Testi approvati dal Parlamento

In entrambe le Camere

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. highway to hell
     
    .
    Avatar

    Politico Nazionale

    Group
    Libertà
    Posts
    1,598

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE
    DDL Zanetti, Battistini, Michelini, Furlan, Vegetti- Riforma della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana

    Art.1
    L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
    Il Parlamento è composto dall'Assemblea Nazionale.

    Art.2
    L'articolo 56 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta con sistema proporzionale a suffraggio universale e diretto.
    Il numero dei rappresentanti eletti è di cinquecento, dieci dei quali eletti all'estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Art.3
    Gli articoli 57, 58 e 59 sono aboliti.

    Art.4
    L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale è eletta per cinque anni. La sua durata può essere prorogata con maggioranza assoluta dei suoi componenti in caso di guerra.

    Art.5
    L'articolo 61 è sostituito dal seguente:
    L'elezione dell'Assemblea Nazionale avviene la prima domenica successiva alla scadenza del mandato in corso. La prima riunione ha luogo entro dieci giorni dalle elezioni.

    Art.6
    L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

    Art.7
    L'articolo 63 è sostuito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

    Art.8
    L'articolo 64 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea Nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea può deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni non sono valide se
    non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    Art.9
    L'articolo 65 è sostiuito dal seguente:
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di rappresentante.

    Art.10
    L'articolo 66 è sostituito dal seguente:
    L'Assemblea giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di incompatibilità o ineleggibilità.

    Art.11
    L'articolo 70 è sostituito dal seguente:
    La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale.

    Art.12
    L'articolo 71 è sostituito dal seguente:
    L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro dell'Assemblea ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 13
    Agli articolo 72,73, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 il termine "Le camere" o "ciascuna camera" è sostituito dal termine "l'Assemblea".

    Art. 14
    L'articolo 74 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica ha diritto di veto su ciascuna legg approvata dall'Assemblea Nazionale.

    Art. 15
    All'articolo 75 il termine "Camera dei Deputati" è sostituto dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 16
    L'articolo 83 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto.
    Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.
    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge ordinaria.
    Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo
    l’eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.
    Lo scrutinio è convocato dal Governo.
    L’elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

    Art. 17
    L'articolo 85 è abolito.

    Art. 18
    L'articolo 86 è sostituito dal seguente:
    In caso di impedimento temporaneo o permanente del Presidente della Repubblica i suoi compiti vengono assolti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale in attesa di ritorno in carica o nuova elezione.

    Art. 19
    L'articolo 87 è sostituito dal seguente:
    Il Presidente della Repubblica è Capo dello Stato e presiede il Consiglio dei Ministri.
    Può inviare messaggi all'Assemblea.
    Indice le elezioni dell'Assemblea e ne fissa la prima riunione.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dall'Assemblea.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Art. 20
    All'articolo 89 il termine "Presidente del Consiglio dei Ministri" è sostituito dal termine "Primo Ministro."

    Art. 21
    L'articolo 92 è sostituito dal seguente:
    Il Governo della Repubblica è composto del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
    Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i ministri. Egli pone fine alle sue funzioni all’atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.
    Il Primo ministro dirige l’azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l’esecuzione delle leggi. Può delegare alcuni poteri ai ministri. Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli. Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega
    espressa e per un ordine del giorno determinato.
    Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

    Art. 22
    L'articolo 93 è sostituito dal seguente:
    Il Primo Ministro e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

    Art. 23
    L'articolo 94 è sostituito dal seguente:
    Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea.
    Entro dieci giorni dalla nomina del governo questo si presenta in Assemblea Nazionale per richiedere la fiducia votata per appello nominale.
    Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del
    Governo non importa obbligo di dimissioni.
    Il governo non può essere sfiduciato.

    Art. 24
    All'articolo 96 le parole "Senato della Repubblica" e "Camera dei Deputati" sono sostituite dal termine "Assemblea Nazionale."

    Art. 25 - Disposizioni Transitorie e finali
    All'approvazione della presente riforma il governo incarica provvederà non prima di sei mesi e non oltre un anno ad indire le elezioni per il Presidente della Repubblica. Al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica eletto a suffraggio universale e diretto cesseranno le funzioni del Presidente della Repubblica in carica eletto dal parlamento.
    All'approvazione della presente riforma il parlamento in vigore continuerà a funzionare così come previsto precedentemente alla riforma sino al termine della legislatura. Inizialmente l’Assemblea Nazionale adotta il Regolamento della Camera dei Deputati.


    Edited by Pino Al Dente - 6/4/2024, 15:05
     
    Top
    .
35 replies since 10/7/2023, 11:13   1254 views
  Share  
.