Testi approvati da entrambe le camere

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    Testi approvati da Camera e Senato, in attesa della firma del Presidente della Repubblica e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
     
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    Si presenta il testo approvato dal Senato della Repubblica nella IV seduta pubblica e dalla Camera dei Deputati nella VI seduta pubblica
    CITAZIONE

    DDL Polegato I Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata


    ART. 1
    (Finalità)
    1. La presente legge definisce i principi generali per l’assegnazione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le
    modalità procedurali di approvazione delle intese fra Stato e Regione.

    ART. 2
    (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)
    1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia regionale, di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. L’atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che entro trenta giorni avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell’approvazione delle intese di cui al presente articolo.
    2. Lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.
    3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegato, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sottopone lo schema di intesa definitivo al Consiglio dei ministri nelle forme di un disegno di legge di approvazione dell’intesa. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
    4. Le Camere deliberano a maggioranza assoluta sul disegno di legge di cui al comma 3.
    5. Sono fatti salvi gli atti di iniziativa delle Regioni presentati al Governo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

    ART. 3
    (Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)
    1. L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell’art. 2.
    2. Le norme statali vigenti nelle materie devolute alle Regioni ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione continuano ad applicarsi nei relativi territori fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti i profili oggetto dell’intesa.
    3. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.
    4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa.

     
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    Si presente il seguente testo, approvato dalla Camera dei Deputati nella IV seduta e dal Senato della Repubblica nella IX seduta.


    CITAZIONE
    DDL Lollobrigida, Donzelli, Ferro, Zucconi in materia di disposizioni per la tracciabilità dei prodotti italiani e per il contrasto della contraffazione

    Art. 1
    1. La presente legge è finalizzata a:
    a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti italiani;
    b) assicurare che i beni commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;
    c) garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano;
    d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti immessi in commercio nel territorio italiano.
    2. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinati all'informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    Art. 2
    1. Tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.
    2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 3
    1. Le etichette di tutti i prodotti immessi in commercio nel territorio italiano devono riportare:
    a) il luogo di origine dei loro componenti o ingredienti, il luogo della lavorazione di questi ultimi e l'intera filiera del loro percorso fino ai luoghi di vendita;
    b) la seguente dicitura: «Questo bene è stato prodotto nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e senza ricorrere al lavoro minorile».
    2. Le etichette dei beni prodotti al di fuori dell'Unione europea e commercializzati in Italia, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, devono riportare la seguente dicitura: «Bene prodotto al di fuori dell'Unione europea», indicando altresì il Paese di origine.

    Art. 4
    1. Sono denominati «made in Italy» i prodotti finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera all'interno del territorio italiano.
    2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
    3. La denominazione di «made in Italy» deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

    Art. 5
    1. È vietata la commercializzazione nel territorio nazionale di prodotti provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.
    2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6
    1. I controlli sulla veridicità della denominazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione «made in Italy» di cui all'articolo 4 sono effettuati dal Corpo della guardia di finanza che, a tale scopo, può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di categoria degli imprenditori.
    2. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le norme del libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale.

    Art. 7
    1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove una campagna di informazione sulla stampa periodica e quotidiana, sulla rete internet e sui mezzi radiotelevisivi al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del contrasto della contraffazione dei prodotti italiani.
     
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    Si presente il seguente testo, approvato dalla Camera dei Deputati nella V seduta e dal Senato della Repubblica nella X seduta.


    CITAZIONE
    Ddl Schifolacqua Ius scholae

    emendato Cesa

    Art.1
    (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    CITAZIONE
    «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno otto anni, due cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, sia presso istituti statali che istituti pubblici paritari, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
    2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

    b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
    CITAZIONE
    «Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
    2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»

    Art. 2
    (Disposizioni di coordinamento e finali)

    1. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
    2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
     
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    Si presente il seguente testo, approvato dalla Camera dei Deputati nella XI seduta e dal Senato della Repubblica nella XI seduta

    CITAZIONE

    DDL conversione Decreto Legge Finanziaria 2023-2025


    Art. 1
    La presente Legge Finanziaria ha durata triennale e ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2023.

    Titolo I - Anno 2023
    Art. 1
    Secondo quanto previsto dalla Riforma del sistema previdenziale, i trasferimenti correnti dallo Stato destinati all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sono ridotti di 82 miliardi di euro. La spesa pensionistica è ridotta di un pari ammontare e la sua incidenza si ridurrà dal 15,3% del Prodotto Interno Lordo nel 2022 al 11,4% nel 2023.

    Art. 2
    Secondo quanto previsto dal Piano di contrasto all'inflazione energetica, 64 miliardi di euro risultano impegnati nel contrasto all'inflazione di energia elettrica e gas naturale per l'anno 2024.

    Art. 3

    Il comma 1, articolo 16, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è modificato dal seguente: "L'imposta e' determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,50 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonche' nei commi 1 e 2 dell'articolo 45."
    La riduzione di gettito è prevista essere di 3 miliardi di euro.

    Art. 4
    Sono destinati ad investimenti 4 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile: 0,700 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: 0,600 miliardi;
    - Ministero della Transizione ecologica: 0,600 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico e della Transizione digitale: 0,600 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 0,300 miliardi;
    - Ministero della Salute: 0,300 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,600 miliardi;
    - Ministro della Cultura e turismo: 0,300 miliardi.

    Art. 5
    Quanto residua a seguito delle previsioni del presente titolo, pari a 2 miliardi di euro, sono destinati alla riduzione del disavanzo pubblico.

    Titolo II - Anno 2024
    Art. 6
    Il Titolo I, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
    La riduzione di gettito è prevista essere di 20 miliardi di euro.

    Art. 7
    Sono destinati ad investimenti 8 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile: 1,200 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 0,400 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: 0,800 miliardi;
    - Ministero della Transizione ecologica: 1,200 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico e della Transizione digitale: 1,200 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 0,800 miliardi;
    - Ministero della Salute: 0,500 miliardi;
    - Ministro per le Politiche agricole, forestali e alimentari: 0,300 miliardi;
    - Ministero dell'Interno: 0,400 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,400 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,400 miliardi;
    - Ministro della Cultura e turismo: 0,400 miliardi.

    Titolo III - Anno 2025

    Art. 8
    Sono destinati ad investimenti 8 miliardi di euro, così distribuiti:
    - Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile: 1,200 miliardi;
    - Ministero dell'Economia e delle Finanze: 0,400 miliardi;
    - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: 0,800 miliardi;
    - Ministero della Transizione ecologica: 1,200 miliardi;
    - Ministero dello Sviluppo Economico e della Transizione digitale: 1,200 miliardi;
    - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 0,800 miliardi;
    - Ministero della Salute: 0,500 miliardi;
    - Ministro per le Politiche agricole, forestali e alimentari: 0,300 miliardi;
    - Ministero dell'Interno: 0,400 miliardi;
    - Ministero della Giustizia: 0,400 miliardi;
    - Ministero della Difesa: 0,400 miliardi;
    - Ministro della Cultura e turismo: 0,400 miliardi.
     
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    Si presente il seguente testo, approvato dalla Camera dei Deputati nella X seduta e dal Senato della Repubblica nella XII seduta

    CITAZIONE

    Disegno di Legge governativo - Piano di contrasto all'inflazione energetica



    Titolo I - Misure di sostegno in materia di energia elettrica
    Art. 1
    Al fine di tutelare i consumatori dall’inflazione del settore energetico, è stabilito che il prezzo massimo applicabile dai fornitori di energia elettrica ai consumatori domestici e non domestici sia di 0,40 euro per kWh. Tale prezzo massimo si applica ad una quota del 80% del consumo nel periodo di riferimento.

    Art. 2
    Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento (del costo per kWh)) superiore al 33% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento.

    Art. 3
    Le imprese fornitrici di energia elettrica saranno rimborsate dei mancati introiti nella misura del 100%. E’ demandata al Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione della modalità di presentazione e di ottenimento del rimborso.

    Art. 4
    Tali misure hanno decorrenza dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’onere complessivo delle misure di cui al presente titolo è valutato in 37 miliardi di euro.

    Titolo II - Misure di sostegno in materia di gas naturale
    Art. 5
    Al fine di tutelare i consumatori dall’inflazione del settore energetico, è stabilito che il prezzo massimo applicabile dai fornitori di gas naturale ai consumatori domestici e non domestici sia di 1,40 euro per Standard metro cubo. Tale prezzo massimo si applica ad una quota del 80% del consumo nel periodo di riferimento.

    Art. 6
    Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo di riferimento, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 33 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
    Ai fini del presente articolo e' impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

    Art. 7
    Le imprese fornitrici di gas naturale saranno rimborsate dei mancati introiti nella misura del 100%. E’ demandata al Ministero dello Sviluppo Economico la determinazione della modalità di presentazione e di ottenimento del rimborso.

    Art. 8
    Tali misure hanno decorrenza dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L’onere complessivo delle misure di cui al presente titolo è valutato in 24 miliardi di euro.

    Titolo III - Concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
    Art. 9
    Al fine di sostenere e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive esistenti nel territorio italiano, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal regime contabile adottato e dal settore economico in cui operano, fatta eccezione per quello agricolo, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 80% delle spese sostenute, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW destinata all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione di tali impianti alla rete elettrica.
    Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili all'agevolazione. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con specifico riguardo all'individuazione dei costi ammissibili all'agevolazione, tra cui sono compresi, in particolare, le spese per la realizzazione degli audit energetici, per l'installazione degli impianti e per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, nonché alla documentazione necessaria per la fruizione del credito d'imposta, alle forme di certificazione della documentazione richiesta, alle modalità di verifica ed effettuazione dei controlli circa l'effettività delle spese sostenute, alle cause di decadenza e revoca dell'agevolazione e alle modalità di restituzione della stessa in caso di indebita fruizione.

    Art. 10
    Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 10, gli impianti devono essere installati sulle coperture di edifici destinati all'esercizio di attività industriali, artigianali o commerciali esistenti ovvero su coperture all'uopo realizzate.
    La realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 e delle coperture di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e i relativi interventi sono considerati interventi di manutenzione ordinaria non subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
    Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura contenente amianto già esistente, il credito d'imposta di cui all'articolo 1 si applica all'intero costo dell'intervento.

    Art. 11

    Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati in tutto il territorio italiano, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 90.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

    Art. 12
    L’onere complessivo delle misure di cui al presente titolo è valutato in 3 miliardi di euro.

    Titolo IV - Disposizioni finali
    Art. 13
    L’onere complessivo del presente testo è valutato in 64 miliardi di euro. Agli oneri derivanti dal Titolo I, Titolo II e Titolo III, si provvede i minori trasferimenti destinati all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, conseguente all’entrata in vigore della riforma del sistema previdenziale.
     
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