GDR della Repubblica Italiana - L'Originale gioco che simula la Politica

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    PRESIDENTE SEN. IGNAZIO LA RUSSA




    PRESIDENTE: Dichiaro aperta la fase di voto.

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    PRESIDENTE SEN. IGNAZIO LA RUSSA




    PRESIDENTE: Dichiaro aperta la fase di votazione degli emendamenti.

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    CITAZIONE
    DDL FERRERO IV - Giornata nel ricordo del Presidente Silvio Berlusconi 

    Art. 1.
    1. La Repubblica riconosce il 29 settembre e il 15 dicembre quale « Giornata nel ricordo del Presidente Silvio Berlusconi », al fine di promuovere la consapevolezza delle attività imprenditoriali, sociali, culturali, economiche e politiche svolte dallo statista.
    2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali organizzano o promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di informazione e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di diffondere informazioni sulla figura di Silvio Berlusconi.
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    3. Alle iniziative di cui al comma 2 concorrono, nel rispetto della propria autonomia, tutte le formazioni sociali in ricordo o fondate da Silvio Berlusconi.
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    PRESIDENTE SEN. IGNAZIO LA RUSSA




    PRESIDENTE: "Dichiaro aperta la II seduta pubblica del Senato della Repubblica. Prego il Segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta."

    - Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -

    PRESIDENTE: "Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato".

    - Sui lavori del Senato della Repubblica-

    PRESIDENTE: OdG DISEGNO DI LEGGE DE SANTIS I: RIFORMA DEL LAVORO.
    CITAZIONE
    DISEGNO DI LEGGE DE SANTIS I: RIFORMA DEL LAVORO


    Articolo 1: Oggetto e finalità del disegno di legge
    1. Il presente disegno di legge ha come obiettivo la riforma del lavoro in Italia, al fine di promuovere la creazione di nuove opportunità occupazionali, garantire condizioni di lavoro dignitose e favorire la crescita economica sostenibile.

    2. La presente riforma si basa sui principi di equità, inclusione sociale, promozione dell'occupazione giovanile e tutela dei diritti dei lavoratori.

    Articolo 2: Partecipazione delle parti sociali e del territorio
    1. Nella definizione delle politiche del lavoro, viene garantita la partecipazione attiva delle parti sociali, ovvero organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di promuovere il dialogo sociale e la concertazione.

    2. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali è incentivato per adattare le politiche del lavoro alle specificità territoriali e promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione locale.

    Articolo 3: Sostegno all'imprenditoria e all'innovazione
    1. Vengono introdotte misure volte a sostenere l'imprenditoria e l'innovazione, al fine di favorire la creazione di nuove imprese, l'accesso al credito e lo sviluppo di settori ad alta intensità tecnologica.

    2. Si promuove la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca per favorire la trasferimento tecnologico e l'innovazione nelle imprese.

    Articolo 4: Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale
    1. La contrattazione collettiva assume un ruolo centrale nel sistema delle relazioni industriali, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate e promuovere il benessere dei lavoratori.

    2. È garantita la libertà sindacale e il diritto alla rappresentanza sindacale sul luogo di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

    Articolo 5: Lavoro autonomo e nuove forme di lavoro
    1. Vengono adottate misure per promuovere il lavoro autonomo, garantendo la protezione sociale dei lavoratori autonomi e promuovendo la loro inclusione nel sistema previdenziale.

    2. Vengono regolamentate le nuove forme di lavoro, come il lavoro agile e il lavoro digitale, al fine di garantire diritti e tutele ai lavoratori.

    Articolo 6: Tutele per i lavoratori interinali e somministrati
    1. Vengono introdotte misure per garantire maggiori tutele ai lavoratori assunti mediante società di somministrazione o interinali, al fine di prevenire abusi e garantire condizioni di lavoro dignitose.

    2. I lavoratori interinali e somministrati devono beneficiare delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi del settore di riferimento.

    Articolo 7: Riduzione della precarietà e contrasto al lavoro sommerso
    1. La presente riforma mira a ridurre la precarietà nel mercato del lavoro, promuovendo la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

    2. Vengono potenziate le azioni di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la sostenibilità del sistema previdenziale.

    Articolo 8: Politiche attive del lavoro e formazione professionale
    1. Vengono potenziate le politiche attive del lavoro, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la riqualificazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disoccupati.

    2. Si promuovono interventi volti a potenziare la formazione professionale, favorendo l'acquisizione di competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.

    Articolo 9: Inclusione sociale e pari opportunità
    1. La riforma del lavoro si pone l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e la pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

    2. Vengono adottate misure per favorire l'accesso al lavoro delle persone con disabilità, delle donne e di altri gruppi svantaggiati.

    Articolo 10: Disposizioni finanziarie e monitoraggio
    1. Vengono previsti i necessari stanziamenti finanziari per l'attuazione della presente riforma, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità nazionali.

    2. Il governo istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni.

    Articolo 11: Entrata in vigore
    1. Il presente disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    2. Al momento dell'entrata in vigore, il governo provvederà a implementare le necessarie misure per garantire l'applicazione della riforma del lavoro, anche mediante l'emanazione di decreti attuativi e la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

    [...]

    Articolo 46: Abrogazione delle disposizioni incompatibili
    1. Vengono abrogate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.

    Articolo 47: Norma finale
    1. Il governo è delegato ad adottare i necessari decreti e regolamenti per l'attuazione della presente riforma, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti.

    2. Sono autorizzate le spese necessarie per l'attuazione del presente disegno di legge, che saranno coperte dalle risorse disponibili nel bilancio dello Stato.

    Articolo 48: Monitoraggio e valutazione
    1. Il governo istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della presente riforma, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni.

    2. Il governo presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione e gli effetti della presente riforma del lavoro.

    Articolo 49: Norma transitoria
    1. Le disposizioni del presente disegno di legge si applicano ai nuovi rapporti di lavoro stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. I rapporti di lavoro in corso si adeguano alle nuove disposizioni entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

    2. I contratti di lavoro a termine in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono essere prorogati solo nei casi previsti dalle nuove disposizioni e per un periodo non superiore a quanto previsto dalla riforma.

    PRESIDENTE: Sono stati presentanti i seguenti emendamenti:

    CITAZIONE
    Emendamento modificativo Zonin-Fumagalli-Fedrighi

    Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [...] 46, 47, 48 e 49 del presente testo sono sostituiti col seguente articolo:

    Art. 1- Delega al governo
    Il presente ddl conferisce delega al governo per la stesura di una riforma del mercato del lavoro e delle tutele lavorative al fine di superare l'intera normativa vigente, compatibilmente con le necessità del mercato internazionale e mondiale e con le normative europee in vigore.
    Il governo ha inoltre delega per intervenire sulla rappresentanza sindacale, sulle norme che regolano l'attività sindacale e sui contratti collettivi nazionali del lavoro attualmente in essere"

    Presidente: Si dichiara aperta la fase di discussione.

    24h, fino alle 9 di domani. Chiedo venia per il ritardo nelle aperture delle sedute.
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    COMMISSIONE CHIUSA - TESTO IN AULA
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    COMMISSIONE CHIUSA - TESTO IN AULA
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    PRESIDENTE SEN. IGNAZIO LA RUSSA




    PRESIDENTE: "Dichiaro aperta la I seduta pubblica del Senato della Repubblica. Prego il Segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta."

    - Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -

    PRESIDENTE: "Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato".

    - Sui lavori del Senato della Repubblica-

    PRESIDENTE: OdG DDL Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

    CITAZIONE
    Art. 1.

    1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    PRESIDENTE: Si dichiara aperta la fase di discussione

    24h, fino alle 9 di domani. Chiedo venia per il ritardo nelle aperture delle sedute.
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    CITAZIONE
    DDL Ferrero III - Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche

    Onorevoli Senatori. – La forte diminuzione delle precipitazioni piovose e il cambiamento climatico che stanno interessando varie aree della Terra, compresa l'Italia, comportano il fenomeno sempre più frequente della scarsità delle risorse idriche e della conseguente siccità, ossia, per l'agricoltura, del minimo della capacità di offerta idrica con il massimo della domanda per l'irrigazione. Tale criticità, che va ad interessare soprattutto le regioni del Mezzogiorno, riguarda anche regioni come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, ove negli ultimi anni più volte è stato dichiarato lo stato di emergenza del bacino idrografico del Po, mettendo in pericolo i raccolti di riso, cereali, mais e altre colture.
    Si è cominciato così ad acquisire il concetto che l'utilizzazione irrigua ha una sua valenza e un suo « peso » economico, e ciò ha posto il settore agricolo, nel quale si registra il più alto livello di impiego idrico, a confrontarsi con i costi di gestione relativi all'irrigazione, che finiscono per incidere pesantemente sul prezzo di mercato del prodotto finale.
    È evidente, pertanto, che un'efficace gestione dell'utilizzo delle risorse idriche a fini irrigui, insieme ad una strategica programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione e depurazione, diventa una priorità, sottolineata a livello dell'Unione europea dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
    Come si sottolinea all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva, lo scopo è « di mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo quindi a:
    – garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo ».
    In relazione a questa priorità, a livello nazionale si è cercato di intervenire con il cosiddetto Piano nazionale degli interventi nel settore idrico, nel cui ambito si inserisce il Piano irriguo nazionale.
    Viene quindi istituita, con il presente disegno di legge, un'Agenzia con funzioni tecniche e gestionali di sostegno agli enti destinatari dei finanziamenti per elaborare, aggiornare e attuare, limitatamente alle aree depresse del Paese, un programma delle infrastrutture necessarie.
    All'articolo 1 si sottolinea la necessità di salvaguardare per le generazioni future la risorsa idrica e a tale scopo si promuove il conseguimento del risparmio in vista dei periodi di criticità, obiettivo conseguibile solo grazie ad una programmazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
    L'articolo 2 istituisce l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Roma, sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
    L'articolo 3 prevede che l'Agenzia svolga i compiti del soppresso commissario ad acta, figura introdotta con il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per gestire tutte le competenze attribuite dapprima all'Agensud (Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno) e successivamente, con la sua soppressione, transitate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
    All'articolo 4 si prevede, ai fini dell'approvazione dei progetti per il loro successivo finanziamento, il parere di un'apposita Conferenza tecnica, composta dal direttore dell'Agenzia, da un avvocato generale dello Stato e da tre membri esterni esperti negli ambiti di competenza dell'Agenzia.
    All'articolo 5 si prevede la redazione di un Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche, avente le seguenti finalità: monitoraggio dello stato attuale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate; analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni; individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi necessari per soddisfare le esigenze irrigue; predisposizione di un programma temporale di tali interventi.
    All'articolo 6 vengono indicati gli organi dell'Agenzia, specificando la loro durata, nonché la dotazione organica del personale.
    Gli articoli 7 e 8 recano norme riguardanti l'autonomia finanziaria e il regolamento contabile dell'Agenzia.
    L'articolo 9, infine, individua la data di entrata in vigore della legge.

    Art. 1.

    (Finalità)

    1. Lo Stato promuove una politica di gestione delle risorse idriche mirata al loro corretto e razionale utilizzo, finalizzata alla salvaguardia delle generazioni future, secondo criteri di solidarietà e di reciprocità validi su tutto il territorio nazionale, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico e il conseguimento del risparmio idrico in vista di periodi di siccità. Lo Stato promuove, altresì, il superamento delle criticità esistenti nel Paese con particolare riferimento alle zone depresse, definendo una programmazione degli interventi infrastrutturali per un più razionale utilizzo della risorsa idrica.

    Art. 2.

    (Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo
    delle risorse idriche)

    1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata « Agenzia », dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.

    2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati a una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.

    3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

    4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

    Art. 3.

    (Competenze)

    1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

    2. L'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna e della Regione siciliana, svolge le seguenti attività:

    a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche (PII), ai sensi dell'articolo 5;

    b) espressione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale, ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti risorse idriche destinate all'irrigazione;

    c) espressione di pareri consultivi alle regioni per il coordinamento delle pianificazioni regionali e dei relativi interventi con le previsioni del PII;

    d) esercizio del potere sostitutivo, previa autorizzazione conferita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nei confronti di enti destinatari di finanziamento, in caso di ritardo o di grave inadempimento nella programmazione degli interventi.

    3. L'Agenzia approva i progetti presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti, sottoponendoli al parere consultivo della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni altro pronunciamento previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, destinato alle anticipazioni, richieste dai soggetti legittimati, per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nelle regioni indicate all'alinea del comma 2.

    Art. 4.

    (Conferenza tecnica)

    1. L'Agenzia si avvale, per l'approvazione dei progetti ai fini del loro successivo finanziamento, del parere di una apposita Conferenza tecnica costituita ai sensi del comma 2.

    2. La Conferenza tecnica è composta dal direttore generale dell'Agenzia, che la presiede, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni scelti tra personalità con comprovata esperienza tecnica nel settore, nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del direttore dell'Agenzia.

    3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

    Art. 5.

    (Programma nazionale degli interventi
    per le infrastrutture idriche)

    1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.

    2. Il PII ha le seguenti finalità:

    a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti, o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, nonché di quelle programmate;

    b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

    c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

    d) predisposizione di un programma temporale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.

    3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:

    a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

    b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.

    4. Entro venti giorni dalla sua adozione, l'Agenzia trasmette il PII al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

    Art. 6.

    (Organi)

    1. Sono organi dell'Agenzia:

    a) il direttore generale;

    b) il comitato direttivo;

    c) il collegio dei revisori dei conti.

    2. Il direttore generale dell'Agenzia svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo ed è responsabile della gestione degli uffici. Al direttore generale sono attribuite la rappresentanza legale dell'Agenzia nonché ulteriori funzioni definite dallo statuto. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del Consiglio dei ministri.

    3. Il comitato direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è composto dal direttore generale, da due dirigenti del settore tecnico e da due dirigenti del settore amministrativo dell'Agenzia. Al comitato spetta il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle funzioni ad esso conferite.

    4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ed è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

    5. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite massimo di cinquanta unità, di cui quattro di livello dirigenziale, oltre il direttore generale.

    6. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Art. 7.

    (Finanziamento)

    1. L'Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo nell'ambito di un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

    2. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

    a) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposta dal CIPESS;

    b) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PII, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

    Art. 8.

    (Regolamento di contabilità)

    1. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia è deliberato dal direttore generale della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    Art. 9.

    (Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  9. .
    CITAZIONE
    DDL Ferrero II - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

    Onorevoli Senatori. – Lo sport rappresenta un fenomeno sociale che ha svolto, ed ancora oggi svolge, un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, anche sotto il profilo dell'educazione alimentare, di promuovere uno spirito partecipativo e incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita e il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono infatti uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza.
    Tali rilievi trovano specifici riscontri anche a livello internazionale ed europeo, come confermato dalla Dichiarazione sullo sport, adottata dalla Conferenza dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea ad Amsterdam, nel 1997, ove si sottolinea la rilevanza sociale dello sport, evidenziando il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone (Trattato di Amsterdam). L'Unione europea ha da tempo mostrato una particolare attenzione al tema della funzione educativa e sociale dello sport, con particolare riguardo alle scuole, occupandosi di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali. È quanto viene previsto dalla relazione sul ruolo dello sport nell'educazione, presentata dalla Commissione per la cultura e l'istruzione al Parlamento europeo il 30 ottobre 2007. Nella relazione, in particolare, si incoraggiano gli Stati membri ad ammodernare e migliorare le loro politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche e intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili. Tale impegno deve coinvolgere un'ampia gamma di attività sportive, affinché ogni studente possa avere una vera e propria opportunità di partecipare a varie discipline.
    Rispetto agli obiettivi indicati come prioritari dall'Unione europea, il nostro Paese vanta una tradizione di primario rilievo nel settore dell'attività sportiva agonistica studentesca, che tuttavia, nell'ultimo decennio, ha subito una radicale interruzione.
    Il riferimento è agli originari Giochi della gioventù, istituiti il 3 settembre 1968 dall'allora Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) Giulio Onesti, con lo scopo di arginare il diffuso disagio sociale giovanile, creando un momento di interazione all'interno delle scuole attraverso la disciplina sportiva. Uno dei meriti fondamentali e indiscutibili dei Giochi della gioventù è stato quello di aver introdotto nell'ambito della scuola una forte sensibilizzazione nei confronti dell'attività sportiva, intesa come mezzo insostituibile nella formazione dei giovani, fin dalla scuola primaria. I Giochi della gioventù, fin dalla loro creazione, hanno svolto un'azione nella capillare diffusione di un sano spirito sportivo e competitivo e, nello stesso tempo, nella rilevazione di numerosi talenti destinati ad arricchire considerevolmente le fila dello sport nazionale.
    A partire dal 1998, tuttavia, lo svolgimento di tale manifestazione si è interrotto a causa della contestuale istituzione dei Giochi sportivi studenteschi, diretta conseguenza di un rinnovato protocollo d'intesa tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La nuova manifestazione tuttavia ha alterato lo spirito originario dei Giochi della gioventù, subordinando l'evento sportivo all'adesione dei singoli istituti scolastici e dei docenti di educazione fisica alla pratica delle discipline sportive in ambito di istituto. I Giochi sportivi studenteschi, essendo destinati solo agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, hanno perso il loro scopo originario di strumento di avviamento alla disciplina sportiva fin dall'infanzia.
    La situazione non è migliorata quando, nel 2007, sono stati ripristinati i Giochi della gioventù che, del progetto originario, condividono solo il nome. È un'iniziativa che appare preordinata solo ad una generalistica attività pedagogica degli studenti attraverso lo sport utilizzato come gioco. In quanto tale, si tratta di un progetto che appare pienamente condivisibile se limitato ai primi tre anni della scuola primaria, nella fase cioè in cui il bambino deve ancora acquisire una piena conoscenza del proprio corpo, consolidando una maturazione nei rapporti interpersonali proprio attraverso l'attività motoria e il gioco.
    La frammentazione tra i Giochi sportivi studenteschi e i Giochi della gioventù inoltre ha, nei fatti, ostacolato l'attuazione e la diffusione sul territorio nazionale delle due iniziative, con conseguente dispersione delle risorse finanziarie.
    Dal 1° gennaio 2019, inoltre, grazie alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ai successivi provvedimenti normativi adottati dal legislatore, lo Stato si è dotato di una struttura operativa, la società Sport e salute S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, a cui è stato affidato il compito di promuovere ad ogni livello lo sport e i sani e corretti stili di vita, sin dalle prime fasce di età e, pertanto, all'interno degli istituti scolastici, a partire dalla scuola primaria, dove risulta oggi ancora carente il ruolo dello sport sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Alla società Sport e salute S.p.A. è stato assegnato quindi dal legislatore il ruolo di soggetto preposto alla diffusione della cultura sportiva e del movimento come strumento di socialità e di benessere psicofisico soprattutto tra i più giovani.
    Per queste ragioni, e in relazione ad una nuova organizzazione del sistema sportivo italiano, è necessario ripensare radicalmente l'attuale approccio allo sport nelle scuole, consentendo effettivamente ai giovani di accedere alle diverse discipline sportive a seconda delle proprie attitudini all'interno degli istituti scolastici, sollevando le famiglie da ostacoli di ordine economico e sociale.
    Tale riforma rende opportuno confermare, per i primi tre anni della scuola primaria, l'impianto delineato dagli attuali Giochi della gioventù, come forma di « gioco-sport » rivolto all'intera classe e preordinato anche alla socializzazione e all'integrazione scolastica.
    A partire dal quarto anno della scuola primaria, viceversa, si rende necessario introdurre un nuovo sistema di cooperazione tra gli istituti scolastici, gli organismi sportivi e la società Sport e salute S.p.A., con il duplice intento di inserire strutturalmente lo sport come attività extracurricolare scolastica e di porre le condizioni perché si diffonda la pratica sportiva anche per quelle discipline considerate, ad oggi, « minori ».
    L'intento di questo nuovo percorso di cooperazione deve essere differenziato tra gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Nel primo caso la collaborazione tra scuole e organismi sportivi deve essere finalizzata a consentire agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta l'apprendimento dei fondamentali della disciplina sportiva e l'avviamento alla pratica agonistica. Per le istituzioni scolastiche della scuola secondaria di primo grado, viceversa, essa deve essere finalizzata alla promozione di una preparazione progredita nella disciplina sportiva, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.
    A compimento dell'attività sportiva svolta nel corso dell'anno scolastico, gli studenti saranno coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù, diversamente articolati a seconda dell'età dei partecipanti e del tipo di disciplina praticato. In particolare, i Nuovi giochi della gioventù si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », è riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è preordinata ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni; i giochi si svolgono in un'unica fase provinciale. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge nelle tre fasi provinciale, regionale e nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.
    L'organizzazione dei giochi è delegata alla Commissione organizzatrice nazionale, composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A., cui spetta il compito di coordinare sull'intero territorio nazionale l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni. A livello territoriale è inoltre prevista l'istituzione di apposite Commissioni organizzatrici regionali.
    L'esigenza di garantire un elevato livello tecnico alle competizioni relative ai Nuovi giochi della gioventù impone di vincolare la scelta delle sedi di svolgimento delle manifestazioni agli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nella disciplina oggetto di competizione.
    Al termine della fase nazionale dei Nuovi giochi della gioventù è previsto un momento celebrativo, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, rivolto agli studenti iscritti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado che siano risultati vincitori nella propria disciplina.
    Tali vincitori, iscritti in un apposito annuario curato dalla Presidenza della Repubblica, sono ammessi di diritto alle selezioni per la partecipazione alle Olimpiadi della gioventù (Youth Olimpic Games – YOG).
    Nel 2010 si svolsero, per la prima volta, a Singapore, le Olimpiadi della gioventù, dedicate ai ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, e coinvolsero ventisei discipline sportive, 205 comitati olimpici nazionali, 3.600 atleti ed oltre 500.000 spettatori. È importante evidenziare il legame naturale esistente tra i Nuovi giochi della gioventù e le Olimpiadi della gioventù, come momenti finalizzati a coinvolgere i giovani, nelle diverse fasi della loro crescita, attraverso i pilastri dello sport, della cultura e dell'istruzione. Quanto alle finalità educative dell'attività sportiva, il presente disegno di legge intende vincolare i giovani coinvolti nei Nuovi giochi della gioventù al conseguimento di un percorso scolastico di profitto, richiedendo ai fini della partecipazione alle competizioni il raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.
    Particolare rilievo assume inoltre, ai fini del conseguimento degli obiettivi ispiratori dell'iniziativa, l'istituzione di un'apposita sezione dei Nuovi giochi della gioventù dedicata alle persone diversamente abili. È ormai diffusa infatti la consapevolezza dell'importanza che lo sport può assumere per i disabili non solo quale strumento di recupero psico-fisico, ma anche quale mezzo di integrazione sociale. Grazie all'istituzione del Comitato paralimpico italiano, ormai in tutte le regioni italiane esistono società sportive affiliate in grado di avvicinare i giovani portatori di handicap alle attività sportivo-agonistiche.
    Gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative e dell'organizzazione degli eventi di cui al presente disegno di legge sono computati in complessivi 20 milioni di euro annui, cui si intende provvedere attraverso l'istituzione, presso il Dipartimento per lo sport, di un apposito Fondo per lo svolgimento dei Nuovi giochi della gioventù. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato con provvedimento del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, il regolamento relativo alle modalità di utilizzo del Fondo.

    Art. 1.

    (Finalità e obiettivi)

    1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'espressione della personalità giovanile e quali componenti essenziali del curriculum formativo e scolastico. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali.

    2. L'attuazione delle finalità di cui al comma 1 si realizza attraverso l'integrazione strutturale tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata « Nuovi giochi della gioventù », che consenta agli studenti un confronto a carattere sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4.

    Art. 2.

    (Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù)

    1. Sono istituiti i Nuovi giochi della gioventù, di seguito denominati « Giochi », promossi e organizzati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentite le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

    2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e non statali primarie e secondarie di primo grado. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui al comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive di cui all'articolo 4. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 5.

    3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza.

    4. Possono partecipare ai Giochi gli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre scolastico precedente a quello di svolgimento della manifestazione sportiva.

    5. Con regolamento adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e per la partecipazione degli studenti ai medesimi, nonché l'istituzione di un'apposita sezione specializzata dei Giochi, dedicata agli studenti diversamente abili.

    6. La Presidenza della Repubblica sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado risultati vincitori nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina.

    7. Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi, presiede la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 8.

    8. Gli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi partecipano di diritto alle selezioni nazionali delle squadre delle Federazioni sportive nazionali aderenti alle Olimpiadi della gioventù (Youth Olimpic Games – YOG).

    Art. 3.

    (Organizzazione dei Giochi)

    1. Lo svolgimento dei Giochi è coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata « Commissione », composta da rappresentanti del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito e della società Sport e salute S.p.A.

    2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata « Giovani in gioco », si svolge in un'unica fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria ed è volta ad avviare i giovani alla pratica agonistica nella disciplina sportiva più idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata « Nuovi giochi della gioventù », è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale.

    3. La Commissione, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici regionali di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione.

    4. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali.

    5. La società Sport e salute S.p.A. provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti risultati vincitori rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici regionali organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti risultati vincitori delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

    Art. 4.

    (Attività sportiva per la partecipazione ai Giochi)

    1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dal quarto anno della scuola primaria e fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, si associano, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive.

    2. Negli istituti scolastici della scuola primaria, i corsi di cui al comma 1 sono volti all'apprendimento, da parte degli studenti delle classi quarta e quinta, dei fondamentali delle discipline sportive oggetto dei protocolli di cui al medesimo comma 1 e all'avviamento alla pratica agonistica. Negli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado, i corsi di cui al comma 1 sono finalizzati a conseguire una preparazione progredita nelle medesime discipline, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria.

    3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati:

    a) le modalità di svolgimento dei corsi, garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica;

    b) le sedi di svolgimento delle attività sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi;

    c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi;

    d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi;

    e) le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti ai corsi;

    f) le eventuali forme di compartecipazione delle famiglie al costo dell'attività sportiva, proporzionalmente ai livelli di reddito;

    g) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro.

    4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, nonché alle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli stipulati ai sensi del presente articolo, nonché il numero degli studenti aderenti alle attività ivi previste.

    5. Gli istituti scolastici assicurano la partecipazione di tutti gli studenti interessati ai corsi di cui al comma 1 e individuano, anche consorziandosi, le modalità organizzative atte a promuovere la più ampia adesione degli studenti diversamente abili ad attività sportive loro specificamente dedicate.

    Art. 5.

    (Disposizioni finanziarie)

    1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro per lo sport e i giovani adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo.

    3. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione e delle Commissioni organizzatrici regionali di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

    4. Le attività di cui all'articolo 4 della presente legge sono realizzate dagli istituti scolastici avvalendosi delle risorse umane a disposizione e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili attraverso la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, enti locali, province, regioni, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

    Art. 6.

    (Copertura finanziaria)

    1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  10. .
    CITAZIONE
    DDL Ferrero I - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli 

    Onorevoli Senatori. – Dopo tanti anni dalla promulgazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, nota comunemente come « legge sul Giorno del ricordo », il presente disegno di legge intende sostenere, prevedendone il sostegno finanziario, i viaggi di studio per le scuole nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.
    In Italia, l'istituzione del Giorno del ricordo è stata indubbiamente un provvedimento fondamentale per tentare di riparare il grave torto subito dalle popolazioni giuliane e dalmate. La storia e la memoria degli esuli giuliano-dalmati, come anche quella dei triestini e dei goriziani, con questo atto legislativo sono diventate « parte effettiva » della storia nazionale ed europea. Esso ha decretato ufficialmente la fine del lungo periodo di oblio calato sulla storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, invitando il 10 febbraio di ogni anno gli enti pubblici, le istituzioni statali, le scuole e la cittadinanza a ricordare in particolare il dramma delle foibe e la tragedia dell'esodo giuliano-dalmata, nonché le complesse problematiche storiche relative alle terre della frontiera orientale.
    La legge fu votata a grandissima maggioranza dalle forze politiche allora presenti in Parlamento. I fatti tragici inerenti al confine orientale nel secondo dopoguerra per lungo tempo sono rimasti completamente assenti nei manuali scolastici, almeno fino al 2004. Il libri di testo arrivavano a malapena a segnalare la cessione delle terre giuliane e dalmate alla Jugoslavia popolare di Tito e il ritorno di Trieste all'Italia nel 1954; nessun cenno veniva fatto alla sorte toccata ad oltre 300.000 connazionali delle terre giuliane e dalmate, alle migliaia di italiani massacrati nelle foibe dell'Istria o dei dintorni di Fiume, Trieste e Gorizia, alle efferate uccisioni di prigionieri e di inermi cittadini, senza distinzione di sesso e di classe, compiute dal reparto speciale di liquidazione dell'Armata popolare jugoslava, il famigerato Corpo di difesa popolare coadiuvato dall'Ozna (la polizia segreta del regime comunista di Belgrado), tutti crimini per i quali nessuno è stato mai chiamato a rispondere da parte di alcun tribunale internazionale. D'altra parte, altrettanto rari e incompleti, sempre fino al 2004, erano gli studi accademici. Spetta oggi più che mai soprattutto agli studiosi il compito di presentare una visuale più ampia e completa della storia della frontiera orientale, in cui vanno certamente ricordate le nefaste politiche attuate sul territorio di frontiera giuliano dal regime fascista e dalla Germania nazista, ma non con il pretesto di giustificare o minimizzare il terrore e la politica di repressione imposti dal regime comunista jugoslavo nei confronti delle popolazioni italiane a guerra finita. Occorre, indubbiamente, evitare di assumere impostazioni di carattere giustificazionista o rigorosamente di parte, contraddistinte dall'applicazione quasi matematica del rapporto di causa-effetto, che limita alquanto sia la comprensione sia il giudizio storico su quegli avvenimenti. Dopo il 1989, con la fine della guerra fredda sancita dal crollo simbolico del Muro di Berlino, assieme alla questione delle foibe sono riaffiorati molti aspetti « oscuri » della storia italiana ed europea del Novecento. Trent'anni dopo, il 19 settembre 2019, è stata approvata dal Parlamento europeo un'importante risoluzione sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, la quale si è preoccupata di denunciare la particolare mancanza di libertà e democrazia nei paesi dell'Europa orientale sottoposti ai regimi comunisti e condannare i totalitarismi della prima metà del Novecento.
    Se non si prendono in debita considerazione anche questi fatti epocali, si rischia di rimanere spesso impantanati nel solo e sterile campo della polemica, senza comprendere i gravi problemi che sorsero in Italia e in Europa con l'inizio della Guerra fredda e l'affermarsi delle dittature dei regimi comunisti nell'Europa orientale, compresa la Jugoslavia. La Repubblica federale socialista di Jugoslavia si è disciolta drammaticamente dopo un lungo ed efferato conflitto interetnico durato dal 1991 al 1996 e continuato poi fino al 1999. Terminate le ostilità, sono poi sorte le Repubbliche di Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, eccetera. Sia la Slovenia che la Croazia sono ormai entrate a far parte da alcuni anni nell'Unione europea e si sono instaurati rapporti positivi tra il Governo italiano e i Governi di queste repubbliche. Di riflesso, dal 2000 in poi, con trattative trilaterali tra i governi di Roma, Lubiana e Zagabria, sono stati disposti dei provvedimenti risarcitori nei confronti degli esuli giuliano-dalmati riguardanti la questione dei beni nazionalizzati dal regime jugoslavo, con i quali l'Italia pagò una quota non indifferente del debito di guerra, e a livello parlamentare è stato approvato un provvedimento legislativo, legge 16 marzo 2001, n. 72, « Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia ». Infine, non fu dimenticata la minoranza italiana rimasta nelle terre istriane e fiumane dopo la Seconda guerra mondiale (circa 22.000 connazionali) con l'approvazione della legge 21 marzo 2001, n. 73, « Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia ».
    Sin dai tempi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 682 del 4 novembre 1996, « Modifiche delle disposizioni relative alla suddivisione annuale del programma di Storia », dell'allora ministro Luigi Berlinguer, i docenti di storia hanno dovuto confrontarsi con la storia contemporanea e procedere ad una riflessione su come impostarne la didattica. Il Ministero dell'istruzione ha organizzato sin dal 2010 un tavolo di lavoro con le associazioni degli esuli e le loro società di studi per l'organizzazione di seminari regionali e nazionali; ha inoltre indetto concorsi letterari nazionali per le scuole, che prevedono a volte per i premiati dei viaggi di studio nelle zone di interesse. Tali iniziative sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno raggiunto la necessaria maturazione per poter affrontare temi così complessi, che interessano anche la sfera emotiva. Per quel che riguarda la didattica dell'esodo giuliano-dalmata, delle foibe e dei campi di deportazione jugoslavi, un importantissimo strumento è costituito dalla visita degli studenti nelle terre giuliane e fiumane. L'auspicio è di riuscire finalmente ad abbandonare la logica degli schemi ideologici contrapposti, al fine di avviare un dialogo costruttivo, che consenta una divulgazione dei drammi della regione giuliana il più possibile libera da condizionamenti e senza omissioni. Per le associazioni degli esuli giuliano-dalmati e per le giovani generazioni del nostro Paese è molto importante sviluppare e sostenere un processo culturale dialettico che sia in grado di difendere i diritti negati degli esuli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e che possa condurre a una reale comprensione di determinati fatti storici, non per sterili e sorpassate rivendicazioni territoriali, ma per promuovere un clima di pace, sul versante non solo italiano ma anche croato e sloveno.
    Nel progetto didattico è anche molto importante la raccolta di testimonianze degli esuli e dei loro figli. L'incontro con il testimone è fondamentale, ma col passare del tempo i testimoni sopravvissuti a quelle drammatiche vicende sono sempre di meno. Per tale motivo, per mantenere più viva e precisa la memoria dei fatti assume sempre maggiore importanza la conoscenza diretta dei luoghi, con visite ben organizzate e con il coinvolgimento delle associazioni degli esuli. Il percorso didattico di conoscenza va programmato con la cura necessaria, organizzando, prima della visita dei luoghi, conferenze o seminari con storici esperti del periodo, che va inquadrato oggettivamente, sottraendo i fatti a interpretazioni ideologiche legate al passato e ponendoli in un'ottica di dialogo interno ed europeo, affinché le esperienze drammatiche del passato non si ripropongano quali modelli culturali del presente. Visitare la Foiba di Basovizza, il campo profughi di Padriciano, il Magazzino 18 a Trieste, il Quartiere giuliano-dalmata di Roma con il suo Archivio Museo storico di Fiume, il Villaggio Giuliano di San Marco di Fertilia in Sardegna con l'Eco Museo « Egea », i centri storici di Pola, Fiume e Zara, le sedi e le scuole delle comunità nazionali italiane in Slovenia e Croazia significa poter cogliere il significato più profondo di una vicenda, non restando limitati alla sola memoria nazionale, ma sapendo allargare lo spettro di tale memoria a una dimensione europea. In un'epoca in cui i conflitti nazionali stanno riaffiorando sempre più frequentemente, è di fondamentale importanza non dimenticare e promuovere progetti che, partendo dalla conoscenza di episodi drammatici della storia del Novecento, possano insegnare e trasmettere agli studenti i valori della propria identità culturale abbinati a quelli della pace e del dialogo interculturale, affinché dalle contrapposizioni spesso violente del passato si possano immaginare nuovi percorsi di pace e collaborazione tra le nazioni. Appare evidente, anche dall'esposizione di queste sintetiche considerazioni, l'importanza didattica di organizzare i « viaggi nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata » che il presente disegno di legge intende sostenere e incentivare, affinché un maggior numero di istituti scolastici possa offrire agli studenti questo tipo di esperienza, certamente più formativa di una lezione affidata a una scarna pagina di manuale scolastico. Esistono già simili progetti, a livello nazionale, regionale e comunale, ma tali iniziative stentano a realizzarsi per via delle limitate risorse disponibili e coinvolgono soltanto un numero limitato di studenti ogni anno. Al fine quindi di estendere la possibilità di beneficiare di quest'esperienza di formazione culturale e umana, tale provvedimento legislativo vuole provvedere a stanziare ulteriori finanziamenti alle scuole secondarie di secondo grado, che intendano effettuare i « viaggi studio nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata in Italia e nei luoghi di origine degli esuli », oggi appartenenti alla Croazia e in parte alla Slovenia. Si ritiene perciò di creare, con una aggiunta alla legge n. 92 del 2004 che ha istituito « il Giorno del ricordo », un apposito fondo per contribuire finanziariamente a tutte le iniziative organizzate dalle scuole interessate a realizzare questo tipo di esperienza didattico-formativa.

    Art. 1.

    1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli » per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica federale socialista di Jugoslavia.

    2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. .


    SENATO DELLA REPUBBLICA - VIII COMMISSIONE PERMANENTE



    OdG: DDL CAMUSSO I: Norme per la promozione delle comunità energetiche nei piccoli comuni per la sostenibilità ambientale


    CITAZIONE
    DDL CAMUSSO I: Norme per la promozione delle comunità energetiche nei piccoli comuni per la sostenibilità ambientale


    Art. 1
    (Finalità)

    La presente legge ha lo scopo di promuovere la creazione e lo sviluppo di comunità energetiche nei piccoli comuni con meno di 10.000 abitanti al fine di favorire la transizione verso un sistema energetico sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas serra e la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione energetica locale.
    Art. 2
    (Definizioni)

    Ai fini della presente legge, si intendono per:
    a) "Comunità energetica": una forma di organizzazione di cittadini, imprese o enti locali che si uniscono volontariamente per la produzione, il consumo e lo scambio di energia rinnovabile e l'efficienza energetica;
    b) "Piccolo comune": un comune con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come definito dalla normativa vigente;
    c) "Fonti rinnovabili": fonti di energia rinnovabile come solare, eolica, idroelettrica, biomassa e geotermica;
    d) "Gestore di rete": il soggetto responsabile della gestione e dell'operatività delle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica.
    Art. 3
    (Promozione delle comunità energetiche)

    1.I piccoli comuni sono incoraggiati a promuovere e sostenere la costituzione di comunità energetiche all'interno del proprio territorio.
    2.I piccoli comuni forniscono informazioni e supporto tecnico alle comunità energetiche per la realizzazione di progetti energetici sostenibili.
    3.I piccoli comuni possono agevolare l'accesso al suolo e alle infrastrutture necessarie per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle comunità energetiche.
    Art. 4
    (Benefici per le comunità energetiche)

    Le comunità energetiche, riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 5, godono dei seguenti benefici:
    a) Priorità di accesso alla rete elettrica per la vendita dell'energia prodotta;
    b) Agevolazioni fiscali e tariffarie per la produzione, l'autoconsumo e lo scambio di energia rinnovabile;
    c) Sgravi fiscali per gli investimenti in infrastrutture energetiche sostenibili;
    d) Accesso a finanziamenti agevolati per lo sviluppo di progetti energetici sostenibili;
    e) Partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di progetti energetici sostenibili.
    Art. 5
    (Riconoscimento delle comunità energetiche)

    1.Le comunità energetiche possono richiedere il riconoscimento formale al piccolo comune in cui operano.
    2.Il riconoscimento delle comunità energetiche è basato su criteri di sostenibilità, partecipazione democratica, trasparenza e impatto positivo sul territorio.
    3.Il piccolo comune valuta le richieste di riconoscimento e, se soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, rilascia un certificato di riconoscimento alla comunità energetica.
    4.Le comunità energetiche riconosciute possono beneficiare dei diritti e dei vantaggi di cui all'articolo 4.
    Art. 6
    (Gestione dell'energia elettrica)

    1.Le comunità energetiche possono gestire in modo autonomo la produzione, il consumo e lo scambio di energia elettrica all'interno del proprio territorio, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni regolamentari vigenti.
    2.I gestori di rete agevolano e supportano l'integrazione delle comunità energetiche nel sistema energetico, garantendo l'accesso alla rete elettrica e facilitando lo scambio di energia con gli altri soggetti del sistema.
    Art. 7
    (Trasparenza e partecipazione)

    1.Le comunità energetiche promuovono la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione energetica locale e assicurano la trasparenza delle attività e dei processi decisionali.
    2.Le comunità energetiche sono tenute a fornire informazioni chiare e accessibili sulle modalità di partecipazione, sull'utilizzo delle risorse e sugli impatti ambientali delle attività energetiche.
    Art. 8
    (Piani energetici comunali)

    1.I piccoli comuni, nell'ambito della pianificazione energetica locale, tengono conto delle comunità energetiche esistenti e delle loro potenzialità nella definizione delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità energetica.
    2.I piccoli comuni promuovono la cooperazione e la collaborazione tra le comunità energetiche e gli altri attori locali per la realizzazione di progetti energetici condivisi.
    Art. 9
    (Sorveglianza e valutazione)

    1.Le autorità competenti istituiscono un sistema di monitoraggio, sorveglianza e valutazione dell'attività delle comunità energetiche, al fine di garantire il rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari vigenti.
    2.Le comunità energetiche sono tenute a fornire regolarmente i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle proprie attività.
    Art. 10
    (Disposizioni finanziarie)

    Sono istituiti fondi speciali governativi e parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla sostenibilità, per sostenere finanziariamente le comunità energetiche e i progetti energetici sostenibili nei piccoli comuni, utilizzando risorse pubbliche nazionali e internazionali, nonché strumenti finanziari innovativi.
    Art. 11
    (Entrata in vigore)

    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Art. 12
    (Norme transitorie)

    I piccoli comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge promuovono l'adozione delle misure necessarie per attuare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
    Art. 13
    (Deroghe)

    Le disposizioni della presente legge si applicano salvo diversa disciplina comunitaria, nazionale o regionale in materia energetica.
    Art. 14
    (Disposizioni finali)

    Sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con la presente legge.
    Sono demandati ai regolamenti attuativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli ulteriori dettagli e le modalità di attuazione delle disposizioni in essa contenute.

    Presidente: Si dichiara aperta la fase di discussione.

  12. .


    SENATO DELLA REPUBBLICA - X COMMISSIONE PERMANENTE



    OdG: DISEGNO DI LEGGE DE SANTIS I: RIFORMA DEL LAVORO


    CITAZIONE
    DISEGNO DI LEGGE DE SANTIS I: RIFORMA DEL LAVORO


    Articolo 1: Oggetto e finalità del disegno di legge
    1. Il presente disegno di legge ha come obiettivo la riforma del lavoro in Italia, al fine di promuovere la creazione di nuove opportunità occupazionali, garantire condizioni di lavoro dignitose e favorire la crescita economica sostenibile.

    2. La presente riforma si basa sui principi di equità, inclusione sociale, promozione dell'occupazione giovanile e tutela dei diritti dei lavoratori.

    Articolo 2: Partecipazione delle parti sociali e del territorio
    1. Nella definizione delle politiche del lavoro, viene garantita la partecipazione attiva delle parti sociali, ovvero organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di promuovere il dialogo sociale e la concertazione.

    2. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali è incentivato per adattare le politiche del lavoro alle specificità territoriali e promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione locale.

    Articolo 3: Sostegno all'imprenditoria e all'innovazione
    1. Vengono introdotte misure volte a sostenere l'imprenditoria e l'innovazione, al fine di favorire la creazione di nuove imprese, l'accesso al credito e lo sviluppo di settori ad alta intensità tecnologica.

    2. Si promuove la collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca per favorire la trasferimento tecnologico e l'innovazione nelle imprese.

    Articolo 4: Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale
    1. La contrattazione collettiva assume un ruolo centrale nel sistema delle relazioni industriali, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate e promuovere il benessere dei lavoratori.

    2. È garantita la libertà sindacale e il diritto alla rappresentanza sindacale sul luogo di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

    Articolo 5: Lavoro autonomo e nuove forme di lavoro
    1. Vengono adottate misure per promuovere il lavoro autonomo, garantendo la protezione sociale dei lavoratori autonomi e promuovendo la loro inclusione nel sistema previdenziale.

    2. Vengono regolamentate le nuove forme di lavoro, come il lavoro agile e il lavoro digitale, al fine di garantire diritti e tutele ai lavoratori.

    Articolo 6: Tutele per i lavoratori interinali e somministrati
    1. Vengono introdotte misure per garantire maggiori tutele ai lavoratori assunti mediante società di somministrazione o interinali, al fine di prevenire abusi e garantire condizioni di lavoro dignitose.

    2. I lavoratori interinali e somministrati devono beneficiare delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi del settore di riferimento.

    Articolo 7: Riduzione della precarietà e contrasto al lavoro sommerso
    1. La presente riforma mira a ridurre la precarietà nel mercato del lavoro, promuovendo la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

    2. Vengono potenziate le azioni di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e la sostenibilità del sistema previdenziale.

    Articolo 8: Politiche attive del lavoro e formazione professionale
    1. Vengono potenziate le politiche attive del lavoro, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la riqualificazione professionale e l'inserimento lavorativo dei disoccupati.

    2. Si promuovono interventi volti a potenziare la formazione professionale, favorendo l'acquisizione di competenze specifiche richieste dal mercato del lavoro.

    Articolo 9: Inclusione sociale e pari opportunità
    1. La riforma del lavoro si pone l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale e la pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro.

    2. Vengono adottate misure per favorire l'accesso al lavoro delle persone con disabilità, delle donne e di altri gruppi svantaggiati.

    Articolo 10: Disposizioni finanziarie e monitoraggio
    1. Vengono previsti i necessari stanziamenti finanziari per l'attuazione della presente riforma, tenendo conto delle risorse disponibili e delle priorità nazionali.

    2. Il governo istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni.

    Articolo 11: Entrata in vigore
    1. Il presente disegno di legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

    2. Al momento dell'entrata in vigore, il governo provvederà a implementare le necessarie misure per garantire l'applicazione della riforma del lavoro, anche mediante l'emanazione di decreti attuativi e la promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

    [...]

    Articolo 46: Abrogazione delle disposizioni incompatibili
    1. Vengono abrogate tutte le disposizioni di legge e i regolamenti incompatibili con le disposizioni del presente disegno di legge.

    Articolo 47: Norma finale
    1. Il governo è delegato ad adottare i necessari decreti e regolamenti per l'attuazione della presente riforma, nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti.

    2. Sono autorizzate le spese necessarie per l'attuazione del presente disegno di legge, che saranno coperte dalle risorse disponibili nel bilancio dello Stato.

    Articolo 48: Monitoraggio e valutazione
    1. Il governo istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della presente riforma, al fine di verificare l'efficacia delle misure adottate e apportare eventuali correzioni.

    2. Il governo presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attuazione e gli effetti della presente riforma del lavoro.

    Articolo 49: Norma transitoria
    1. Le disposizioni del presente disegno di legge si applicano ai nuovi rapporti di lavoro stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. I rapporti di lavoro in corso si adeguano alle nuove disposizioni entro un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

    2. I contratti di lavoro a termine in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono essere prorogati solo nei casi previsti dalle nuove disposizioni e per un periodo non superiore a quanto previsto dalla riforma.

    Presidente: Si dichiara aperta la fase di discussione.

  13. .


    SENATO DELLA REPUBBLICA - VIII COMMISSIONE PERMANENTE



    OdG: Discussione del ddl Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

    CITAZIONE
    Art. 1.

    1. Il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Presidente: Si dichiara aperta la fase di discussione.

    24h, qui il link del decreto-legge
  14. .

    Senato_della_Repubblica_Italiana-logo-FD3BB7FCA1-seeklogo.com



    Presidenza del Sen. Ignazio La Russa (FdI)



    Si dichiara chiusa la I conferenza dei Capigruppo del Senato della Repubblica e viene approvata la seguente calendarizzazione:
    CITAZIONE
    1)ITER ordinario della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (maggioranza)
    2) DDL DE SANTIS I: RIFORMA DEL LAVORO (opposizione)
    3)DDL CAMUSSO I: NORME PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE NEI PICCOLI COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (opposizione)
    4) DDL Buongiorno I (maggioranza)

    L’ITER ordinario della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria visti le misure di straordinaria di necessità e di urgenza in essa contenute ha la priorità rispetto agli disegni di legge


    Edited by GI_GDR - 7/6/2023, 18:56
  15. .

    Senato_della_Repubblica_Italiana-logo-FD3BB7FCA1-seeklogo.com



    Presidenza del Sen. Ignazio La Russa (FdI)



    "Si dichiara aperta la prima conferenza dei Capigruppo del Senato della Repubblica.
    Invito i Senatori capigruppo presenti a proporre una calendarizzazione per le prossime cinque sedute del Senato della Repubblica di cui 3 proposte di legge di maggioranza e le altre 2 di opposizione.

    Inoltre, si ricorda la calendarizzazione prioritaria rispetto all’iter ordinario della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.”


    24h per la calendarizzazione, metto qui il link al testo ddl di conversione.
1031 replies since 7/7/2017
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