioni, è riportato ad un assetto di tipo retributivo.

    Articolo 2 – Prelievo dei contributi previdenziali
    Il percettore di reddito da lavoro autonomo o dipendente subordinato o parasubordinato a tempo indeterminato versa annualmente un contributo figurativo pari a cento euro mensili per ogni mensilità lavorativa in cui ha percepito reddito.
    L’importo previsto al comma precedente è innalzato al 10% per i percettori di reddito da lavoro dipendente o autonomo superiore al reddito medio pro capite annuo fissato annualmente dall’ISTAT
    (OFF: per il reddito pro capite si considera il valore del PIL pro capite aggiornato annualmente nella colonna N, coordinate N10, del foglio “Società” della tabella economica di PAM).
    Nel caso di contratti di lavoro previsti all’articolo 2 della legge numero 1 del 2025 si applica l’aliquota prevista al comma quarto dello stesso articolo.
    Per i contratti previsti dalla legge numero 1 del 2025 agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 il prelievo contributivo ai fini pensionistici è fissato al 15%.

    Articolo 3 – Maturazione degli interessi previdenziali
    A determinare la maturazione della pensione concorrono il gettito fiscale della tassa sul licenziamento, prevista dall’articolo 14 della legge numero 1 del 2025 e gli interessi sulla capitalizzazione dei titoli di debito pubblico nazionale.
    I contributi previdenziali versati sono investiti in BOT, BTP, CCT e CTZ; le rendite percepite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per la capitalizzazione delle pensioni godono di tassazione agevolata sostitutiva all’1%.

    Articolo 4 – Determinazione dell’età pensionabile: quota 105
    Il lavoratore ha diritto ad entrare in quiescenza lavorativa dopo 42 anni di servizio.
    Il trattamento pensionistico ordinario non può essere irrogato a soggetti dall’età inferiore ai 63 anni.
    La pensione ordinaria può essere irrogata a chiunque abbia compiuto il sessantaseiesimo anno d’età purché la somma tra gli anni di contribuzione e l’età anagrafica abbia una somma pari o superiore a 105.

    Articolo 5 – Determinazione dell’età pensionabile per i lavori usuranti: quota 100
    I lavoratori dipendenti che hanno svolto professioni usuranti hanno diritto ad andare in pensione con 37 anni di contribuzione e con un’età pari ai 63 anni.
    La pensione ordinaria per i lavori usuranti può essere irrogata a chiunque abbia compiuto il sessantaseiesimo anno d’età purché la somma tra gli anni di contribuzione e l’età anagrafica abbia una somma pari o superiore a 100.
    Ai fini del presente testo, si considerano lavoratori soggetti a lavoro usurante:
    a) I lavoratori operai delle fabbriche;
    b) I vettori di merci e persone su gomma nonché i vettori conducenti di autocarri ed autoarticolati;
    c) I vettori del comparto ferro-tramviario;
    d) I vettori del comparto aeronautico;
    e) I lavoratori del comparto della sicurezza che non possono essere riallocati in mansioni d’ufficio ad esclusione dei corpi di polizia municipale e dei corpi di sicurezza regionali e comunali;
    f) I lavoratori del comparto scolastico del settore ATA addetti a pulizia e manutenzione dei plessi scolastici nonché gli insegnanti, docenti ed educatori a vario titolo dei nidi, delle scuole materne e delle scuole elementari;
    g) I lavoratori del comparto edilizio;
    h) I lavoratori dei caselli autostradali;
    i) I lavoratori che si occupano di cura e manutenzione di strade;
    j) Gli operatori ecologici comunali, provinciali e regionali;
    k) I lavoratori del settore tecnico-informatico;
    l) I lavoratori del ferro e del legno.

    Articolo 6 – Determinazione del trattamento pensionistico
    Il trattamento pensionistico è commisurato all’ultimo stipendio percepito dal lavoratore dipendente, ed in generale è commisurata al 100% delle contribuzioni con un minimo garantito di 830 euro mensili fino ad una retribuzione di euro 1.500.
    Per coloro i quali hanno dichiarato e percepito un reddito da 1.500 a 3.000 euro mensili, il trattamento per la quota eccedente i 1.500 euro di cui al comma precedente commisurato al 70% della quota eccedente i 1.500 euro oltre ai 1.500 euro garantiti dal primo comma.
    Per coloro i quali hanno dichiarato e percepito un reddito da 3.000 a 10.000 euro mensili, il trattamento per la quota eccedente i 3.000 euro è commisurata al 40% oltre i 2.550 euro garantiti dai due commi precedenti.
    Per coloro i quali hanno dichiarato e percepito un reddito superiore ai 10.000 euro mensili, l trattamento per la quota eccedente i 10.000 euro è commisurata al 10% oltre i 5.000 euro garantiti dai tre commi precedenti.
    La pensione più alta erogata dallo stato non supera in ogni caso i 10.000 euro mensili.
    I dirigenti d’azienda pubblica maturano un trattamento pensionistico di 500 euro mensili per ogni anno di mandato fino ad un massimo di 3.000 euro mensili maturati.

    TITOLO II – Delle pensioni vitalizie e di attività politica

    Articolo 7 – Qualifica dei soggetti aventi diritto al vitalizio
    Ai fini del presente titolo, si considerano soggetti aventi diritto al trattamento pensionistico del vitalizio:
    a) Presidente del Senato
    b) Presidente della Camera
    c) Senatore della Repubblica
    d) Deputato della Repubblica
    e) Parlamentare europeo
    f) Presidente del consiglio dei ministri
    g) Ministro
    h) Viceministro
    i) Sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri
    j) Sottosegretario di ministero
    k) Presidente della Corte Costituzionale
    l) Giudice della Corte Costituzionale
    m) Presidente di Regione
    n) Assessore regionale
    o) Consigliere regionale
    p) Sindaco di città metropolitana
    q) Sindaco
    r) Consigliere comunale

    Articolo 8 – Vitalizi da attività parlamentare, governativa o amministrativa
    Il vitalizio parlamentare è un trattamento pensionistico erogato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
    Esso è commisurato alle quote versate dal parlamentare a titolo di contributo previdenziale.
    Il vitalizio è percepito a decorrere dal settantesimo anno d’età se il soggetto non è già destinatario di un trattamento pensionistico ovvero se non svolge ancora la propria professione o se non è nuovamente eletto o nominato al fine di svolgere attività parlamentare, governativa o amministrativa.
    Se un soggetto che già percepisce il trattamento vitalizio viene eletto o nominato al fine di svolgere attività parlamentare, governativa o amministrativa, l’erogazione trattamento vitalizio viene erogato al comune, ove il percettore sia eletto consigliere o sindaco o nominato assessore di un comune, o al fondo per le pensioni minime nel caso di altri incarichi elettivi o nominativi.

    Articolo 9 – Misura massima, cumulo dei vitalizi e concorso con trattamento pensionistico.
    Il trattamento vitalizio per una singola legislatura parlamentare o europarlamentare non può superare i 2.000 euro mensili.
    Il trattamento vitalizio per due o più legislature parlamentari o europarlamentari non può superare i 3.500 euro mensili.
    Il trattamento vitalizio per attività amministrativa elettiva o di nomina non può essere superiore ai 1.500 euro.
    È ammesso il cumulo dei trattamenti vitalizi purché il cumulo non superi i 5.000 euro mensili.
    Il vitalizio può concorrere alla determinazione del trattamento pensionistico complessivo se questo è inferiore al vitalizio spettante.

    Articolo 9 – Misura della reversibilità del vitalizio
    Il vitalizio è reversibile solo al coniuge superstite o al discendente di primo grado se questi giacciano in condizioni di materiale impossibilità a procurarsi redditi.
    La misura della reversibilità del vitalizio è fissata al 50% della quota erogata.
    Il vitalizio non è reversibile a nessun parente al di fuori dei figli, purché essi siano orfani che comunque non abbiano compiuto il ventottesimo anno d’età, o del coniuge superstite.

    Articolo 10 – Norme sui vitalizi già erogati
    I vitalizi già erogati che, da soli, superano i 5.000 euro mensili rimangono nominalmente ancorati alla normativa previgente ma sono oggetti di prelievo tributario di solidarietà della quota eccedente i 5.000 euro mensili.

    TITOLO III – Delle pensioni in condizioni di necessità.

    Articolo 11 – Pensione lavorativa per invalidità
    Il lavoratore che ha maturato almeno 15 anni di anzianità lavorativa e che versa nell’impossibilità totale a proseguire lo svolgimento della propria professione è erogata la pensione lavorativa per invalidità.
    Le patologie per le quali è previsto il presente trattamento sono le patologie invalidanti che causano pregiudizi fisici o psichici permanenti ovvero le patologie cronico-degenerative e terminali che rendono impossibile lo svolgimento della professione o del lavoro.
    L’accertamento della sussistenza dei requisiti è rimandato alla competenza dell’ispettorato del lavoro.
    La pensione è fissata in 750 euro mensili.
    Questo trattamento non si sostituisce ma si aggiunge alle indennità già vigenti in materia di invalidità civile, cecità e sordità civile, handicap, inabilità e accompagnamento.

    Articolo 12 – Pensione costituzionale
    Chiunque dai sessantasei anni in poi sprovvisto di mezzi e redditi propri adeguati a garantire la personale dignitosa sopravvivenza ha diritto alla pensione costituzionale.
    La pensione costituzionale è commisurata in 750 euro mensili, ed è erogata a chi non ha raggiunto gli anni minimi di servizio secondo le quote stabilite ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente testo.
    La pensione è erogata in sostituzione delle cosiddette pensioni sociali.

    TITOLO IV – Norme transitorie e finali

    Articolo 13 – Effetti sulle finanze
    La modifica dell’assetto pensionistico porta la spesa pensionistica dal 7% del PIL, come stabilito dall’articolo 9 del decreto legge 5 del 2026 convertito senza modificazioni, all’11%.
    Il taglio della spesa per vitalizi nonché la pressione irrogata rimodula l’esborso consentendo un risparmio netto di 6,7 miliardi netti tagliando circa 117.296 assegni vitalizi erogati dall’INPS.
    L’effetto previsto sarà un aumento dei consumi e un miglioramento del tenore di vita dei pensionati attualmente in stato di povertà assoluta e relativa e delle rispettive famiglie, che ingenereranno consumi e di conseguenza stimoleranno la produzione.
    La capitalizzazione coi titoli di stato italiani porterà ad una minore erosione e degradazione del debito pubblico italiano.

    Articolo 14 – Norme finali
    L’efficacia prevista sulle finanze dello Stato è prevista all’articolo precedente.
    Il presente testo entra in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge.
    Le norme in contrasto col presente testo si considerano sospese e, alla promulgazione e conversione in legge, si considerano abrogate.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Member
    Posts
    1,975

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    DDL Istituzione associazione tutela del lavoro delle donne italiane residenti all'estero


    Art. 1.
    1. È istituita l'Associazione per la tutela del lavoro delle donne italiane residenti all'estero (ALDIE).
    2. L'ALDIE ha autonomia decisionale e gestionale e ha il compito di monitorare la condizione femminile nei Paesi esteri che registrano una più alta presenza di comunità italiane e di origine italiana, al fine di promuovere una sempre maggiore affermazione del ruolo delle donne italiane nelle realtà sociali in cui vivono e di favorire la loro partecipazione nelle sedi politico-istituzionali di rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

    Art. 2.
    1. Per l'attuazione delle finalità e lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, l'ALDIE:
    a) esamina le condizioni di vita e di lavoro delle donne italiane che lavorano all'estero, in particolare sotto il profilo dell'integrazione sociale, della formazione scolastica e professionale, dell'ingresso e del reinserimento nelle attività lavorative, nonché della tutela assistenziale e medica;
    b) promuove studi e ricerche sulla presenza e sullo status delle donne italiane e di origine italiana residenti all'estero, anche al fine di promuovere la loro compiuta realizzazione nella società;
    c) valuta l'efficacia delle iniziative a favore delle donne italiane all'estero promosse e finanziate dallo Stato e dalle regioni italiani.

    Art. 3.
    1. L'ALDIE si articola in:
    a) osservatori circoscrizionali;
    b) osservatori nazionali;
    c) osservatorio centrale.

    Art. 4.
    1. Gli osservatori circoscrizionali sono istituiti in ogni circoscrizione consolare nella quale risiedono più di 2.500 donne italiane. Essi sono insediati presso una struttura adeguata, individuata d'intesa con le locali autorità diplomatico-consolari.
    2. Gli osservatori circoscrizionali hanno il compito di analizzare la condizione delle donne italiane all'estero nell'ambito della realtà locale e della comunità italiana presente nel territorio, al fine di individuarne i bisogni e le esigenze, nonché di promuovere iniziative per favorire l'affermazione professionale, sociale, culturale e politica nel Paese estero di residenza.
    3. L'osservatorio circoscrizionale è composto dalle donne italiane e di origine italiana residenti nel relativo ambito territoriale. L'assemblea plenaria dell'osservatorio elegge al proprio interno una coordinatrice che dura in carica tre anni e il cui mandato non è rinnovabile per più di due volte consecutive.
    4. La coordinatrice di cui al comma 3 organizza le attività dell'osservatorio circoscrizionale, fornisce i dati richiesti dall'osservatorio nazionale e dall'osservatorio centrale, con i quali assicura i necessari collegamenti, e tiene gli opportuni rapporti di collaborazione con l'ufficio consolare e con i comitati degli italiani all'estero (COMITES) territorialmente competenti.
    5. La coordinatrice di cui al comma 3 convoca l'assemblea plenaria almeno due volte l'anno.
    6. La prima convocazione dell'assemblea plenaria è effettuata dalle locali autorità consolari, in collaborazione con i COMITES, con i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le forze sociali operanti nel territorio.

    Art. 5.
    1. L'osservatorio nazionale è istituito presso ogni ambasciata italiana presente in Paesi nei quali sono istituiti almeno tre COMITES.
    2. L'osservatorio nazionale è composto dalle coordinatrici degli osservatori circoscrizionali di cui all'articolo 4, che eleggono la coordinatrice nazionale. Nei Paesi nei quali non sono stati istituiti gli osservatori circoscrizionali, l'osservatorio nazionale è composto da almeno tre donne, di cui una con funzione di coordinatrice, nominate dall'osservatorio centrale su proposta dell'ambasciata, sentiti i COMITES, i rappresentanti del CGIE e le forze sociali operanti nel territorio.
    3. Nei Paesi nei quali sono istituiti almeno quattro COMITES, la coordinatrice nazionale di cui al comma 2 è coadiuvata da un addetto amministrativo.
    4. L'osservatorio nazionale assicura lo scambio di informazioni e il collegamento operativo tra l'osservatorio centrale e gli osservatori circoscrizionali nonché la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati relativi all'intero Paese in cui opera. L'osservatorio nazionale promuove, altresì, la realizzazione delle iniziative proposte dagli osservatori circoscrizionali.

    Art. 6.
    1. L'osservatorio centrale è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ha sede presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del medesimo Ministero.
    2. L'osservatorio centrale è composto da almeno una coordinatrice eletta, per ciascuna delle aree continentali rappresentate dall'Europa, dall'Africa, dall'Australia, dal Nord America e dall'America Latina, dalle coordinatrici nazionali dell'area di riferimento. L'osservatorio centrale si riunisce almeno due volte l'anno.
    3. L'osservatorio centrale rappresenta l'ALDIE, indica le linee programmatiche generali, organizza in Italia e all'estero periodiche riunioni plenarie delle rappresentanti degli osservatori nazionali e circoscrizionali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, e può coordinarsi con il CGIE e con ogni altra istituzione pubblica o privata che ritenga utile contattare per la realizzazione dell'attività dell'ALDIE.
    4. L'osservatorio centrale predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e su quelle programmate per l'anno successivo, da trasmettere alle Camere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
    5. Presso l'osservatorio centrale è istituito un segretariato che provvede alle attività organizzative e amministrative. Il segretariato è diretto da un funzionario posto alle dirette dipendenze del direttore generale della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
    6. L'osservatorio centrale e gli osservatori nazionali, per lo svolgimento dei propri compiti e per l'attuazione delle finalità della presente legge, possono avvalersi della collaborazione di esperti.

    Art. 7.
    1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
    2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Member
    Posts
    1,975

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    DDL RINALDI ANTI-VIOLENZA

    Art. 1.
    (Obbligo di riferire la notizia del reato)
    1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407,
    comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
    delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e
    612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi
    aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,
    e secondo comma, del medesimo codice penale, ».
    Art. 2.
    (Assunzione di informazioni)
    1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
    « 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
    quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice
    penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
    comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
    informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di
    tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di
    minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».
    Art. 3.
    (Atti diretti e atti delegati)
    1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
    « 2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
    quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies
    del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e
    DDL S. 1200 - Senato della Repubblica
    XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1200
    Senato della Repubblica Pag. 5
    577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede
    senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del
    pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo
    357 ».
    Art. 4.
    (Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di
    allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
    offesa)
    1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 387-bis. - (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
    avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) - Chiunque, essendovi legalmente
    sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di
    cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis
    del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».
    Art. 5.
    (Formazione degli operatori di polizia)
    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei
    carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici
    corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in
    relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel
    trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il
    personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
    2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
    amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
    Art. 6.
    (Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
    1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
    « Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
    609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli
    articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la
    sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di
    recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero
    di soggetti condannati per i medesimi reati ».
    2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui
    all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.
    Art. 7.
    (Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al
    matrimonio)
    1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 558-bis. - (Costrizione o induzione al matrimonio) - Chiunque, con violenza o minaccia,
    costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a
    cinque anni.
    La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità
    psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o
    dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione,
    vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
    La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni
    quattordici.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da
    cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero
    residente in Italia ».
    Art. 8.
    (Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani
    per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)
    1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    « 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
    n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
    dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli
    anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere
    dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di
    borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di
    orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai
    sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia
    destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia
    destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
    b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
    2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983,
    n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di
    equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla
    data di entrata in vigore della presente disposizione ».
    2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari
    a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede
    mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
    fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
    missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
    l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
    Art. 9.
    (Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e
    delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
    1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: « , contro la libertà personale
    nonché del delitto di cui all'articolo 572, » sono sostituite dalle seguenti: « e contro la libertà
    personale, ».
    2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: « da due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni
    »;
    b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    « La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore,
    di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della
    legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi »;
    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona
    offesa dal reato. ».
    3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono
    sostituite dalle seguenti: « da un anno a sei anni e sei mesi ».
    4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
    di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-bis »
    sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis ».
    5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole
    da: « di cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1, comma 1,
    lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati
    abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ».
    Art. 10.
    (Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o
    video sessualmente espliciti)
    1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 612-ter. - (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) - Salvo che il fatto
    costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica
    o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il
    consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
    euro 5.000 a euro 15.000.
    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al
    primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
    rappresentate al fine di recare loro nocumento.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona
    che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi
    attraverso strumenti informatici o telematici.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione
    di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei
    mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi
    di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve
    procedere d'ufficio ».
    Art. 11.
    (Modifiche all'articolo 577
    del codice penale)
    1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: « o il discendente » sono inserite le seguenti: « anche
    per effetto di adozione di minorenne » e le parole: « o contro la persona legata al colpevole da
    relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la
    persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;
    b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le
    seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e
    dopo le parole: « la sorella, » sono inserite le seguenti: « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal
    titolo VIII del libro primo del codice civile, »;
    c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
    « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114,
    concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non
    possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ».
    Art. 12.
    (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni
    permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
    1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 583-quinquies. - (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)
    - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio
    permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
    La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
    codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
    qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno ».
    2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: « 572 » è inserita la
    seguente: « 583-quinquies ».
    3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.
    4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 583-bis » sono aggiunte le
    seguenti: « , 583-quinquies ».
    5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-quater, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-
    quinquies, »;
    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: «
    583-quinquies, ».
    Art. 13.
    (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)
    1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: « da cinque a dieci anni » sono
    sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».
    2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-
    bis » sono sostituite dalle seguenti: « La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i
    fatti ivi previsti »;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il
    tutore »;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;
    b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    « La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei
    confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui
    all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».
    3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
    « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli
    anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;
    b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».
    4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti:
    « articoli 609-bis e 609-ter »;
    b) al secondo comma, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dodici »;
    c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
    5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a
    quattordici anni »;
    b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle
    seguenti: « Si applicano le ».
    Art. 14.
    (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e
    agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)
    1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
    penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
    « Art. 64-bis. - (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) - 1. Ai fini della
    decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di
    età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari
    personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini
    preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei
    confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
    609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-
    quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
    5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo
    al giudice civile procedente ».
    2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: « e alle case
    rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di
    reato ».
    3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « anni sedici » sono
    sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».
    Art. 15.
    (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)
    1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo
    difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-
    quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-
    quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
    5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ».
    2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti
    parole: « , anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo
    275-bis ».
    3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla parte
    offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».
    4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della
    persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla
    persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».
    5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    « 1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la
    scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-
    quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-
    quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
    5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona
    offesa e, ove nominato, al suo difensore ».
    Art. 16.
    (Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)
    1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: « 612-bis » è inserita
    la seguente: « , 612-ter ».
    Art. 17.
    (Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico
    per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti
    persecutori)
    1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
    commessi in danno di persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572,
    583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;
    b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire
    percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
    prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati
    previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;
    c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali,
    per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».
    Art. 18.
    (Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)
    1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: « riservando un terzo » fino alla fine
    della lettera sono soppresse.
    Art. 19.
    (Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva
    2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)
    1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, le parole: « la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono
    sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « la procura della Repubblica presso il tribunale »;
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello »
    sono sostituite dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;
    c) all'articolo 4, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono
    sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;
    d) all'articolo 7, comma 1, le parole: « delle procure generali presso le corti d'appello » sono sostituite
    dalle seguenti: « delle procure della Repubblica presso i tribunali ».
    Art. 20.
    (Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle
    vittime di reati intenzionali violenti)
    1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « secondo comma, del
    codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante
    lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale ».
    Art. 21 - (Copertura finanziaria) - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Art. 22
    La legge entra in vigore 90 giorno dopo la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Member
    Posts
    1,975

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    Disegno di Legge Governativo - Istituzione di Zone Economiche Speciali


    Art. 1 - Finalità
    1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone Economiche Speciali, nelle aree depresse e a rischio spopolamento, nelle Province elencate al comma 3.
    2. Lo scopo della presente legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini fiscali, finanziari e amministrativi per incentivare l'insediamento di imprese, nonché promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
    3. Sono istituite Zone Economiche Speciali (che includono l'intero territorio provinciale) nelle seguenti Province: Verbano - Cusio - Ossola, Asti, Pavia, Lodi, Gorizia, Belluno, Rovigo, Ferrara, Imperia, Massa - Carrara, Pistoia, Grosseto, Macerata, Fermo, Terni, Teramo, Viterbo, Rieti, Campobasso, Isernia, Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Foggia, Barletta - Andria - Trani, Taranto, Lecce, Matera, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Sud Sardegna, Oristano.

    Art. 2 - Ambito di applicazione.
    1. Nella ZES sono espressamente vietate:
    a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
    b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
    c) ogni altra attività non ammessa dalla normativa dell'Unione europea.
    2. All'interno delle ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti ovvero unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione è in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
    3. Le nuove imprese che si insediano nella ZES operano in piena armonia con le normative nazionale e dell'Unione europea e con gli specifici regolamenti adottati per il funzionamento della ZES.
    4. L'amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze stabilite dalle normative nazionale e dell'Unione europea, sono attribuite alle regioni di appartenenza delle Province dell'articolo 1, comma 3. Le regioni devono inoltre:
    a) operare la semplificazione delle procedure per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con gli operatori economici in regime di ZES;
    b) verificare i requisiti amministrativi e tecnici, necessari per la registrazione di un'impresa nella ZES;
    c) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

    Art. 3 - Agevolazioni nelle Zone Economiche Speciali
    1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2031 e il 31 dicembre 2035 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
    a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i cinque anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi dieci periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i cinque anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
    c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
    2. Le imprese esistenti che avviano una nuova attività economica nelle ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2031 e il 31 dicembre 2035 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
    a) riduzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi dieci periodi d'imposta, dal 22% al 16%;
    b) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per dieci anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
    3. Per le imprese già presenti nella ZES, limitatamente a quelle già classificabili come piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e d), con riduzione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.
    4. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
    a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno quindici anni, pena la revoca retroattiva dei benefìci concessi e goduti;
    b) le imprese di cui al comma 2 del presente articolo non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
    5. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa dalle imposte doganali e dall'IVA sulle attività di importazione, di esportazione e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso la ZES.

    Art. 4 - Credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi
    1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone Economiche Speciali di cui all’articolo 1, comma 3, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 1, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 35 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta, per un massimo di 25 milioni di euro per progetto. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

    Art. 5 - Misure a sostegno dell'occupazione
    1. Per promuovere l’occupazione stabile nelle Zone Economiche Speciali di cui all’articolo 1, comma 3 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro il 31 Dicembre 2035, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l’esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 5000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in una delle Province identificate come Zone Economiche Speciali.

    Art. 6 - Copertura finanziaria
    1. La presente Legge riduce l'imposizione fiscale di 0,6 punti percentuali di Prodotto Interno Lordo.
    2. Il Ministro dell'Economia, delle Finanze e delle Partecipazioni Statali è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    DDL Adler e Altri - Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero.



    Art. 1.
    (Istituzione e compiti della Commissione)

    1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero. In particolare, la Commissione ha il compito di promuovere:

       a) una riforma della rappresentanza degli italiani all'estero;

       b) una riforma della legge elettorale per la circoscrizione Estero;

       c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;

       d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

       e) la lingua e la cultura italiane all'estero, con particolare riferimento ai corsi di lingua e di cultura nelle scuole italiane e negli istituti di cultura italiana all'estero;

       f) una riforma dell'informazione italiana all'estero, anche prevedendo il sostegno ad agenzie e organi di stampa specializzati;

       g) l'assistenza agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza;

       h) la riforma dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

       i) l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

       l) il ruolo, il funzionamento e il potenziamento dei patronati italiani all'estero;

       m) il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

       n) il coordinamento delle iniziative delle regioni italiane realizzate all'estero in favore dei rispettivi cittadini emigrati;

       o) accordi internazionali per facilitare scambi tra università per studi, ricerche e attività di formazione professionale;

       p) la partecipazione costante di una delegazione parlamentare della circoscrizione Estero alle riunioni delle commissioni continentali, dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza del CGIE;

       q) la conoscenza e lo studio della storia e della realtà contemporanea dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane in Italia.

    Art. 2.
    (Composizione e funzioni
    della Commissione)

    1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.
    2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
    3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
    4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
    5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero.
    6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

    Art. 3.
    (Organizzazione interna)

    1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
    2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
    3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno di approvazione, sono suddivise in parte uguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, corredata della certificazione delle spese sostenute.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE

    DDL Pietromarchi sulla riduzione del consumo di suolo



    Articolo 1
    1. In coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione Europea circa il traguardo del consumo di
    suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione
    progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni
    rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, sia per la componente permanente,
    sia per la componente reversibile.
    2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle potenzialità contenute negli strumenti di
    pianificazione locale, i Comuni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, forniscono alle Regioni e alle province Autonome di Trento e Bolzano i dati circa le
    previsioni non attuate che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di
    pianificazione locale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, entro 12 mesi successivi dalla
    data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di
    riduzione del consumo di suolo coerenti con l’obiettivo di cui al comma 1, da articolare a scala
    comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di direttive per la pianificazione, sia in termini di
    disposizioni immediatamente operative, tenendo conto delle specificità territoriali, paesaggistiche
    ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni eco sistemiche, nonché
    delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica,
    dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già
    urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati; a tali fini sono fatte salve le normative e gli
    strumenti di pianificazione regionali vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente
    legge, già in linea con gli obiettivi di progressiva riduzione del consumo di suolo della presente
    legge e relativi obiettivi, indirizzi e prescrizioni finalizzati a ridurre il nuovo consumo di suolo,
    salvaguardando le risorse, quali componenti del patrimonio territoriale inteso come bene comune,
    e privilegiando il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, che comunque devono recepire le
    definizioni e gli obiettivi di riduzione di cui alla presente legge.
    4. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici
    formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità quinquennale e,
    decorso tale termine, senza che le procedure autorizzate per l’attuazione delle stesse siano state
    avviate, decadono. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici
    generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
    contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente Legge, dalle disposizioni regionali o da
    specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale che prevedano una
    riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3.
    5. Nel caso in cui il Comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 ovvero non rispetti le
    percentuali di riduzione del consumo di suolo definite dalla Regione ai sensi del comma 3 ovvero,
    in assenza dell’adozione di tali percentuali da parte della Regione, non abbia ridotto il consumo di
    suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni
    precedenti, non sono consentiti interventi edilizi e l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi
    che comportino consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti che comportano nuovo
    consumo di suolo.
    6. Il monitoraggio del consumo del suolo è assicurato dall’ISPRA e dalle Agenzie per la
    Protezione dell’Ambiente delle Regioni e delle Province Autonome
    7. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18
    aprile 2016, n. 50 e gli interventi di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali, nonché tutte le
    opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica di cui all’art. 1 comma 2 non
    concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
    8. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell’attività
    agricolo, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del
    consumo di suolo.

    Articolo 2
    1. Al fine di attuare il principio di cui all’articolo 1, comma 2, le Regioni e le Province
    Autonome, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati,
    a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l’individuazione, negli strumenti di pianificazione,
    degli ambiti urbanistici e delle aree a destinazione produttiva dismesse da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione
    urbanistica e di rinnovo edilizio. A tal fine è promossa l’applicazione di strumenti di perequazione,
    compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino ulteriore consumo di suolo e
    siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate.
    2. Al fine di attuare i princìpi di cui all’articolo 1, comma 2, i comuni eseguono il censimento
    degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate esistenti. Attraverso tale
    censimento i comuni verificano se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo
    possano essere
    soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tali informazioni sono pubblicate e
    costantemente aggiornate nei siti internet istituzionali dei comuni interessati. L’esecuzione del
    censimento da parte dei comuni è presupposto necessario e vincolante per l’eventuale
    pianificazione di nuovo consumo di suolo.

    Articolo 3
    1. Al fine di favorire la rigenerazione dei tessuti urbani, soprattutto di quelli degradati, di
    riqualificare le periferie, di mantenere permeabili e inedificate le aree libere nelle zone ad alta
    densità abitativa e nei contesti prevalentemente artificiali e quanto possibile in quelli di media
    densità, di ridurre l’inquinamento, di offrire una migliore qualità della vita dal punto di vista della
    salubrità, del clima, della socialità e dell’integrazione, nonché di migliorare la qualità estetico formale dell’ambiente urbano,
    le Regioni, , definiscono criteri e modalità di realizzazione del Piano del verde e delle superfici libere urbane,
    che deve essere adottato da parte di ciascun comune entro dodici mesi. Gli strumenti urbanistici già adottati o approvati si
    adeguano alle nuove disposizioni prescritte nel Piano del verde e delle superfici libere urbane.
    2. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, le regioni
    assicurano che il Piano del verde e delle superfici libere urbane:
    a) attribuisca a ciascuna superficie libera in un contesto prevalentemente artificiale una
    destinazione d’uso che non comporti nuove edificazioni e impermeabilizzazioni del terreno;
    b) preveda la realizzazione o il completamento di corridoi ecologici, aree destinate
    all’agricoltura urbana e periurbana, aree pedonali, piste ciclabili, percorsi per disabili e il
    soddisfacimento degli standard urbanistici comunali e sovracomunali di cui al decreto del Ministro
    per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e loro
    adeguamenti previsti dalle leggi regionali e dalle norme dei piani comunali;
    c) censisca i soggetti vegetali significativi esistenti ed in particolare individui, ai fini della loro
    tutela, gli elementi che rappresentano e rivelano tracce di storia del territorio e caratteristiche
    specifiche della singola area;
    d) preveda la piantumazione di piante e masse arboree anche nelle aree di proprietà
    privata;
    e) crei fasce di pertinenza di fiumi e torrenti e di aree sensibili di particolare valenza
    paesistica, ambientale e culturale;
    f) tuteli e valorizzi le aree naturali, gli ecosistemi, le aree incolte che possono rappresentare
    aspetti di storia del territorio a causa di presenze vegetali e morfologia;
    g) provveda all’individuazione della cintura verde di cui all’articolo 4 comma 5, quale parte
    integrante del Piano del verde e delle superfici libere urbane.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Member
    Posts
    1,975

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE

    Legge Finanziaria 2032 - 2034




    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2032.
    Visto lo stato dell'economia, caratterizzato da un rallentamento della crescita economica (P.I.L. + 1,13% del 2031) e da un primo e sostanzioso calo della disoccupazione, nell'ordine di 1,4 milioni di disoccupati in meno, la presente Legge Finanziaria ha l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, grazie anche ai risparmi derivanti dalle minori spese nella tutela dei disoccupati, migliorare il tasso di crescita dell'economia e le possibilità di sviluppo dell'economia nazionale, detassando il lavoro e promuovendo nuovi investimenti, questi ultimi possibili soprattutto grazie allo stato di salute delle finanze statali.

    Titolo I - Modifiche per l'anno 2032

    Art. 2
    L’accisa sui tabacchi in commercio è incrementata del 4,7%, per un aumento dell'introito dal monopolio dei tabacchi di 1,384 miliardi di euro.
    L’accisa sugli alcolici in commercio è incrementata del 3,7%, per un incremento dell'introito di 1,384 miliardi di euro.
    Tutte le imposte su lotto, lotterie ed altre attività di gioco sono incrementate del 8,0%, per un incremento dell'indotto di 3,461 miliardi di euro.
    L'indotto erariale per il nuovo monopolio della cannabis è previsto essere di 6,350 miliardi di euro, in crescita rispetto al 5,050 miliardi di euro dell'anno precedente e in previsione di crescita negli anni successivi.

    Art. 3
    L'esercizio della prostituzione diventa soggetta all'aliquota ordinaria IVA del 22%. Il maggiore indotto erariale è stimato in 0,600 miliardi di euro, previsto in crescita negli anni successivi.

    Art. 4
    Al fine di agevolare l'acquisto di automobili a basse emissioni inquinanti, è introdotta l'aliquota IVA ridotta al 10% sull'acquisto di autovetture ibride ed elettriche, per un calo dell'indotto stimato in 2,069 miliardi di euro.

    Art. 5
    A decorrere dal 1° Gennaio 2032 è modificata l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come disposto dal Titolo V del presente testo. Il maggior introito è stimato essere lo 0,20% del P.I.L., ovvero 4,615 miliardi di euro.

    Art. 6
    Considerato il calo della disoccupazione, la spesa per la tutela dei disoccupati vengono ridotte dell'1% del P.I.L. (dal 3% al 2%). Tale riduzione della spesa non riduce tuttavia la spesa per beneficiario di prestazioni.

    Art. 7
    L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) è abrogata, per un calo dell'indotto stimato in 27,243 miliardi di euro.
    L'Imposta sul Reddito delle Società (I.R.E.S.) è incrementata dal 22% al 27%, per un incremento dell'indotto stimato in 14,680 miliardi di euro.

    Art. 8
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 11,230 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 9
    Quanto previsto dagli articoli 2 e 3, a cui vengono sottratte le minori entrate previste con l'introduzione delle Zone Economiche Speciali, riducono l'imposizione fiscale per 26,997 miliardi di euro, corrispondenti a 1,17 punti percentuali di P.I.L.

    Art. 10
    Sono destinati ad investimenti 27,690 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 8,690 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 1,500 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 0,500 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,500 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 2,200 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 1,800 miliardi
    - Ministero della Salute: 2,000 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 1,000 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,000 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 0,300 miliardi,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 0,300 miliardi,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,300 miliardi,
    - Ministero della Giustizia: 0,300 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 0,300 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 3,000 miliardi."

    Titolo II - Modifiche per l'anno 2033

    Art. 11
    Il maggiore indotto erariale derivante dall'esercizio della prostituzione è stimato in 1,100 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 0,600 miliardi dell'anno precedente.

    Art. 12
    L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è delegato a ridurre i contributi pensionistici gravanti sui lavoratori e sui datori di lavoro per un totale 0,500 miliardi di euro, rimodulando le aliquote di propria competenza.

    Art. 13
    Considerato quanto previsto dagli articoli 8 e 9, l'imposizione fiscale non subisce variazioni per l'anno 2033.

    Art. 14
    Sono destinati ad investimenti 23,075 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 7,075 miliardi,
    - Ministero del Lavoro: 1,000 miliardi,
    - Ministero della Previdenza e della Solidarietà Sociale: 0,500 miliardi,
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 3,000 miliardi,
    - Ministero dell'Industria, del Commercio e delle Telecomunicazioni: 2,000 miliardi,
    - Ministero dell'Artigianato e delle PMI: 2,000 miliardi
    - Ministero della Salute: 1,500 miliardi,
    - Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca: 1,500 miliardi,
    - Ministero dell'Interno e della sicurezza nazionale: 1,000 miliardi,
    - Ministero dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare, con delega alle comunità montane e rurali: 0,200 miliardi,
    - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con deleghe al commercio di filiera: 0,200 miliardi,
    - Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo: 0,200 miliardi,
    - Ministero della Giustizia: 0,200 miliardi,
    - Ministero della Difesa: 0,200 miliardi,
    - Fondi per gli Investimenti Regionali (da richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze): 2,500 miliardi."

    Titolo III - Modifiche per l'anno 2034

    Art. 15
    La pressione fiscale non subisce variazioni per l'anno 2034.

    Titolo IV - Riforma dell'imposta di successione e donazione

    Art. 16
    Al fine della determinazione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, i beneficiari vengono suddivisi nelle seguenti tre categorie fiscali:
    a) categoria fiscale I: coniuge, figli e altri discendenti in linea retta.
    b) categoria fiscale II: genitori e altri ascendenti in linea retta, fratelli e sorelle, altri parenti fino al terzo grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado.
    c) categoria fiscale III: altri soggetti.

    Art. 17
    Al fine della determinazione della suddetta imposta vengono stabilite le seguenti franchigie:
    a) per le devoluzioni a favore di soggetti della categoria fiscale I: 850.000 euro.
    b) per le devoluzioni a favore di soggetti della categoria fiscale II: 300.000 euro.
    c) per le devoluzioni a favore di soggetti della categoria fiscale III: 50.000 euro.

    Art. 18
    l fine della determinazione della suddetta imposta vengono stabilite le seguenti franchigie, valide per beneficiari appartenenti alla categoria fiscale I:
    a) da 850.000 euro a 1.000.000 euro: 5%
    b) da 1.000.000 euro a 15.000.000 euro: 15%
    c) da 15.000.000 euro a 75.000.000 euro: 20%
    d) oltre 75.000.000 euro: 30%

    Art. 19
    l fine della determinazione della suddetta imposta vengono stabilite le seguenti franchigie, valide per beneficiari appartenenti alla categoria fiscale II:
    a) da 350.000 euro a 500.000 euro: 10%
    b) da 500.000 euro a 1.000.000 euro: 15%
    c) da 1.000.000 euro a 15.000.000 euro: 22%
    d) da 15.000.000 euro a 75.000.000 euro: 32%
    e) oltre 75.000.000 euro: 40%

    Art. 20
    l fine della determinazione della suddetta imposta vengono stabilite le seguenti franchigie, valide per beneficiari appartenenti alla categoria fiscale III:
    a) da 50.000 euro a 500.000 euro: 20%
    b) da 500.000 euro a 1.000.000 euro: 30%
    c) da 1.000.000 euro a 15.000.000 euro: 35%
    d) da 15.000.000 euro a 75.000.000 euro: 40%
    e) oltre 75.000.000 euro: 45%

    Art. 21
    Le disposizioni di cui al presente titolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesi dal 1 Gennaio 2032. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Game Master

    Group
    Game Master
    Posts
    3,859

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE

    Trattato Italo-Algerino.



    La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria, come da ultimo accordo siglano il seguente trattato.

    Articolo 1 – Protocollo di cooperazione energetica
    L’Italia e l’Algeria coopereranno per l’installazione di centrali fotovoltaiche con pannelli diffusi, come da ultimo brevetto italiano prot. 1479762-14 del 27 novembre 2029 dall’ing. Gianroberto Vicari Maniscalco e già in uso nei pannelli d’autoalimentazione delle nuove strutture in Sicilia e Calabria, da installarsi nelle vaste aree desertiche libiche.
    Algeria e Italia cooperano mediante l’appalto a società italiane, libere o partecipate, che opereranno su suolo libico e con organico misto.
    L’energia elettrica, prodotta e gestita da queste centrali, è destinata per il 50% all’Algeria e per il 50% al commercio internazionale italiano di energia elettrica tramite ENEL S.p.A. partecipata.
    L’Algeria coopera con l’Italia anche per la creazione di tralicci per il trasporto dell’energia elettrica all’interno dello stato e fuori dallo stato algerino.

    Articolo 2 – Protocollo di cooperazione militare.
    L’Algeria concede in perpetuo l’installazione di una base militare italiana a In Aménas, comune dell’omonimo distretto nella provincia dell’Illizi a 30 km ovest dal confine libico, che si svilupperà est-ovest per 2498 metri e nord-sud per 2971, in area distante un km dal centro abitato.
    La base militare è considerata da entrambe le nazioni stipulanti e in conformità con le vigenti norme internazionali territorio italiano.
    All’interno della base militare è inoltre autorizzata l’installazione di mezzi militari, civili e sanitari oltre alla facoltà d’edificazione in conformità con le normative italiane ed europee, oltre che lo svolgimento di attività d’esercitazione e dimostrazione militare marittima, aeronautica e terrestre, nonché l’installazione di strumentazione elettronica e radar di controllo e di strumenti di intercettazione balistica ed antibalistica a corto e lungo raggio ed ogni forma di armamento offensivo e difensivo.
    L’Italia invierà nell’area un contingente di 750 militari oltre a 250 civili, tecnici e sanitari che potrà essere incrementato a discrezione dell’Italia dopo tre anni dalla stipula del presente trattato.
    Il contingente italiano ivi presente potrà, ove richiesto dall’Algeria e nei soli casi di comprovata necessità e urgenza appurata dal ministero della difesa della repubblica italiana sentito il parere del presidente del consiglio dei ministri, soccorrere e agevolare l’esercito algerino nel mantenimento della sicurezza.
    L’Algeria accorda, ove siano effettuati lanci balistici o azioni militari considerabili pregiudizievoli per i confini italiani o europei, che l’Italia attui misure difensive e antibalistiche a tutela dei confini propri ed europei.
    La base italiana è considerata suolo italiano ed europeo ma è considerata cedibile ad alcun livello; è fatta salva la facoltà di ospitare contingenti europei o alleati ove ritenuto opportuno dal governo italiano. I contingenti ospitati non possono essere superiori nel numero al contingente italiano militare presente ufficialmente in quel determinato momento.
    La realizzazione dei complessi dell’area militare è rimandata all’Italia che è autorizzata a secretarne i progetti ove sia ritenuto opportuno.
    Per quanto non direttamente normato dal presente articolo si rimanda alle norme internazionali vigenti, alle consuetudini e agli usi internazionali.

    Articolo 3 – Protocollo di cooperazione contro la tratta di esseri umani
    Italia e Algeria di comune accordo installano una base civile-militare a un km da Chetaibi per la ricezione, identificazione e accoglienza dei migranti del continente.
    La gestione civile è congiunta ed è garantito il rispetto dei diritti umani e delle norme internazionali di tutela e asilo del rifugiato.
    Le strutture, realizzate da imprese italiane ed operai algerini, garantiranno alloggi fino a 15.000 persone oltre a una struttura per l’alloggio delle autorità giudiziarie e militari ivi distaccate, nonché una struttura scolastica e un presidio medico ospedaliero, questi ultimi due a integrale gestione italiana, la cui fruizione è riservata in ordine agli alloggi ai soli migranti e in ordine alle altre strutture all’intera popolazione dell’area limitrofa alla base.
    In questa sede è garantita l’accoglienza a tutti coloro i quali si renderanno identificabili.
    I soggetti che non consentono l’identificazione e coloro i quali provengono da paesi dai quali non è comprovato lo stato di guerra dall’osservatorio mondiale o da paesi che violano i diritti umani sono affidati alle autorità algerine perché, nel rispetto dei diritti umani ed in conformità con le leggi internazionali, si adoperino per il rimpatrio; coloro dei quali non è accertata l’identificazione o si dichiarano apolidi sono oggetto di detenzione nelle case circondariali algerine in conformità e nel rispetto della normativa penale ed entro i limiti delle norme internazionali.
    I soggetti accolti nelle strutture sono destinatari di una formazione idonea e, ove ritenuti idonei alla convivenza pacifica nella società, possono accedere in Italia tramite i canali legali o rimanere in Algeria integrandosi nel tessuto sociale.
    Dal porto di Chetaibi, la marina algerina pattuglia le proprie acque territoriali al fine di evitare la partenza di barconi gestiti da scafisti.
    All’interno della base civile-militare di Chetaibi i due paesi cooperano per la lotta alla tratta di esseri umani e provvederanno, su intesa di volta in volta raggiunta dai governi, ad operazioni militari contro la tratta di esseri umani.
    La collaborazione è estesa senza tuttavia facoltà di veto sulle operazioni all’Alto Commissario per i rifugiati dell’Onu e all’Alto Commissario per la Politica Estera e Sicurezza Comune dell’UE.
    La realizzazione delle strutture è co-finanziata dall’Algeria al 50%.

    Articolo 4 – Protocollo infrastrutturale
    L’Algeria acquista dall’Italia i mezzi su rotaia e su gomma, anche sanitari, in dismissione.
    L’Italia e l’Algeria si impegnano a cooperare tramite l’assegnazione con appalto a imprese italiane con operai algerini per la realizzazione delle seguenti infrastrutture per il trasporto:
    - Tratta ferroviaria Algeri – Adrar
    - Tratta ferroviaria Algeri – Tamanrasset
    - Tratta ferroviaria Algeri – Illizi
    - Tratta ferroviaria Algeri – Tindouf
    - Tratta ferroviaria Tindouf – Illizi
    L’Italia e l’Algeria si impegnano a cooperare tramite l’assegnazione con appalto a imprese italiane con operai algerini per la realizzazione di undici nuovi ospedali (Algeri, Adrar, Tamnarasset, Illizi, Tindouf, El Tarf, Bechar, Ouargia, El Bayadh, Ain Temouchent, Orano).
    Algeria e Italia convengono per una compensazione

    Articolo 5 – Protocollo finanziario
    L’Algeria si impegna, a sostegno dell’Italia, ad acquistare 200 miliardi di debito pubblico annui per tre anni da sgravare all’Italia alla quale l’Algeria si sostituisce come debitore.
    In forza di questa operazione l’Italia si impegna a sostenere autonomamente le spese condivise negli articoli precedenti per l’industrializzazione dell’Algeria in un piano triennale.

    Articolo 6 – Protocollo difensivo
    L’Algeria si impegna a rimanere neutrale nel caso di guerre che coinvolgano l’Italia o uno dei paesi mediterranei ad esso alleati, fatto salvo il caso in cui sia dichiarata guerra all’Algeria, e offre sostegno e appoggio all’Italia per ogni operazione bellica di terra, di mare o d’aria che possano coinvolgere direttamente o indirettamente l’Algeria stessa.

    Articolo 7 – Norme finali
    Sulla base delle stime, l'esborso totale degli investimenti italiani si sostanzia in 65,2 miliardi che litalia sosterrà autonomamente in tre tranche da 22,4 miliardi annui.
    Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rimanda alle leggi internazionali, agli usi e alle consuetudini.
    Il presente trattato entra in vigore dal giorno della ratifica di entrambi i paesi e considerato valido retroattivamente alla data della stipula.
     
    Top
    .
80 replies since 10/11/2019, 11:30   1409 views
  Share  
.