GDR della Repubblica Italiana - L'Originale gioco che simula la Politica

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  1. .
    Presidente:" Dichiaro chiusa la fase di voto. (si sistema sulla sedia).
    Bene.Allooraaaaa.

    Favorevoli: 111
    Contrari: 14
    Astenuti: 35
    Numero legale: 158
    Presenti: 160

    Il Senato approva!"

    (qualche applauso in aula dai banchi dell'opposizione)

    Presidente:" Eeeeeh, ma che cos'è Sant'Annunziata? Colleghe, colleghi. Stiamo buoni. Dai suuuu!

    (scampanella)

    Presidente:" Dichiaro chiusa la seduta. Il Senato è convocato a domicilio"
  2. .
    Presidente: (si guarda intorno spalancando le braccia)" Ho capito volete andare tutti a pranzo! Anche io, ho la mia bella pasta alla Norma. Bene! Dichiaro aperto la fase di voto, prego i colleghi di affrettarsi" (indica orologio al polso)

    24h- chiude domani alle 13
  3. .


    Bolzano, Italia- Stamane il Presidente del Senato Ignazio Benito La Russa si è recato alla Caserma Mignone per rendere omaggio ai 23 caduti che morirono valorosamente sotto i colpi di fucile delle SS naziste.
    Il Presidente del Senato, dopo aver salutato calorosamente alcune classi di medie elementari che lo hanno accolto festanti sventolando migliaia di bandierine tricolore fornite giusttoappunto dall'Ufficio Cerimoniere del Senato, si è poi recato a salutare le autorità civili e militari. Infine, accompagnato dal Ten.Col. Arturo Bighini, il Presidente del Senato ha deposto una corona di fiori sulla lapide che ricorda il luogo della tragedia. Presenti anche le associazioni combattenti e i familiari delle vittime. La Russa ha reso personale omaggio al Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti di Bolzano e alle famiglie delle vittime.
    Nel comunicato stampa rilasciato nei secondi dopo la visita il Presidente del Senato si dice " fortemente rammaricato per la vita persona da questi eroi nazionali che combatterono per l'indipendenza del Paese, per la democrazia e per un'Italia sovrana."

  4. .
    Presidente:" Dichiaro aperta la seduta della Commissione Attività Economiche e Produttive. All'ordine del giorno la discussione del DDL Monturalli relativo alla riforma delle ZES. Prego, è aperta la discussione generale e la possibilità di presentare emendamenti"



    CITAZIONE
    Disposizioni in materia di Zona Economica Speciale (ZES) mediante istituzione della Zona Franca Giovani (ZFG)

    Art. 1.

    (Istituzione e durata della Zona Franca Giovani)

    1. Al fine di facilitare l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, di promuovere la costituzione di nuove imprese e valorizzare il potenziale di innovazione di cui i giovani sono promotori, incentivandone l'imprenditorialità, nonché al fine di favorire in maniera innovativa l'utilizzo di spazi, siti industriali, aree abbandonate o sottoutilizzate a causa della crisi economica e il ricorso a processi di cambiamento e trasformazione dei sistemi produttivi, è istituita la Zona franca giovani (ZFG).

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'istituzione della ZFG.

    3. La durata della ZFG è di sette anni, salvo proroga che può essere concessa per una sola volta per ogni singola attività e per un massimo di ulteriori sette anni.

    Art. 2.

    (Definizione di Zona franca giovani)

    1. Ai fini della presente legge, per Zona Franca Giovani (ZFG) si intende un luogo di incontro, in quanto spazio fisico o virtuale e di interazione tra i giovani, finalizzato alla elaborazione di idee, all'apprendimento, al lavoro e alla creazione di reti di collaborazione.

    2. La ZFG è istituita nelle aree industriali o artigianali nel rispetto delle destinazioni contenute nei piani urbanistici vigenti nei comuni.

    Art. 3.

    (Finalità della Zona Franca Giovani)

    1. La creazione della ZFG è finalizzata:

    a) a promuovere l'imprenditorialità giovanile e favorire l'inclusione dei giovani;

    b) ad offrire uno spazio nel quale i giovani possano incontrarsi per scambiarsi idee ed esperienze e dove possano sviluppare la capacità di collaborare, di ideare e di progettare;

    c) a valorizzare il potenziale di innovazione dei giovani e finalizzarlo alla creazione di attività imprenditoriali;

    d) ad affiancare i giovani attraverso la concessione di fondi, anche europei, il cui utilizzo sia finalizzato esclusivamente all'attività imprenditoriale;

    e) a supportare i soggetti operanti nella ZFG medesima, favorendo le operazioni di compensazione, attraverso il coinvolgimento di uno o più istituti di credito, nella regolazione dei reciproci rapporti debito e credito;

    f) alla riqualificazione urbana di edifici e siti industriali, di aree abbandonate o sottoutilizzate, con agevolazioni e incentivi per i proprietari degli immobili.

    Art. 4.

    (Ambito oggettivo e servizi della Zona Franca Giovani)

    1. Ai fini dell'istituzione di una ZFG i comuni individuano uno spazio urbano, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana, da destinare ai soggetti di cui all'articolo 5.

    2. All'interno di una ZFG sono garantiti una serie di servizi tra cui:

    a) uno spazio di condivisione del lavoro con postazione e connessione in spazio aperto;

    b) un'area ristoro con la possibilità di accedere alla rete internet e di acquistare alimenti e bevande;

    c) eventi musicali, teatrali, letterari;

    d) servizi di consulenza fiscale, legale e amministrativa alle nuove imprese in collaborazione con l'Agenzia delle entrate;

    e) servizi di formazione;

    f) incontri con le istituzioni;

    g) una sala riunioni;

    h) piani commerciali;

    i) servizi di contabilità e consulenza fiscale;

    l) servizi di comunicazione, di attività promozionale e di commercializzazione;

    m) servizi di affiancamento;

    n) un domicilio per imprese internazionali;

    o) sportelli informativi universitari;

    p) sostegno alle start-up.

    Art. 5.

    (Ambito soggettivo della Zona franca giovani)

    1. Possono far richiesta di aderire alle ZFG:

    a) i liberi professionisti che abbiano un'età inferiore ai trentacinque anni;

    b) le imprese individuali i cui titolari abbiano un'età inferiore ai trentacinque anni;

    c) le società di persone e società di capitali, la cui costituzione sia avvenuta nei quattro anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui soci, detentori di almeno l'80 per cento del capitale sociale, abbiano un'età media inferiore ai trentacinque anni;

    d) le società cooperative;

    e) le società a responsabilità limitata di diritto europeo, quali le societas privata europaea (SPE) e le societas unius personae (SUP), i cui soci, detentori di almeno l'80 per cento del capitale sociale, abbiano un'età media inferiore ai 35 anni.

    2. I soggetti di cui al comma 1, beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge, mantengono la sede legale ed operativa della propria attività per tutta la durata della ZFG.

    Art. 6.

    (Collaborazione all'interno della Zona Franca Giovani)

    1. Le forme di collaborazione all'interno della ZFG possono riguardare:

    a) al fine dello sviluppo delle attività professionali e imprenditoriali, la promozione di appositi protocolli di intesa, accordi, convenzioni quadro con i soggetti istituzionali, quali amministrazioni territoriali e statali, autonomie locali, banche e intermediari finanziari, oltre che l'affiancamento da parte di organi pubblici centrali e periferici;

    b) la condivisione con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza delle attività poste in essere dai soggetti di cui all'articolo 5, anche attraverso la loro presenza nelle sedi decentrate;

    c) l'affiancamento da parte del sistema bancario alle aziende rientranti nella ZFG.

    Art. 7.

    (Agevolazioni della Zona Franca Giovani)

    1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono godere delle agevolazioni di seguito elencate, nel rispetto del regime degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

    a) in deroga alla normativa vigente e per la durata di sette anni, l'esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) sugli immobili o sulle aree di proprietà ove si svolge l'attività di impresa e la riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) nella misura massima del 50 per cento sulla quota variabile da stabilire con la deliberazione delle tariffe;

    b) in caso di locazione degli immobili o delle aree ove si svolge l'attività di impresa, l'applicazione del regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

    c) l'applicazione dell'esenzione dell'IMU anche per i soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato il cui utilizzo è destinato allo sviluppo delle attività rientranti nella ZFG;

    d) l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 15 per cento per i contribuenti forfettari con il limite del fatturato di 65.000 euro;

    e) l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 23 per cento per coloro che superano, per due esercizi consecutivi, il limite dei ricavi previsto per i contribuenti forfettari;

    f) l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle società (IRES) al 18 per cento;

    g) l'esenzione dall'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

    h) l'applicazione del credito d'imposta sugli investimenti effettuati attraverso l'utilizzo delle marginalità derivanti dalla propria attività.

    2. Nelle aree in cui sono istituite le ZFG, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per la concessione di agevolazioni amministrative nell'ambito delle procedure relative ad autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione sia in capo all'amministrazione locale.

    3. L'Agenzia delle entrate verifica, con cadenza semestrale, che i soggetti beneficiari mantengano l'attività nell'area della ZFG per tutta la durata dei sette anni dalla sua istituzione, provvedendo alla revoca dei benefici concessi in caso di riscontrata violazione di quanto disposto dal decreto di cui al comma 2.

    min 24h
  5. .
    Viene trasmessa al Quirinale ratifica e pubblicazione in GUF, essendo stata approvata da entrambi i rami del Parlamento


    Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il contrasto delle pratiche di acquisto fraudolento della cittadinanza mediante matrimonio, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sul patrocinio a spese dello Stato nei processi in materia di immigrazione




    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole: « dell’articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera f) »;
    b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – 1. Il matrimonio di comodo, contratto allo scopo di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri in Italia è considerato causa ostativa all’acquisto della cittadinanza e motivo di revoca della cittadinanza eventualmente acquisita in frode.
    2. È considerata matrimonio di comodo, ai fini di cui al comma 1, l’unione che presenta almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) mancanza di un rapporto continuativo di convivenza;
    b) assenza di un contributo adeguato alle responsabilità derivanti dal vincolo matrimoniale;
    c) assenza di incontri tra i coniugi prima del loro matrimonio;
    d) mancata o non corretta conoscenza da parte dei coniugi dei dati personali dei loro partner, delle circostanze in cui si sono conosciuti o di altre informazioni essenziali di carattere personale che li riguardano;
    e) mancata conoscenza da parte dei coniugi di una lingua comprensibile per entrambi;
    f) dazione di una somma di denaro affinché il matrimonio sia celebrato, fatte salve le somme corrisposte a titolo di dote qualora si tratti di cittadini dei Paesi terzi nei quali l’apporto di una dote è una prassi consolidata;
    g) presenza di precedenti matrimoni di uno o di ambedue i coniugi con persone che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana in seguito a tali matrimoni.
    3. L’accertamento, in sede istruttoria o giudiziaria, della presenza di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo è motivo di espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
    c) all’articolo 9, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La residenza è comprovata esclusivamente mediante l’iscrizione presso i registri anagrafici di un comune italiano »;
    d) all’articolo 9.1:
    1) al comma 1, le parole: « di un’adeguata conoscenza » sono sostituite dalle seguenti: « della conoscenza certificata »;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Ferma restando la valutazione complessiva dell’autorità in fase istruttoria sull’opportunità di concedere la cittadinanza allo straniero richiedente, la concessione della cittadinanza ai sensi del presente articolo è sempre preclusa in mancanza della capacità reddituale minima, intesa come quella immediatamente superiore alla soglia reddituale fissata per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche in uno solo degli anni compresi nel periodo costituito dal triennio precedente la data di presentazione dell’istanza e l’anno in cui lo straniero presta il giuramento di cui all’articolo 10 »;
    e) all’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. Gli effetti del decreto di concessione della cittadinanza sono sospesi qualora, nel corso del giuramento di cui al comma 1 del presente articolo, sia accertata la mancata conoscenza certificata della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1 ».

    Art. 2. (Introduzione dell’articolo 76-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
    1. Dopo l’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
    « Art. 76-bis (L). – (Disposizioni sul patrocinio nei processi in materia di immigrazione) – 1. Le condizioni per l’ammissione al patrocinio stabilite dall’articolo 76 del presente testo unico si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
    2. Lo straniero che intenda promuovere un’istanza per accedere al patrocinio ai sensi del comma 1 del presente articolo, qualora sia impossibilitato a produrre la documentazione prevista dall’articolo 79, deve presentare una certificazione rilasciata in originale dall’ambasciata dello Stato straniero d’origine, sia nel caso in cui tale Stato sia noto per la presenza di documenti
    d’identità sia nel caso in cui tale Stato sia presunto sulla base delle dichiarazioni rese dall’interessato in assenza di documenti d’identità, che attesti:
    a) le generalità dell’interessato e la sua nazionalità;
    b) la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del procedimento a cui si riferisce;
    c) la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 per l’ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.
    3. La presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo contenente dichiarazioni false comporta, per lo straniero interessato, la decadenza delle istanze e dei procedimenti in corso e l’espulsione amministrativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »



    Edited by Pino Al Dente - 23/10/2023, 15:56
  6. .
    Presidente:" Grazie Senatore Boccia. Dichiaro aperto il dibattito generale." (si slaccia ultimo passante cintura)
  7. .


    Presidente del Senato Ignazio La Russa






    <div style="text-align:center">PRESIDENTE: "Dichiaro aperta la XXIV seduta pubblica del Senato della Repubblica. Prego il Segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta."

    - Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -

    PRESIDENTE: "Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato".

    - Sui lavori del Senato della Repubblica-



    CITAZIONE
    DDL Boccia e altri
    Provvedimenti per la fornitura gratuita di assorbenti nelle scuole e sconti per le ragazze di età inferiore ai 21 anni


    Articolo 1: Fornitura gratuita di assorbenti nelle scuole

    1.1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, sono tenute a fornire gratuitamente assorbenti igienici alle studentesse.

    1.2. La fornitura gratuita di assorbenti igienici deve essere garantita in tutti i bagni accessibili alle studentesse nelle scuole, inclusi quelli delle aule, delle palestre, delle biblioteche e degli altri spazi comuni.

    1.3. Gli assorbenti igienici forniti devono essere di qualità adeguata e conformi agli standard di sicurezza e igiene stabiliti dalle autorità competenti.

    1.4. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con il Ministero della Salute, stabilisce le linee guida per la distribuzione degli assorbenti igienici nelle scuole, tenendo conto delle esigenze e delle preferenze delle studentesse.

    1.5. Le spese relative all'acquisto e alla distribuzione degli assorbenti igienici nelle scuole sono a carico del bilancio statale.

    Articolo 2: Sconti sugli assorbenti per ragazze di età inferiore ai 21 anni

    2.1. Le ragazze di età inferiore ai 21 anni hanno diritto a uno sconto fiscale del 50% sull'acquisto di assorbenti igienici.

    2.2. Gli sconti previsti dall'articolo 2.1 sono applicabili su tutti gli assorbenti igienici disponibili sul mercato nazionale, inclusi quelli venduti in negozi fisici o tramite canali online.

    2.3. Gli sconti sugli assorbenti per le ragazze di età inferiore ai 21 anni sono finanziati attraverso un fondo istituito dal Ministero della Salute.

    2.4. Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce i criteri e le modalità per richiedere e ottenere lo sconto fiscale previsto dall'articolo 2.1.

    2.5. I negozi e i rivenditori di assorbenti igienici sono tenuti ad applicare gli sconti previsti per le ragazze di età inferiore ai 21 anni e a fornire informazioni chiare e trasparenti sui prezzi scontati.

    Articolo 3: Campagne di sensibilizzazione

    3.1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con il Ministero della Salute, promuove campagne di sensibilizzazione nelle scuole sull'importanza dell'igiene mestruale e sull'accesso equo agli assorbenti igienici.

    3.2. Le campagne di sensibilizzazione devono informare le studentesse sugli effetti delle mestruazioni sulla salute, sulla corretta gestione dell'igiene mestruale e sull'importanza di utilizzare assorbenti igienici di qualità.

    3.3. Le campagne di sensibilizzazione devono anche combattere lo stigma e la vergogna associati alle mestruazioni, promuovendo un ambiente scolastico inclusivo in cui le studentesse si sentano libere di affrontare apertamente le proprie esigenze in materia di igiene mestruale.

    3.4. Le istituzioni scolastiche sono tenute a integrare l'educazione sessuale e l'educazione all'igiene mestruale nei programmi di studio, al fine di fornire alle studentesse le conoscenze necessarie per gestire in modo sano e sicuro le mestruazioni.

    Articolo 4: Monitoraggio e valutazione

    4.1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in collaborazione con il Ministero della Salute, istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione per verificare l'efficacia dell'attuazione delle disposizioni di questa legge.

    4.2. Il sistema di monitoraggio e valutazione raccoglie dati sul numero di assorbenti distribuiti nelle scuole, sull'utilizzo degli sconti per le ragazze di età inferiore ai 21 anni e sull'impatto delle campagne di sensibilizzazione.

    4.3. I risultati del monitoraggio e della valutazione vengono utilizzati per apportare eventuali modifiche e miglioramenti alle politiche e alle pratiche attuate per garantire l'accesso equo agli assorbenti igienici nelle scuole.

    Articolo 5: Entrata in vigore

    5.1. Questo provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    5.2. Le disposizioni di questa legge sono soggette a revisione periodica al fine di adeguarle ai cambiamenti delle esigenze e delle normative in materia di igiene mestruale.

    Note finali: Il presente disegno di legge è stato redatto al fine di garantire l'accesso equo agli assorbenti igienici nelle scuole attraverso la fornitura gratuita e di promuovere sconti per le ragazze di età inferiore ai 21 anni. Inoltre, si pone l'accento sull'importanza delle campagne di sensibilizzazione e dell'educazione all'igiene mestruale per contribuire a eliminare lo stigma e garantire un ambiente scolastico inclusivo.




    Presidente:" Prego il collega Sen. Boccia ha facoltà di parola per esporre il disegno di legge all'ordine del giorno. Grazie" (sorride)



    min. 24h
  8. .
    Commissione chiusa
  9. .
    Inizia la campagna elettorale nel 9 collegio della Lombardia per il Senato


    Milano, Lombardia- Dopo la nomina dell'ex Sen. Giulio Terzi di Sant'Agata ad ambasciatore permanente presso l'ONU, il centrodestra ha fatto fronte comune nel cercare un nuovo sostituto nel rispetto dei numeri delle scorse elezioni: 3-3-3. 3 seggi a FdI, 3 alla Lega e 3 a Forza Italia. Intesa che sembra continuare a tenere, sulla spinta della compattezza dell'azione di governo nazionale e regionale.
    Stamane i rispettivi segretari regionali dei partiti che compongono la maggioranza di Governo hanno lanciato, in una conferenza stampa, il nome di Andrea Sperello come candidato per le suppletive nel collegio 9 del Senato in Lombardia.
    Sperello è uno storico militante di FdI di Milano, in passato ha ricoperti politici di partito dentro la segreteria regionale e dentro gli organismi nazionali di FdI; è la prima volta che si candida nelle istituzioni.
    Intervistato dai giornalisti presenti il neo candidato del centrodestra ha dichiarato:" Sono convinto che il buon governo di questi 3 anni, l'ottimo governo del Presidente Fontana, e gli interventi che stiamo ancora mettendo in campo siano la base di partenza per la nostra campagna elettorale. Sarei orgoglioso di dare voce a milioni di bravi lombardi che vogliono vivere solo in un Paese più sicuro, dove i nostri giovani abbiano maggiori possibilità di successo senza discriminazioni dettati dai vecchi sistemi tanto cari ad una certa sinistra".

    Pls contattami in privato per darmi i nomi dei candidati delle opposizioni
  10. .
    "Non siamo in URSS. Le persone possono andare dove vogliono, specie se sono rappresentanti eletti dal popolo. Con queste dichiarazioni si calpesta la dignità degli elettori. Massimo sostegno al Presidente la Russa. Mi stupisco di come certi personaggi delle opposizioni abbiano il paraocchi; in passato quando i Presidenti della Repubblica andavano alle Feste de L'unità mica si scandalizzavano cosi tanto.
    W la politica e W la libertà di farla, in modo serio e rispettoso. Invito le opposizioni a parlare dei temi seri e reali, delle macerie che ci hanno lasciato in questi 15 anni con i vari Calenda, Renzi e Letta. Parlassero di questo e non delle chiacchere da salotto"; cosi il candidato nel collegio 9 della Lombardia per FdI Andrea Sperello
  11. .
    Intervistato sugli accaduti anche il candidato di FdI per le suppletive del collegio 9 della Lombardia, al Senato della Repubblica, Andrea Sperello:



    "Non vedo l'ora di entrare in Senato per confermare il massimo sostegno al Presidente del Senato La Russa, un uomo delle istituzioni che ha servito degnamente le istituzioni nei vari incarichi che ha ricoperto.
    Il Presidente del Senato, cosi come qualsiasi altro uomo o donna delle istituzioni, può andare dove vuole. L'opposizione leggesse in modo più approfondito la Costituzione e i Regolamenti del Senato per apprendere il vero ruolo del Presidente del Senato. In passato abbiamo visto Presidenti della Repubblica andare alle feste di partito con tanto di simboli partitici attaccati al bavero della giacca e non mi sembra che ci sia stato questo clamore.
    Si torni alla politica. Noi pensiamo ai problemi degli italiani, che in questi 15 anni sono stati abbandonati dalle politiche del Partito Democratico, di Calenda, di Renzi e di Letta. Invito l'opposizione a discutere delle macerie che ci hanno lasciato; dei problemi seri e reali...non di queste chiacchere da salotto."
  12. .
    Presente alla festa di Fratelli d'Italia anche Andrea Sperello, dirigente di Fratelli d'Italia in Lombardia, e considerato molto vicino a Giorgia Meloni.

  13. .
    Io, Andre Sperello, richiedo subentro nel gruppo di Fratelli d'Italia
  14. .
    Io, Andrea Sperello, mi tessero per il 2025
  15. .
    Nome e Cognome: Andrea Sperello
    Luogo e anno di nascita: Milano, 22/12/1982
    Residenza: Milano
    Professione e titolo di studio: analista finanziario per BNL, laurea in economia
    Prestavolto (persona reale di cui il personaggio avrà l'aspetto): Aurélien Pradié
    Stato Civile e famiglia: celibe
    Orientamento politico: conservatorismo, europeismo, conservatorismo sociale, ecologismo
    Orientamento religioso: cattolico
253 replies since 4/2/2015
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