GDR della Repubblica Italiana - L'Originale gioco che simula la Politica

Posts written by Tavol0

  1. .

    Favorevoli: 41
    Contrari : 67
    Astenuti: 21

    Emendamento respinto, si procede con la votazione del testo.

  2. .


    PRESIDENTE SEN. IGNAZIO LA RUSSA




    PRESIDENTE: "Dichiaro aperta la III seduta pubblica del Senato della Repubblica. Prego il Segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta."

    - Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -

    PRESIDENTE: "Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato".

    - Sui lavori del Senato della Repubblica-

    Odg: NORME PER LA PROMOZIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE NEI PICCOLI COMUNI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE.
    CITAZIONE
    DDL CAMUSSO I: Norme per la promozione delle comunità energetiche nei piccoli comuni per la sostenibilità ambientale



    Art. 1
    (Finalità)

    La presente legge ha lo scopo di promuovere la creazione e lo sviluppo di comunità energetiche nei piccoli comuni con meno di 10.000 abitanti al fine di favorire la transizione verso un sistema energetico sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di gas serra e la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione energetica locale.
    Art. 2
    (Definizioni)

    Ai fini della presente legge, si intendono per:
    a) "Comunità energetica": una forma di organizzazione di cittadini, imprese o enti locali che si uniscono volontariamente per la produzione, il consumo e lo scambio di energia rinnovabile e l'efficienza energetica;
    b) "Piccolo comune": un comune con una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come definito dalla normativa vigente;
    c) "Fonti rinnovabili": fonti di energia rinnovabile come solare, eolica, idroelettrica, biomassa e geotermica;
    d) "Gestore di rete": il soggetto responsabile della gestione e dell'operatività delle reti di distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica.
    Art. 3
    (Promozione delle comunità energetiche)

    1.I piccoli comuni sono incoraggiati a promuovere e sostenere la costituzione di comunità energetiche all'interno del proprio territorio.
    2.I piccoli comuni forniscono informazioni e supporto tecnico alle comunità energetiche per la realizzazione di progetti energetici sostenibili.
    3.I piccoli comuni possono agevolare l'accesso al suolo e alle infrastrutture necessarie per la produzione di energia da fonti rinnovabili alle comunità energetiche.
    Art. 4
    (Benefici per le comunità energetiche)

    Le comunità energetiche, riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 5, godono dei seguenti benefici:
    a) Priorità di accesso alla rete elettrica per la vendita dell'energia prodotta;
    b) Agevolazioni fiscali e tariffarie per la produzione, l'autoconsumo e lo scambio di energia rinnovabile;
    c) Sgravi fiscali per gli investimenti in infrastrutture energetiche sostenibili;
    d) Accesso a finanziamenti agevolati per lo sviluppo di progetti energetici sostenibili;
    e) Partecipazione a bandi pubblici per la realizzazione di progetti energetici sostenibili.
    Art. 5
    (Riconoscimento delle comunità energetiche)

    1.Le comunità energetiche possono richiedere il riconoscimento formale al piccolo comune in cui operano.
    2.Il riconoscimento delle comunità energetiche è basato su criteri di sostenibilità, partecipazione democratica, trasparenza e impatto positivo sul territorio.
    3.Il piccolo comune valuta le richieste di riconoscimento e, se soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, rilascia un certificato di riconoscimento alla comunità energetica.
    4.Le comunità energetiche riconosciute possono beneficiare dei diritti e dei vantaggi di cui all'articolo 4.
    Art. 6
    (Gestione dell'energia elettrica)

    1.Le comunità energetiche possono gestire in modo autonomo la produzione, il consumo e lo scambio di energia elettrica all'interno del proprio territorio, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni regolamentari vigenti.
    2.I gestori di rete agevolano e supportano l'integrazione delle comunità energetiche nel sistema energetico, garantendo l'accesso alla rete elettrica e facilitando lo scambio di energia con gli altri soggetti del sistema.
    Art. 7
    (Trasparenza e partecipazione)

    1.Le comunità energetiche promuovono la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione energetica locale e assicurano la trasparenza delle attività e dei processi decisionali.
    2.Le comunità energetiche sono tenute a fornire informazioni chiare e accessibili sulle modalità di partecipazione, sull'utilizzo delle risorse e sugli impatti ambientali delle attività energetiche.
    Art. 8
    (Piani energetici comunali)

    1.I piccoli comuni, nell'ambito della pianificazione energetica locale, tengono conto delle comunità energetiche esistenti e delle loro potenzialità nella definizione delle strategie e degli obiettivi di sostenibilità energetica.
    2.I piccoli comuni promuovono la cooperazione e la collaborazione tra le comunità energetiche e gli altri attori locali per la realizzazione di progetti energetici condivisi.
    Art. 9
    (Sorveglianza e valutazione)

    1.Le autorità competenti istituiscono un sistema di monitoraggio, sorveglianza e valutazione dell'attività delle comunità energetiche, al fine di garantire il rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari vigenti.
    2.Le comunità energetiche sono tenute a fornire regolarmente i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle proprie attività.
    Art. 10
    (Disposizioni finanziarie)

    Sono istituiti fondi speciali governativi e parte dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla sostenibilità, per sostenere finanziariamente le comunità energetiche e i progetti energetici sostenibili nei piccoli comuni, utilizzando risorse pubbliche nazionali e internazionali, nonché strumenti finanziari innovativi.
    Art. 11
    (Entrata in vigore)

    La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Art. 12
    (Norme transitorie)

    I piccoli comuni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge promuovono l'adozione delle misure necessarie per attuare le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.
    Art. 13
    (Deroghe)

    Le disposizioni della presente legge si applicano salvo diversa disciplina comunitaria, nazionale o regionale in materia energetica.
    Art. 14
    (Disposizioni finali)

    Sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con la presente legge.
    Sono demandati ai regolamenti attuativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli ulteriori dettagli e le modalità di attuazione delle disposizioni in essa contenute.

    Presidente: Si dichiara aperta la fase di discussione.

  3. .
    27 contrari
  4. .


    Contrari: 69
    Favorevoli: 111

    Il senato approva , la seduta è tolta.



    Edited by Pino Al Dente - 20/6/2023, 09:51
  5. .
    c



    Prende la parola il vicepresidente della Camera Onorevole Giorgio Mulé

    «Dichiaro aperta la III seduta pubblica della Camera dei Deputati. Prego il Segretario d'aula di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.»


    - Il segretario dà lettura del processo verbale della seduta precedente -

    «Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato. L'ordine del giorno reca la discussione e la votazione del ddl Modifica dell’articolo 634 del codice penale e altre disposizioni in materia di occupazione abusiva di immobili»



    CITAZIONE
    Art. 1. (Modifica dell’articolo 634 del codice penale)
    1. L’articolo 634 del codice penale è sostituito dal seguente:
    « Art. 634. – (Spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili) –
    Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 633 e 633-bis, con violenza alla persona, con minaccia o con violenza sulle cose, spoglia qualcuno del possesso o della detenzione di cose immobili, o altrimenti turba tale possesso o detenzione, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.
    Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di una civile abitazione o delle sue pertinenze, la pena è della reclusione da cinque a nove anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro.
    Nelle ipotesi di flagranza di reato, la polizia giudiziaria interviene per impedire che il reato sia portato a ulteriori conseguenze.
    Nei casi di cui al secondo comma, l’autorità giudiziaria competente, acquisita la notizia di reato, procede entro quarantotto ore al sequestro preventivo, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, della civile abitazione o delle sue pertinenze oggetto del reato e dispone l’esecuzione dello sgombero e l’immediata restituzione dell’immobile all’avente diritto ».

    Art. 2. (Modifica all’articolo 380 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    « m-sexies) delitto di spoliazione o turbativa violenta del possesso o della detenzione di cose immobili, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 634, secondo comma, del codice penale ».

    Art. 3. (Modifica all’articolo 444 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-octies e 634, secondo comma, ».

    Art. 4. (Modifica all’articolo 163 del codice penale)
    1. All’articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « Nel caso di condanna per il reato di cui all’articolo 634, secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla reimmissione del bene nel possesso del suo legittimo titolare ».

    Art. 5. (Modifica al comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall’imposta municipale propria)
    1. Alla lettera g-bis) del comma 759 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, 633, o 634 del codice penale ».

    Art. 6. (Abrogazioni)
    1. L’articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è
    abrogato.
    2. L’articolo 31-ter del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è abrogato

    «Dichiaro aperto il dibattito generale. Prego la parola al relatore.»


  6. .


    Contrari: 110
    Favorevoli: 237
    Astenuti: 11

    Emendamento respinto. Si procede alla fase di voto del testo originale




  7. .


    Contrari: 229
    Favorevoli: 121
    Astenuti: 8

    La Camera respinge, la seduta è tolta.



  8. .
    CITAZIONE (Giuseppe Zollino @ 18/6/2023, 13:39) 
    Nome: Giuseppe Zollino
    Luogo e anno di nascita: Varese, 29 luglio 1962
    Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, ex professore universitario ora politico
    Prestavolto: Giuseppe Zollino
    Stato civile e famiglia: celibe
    Orientamento politico: Liberalismo Sociale-Radicalismo
    Religione: Ateo convinto

    CITAZIONE (Mara Carfagna @ 18/6/2023, 13:29) 
    Nome e Cognome:Mara Carfagna
    Luogo e anno di nascita:Salerno 1975
    Residenza:Bologna
    Professione e titolo di studio:Politico, Giurisprudenza
    Prestavolto (persona reale di cui il personaggio avrà l'aspetto):Mara Carfagna
    Stato Civile e famiglia:ricca
    Orientamento politico:Centro liberale
    Orientamento religioso:Cattolica

    attenzione sono personaggi realmente esistenti e quindi non consentiti. Invitiamo a cambiare i dati anagrafici. Per ogni evenienza non esitate a contattare l'amministrazione :D
  9. .
    PG Approvati
  10. .
    27 contrari
  11. .
    27 favorevoli
  12. .

    «Dichiaro terminato il dibattito generale. Sono aperte le procedure di voto. Ricordo che la votazione avviene per mantenere il testo originale.»



  13. .

    Dichiaro chiusa la fase di discussione. Diamo inizio alle procedure di voto.






  14. .
    Se l'onorevole Ferrari pensa che il carico fiscale si diminuisca solo grazie all'abolizione del canone RAI allora le regalerò un paper con qualche dato statistico e un paio di manuali universitari. Quello che grava sulla popolazione sono ben altre imposte obsolete, mal formulate e una scorretta gestione delle entrate e di scarsa capacità strategica della classe politica al governo: una pratica dimostrazione è l'incapacità di raggiungere gli obiettivi del PNRR nonostante le decine di miliardi disponibili e un rimando ,in questo ddl, ad altri per trovare ipotetiche coperture finanziarie. Colleghi, stiamo qui a parlare del nulla contro un muro che non aspetta altro che il bonifico mensile dell'indennità. Abbiate almeno il buon senso di ritirare il testo, riformularlo e presentare a questo Parlamento e a chi vi ha eletto soluzione concrete.


    nota adminchiedo scusa Silvia Ferrari per sbaglio ho editato il commento pensando di aver cliccato il quote ahah ho subito provveduto a correggere
  15. .
    * tra i seggi pentastellati si sente bisbigliare e poi ridere. Qualcuno urla "come le accise, vero Leghisti ? Siete solo un branco di ignoranti opportunisti " *
501 replies since 1/8/2013
.